Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1316/2017
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. ARTURO VALENTE per ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
Nominare CTU medica ai fini dell'accertamento della responsabilità di parte convenuta e della effettiva quantificazione del danno subito da parte attrice. In subordine: Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectis: Dichiarare le responsabilità dell'odierna convenuta;
Per l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti e subendi dall'odierna attrice da quantificare in via equitativa attesa l'accettazione di parte attrice della proposta formulata dal Giudice all'udienza del 28.02.2025 e della mancata accettazione di parte convenuta;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidare ex art. 93 c.p.c.. L'avv. GIUNGATO MARIA MADDALENA per a formulato le seguenti Controparte_2 conclusioni: chiede il rigetto delle domande di parte attrice e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c dell'8.10.2018, confidando nel loro integrale accoglimento. L'avv. DAMIANO LIBONATI per ha formulato le seguenti conclusioni: si riporta CP_3 integralmente ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa venga decisa. In particolare, chiede di rigettare la domanda di manleva formulata dalla convenuta chiamante per inoperatività e/o inefficacia della polizza assicurativa, atteso che le richieste risarcitorie nei confronti della Dott.ssa sono state avanzate nell'anno 2012, ossia CP_2 successivamente alla scadenza della polizza (31/12/2011). Inoltre, chiede di dichiarare la decadenza dell'assicurato dalla garanzia assicurativa per omesso avviso del sinistro nei termini prevista dalla legge e dalle clausole assicurative. In via principale e nel merito, stante l'assenza di prova circa la responsabilità della Dott.ssa insiste nella richiesta CP_2 di rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite. Dichiara che hanno partecipato alla redazione del presente verbale, ai fini della pratica forense, i dottori e Persona_1 Persona_2
L'avv. LEONARDO GIANI per RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_4
insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo CP_5
Tribunale di Paola, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, in via preliminare: respingere tutte le domande azionate contro la dott.ssa poiché improcedibili, inammissibili e comunque infondate;
nel merito, in CP_2 via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della dott.ssa accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza emessa da e CP_2 CP_4
pagina 1 di 8
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata duplice ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della dottoressa dell'operatività della CP_2
Polizza, contenere la condanna di entro i termini e le condizioni tutti della Polizza CP_4
n. 127/1911/1, accertando in particolare la quota di responsabilità direttamente ascrivibile all'assicurata cui dovrà essere circoscritto l'obbligo di manleva di , nonché CP_4 dichiarando il diritto di , laddove richiesta di pagare somme eccedenti tale quota, CP_4 di rivalersi sulle altre parti del presente giudizio per l'eccedenza; in via istruttoria: dichiarare inammissibili i capitoli di prova da 1 a 4 formulati dalla dott.ssa in ogni caso: CP_2 competenze e spese di lite integralmente rifuse. Il Giudice Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 2 di 8 R.G.N. 1316/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1316/2017 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Arturo CP_1 C.F._1
Valente (C.F. ); C.F._2
Attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Francesca De Luca (C.F.: ; C.F._4
Convenuta
NONCHÈ
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Libonati (CF:
); C.F._5
- RAPPRESENTANZA (C.F. Controparte_4 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Leonardo Giani (C.F. ; C.F._6
Terzi chiamati
Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 8 1. Con atto di citazione, depositato il 08/08/2017, ha convenuto in giudizio CP_1
l fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali, subiti dall'attrice a seguito di un erroneo trattamento odontoiatrico.
