CASS
Ordinanza 7 dicembre 2024
Ordinanza 7 dicembre 2024
Massime • 1
La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/12/2024, n. 31435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31435 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 705/2023 R.G. proposto da MO PI IN, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Di Fonso, con domicilio digitale simonadifonso@ordineavvocatiroma.org
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 10168 del 23/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
RILEVATO CHE - SI TR IN adiva il Giudice di Pace di Roma per far accertare la prescrizione del credito di Euro 238,28 recato dalla cartella di pagamento n. 09720130284146353000, della quale era venuto a conoscenza per tramite di un estratto di ruolo acquisito dallo stesso IN;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31435 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 07/12/2024 2 - si costituiva l’Agenzia delle Entrate - ON, la quale eccepiva che, con la precedente sentenza n. 2625 del 26/1/2016, già passata in giudicato, il Giudice di Pace di Roma aveva statuito la regolarità della notifica della cartella;
- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 17069 del 2021, dichiarava inammissibile la domanda del IN per violazione del principio ne bis in idem;
- l’odierno ricorrente proponeva appello e il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10168 del 23/6/2022, pur reputando ammissibile la domanda, respingeva l’impugnazione: in particolare, il giudice d’appello rilevava che non vi era prova del passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 2625 del 26/1/2016 e che, tuttavia, in pendenza del relativo giudizio – introdotto dallo stesso IN, che aveva contestato la regolarità della notifica della medesima cartella e del preavviso di fermo su quella fondato – la prescrizione, già interrotta dalla notifica del preavviso (in data 28/11/2014), era rimasta sospesa, per poi riprendere il suo decorso dal 26/5/2016; conseguentemente, secondo la decisione di secondo grado, alla data di inizio del processo de quo (6/3/2021) la prescrizione quinquennale non era ancora maturata;
- SI TR IN impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
- l’intimata Agenzia delle Entrate - ON non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; - all’esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE - preliminarmente, si rileva che il giudice d’appello ha espressamente affermato l’inapplicabilità dello ius superveniens (art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01) ai giudizi pendenti, nonché la 3 sussistenza dell’interesse ad agire dell’appellante: si deve perciò ribadire che, «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023, Rv. 666744-01); - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.»: in particolare, «il principio alla base della indicazione [del giudice d’appello] è quello per cui il giudizio con il quale l’odierno ricorrente contestò, infruttuosamente, la regolarità della notifica della cartella e del preavviso di fermo, culminato con la sentenza n. 2625 del 26 gennaio 2016 avrebbe “sospeso” la prescrizione, che avrebbe iniziato a decorrere da detta data. Il vulnus argomentativo in questa sede contestato si incentra proprio sul valore, ai fini della prescrizione, da attribuire al giudizio culminato con detta sentenza. È opinione del ricorrente che la prescrizione sia iniziata a decorrere dall’ultimo atto interruttivo notificato dal creditore in data 28 novembre 2014 e che, pertanto, il 6 marzo 2021, al momento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, fosse pienamente decorsa. … La sola pendenza del giudizio con cui veniva contestata la regolarità del preavviso di fermo non può ritenersi causa “sospensiva” della prescrizione. … Nel giudizio RG 18414/15 culminato con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2625 del 26 gennaio 2016 il creditore non ha svolto alcuna domanda utile idonea ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c. ed a quelli sospensivi ex art. 2945 c.c. essendosi limitato a resistere alla contestazione del ricorrente.»; - per come prospettata, la censura – che riguarda specificamente l’efficacia interruttiva/sospensiva della prescrizione attribuita dal giudice d’appello alla resistenza in giudizio del creditore – è infondata;
4 - infatti, in plurime pronunce di questa Corte, si è statuito che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito – come quello de quo, stante la pretesa estinzione del credito per intervenuta prescrizione (ma anche in altre fattispecie quali, ad esempio, l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione) – può comportare il verificarsi dell’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l’introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore- opponente;
- si è via via affermato il principio, che va qui in particolare confermato, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un’impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa); - nel caso in esame risulta dal ricorso che l’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - ON) si era costituita innanzi al Giudice di Pace di Roma nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2625 del 26/1/2016 e, come si desume anche dalla condanna del IN alla rifusione delle spese di lite (conseguenza della soccombenza, atteso che la decisione ha accertato che «le cartelle sono state legittimamente emesse»), aveva difeso la propria pretesa creditoria: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un’esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio 5 credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l’esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l’avversaria domanda del debitore con un’esplicita richiesta di suo rigetto;
