TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7019/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Abate, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Dininno, come da mandato in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.7.19 DMA srl ed il agendo la Parte_1
prima quale intestataria del conto corrente 141 2324-4 e del collegato conto anticipi, originariamente aperti presso il Credito Italiano ed il secondo quale fideiussore, adivano il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'addebito, sui rapporti in questione, di oneri illegittimi, quali quelli rinvenienti da anatocismo trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, cmdf e corrispettivi su accordato non pattuiti e comunque indeterminabili quanto all'oggetto, interessi ultralegali convenuti mediante rinvio alle condizioni di piazza, antergazione e postergazione delle valute non regolamentata, indebite variazioni unilaterali del tasso di interessi, oneri feneratizi;
chiedevano, pertanto, la restituzione delle somme non spettanti all'istituto di credito, previa rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione, e, comunque, la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus prestata dal contenente Parte_1
le clausole riportate nello schema ABI implicanti una violazione della normativa a tutela della concorrenza .
, costituendosi, rimarcava che il rapporto in Controparte_1
contestazione, aperto nel 2015 da fosse stato volturato nel 2017 Controparte_2
a nome di DMA srl, nuova denominazione dell'originaria attività; indicava che le condizioni applicate al rapporto principale ed a quelli collegati fossero unicamente quelle pattuite in forma scritta dalle parti;
prospettava la sussistenza, a carico, della correntista, un debito pari, alla data del 06/09/ 18 ad €. 46.062,35, dei quali €.
18.582,14 derivanti da scoperto di c/c n. 141/2324/4 ed €. 27.480,14 da effetti cambiari scontati e rimasti insoluti, invocando, in via riconvenzionale, il pagamento della somma prefata;
contestava le censure mosse alla fideiussione, specificamente negoziata dalle parti senza ricorso a schemi precostituiti;
instava, infine, per il rigetto delle domande formulate ai propri danni;
Con provvedimento emesso all'udienza del 5.5.21 il giudizio veniva interrotto, stante l'avvenuta cancellazione della società correntista dal registro delle imprese;
a seguito della riassunzione formulata dalla veniva disposta indagine tecnica volta ad CP_1
accertare la conformità delle risultanze contabili alle condizioni validamente convenute dalle partie l'entità del saldo dei rapporti in contestazione;
all'esito la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 16.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alla distribuzione dell' onere probatorio tra le parti, preme rimarcare come la banca, attrice in riconvenzionale, debba suffragare il tenore delle pattuizioni intervenute tra le parti in relazione al conto corrente ed al conto anticipi, nonché
l'andamento del conto e come il rispetto alla domanda di indebito Parte_1
formulata, debba comprovare la nullità delle clausole convenute e la natura ed entità degli addebiti e degli accrediti effettuati in ossequio alle medesime;
ciò, tuttavia, non implicache costui sia sollevato dall'onere di suffragare le proprie censure, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale: “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sullaparte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento” (cfr. Cass. Civ. sent.
n. 9201/15).
La ha provveduto al deposito dei testi contrattuali inerenti il conto corrente ed CP_1
i due conti accessori, nonché degli estratti conto;
il ctu ha rimarcato che la documentazione presente in atti fosse completa e che contemplasse un'analitica regolamentazione di tutte le condizioni economiche, applicate ai rapporti .
In particolare, quanto alle censure articolate in citazione, va rilevato come i contratti contemplino sia i tassi creditori, che quelli debitori riferiti ai fidi ed agli sconfinamenti extra fido o in assenza di fido, sicchè non risulta attuale l'ipotesi di determinazione mediante rinvio ai valori stabiliti dal cartello, paventata in citazione;
appaiono, ancora, esplicitati tutti gli elementi che consentono di determinare la portata concreta di commissione per disponibilità accordata e la civ;
sono presenti le previsioni inerenti i giorni di valuta e le singole spese accessorie.
Con riferimento al lamentato addebito di oneri rinvenienti da capitalizzazione trimestrale, preme osservare come l'art. 1283 c.c. legittimi il fenomeno anatocistico,
fatti salvi usi di contrario tenore, a condizione che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre e che sia stata proposta domanda giudiziale o che sia intervenuta convenzione successiva alla scadenza;
secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione detta norma non risulta invocabile a fronte delle previsioni inserite nei contratti bancari, giacchè gli usi contrari ivi contemplati sono veri e propri usi normativi, consistenti, giusta previsione degli artt. 1,4 e 8 delle disp. prel. al c.c., nella ripetizione costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione della giuridica obbligatorietà dello stesso, quindi avulsi dalla struttura propria delle clausole in uso presso il ceto creditizio, costituenti meri usi negoziali.
La mancanza di una vera e propria norma consuetudinaria implica pertanto la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in data anteriore alla scadenza degli stessi peril periodo antecedente alla delibera CICR del
2000 (si vedano Cass. n. 2374/99 e Cass. n. 3096/99).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, l'anatocismo trimestrale delle poste passive risulta validamente applicato, atteso che le parti, in ossequio alla delibera suddetta, hanno convenuto una clausola recante identica periodicità tra la capitalizzazione attiva e quella passiva;
non rileva l'entità dello scostamento tra tasso debitore e tasso creditore atteso che, come di recente puntualizzato dalla Corte nomofilattica solo
“l'indicazione, in un contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale(e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione -( cfr. Cass. Civ, ord. N.
4321/22).
Ancora, l'estrema genericità della contestazione dell'opponente inerente l'applicazione dell'art. 118 TUB, prospettata in assenza di alcun concreto riferimento al rapporto, renda ultroneo qualsiasi approfondimento in merito.
Neppure appare plausibile la notazione afferente all'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati ai rapporti in contestazione, attesa l'evasività delle relative notazioni: ed invero, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'attore è rimasto inottemperante rispetto al carico allegativo di cui era gravato;
peraltro, nessuna incidenza può ascriversi alla circostanza che il ctu abbia individuato, peraltro, in maniera criptica, un tasso usurario nel 3 trimestre del 2018, atteso che la corte nomofilattica, con sent. SS.UU. 24675/17 ha esplicitato come la verifica inerente l'usurarietà del tasso debba essere svolta solo con riferimento al momento della pattuizione del tasso, restando irrilevanti modifiche non convenzionali sopravvenute.
All'esito dell'istruttoria risulta, pertanto, provata la consistenza del debito gravante sulla correntista a titolo di scoperto di conto corrente, pari, alla data della chiusura, ad €
18.582,14; al contrario, il ctu ha evidenziato che vi fosse prova in atti dell'accredito soltanto di due titoli cambiari, sicchè l'esposizione maturata a tale titolo deve essere rideterminata in € 10.116,00; non possono essere utilmente valutate, poiché tardive oltre che sprovviste di prova, le generiche notazioni svolte dalla banca solo in sede di comparsa conclusionale, inerenti la diversa portata delle operazioni inerenti i titolo per i quali non è stata versata in atti la distinta.
Infine, quanto alla contestazione inerente la validità della fideiussione per conformità allo schema ABI, giovi osservare come l'ufficio epigrafato non possa dare corso ad alcuna valutazione in merito, ostandovi la competenza del Tribunale presso cui è costituita la sezione specializzata in materia di imprese, atteso che, in questa sede, tale profilo dovrebbe essere delibato con efficacia di giudicato, e non in via incidentale, limitatamente all'incidenza di una eccezione formulata avverso ad una domanda di pagamento ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6222/23). Per mero tuziorismo, risultando i prefati rilievi assorbenti, non può tacersi come, alla luce dell'opzione ermeneutica delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 41994/21, ricorrerebbe una mera nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, co.
3 della L. 287/1990 e dall'art. 1419 c.c., dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che fosse desumibile dal contratto o venisse, altrimenti, comprovata, una diversa volontà delle parti.
Il garante, dunque, al fine di consentire l'accoglimento della domanda di nullità assoluta della fideiussione sopra indicata, dovrebbe provare, in primo luogo l' utilizzo del modello adottato dalla banca opposta con carattere di serialità, per l'intera categoria di operazioni di tale genere ed, in secondo luogo, chele parti non avrebbero prestato la garanzia in assenza delle clausole sopra indicate –circostanza che, peraltro, attiene principalmente alla posizione della banca, alla cui maggior tutela le previsioni in contestazione sono orientate.
Il d.i. in contestazione, pertanto, deve essere revocato;
le spese di lite, in ragione della rideterminazione del credito riconosciuto alla banca rispetto a quello vantato in sede monitoria vengono compensate per la quota di ½e poste per la quota residua–che si liquida in1.900,00,in misura prossima ai valori minimi in ragione del valore della lite e della non particolare complessità delle questioni trattate-a carico dell'opponente; gli oneri rinvenienti dalla ctu vengono posti nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti, in considerazione dell'esito degli accertamenti svolti rispetto alle domande formulate d ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- - Rigetta le domande articolate in citazione con riferimento al saldo del rapporto in contestazione;
- Dichiara la propria incompetenza rispetto alla domanda inerente la nullità della fideiussione, in favore della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale istituita presso il Tribunale di Bari, presso cui il giudizio potrà essere riassunto nel termine di gg 60dalla comunicazione della presente pronuncia;
- In accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanna il fideiussore al pagamento, in favore della banca, dell'importo di 18.582,14 a titolo di esposizione maturata sul conto corrente edi € 10.116,00 a titolo di debito rinveniente dallo sconto di effetti cambiari, oltre interessi legali dalla messa in mora e sino al soddisfo;
- Condanna l'attore alla rifusione della quota di ½ delle spese di lite in favore dell'istituto convenuto- quota che liquida in € 1.900,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa– compensando la quota residu atra le parti;
- Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce,7.2.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7019/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Abate, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Dininno, come da mandato in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.7.19 DMA srl ed il agendo la Parte_1
prima quale intestataria del conto corrente 141 2324-4 e del collegato conto anticipi, originariamente aperti presso il Credito Italiano ed il secondo quale fideiussore, adivano il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'addebito, sui rapporti in questione, di oneri illegittimi, quali quelli rinvenienti da anatocismo trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, cmdf e corrispettivi su accordato non pattuiti e comunque indeterminabili quanto all'oggetto, interessi ultralegali convenuti mediante rinvio alle condizioni di piazza, antergazione e postergazione delle valute non regolamentata, indebite variazioni unilaterali del tasso di interessi, oneri feneratizi;
chiedevano, pertanto, la restituzione delle somme non spettanti all'istituto di credito, previa rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione, e, comunque, la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus prestata dal contenente Parte_1
le clausole riportate nello schema ABI implicanti una violazione della normativa a tutela della concorrenza .
, costituendosi, rimarcava che il rapporto in Controparte_1
contestazione, aperto nel 2015 da fosse stato volturato nel 2017 Controparte_2
a nome di DMA srl, nuova denominazione dell'originaria attività; indicava che le condizioni applicate al rapporto principale ed a quelli collegati fossero unicamente quelle pattuite in forma scritta dalle parti;
prospettava la sussistenza, a carico, della correntista, un debito pari, alla data del 06/09/ 18 ad €. 46.062,35, dei quali €.
18.582,14 derivanti da scoperto di c/c n. 141/2324/4 ed €. 27.480,14 da effetti cambiari scontati e rimasti insoluti, invocando, in via riconvenzionale, il pagamento della somma prefata;
contestava le censure mosse alla fideiussione, specificamente negoziata dalle parti senza ricorso a schemi precostituiti;
instava, infine, per il rigetto delle domande formulate ai propri danni;
Con provvedimento emesso all'udienza del 5.5.21 il giudizio veniva interrotto, stante l'avvenuta cancellazione della società correntista dal registro delle imprese;
a seguito della riassunzione formulata dalla veniva disposta indagine tecnica volta ad CP_1
accertare la conformità delle risultanze contabili alle condizioni validamente convenute dalle partie l'entità del saldo dei rapporti in contestazione;
all'esito la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 16.5.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quanto alla distribuzione dell' onere probatorio tra le parti, preme rimarcare come la banca, attrice in riconvenzionale, debba suffragare il tenore delle pattuizioni intervenute tra le parti in relazione al conto corrente ed al conto anticipi, nonché
l'andamento del conto e come il rispetto alla domanda di indebito Parte_1
formulata, debba comprovare la nullità delle clausole convenute e la natura ed entità degli addebiti e degli accrediti effettuati in ossequio alle medesime;
ciò, tuttavia, non implicache costui sia sollevato dall'onere di suffragare le proprie censure, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale: “Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sullaparte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento” (cfr. Cass. Civ. sent.
n. 9201/15).
La ha provveduto al deposito dei testi contrattuali inerenti il conto corrente ed CP_1
i due conti accessori, nonché degli estratti conto;
il ctu ha rimarcato che la documentazione presente in atti fosse completa e che contemplasse un'analitica regolamentazione di tutte le condizioni economiche, applicate ai rapporti .
In particolare, quanto alle censure articolate in citazione, va rilevato come i contratti contemplino sia i tassi creditori, che quelli debitori riferiti ai fidi ed agli sconfinamenti extra fido o in assenza di fido, sicchè non risulta attuale l'ipotesi di determinazione mediante rinvio ai valori stabiliti dal cartello, paventata in citazione;
appaiono, ancora, esplicitati tutti gli elementi che consentono di determinare la portata concreta di commissione per disponibilità accordata e la civ;
sono presenti le previsioni inerenti i giorni di valuta e le singole spese accessorie.
Con riferimento al lamentato addebito di oneri rinvenienti da capitalizzazione trimestrale, preme osservare come l'art. 1283 c.c. legittimi il fenomeno anatocistico,
fatti salvi usi di contrario tenore, a condizione che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre e che sia stata proposta domanda giudiziale o che sia intervenuta convenzione successiva alla scadenza;
secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione detta norma non risulta invocabile a fronte delle previsioni inserite nei contratti bancari, giacchè gli usi contrari ivi contemplati sono veri e propri usi normativi, consistenti, giusta previsione degli artt. 1,4 e 8 delle disp. prel. al c.c., nella ripetizione costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione della giuridica obbligatorietà dello stesso, quindi avulsi dalla struttura propria delle clausole in uso presso il ceto creditizio, costituenti meri usi negoziali.
La mancanza di una vera e propria norma consuetudinaria implica pertanto la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in data anteriore alla scadenza degli stessi peril periodo antecedente alla delibera CICR del
2000 (si vedano Cass. n. 2374/99 e Cass. n. 3096/99).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, l'anatocismo trimestrale delle poste passive risulta validamente applicato, atteso che le parti, in ossequio alla delibera suddetta, hanno convenuto una clausola recante identica periodicità tra la capitalizzazione attiva e quella passiva;
non rileva l'entità dello scostamento tra tasso debitore e tasso creditore atteso che, come di recente puntualizzato dalla Corte nomofilattica solo
“l'indicazione, in un contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale(e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione -( cfr. Cass. Civ, ord. N.
4321/22).
Ancora, l'estrema genericità della contestazione dell'opponente inerente l'applicazione dell'art. 118 TUB, prospettata in assenza di alcun concreto riferimento al rapporto, renda ultroneo qualsiasi approfondimento in merito.
Neppure appare plausibile la notazione afferente all'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati ai rapporti in contestazione, attesa l'evasività delle relative notazioni: ed invero, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'attore è rimasto inottemperante rispetto al carico allegativo di cui era gravato;
peraltro, nessuna incidenza può ascriversi alla circostanza che il ctu abbia individuato, peraltro, in maniera criptica, un tasso usurario nel 3 trimestre del 2018, atteso che la corte nomofilattica, con sent. SS.UU. 24675/17 ha esplicitato come la verifica inerente l'usurarietà del tasso debba essere svolta solo con riferimento al momento della pattuizione del tasso, restando irrilevanti modifiche non convenzionali sopravvenute.
All'esito dell'istruttoria risulta, pertanto, provata la consistenza del debito gravante sulla correntista a titolo di scoperto di conto corrente, pari, alla data della chiusura, ad €
18.582,14; al contrario, il ctu ha evidenziato che vi fosse prova in atti dell'accredito soltanto di due titoli cambiari, sicchè l'esposizione maturata a tale titolo deve essere rideterminata in € 10.116,00; non possono essere utilmente valutate, poiché tardive oltre che sprovviste di prova, le generiche notazioni svolte dalla banca solo in sede di comparsa conclusionale, inerenti la diversa portata delle operazioni inerenti i titolo per i quali non è stata versata in atti la distinta.
Infine, quanto alla contestazione inerente la validità della fideiussione per conformità allo schema ABI, giovi osservare come l'ufficio epigrafato non possa dare corso ad alcuna valutazione in merito, ostandovi la competenza del Tribunale presso cui è costituita la sezione specializzata in materia di imprese, atteso che, in questa sede, tale profilo dovrebbe essere delibato con efficacia di giudicato, e non in via incidentale, limitatamente all'incidenza di una eccezione formulata avverso ad una domanda di pagamento ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6222/23). Per mero tuziorismo, risultando i prefati rilievi assorbenti, non può tacersi come, alla luce dell'opzione ermeneutica delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 41994/21, ricorrerebbe una mera nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, co.
3 della L. 287/1990 e dall'art. 1419 c.c., dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che fosse desumibile dal contratto o venisse, altrimenti, comprovata, una diversa volontà delle parti.
Il garante, dunque, al fine di consentire l'accoglimento della domanda di nullità assoluta della fideiussione sopra indicata, dovrebbe provare, in primo luogo l' utilizzo del modello adottato dalla banca opposta con carattere di serialità, per l'intera categoria di operazioni di tale genere ed, in secondo luogo, chele parti non avrebbero prestato la garanzia in assenza delle clausole sopra indicate –circostanza che, peraltro, attiene principalmente alla posizione della banca, alla cui maggior tutela le previsioni in contestazione sono orientate.
Il d.i. in contestazione, pertanto, deve essere revocato;
le spese di lite, in ragione della rideterminazione del credito riconosciuto alla banca rispetto a quello vantato in sede monitoria vengono compensate per la quota di ½e poste per la quota residua–che si liquida in1.900,00,in misura prossima ai valori minimi in ragione del valore della lite e della non particolare complessità delle questioni trattate-a carico dell'opponente; gli oneri rinvenienti dalla ctu vengono posti nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti, in considerazione dell'esito degli accertamenti svolti rispetto alle domande formulate d ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- - Rigetta le domande articolate in citazione con riferimento al saldo del rapporto in contestazione;
- Dichiara la propria incompetenza rispetto alla domanda inerente la nullità della fideiussione, in favore della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale istituita presso il Tribunale di Bari, presso cui il giudizio potrà essere riassunto nel termine di gg 60dalla comunicazione della presente pronuncia;
- In accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanna il fideiussore al pagamento, in favore della banca, dell'importo di 18.582,14 a titolo di esposizione maturata sul conto corrente edi € 10.116,00 a titolo di debito rinveniente dallo sconto di effetti cambiari, oltre interessi legali dalla messa in mora e sino al soddisfo;
- Condanna l'attore alla rifusione della quota di ½ delle spese di lite in favore dell'istituto convenuto- quota che liquida in € 1.900,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa– compensando la quota residu atra le parti;
- Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce,7.2.25 Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)