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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401/2024 R.G. promossa da nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...], scala A, 96100 Siracusa (SR), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mauro.
ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 96100 Siracusa (SR);
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Risoluzione di diritto
All'udienza del 13 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 10.10.2024 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la risoluzione di diritto dell'accordo transattivo del 17 novembre 2023 stipulato tra i due per effetto del quale l'odierno attore aveva rinunciato al giudizio iscritto al n. 2459/2023 r.g. del
Tribunale ordinario di Siracusa, avente ad oggetto la compravendita dell'immobile per inadempimento del convenuto, la restituzione dell'immobile sito in via Michele Bonanno 35.
Chiedeva inoltre l'attore altresì che venissero dichiarate definitivamente acquisite, in forza dell'inadempimento contrattuale, le somme a lui versate dal convenuto a titolo di caparra CP_1 confirmatoria, il pagamento dell'IMU per l'anno 2024 per un valore pari a euro 538,02, nonchè il risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, oltre le spese legali stragiudiziali sostenute.
Il seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 13 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 cpc.
***
Va dichiarata la contumacia di , il quale, se pur ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito.
Nel merito, occorre svolgere una breve premessa in punto di diritto, sottolineando che, in materia contrattuale, l'applicazione dell'art. 2697 c.c. – per il quale chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – deve conciliarsi con le peculiarità della responsabilità per inadempimento e con il disposto degli artt. 1453 e ss. c.c., secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
In tema di prova dell'inadempimento, la giurisprudenza consolidata ha affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, stando a quanto affermato dall'art. 1218 c.c., dalla circostanza per cui l'inadempimento (od il ritardo nell'adempiere) sono dovuti a causa a lui non imputabile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 ha eloquentemente affermato che:
“L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua
sfera di azione (…) le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall'art. 1453 sullo stesso piano, tanto è vero che il creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra azione. Non è ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell'inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata. Se la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi (come è incontroverso) ad allegare (senza onere di provarlo) che adempimento non vi è stato, eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda, postulando pur sempre che adempiendo non vi è stato, la risoluzione o il risarcimento del danno.
D'altra parte, va anche rilevato che l'art. 1453, comma 2, che consente di sostituire in giudizio alla domanda di adempimento la domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2) ha riconnesso l'uno e
l'altro diritto ad un'unica fattispecie, e non ha condizionato il mutamento della domanda all'accollo di un nuovo onere probatorio.”
Venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge che in data 17 novembre
2023 le parti stipulavano un accordo avente ad oggetto la compravendita dell'immobile di proprietà del sig. sito in via Michele Bonanno 35, piano quinto, interno 20, Siracusa, identificato al Pt_1
N.C.E.U. di Siracusa al foglio 33, particella 1447, subalterno 23.
L'accordo prevedeva all'art. 2 l'obbligo per il di corrispondere ad la somma di euro CP_1 Pt_1
40.050,00 entro e non oltre il 30 giugno 2024, termine espressamente qualificato come essenziale per il creditore ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il ricorrente ha quindi richiesto l'accertamento della risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 dell'accordo che stabiliva: "Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto comporterà il diritto del Sig. di trattenere le somme acquisite a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria, di euro 25.875,00, di spese di lite, di euro 11.700,00 e di corrispettivo forfettario per
l'occupazione dell'immobile, come previsto dal superiore articolo 2, di euro 13.300,00, nonché di agire per il rilascio dell'immobile".
Parte ricorrente ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non solamente tramite la prova del titolo contrattuale, ma anche tramite l'allegazione dell'inadempimento altrui, in quanto risulta depositata la lettera raccomandata con cui in data 10 luglio 2024 ha comunicato formalmente Pt_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 dell'accordo e la lettera raccomandata con cui, successivamente, in data 23 settembre 2024, veniva inviata seppur vanamente al la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. CP_1 La risoluzione dell'accordo deve pertanto essere dichiarata essendosi verificata di diritto in applicazione dell'art. 1456 c.c., che stabilisce che "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa:
l'inadempimento dell'obbligazione specificamente individuata (pagamento di euro 40.050,00 entro il
30 giugno 2024), la validità della clausola pattuita e la dichiarazione del creditore di volersi avvalere della stessa.
La clausola in questione è infatti connotata da contenuto sufficientemente determinato, facendo riferimento specifico al mancato adempimento di quanto previsto agli art. 2 e 3.
Accertata la validità della clausola risolutiva espressa, per sua stessa struttura e funzione, risulta preclusa qualsiasi valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento contestato al CP_1
Infatti, ove il venditore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, “il giudice - chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato - non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico - economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento" (Cass. 3343/2001, Cass. 16993/2007, Cass. 10818/2006 e Cass. 167/2005).
Parte resistente, viceversa, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere dimostrativo gravante a suo carico fornendo, come era tenuto, la prova del fatto positivo estintivo della pretesa creditoria, rimanendo pertanto inadempiente all'onere probatorio posto a suo carico.
