Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1430/2023 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per separazione consensuale e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Istanbul nr. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Diana Bandinu (C.F.:
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo C.F._2
Moro nr. 78;
e pagina 1 di 10
Istanbul nr. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Petrillo (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Cosenza nr. 1;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno richiesto, all'intestato Tribunale, di omologare la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, ed indicate nel ricorso introduttivo nonché, una volta decorso il termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Siligo, il 29.10.2011, trascritto nei Registri deli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr. 3, P. 1, con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza nr. 152/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), ha omologato la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, disponendo pagina 2 di 10 contestualmente, e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 5 marzo 2025, le parti, in via congiunta, hanno confermato di volersi avvalere della trattazione scritta in sostituzione alla comparizione personale in udienza, con conseguente rinuncia al tentativo di conciliazione davanti al
Giudice, e si sono richiamate alle conclusioni già rassegnate del ricorso introduttivo, chiedendo, quindi, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione.
Il Giudice Relatore ha riferito la causa al collegio per la decisione, nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025.
*****
Preliminarmente, occorre riqualificare la presente domanda, da domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a domanda di scioglimento del matrimonio.
Di fatto, benché l'oggetto del ricorso introduttivo indicasse la “(…) contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio”, nel rassegnare le conclusioni in via congiunta, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Siligo, il 29.10.2011.
Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, il 29.10.2011 in Siligo (SS), matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al nr. 3, parte I, anno 2011.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei pagina 3 di 10 culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n.
847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 ,
e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, occorre riqualificare la domanda dei ricorrenti, da domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, a domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile.
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti di tale pronuncia determinano la perdita per le parti dello status di coniugi, con conseguente cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ed estinzione di quei doveri reciproci, ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale, ed infine il dovere di collaborazione e coabitazione, fermi restando gli obblighi nei confronti dei figli, e la responsabilità genitoriale.
Per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei pagina 5 di 10 coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, stante la cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti, alle condizioni di cui all'omologa della separazione, che si riportano in questa sede, come segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove ritenga;
2. la casa coniugale, di proprietà della signora , sita in Olbia, Via Istanbul n. 5 Parte_1
viene assegnata alla medesima con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà unitamente ai figli minorenni;
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre in Olbia, Via Istanbul n.
5. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori dovranno impegnarsi al fine di consentire ai minori di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Il padre ha la facoltà di incontrare i figli con sé quando lo desidera previo avviso al genitore collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori, del loro stato di salute e degli impegni già assunti in precedenza con la madre, e comunque specificamente nei seguenti momenti: momenti: durante la settimana per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore
21.00; nonché per due fine settimana al mese come segue: un fine settimana al mese dalle 10 del pagina 6 di 10 sabato sino alle 14.00 del lunedì ed un altro fine settimana dalle 10 del venerdì alle 14.00 della domenica. Il calendario delle visite resterà invariato anche nelle ipotesi di sospensione delle lezioni o in caso di festività, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
5. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli: 15 ferie estive anche non consecutivi, da concordare preferenzialmente il giorno 31 maggio;
7 giorni durante le vacanze natalizie (Natale o Capodanno ad anni alterni); 3 giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni) In ordine alle vacanze natalizie: i figli trascorreranno, ad anni alterni, e nel rispetto del principio della turnazione tra i genitori, le festività principali con ciascun genitore che avrà cura di garantirgli i contatti con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali: più precisamente ciascun genitore trascorrerà con i figli la metà dei giorni delle vacanze scolastiche natalizie, per un anno nel primo periodo con la madre e nel successivo con il padre. Salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con i turni lavorativi del padre, ad anni alterni i minori trascorreranno i giorni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro genitore . In ordine alle vacanze pasquali, salvo migliori accordi, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e di
Pasquetta. In ordine alle altre festività: Compatibilmente con i turni lavorativi del padre i giorni del 25 aprile, del 28 aprile, del 1° maggio, del 15 maggio (festa del santo patrono), del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e del 8 dicembre, saranno trascorsi alternativamente con un genitore secondo un principio di turnazione annuale (ad esempio, il primo anno trascorrerà il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre con il padre e il secondo anno viceversa). Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con i figli;
i genitori cercheranno di trascorrere insieme il compleanno dei figli, ma in caso di disaccordo applicheranno il principio della turnazione, iniziando dalla madre;
Il padre potrà portare con sé i figli a Siligo presso la residenza dei propri genitori (nonni paterni) nei periodo in cui i bambini staranno con il medesimo.
6. La signora si impegna ad avvisare almeno tre giorni prima il padre nel caso in cui si trovi Pt_1
costretta ad affidare i bambini a terzi per periodo che comporti il pernottamento (viaggi, lavoro, assenze prolungate) in modo da consentire al padre di rendersi disponibile per accudire i propri figli compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Qualora il padre non fosse disponibile, non avesse dato riscontro in giornata, questa avrà la facoltà di affidare i minori a persone di fiducia. Qualora
l'impegno fosse sorto improvvisamente la signora avvertirà immediatamente il marito e, in caso Pt_1
egli non fosse disponibile o reperibile, avrà la facoltà di affidare i minori a persona di fiducia;
7. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora l'importo per il mantenimento Pt_2 Parte_1
pagina 7 di 10 dei figli minori di complessivi euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio) il tutto da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato al coniuge entro il 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo CNF
11/2017 che ivi si allega come parte integrante;
l'assegno unico familiare sarà percepito da ciascun genitore in pari misura;
8. Le parti concorreranno in pari misura si fa carico di pagare il finanziamento contratto con per Pt_3
l'importo di euro 111,40 (5 rate) per l'acquisto di mobili di casa;
9. Il sig. continuerà a provvedere al pagamento del finanziamento acceso per la ristrutturazione Pt_2
della casa coniugale pari ad euro 355.00 mensili con rinuncia ogni pretesa restitutoria verso la signora Pt_1
10. Le parti dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di aver definito ogni questione economica e patrimoniale dipendente e/o connessa al rapporto di coniugo.
11. I coniugi decidono che il signor potrà lasciare la casa familiare dal momento della Pt_2
sottoscrizione del presente atto, con i propri effetti personali. Da tale momento la signora Pt_1
effettuerà il pagamento di tutte le utenze.
Spese compensate.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
pagina 8 di 10 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Siligo (SS), il 29.10.2011, tra:
nato ad [...] il [...]; Parte_2
e nata ad [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Siligo, Atto nr. 3, parte I, anno 2011;
CONFERMA le condizioni di cui all'omologa della separazione, come riportate in parte motiva;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 10 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 9 di 10 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 10 di 10