1.1. L'attrice deduce che, all'età di 11 anni, data ancora la presenza dei denti da latte, fu sottoposta a visita odontoiatrica in occasione della quale si constatò la mancanza di 26 denti permanenti;
venne, quindi, ricoverata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli ove le fu diagnosticata un'ipodontia, ovvero l'agenesia di tutti i denti permanenti. Rileva, poi, che nel 2001, si sottopose a un ulteriore visita specialistica, effettuata dall'odierna convenuta, dott.ssa (unitamente al dott. , la quale rilevò un Controparte_2 Persona_3 quadro clinico ancora più severo, poiché, oltre all'ipodontia, l'attrice presentava anche la
“mala occlusione per un'incongruenza delle arcate mascellari da iposviluppo dei diametri ossei in senso trasversale e anteroposteriore”; inoltre, “le creste ossee apparivano severamente atrofiche in senso longitudinale”. Al fine di risolvere la grave e rara condizione, furono praticati diversi interventi chirurgici, odontoiatrici e maxillofacciali, ad opera di differenti specialisti, nella specie: un primo trattamento odontoiatrico di installazione di un espansore al fine di allargare il palato;
un primo intervento maxillofacciale di osteotomia sagitale, nel 2002, effettuato dal Prof. ; un secondo intervento, nel 2004, Parte_1 effettuato sempre dal Prof. per innesto di tessuto osseo prelevato dall'anca; in Parte_1 data 30/07/2004 e in data 25/10/2004 si sottopose alle cure del dott. il Persona_3 quale effettuò i primi otto impianti;
un terzo intervento, nel maggio 2005, eseguito sempre dal Prof. per la ricostruzione delle creste ossee mediante l'impianto di tessuto Parte_1 osseo prelevato dalla cresta iliaca, cui seguì la realizzazione degli ultimi sei impianti da parte della dott.ssa a distanza di mesi, e a guarigione avvenuta dei tessuti Controparte_2 molli, le furono poi applicate delle corone provvisorie e dopo un anno quelle definitive. Deduce, poi, che per le visite effettuate nelle date del 21/11/2005, 01/02/2006, 04/03/2006, 23/03/2006 e 26/01/2007 l'odierna convenuta rilasciò le relative ricevute e una relazione medica. L'attrice riferisce, inoltre, che, in data 06/07/2010, rappresentò alla dott.ssa he, a CP_2 seguito delle cure prestate dalla stessa e dal Dott. accusava sanguinamenti e Per_3 tumefazioni delle gengive, e decementificazione delle protesi, auspicando una soluzione bonaria della vicenda. Tale situazione la costrinse a rivolgersi al dott. Parte_2 per nuove terapie odontoiatriche correttive, cui si accompagnò un forte disagio nella
[...] vita di relazione. Il dott. ha, dunque, redatto una relazione medica dalla Parte_2 quale è emerso che l'attrice “versava in uno stato peggiore di quello di partenza”, per le seguenti cause: i. sovradimensionamento dei monconi rispetto agli impianti usati, con forma e struttura che impedivano una corretta igiene orale;
ii. sovradimensionamento delle protesi;
iii. diametri emergenti degli impianti sottodimensionati rispetto agli elementi che dovrebbero sostituire;
iv. inutilità dell'innesto osseo effettuato. Tanto premesso, conclude per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità professionale della dott.ssa e per la condanna della stessa al Controparte_2 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 375.435,00 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 8 1.2. la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, richiesto e prodotto in atti, eccepisce: i. l'incompetenza per territorio;
ii. l'improcedibilità ex artt. 4 e 5 del D. lgs. n. 28/2010; iii. l'inammissibilità - nullità della citazione;
iv. la prescrizione della pretesa risarcitoria, di natura extracontrattuale;
v. la sua carenza di legittimazione passiva, per essere stati praticati taluni interventi da altri professionisti;
vi. l'assenza di responsabilità professionale, da valutarsi secondo il criterio di cui all'art. 2236 cod. civ.; vii. il concorso di colpa del danneggiato, che non ha curato correttamente l'igiene orale;
viii. la genericità e la sproporzione del quantum richiesto. In particolare, la convenuta deduce che si è sempre comportata con estrema competenza, correttezza e trasparenza ed ha costantemente informato l'attrice su modalità e natura dei trattamenti praticati, sui relativi rischi e sulle possibili complicanze;
deduce, inoltre, che tra gli obblighi che assume il medico nei confronti dell'assistito non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria e che, nel caso di specie, il deficit estetico e funzionale lamentato dalla paziente è imputabile alla gravissima patologia da cui la stessa è affetta. Effettuata, infine, la chiamata in causa di oggi Controparte_8
e di Torus Insurance, conclude per il rigetto delle richieste Controparte_9 avversarie o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, per la manleva da parte dell'assicuratore terzo chiamato che risulterà obbligato.
1.3. eccepisce: i. l'inoperatività della polizza assicurativa – di Controparte_6 tipo claims made – perché cessata in data 31/12/2011 e perché la domanda risarcitoria è stata avanzata nel 2012; ii. la violazione degli obblighi di pronta denuncia previsti dall'art. 7 della polizza, dal momento che l'assicurato sin dal 2010 era venuto a conoscenza della pretesa risarcitoria;
iii. i rischi esclusi dall'assicurazione, con riferimento all'art. 21 delle condizioni di polizza che prevede che “l'assicurazione non garantisce il compenso relativo alle prestazioni professionali nonché le spese dovute per il rifacimento degli impianti che hanno dato luogo al sinistro”; iv. la violazione degli obblighi di gestione delle vertenze – spese legali;
v. l'improcedibilità ex art. 5 del d.lvo n.28/2010 e/o art. 8 della l. 24/2017. Nel merito contesta, poi, la domanda dell'attrice sia nell'an sia nel quantum.
1.4. Anche eccepisce la non Controparte_10 operatività della copertura, in quanto il sinistro precede la sottoscrizione del contratto di assicurazione, avvenuta il 31 dicembre 2011 e la polizza prevede, all'art. 16.10, l'esclusione per circostanze preesistenti. Nel merito, contesta la domanda dell'attrice sia nell'an sia nel quantum.
1.5. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale (all'udienza del 17/11/2021, ; all'udienza del 15/05/2024, ) ed è stato CP_11 Testimone_1 deciso con sentenza contestuale, all'esito della trattazione cartolare della fase di precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
2. La domanda spiegata da parte attrice non può essere accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. Va osservato che in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova del contratto, del danno subito e del nesso di causalità sussistente tra l'azione o pagina 5 di 8 omissione del debitore (nel caso di specie il medico) e l'evento dannoso lamentato, potendo, invece, meramente allegare l'inadempimento contestato alla controparte. Alla parte convenuta in giudizio spetterà, invece, l'onere di provare l'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo dell'avversa pretesa. Con specifico riferimento alla responsabilità medica, secondo il tradizionale orientamento, il paziente è tenuto a provare il rapporto intrattenuto con il medico, il danno subito (inteso, per la precisione, come aggravamento della sua situazione patologica o insorgenza di nuove patologie riconducibili all'intervento praticato) ed ancora il nesso causale sussistente tra la prestazione resa e il danno concretamente riportato [cfr., in questi termini Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17143 del 09/10/2012 (Rv. 623987 - 01)]. Il paziente, dunque, non ha l'onere di provare l'inadempimento della controparte, potendo limitarsi a fornirne la mera allegazione. È doveroso precisare che, comunque sia, è onere del paziente allegare un inadempimento
“qualificato” del medico, vale a dire un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno specificamente lamentato [Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01)]. Nondimeno, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione critica i principi in precedenza elaborati, ha ritenuto di dover distinguere tra obbligazione di dare o fare generico, per la quale è sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, da un lato, e obbligazione di fare professionale, per la quale, invece, il creditore è tenuto a fornire la prova anche del nesso di causalità (materiale e giuridica), dall'altro lato. Nel primo caso, la dispensa dall'onere della prova del nesso di causa da parte del creditore (in continuità con i principi fissati sin da Cass. 13533/2001 e confermati, in ambito sanitario, da Cass. S.U. 577/2008 e da numerose altre pronunce) si giustifica perché la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, ragione per cui la lesione dell'interesse in cui si concretizza l'inadempimento coincide proprio con il danno evento. Nel diverso territorio del facere professionale, invece, la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali. Ciò perché in materia sanitaria la prestazione del medico è solo strumentale rispetto all'interesse primario del creditore (che è il diritto alla salute). In altri termini, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Poiché, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale il danno evento riguarda non l'interesse corrispondente alla prestazione, ma l'interesse presupposto, ne consegue che la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, che coincide con la lesione dell'interesse strumentale, la quale non implica necessariamente la lesione anche dell'interesse presupposto. Pertanto, allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento, il quale non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma potrebbe essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento. In conclusione, aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia.
pagina 6 di 8 La Suprema Corte ha, dunque, concluso fissando il seguente principio di diritto: «il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare» [cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019 (Rv. 655828 - 01)]. Sulla base di tale nuovo e più articolato orientamento in ordine al riparto degli oneri probatori, occorre considerare che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione [fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392 (Rv. 645164-01); Cass. sez. 3, 11 novembre 2019, nn. 28991 citata].
2.2. Nella vicenda che ci occupa, dalla documentazione allegata da parte attrice non vi è sufficiente prova dell'esistenza del dedotto nesso di causa tra la condotta del medico e i danni patiti. In primo luogo, non è dato sapere a quali impianti si riferiscano le doglianze di parte attrice, circostanza questa dirimente, atteso che l'attrice ha subito l'inserimento di ben 14 impianti, di cui solo 6 effettuati dalla dott.ssa In secondo luogo, non è dato CP_2 sapere se l'addebito volto alla convenuta concerna anche il lavoro effettuato dagli altri professionisti né se vi è stato un lavoro in equipe medica. In terzo luogo, deve rilevarsi che tra la data in cui è stato portato a compimento il trattamento terapeutico e quella in cui si sono manifestati i disturbi che hanno costretto l'attrice a sottoporsi a ulteriori trattamenti terapeutici che ella ha assunto come correttivi di quelli precedentemente effettuati è decorso un periodo di oltre tre anni. Non è dato sapere, per la mancanza di ogni documento al riguardo, quale fosse la condizione degli impianti, delle protesi e dell'apparato masticatorio al momento della chiusura delle cure praticate dalla dott.ssa La relazione di parte e le radiografie e fotografie ivi inserite – che costituisce CP_2
l'unico documento che l'attrice ha ritenuto di dover offrire a questo giudice – consentono, al più, di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui l'attrice ha deciso di rivolgersi ad altro professionista per i disturbi insorti, ma nulla ci consentono di inferire relativamente al quadro clinico della paziente al momento in cui la prestazione sanitaria è stata completamente e definitivamente eseguita. Tale carenza probatoria non può essere, a ben vedere, colmata dalla consulenza tecnica di ufficio, vuoi perché nella stessa relazione di parte citata si legge che, una volta eseguiti gli interventi “correttivi” dei precedenti impianti, non sarebbe stato più possibile accertare le condizioni preesistenti vuoi perché la stessa, in assenza di documentazione pregressa, non consentirebbe di comprendere né quale fosse la condizione iniziale della paziente né
pagina 7 di 8 tantomeno quella ottenuta all'esito dei trattamenti praticati dalla dott.ssa sicché CP_2 la stessa avrebbe mera valenza esplorativa, inidonea a colmare l'insufficienza del quadro probatorio offerto. Poiché in ragione di tale carenza non è possibile verificare se le prestazioni sanitarie oggetto di causa abbiano effettivamente procurato i danni di cui l'attrice chiede il ristoro, sia in termini di aggravamento della situazione clinica precedente (in ordine alla quale nulla è stato allegato e provato) sia in ordine all'insorgenza di ulteriori patologie del cavo orale prima inesistenti e poiché, in ragione del carattere dispositivo del processo civile, le carenze probatorie ridondano a svantaggio della parte deducente, si impone il rigetto della domanda.
3. Al rigetto della domanda principale segue l'assorbimento di ogni altra domanda, anche relativamente alla operatività della copertura assicurativa e alla sussistenza dell'obbligo di manleva in capo ai terzi chiamati.
4. In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'evoluzione giurisprudenziale verificatasi a partire dall'anno 2019, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta la domanda proposta da . Parte_3
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 23/05/2025
Il Giudice Matteo Torretta
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