Dalla risoluzione deriva, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo delle parti di restituirsi le prestazioni ricevute, sicchè il eve restituire all'odierno attore l'immobile ricevuto in consegna. Come CP_1 prescritto nella clausola 7 L quale parte adempiente ha diritto a trattenere le somme ricevute Pt_1
a titolo di caparra confirmatoria, spese legali e corrispettivo forfettario per l'occupazione, come espressamente previsto dalla clausola risolutiva.
Inoltre, l'art. 6 dell'accordo transattivo stabiliva l'obbligo del resistente di provvedere al pagamento dell'Imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024. Tale obbligazione, maturata fino alla data dell'inadempimento del 30 giugno 2024, e non adempiuta, ammonta a euro 538,02 come risulta dall'avviso di liquidazione prodotto in atti.
Successivamente alla risoluzione dell'accordo transattivo, chiede l'attore che il sia tenuto a CP_1 risarcire i danni per la occupazione sine titulo,
In realtà deve ritenersi che tale pretesa che costituisce con evidenza una conseguenza dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione non può essere accolta atteso che la previsione nel contratto di una caparra confirmatoria concentra in sé per espressa pattuizione delle parti ogni conseguenza risarcitoria correlata all'inadempimento della parte non adempiente.
Del resto va osservato che le somme ulteriori indicate e pretese a titolo di risarcimento costituiscono le singole componenti della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, per come si evince testualmente dalla stessa previsione contrattuale, laddove si legge “ la somma ( euro 25. 875,00 è così imputata…”
Ugualmente deve ritenersi riguardo alla domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali sostenute,
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza del e si liquidano come da CP_1 dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività prestata e del grado di difficoltà del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3401/2024, nella contumacia di , in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_1 domanda promossa da , così dispone: Parte_1
- dichiara risolto di diritto il contratto del 17 novembre 2023 tra e Parte_1 per inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
- condanna per l'effetto il lla restituzione immediata dell'unità abitativa sita in CP_1 via Michele Bonanno 35, piano quinto, interno 20, Siracusa, identificata al N.C.E.U. di
Siracusa al foglio 33, particella 1447, subalterno 23, libera da persone e cose;
- dichiara il diritto dell' a trattenere la somma di euro 25.875,00 a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria;
- condanna al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 538,02 a titolo di Imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024;
- rigetta ogni altra domanda - condanna il al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida CP_1 nella complessiva somma di euro 7.052,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401/2024 R.G. promossa da nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...], scala A, 96100 Siracusa (SR), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mauro.
ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 96100 Siracusa (SR);
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Risoluzione di diritto
All'udienza del 13 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 10.10.2024 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 dichiararsi la risoluzione di diritto dell'accordo transattivo del 17 novembre 2023 stipulato tra i due per effetto del quale l'odierno attore aveva rinunciato al giudizio iscritto al n. 2459/2023 r.g. del
Tribunale ordinario di Siracusa, avente ad oggetto la compravendita dell'immobile per inadempimento del convenuto, la restituzione dell'immobile sito in via Michele Bonanno 35.
Chiedeva inoltre l'attore altresì che venissero dichiarate definitivamente acquisite, in forza dell'inadempimento contrattuale, le somme a lui versate dal convenuto a titolo di caparra CP_1 confirmatoria, il pagamento dell'IMU per l'anno 2024 per un valore pari a euro 538,02, nonchè il risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, oltre le spese legali stragiudiziali sostenute.
Il seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 13 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 cpc.
***
Va dichiarata la contumacia di , il quale, se pur ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito.
Nel merito, occorre svolgere una breve premessa in punto di diritto, sottolineando che, in materia contrattuale, l'applicazione dell'art. 2697 c.c. – per il quale chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – deve conciliarsi con le peculiarità della responsabilità per inadempimento e con il disposto degli artt. 1453 e ss. c.c., secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
In tema di prova dell'inadempimento, la giurisprudenza consolidata ha affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, stando a quanto affermato dall'art. 1218 c.c., dalla circostanza per cui l'inadempimento (od il ritardo nell'adempiere) sono dovuti a causa a lui non imputabile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 ha eloquentemente affermato che:
“L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua
sfera di azione (…) le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall'art. 1453 sullo stesso piano, tanto è vero che il creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra azione. Non è ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dell'inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata. Se la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi (come è incontroverso) ad allegare (senza onere di provarlo) che adempimento non vi è stato, eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda, postulando pur sempre che adempiendo non vi è stato, la risoluzione o il risarcimento del danno.
D'altra parte, va anche rilevato che l'art. 1453, comma 2, che consente di sostituire in giudizio alla domanda di adempimento la domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2) ha riconnesso l'uno e
l'altro diritto ad un'unica fattispecie, e non ha condizionato il mutamento della domanda all'accollo di un nuovo onere probatorio.”
Venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge che in data 17 novembre
2023 le parti stipulavano un accordo avente ad oggetto la compravendita dell'immobile di proprietà del sig. sito in via Michele Bonanno 35, piano quinto, interno 20, Siracusa, identificato al Pt_1
N.C.E.U. di Siracusa al foglio 33, particella 1447, subalterno 23.
L'accordo prevedeva all'art. 2 l'obbligo per il di corrispondere ad la somma di euro CP_1 Pt_1
40.050,00 entro e non oltre il 30 giugno 2024, termine espressamente qualificato come essenziale per il creditore ai sensi dell'art. 1457 c.c.
Il ricorrente ha quindi richiesto l'accertamento della risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 dell'accordo che stabiliva: "Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto comporterà il diritto del Sig. di trattenere le somme acquisite a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria, di euro 25.875,00, di spese di lite, di euro 11.700,00 e di corrispettivo forfettario per
l'occupazione dell'immobile, come previsto dal superiore articolo 2, di euro 13.300,00, nonché di agire per il rilascio dell'immobile".
Parte ricorrente ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non solamente tramite la prova del titolo contrattuale, ma anche tramite l'allegazione dell'inadempimento altrui, in quanto risulta depositata la lettera raccomandata con cui in data 10 luglio 2024 ha comunicato formalmente Pt_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 dell'accordo e la lettera raccomandata con cui, successivamente, in data 23 settembre 2024, veniva inviata seppur vanamente al la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. CP_1 La risoluzione dell'accordo deve pertanto essere dichiarata essendosi verificata di diritto in applicazione dell'art. 1456 c.c., che stabilisce che "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa:
l'inadempimento dell'obbligazione specificamente individuata (pagamento di euro 40.050,00 entro il
30 giugno 2024), la validità della clausola pattuita e la dichiarazione del creditore di volersi avvalere della stessa.
La clausola in questione è infatti connotata da contenuto sufficientemente determinato, facendo riferimento specifico al mancato adempimento di quanto previsto agli art. 2 e 3.
Accertata la validità della clausola risolutiva espressa, per sua stessa struttura e funzione, risulta preclusa qualsiasi valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento contestato al CP_1
Infatti, ove il venditore si sia avvalso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, “il giudice - chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato - non è tenuto ad effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico - economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento" (Cass. 3343/2001, Cass. 16993/2007, Cass. 10818/2006 e Cass. 167/2005).
Parte resistente, viceversa, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere dimostrativo gravante a suo carico fornendo, come era tenuto, la prova del fatto positivo estintivo della pretesa creditoria, rimanendo pertanto inadempiente all'onere probatorio posto a suo carico.
Dalla risoluzione deriva, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'obbligo delle parti di restituirsi le prestazioni ricevute, sicchè il eve restituire all'odierno attore l'immobile ricevuto in consegna. Come CP_1 prescritto nella clausola 7 L quale parte adempiente ha diritto a trattenere le somme ricevute Pt_1
a titolo di caparra confirmatoria, spese legali e corrispettivo forfettario per l'occupazione, come espressamente previsto dalla clausola risolutiva.
Inoltre, l'art. 6 dell'accordo transattivo stabiliva l'obbligo del resistente di provvedere al pagamento dell'Imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024. Tale obbligazione, maturata fino alla data dell'inadempimento del 30 giugno 2024, e non adempiuta, ammonta a euro 538,02 come risulta dall'avviso di liquidazione prodotto in atti.
Successivamente alla risoluzione dell'accordo transattivo, chiede l'attore che il sia tenuto a CP_1 risarcire i danni per la occupazione sine titulo,
In realtà deve ritenersi che tale pretesa che costituisce con evidenza una conseguenza dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione non può essere accolta atteso che la previsione nel contratto di una caparra confirmatoria concentra in sé per espressa pattuizione delle parti ogni conseguenza risarcitoria correlata all'inadempimento della parte non adempiente.
Del resto va osservato che le somme ulteriori indicate e pretese a titolo di risarcimento costituiscono le singole componenti della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, per come si evince testualmente dalla stessa previsione contrattuale, laddove si legge “ la somma ( euro 25. 875,00 è così imputata…”
Ugualmente deve ritenersi riguardo alla domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali sostenute,
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza del e si liquidano come da CP_1 dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività prestata e del grado di difficoltà del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3401/2024, nella contumacia di , in accoglimento per quanto di ragione della Controparte_1 domanda promossa da , così dispone: Parte_1
- dichiara risolto di diritto il contratto del 17 novembre 2023 tra e Parte_1 per inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
- condanna per l'effetto il lla restituzione immediata dell'unità abitativa sita in CP_1 via Michele Bonanno 35, piano quinto, interno 20, Siracusa, identificata al N.C.E.U. di
Siracusa al foglio 33, particella 1447, subalterno 23, libera da persone e cose;
- dichiara il diritto dell' a trattenere la somma di euro 25.875,00 a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria;
- condanna al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 538,02 a titolo di Imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024;
- rigetta ogni altra domanda - condanna il al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida CP_1 nella complessiva somma di euro 7.052,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 3 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore