Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/12/2024, n. 31435
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Ordinanza 7 dicembre 2024

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La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/12/2024, n. 31435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31435
    Data del deposito : 7 dicembre 2024

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