- per quanto esposto, il ricorso va respinto;
- non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio della controricorrente;
- va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 10168 del 23/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
RILEVATO CHE - SI TR IN adiva il Giudice di Pace di Roma per far accertare la prescrizione del credito di Euro 238,28 recato dalla cartella di pagamento n. 09720130284146353000, della quale era venuto a conoscenza per tramite di un estratto di ruolo acquisito dallo stesso IN;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31435 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 07/12/2024 2 - si costituiva l’Agenzia delle Entrate - ON, la quale eccepiva che, con la precedente sentenza n. 2625 del 26/1/2016, già passata in giudicato, il Giudice di Pace di Roma aveva statuito la regolarità della notifica della cartella;
- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 17069 del 2021, dichiarava inammissibile la domanda del IN per violazione del principio ne bis in idem;
- l’odierno ricorrente proponeva appello e il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10168 del 23/6/2022, pur reputando ammissibile la domanda, respingeva l’impugnazione: in particolare, il giudice d’appello rilevava che non vi era prova del passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 2625 del 26/1/2016 e che, tuttavia, in pendenza del relativo giudizio – introdotto dallo stesso IN, che aveva contestato la regolarità della notifica della medesima cartella e del preavviso di fermo su quella fondato – la prescrizione, già interrotta dalla notifica del preavviso (in data 28/11/2014), era rimasta sospesa, per poi riprendere il suo decorso dal 26/5/2016; conseguentemente, secondo la decisione di secondo grado, alla data di inizio del processo de quo (6/3/2021) la prescrizione quinquennale non era ancora maturata;
- SI TR IN impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
- l’intimata Agenzia delle Entrate - ON non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; - all’esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE - preliminarmente, si rileva che il giudice d’appello ha espressamente affermato l’inapplicabilità dello ius superveniens (art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01) ai giudizi pendenti, nonché la 3 sussistenza dell’interesse ad agire dell’appellante: si deve perciò ribadire che, «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023, Rv. 666744-01); - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.»: in particolare, «il principio alla base della indicazione [del giudice d’appello] è quello per cui il giudizio con il quale l’odierno ricorrente contestò, infruttuosamente, la regolarità della notifica della cartella e del preavviso di fermo, culminato con la sentenza n. 2625 del 26 gennaio 2016 avrebbe “sospeso” la prescrizione, che avrebbe iniziato a decorrere da detta data. Il vulnus argomentativo in questa sede contestato si incentra proprio sul valore, ai fini della prescrizione, da attribuire al giudizio culminato con detta sentenza. È opinione del ricorrente che la prescrizione sia iniziata a decorrere dall’ultimo atto interruttivo notificato dal creditore in data 28 novembre 2014 e che, pertanto, il 6 marzo 2021, al momento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, fosse pienamente decorsa. … La sola pendenza del giudizio con cui veniva contestata la regolarità del preavviso di fermo non può ritenersi causa “sospensiva” della prescrizione. … Nel giudizio RG 18414/15 culminato con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2625 del 26 gennaio 2016 il creditore non ha svolto alcuna domanda utile idonea ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c. ed a quelli sospensivi ex art. 2945 c.c. essendosi limitato a resistere alla contestazione del ricorrente.»; - per come prospettata, la censura – che riguarda specificamente l’efficacia interruttiva/sospensiva della prescrizione attribuita dal giudice d’appello alla resistenza in giudizio del creditore – è infondata;
4 - infatti, in plurime pronunce di questa Corte, si è statuito che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito – come quello de quo, stante la pretesa estinzione del credito per intervenuta prescrizione (ma anche in altre fattispecie quali, ad esempio, l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione) – può comportare il verificarsi dell’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l’introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore- opponente;
- si è via via affermato il principio, che va qui in particolare confermato, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un’impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa); - nel caso in esame risulta dal ricorso che l’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - ON) si era costituita innanzi al Giudice di Pace di Roma nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2625 del 26/1/2016 e, come si desume anche dalla condanna del IN alla rifusione delle spese di lite (conseguenza della soccombenza, atteso che la decisione ha accertato che «le cartelle sono state legittimamente emesse»), aveva difeso la propria pretesa creditoria: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un’esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio 5 credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l’esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l’avversaria domanda del debitore con un’esplicita richiesta di suo rigetto;
- per quanto esposto, il ricorso va respinto;
- non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio della controricorrente;
- va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione