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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4580/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2425/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210017727 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento del Comune di Pachino, anno 2016, di euro 1.199,00 per IMU 2016 (provvedimento meglio indicato in atti).
La pretesa di che trattasi faceva riferimento ad un immobile dichiarato “abitazione principale”.
Il primo Giudice - con sentenza n. 2425 del 2023 - ha ritenuto “inammissibile” il ricorso: “ … la Corte rileva, preliminarmente, che dagli atti e documenti di causa non si rileva prova documentale della data di notifica dell'atto impugnato né delle modalità con le quali la stessa notifica è stata effettuata. Osserva, che secondo il proprio consolidato orientamento, la mancata costituzione della parte resistente impone la verifica della tempestività del ricorso ex officio ai sensi dell'art. 21 c. 1 d. lgs. 546/1992), che qui è impossibile.
Invero nessun elemento corrobora la suindicata data marzo 2022…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Pachino non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato riporta il “codice a barre” ed il numero 78531069136-8 della raccomandata, nonchè la data in cui l'atto è stato notificato (cfr. documentazione in atti).
Come può evincersi dalla data annotata sulla copia dell' accertamento versata in atti l'atto impugnato
è stato notificato il 7.4.2022 ed il ricorso è stato proposto in data 19.4.2022: tempestivamente (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti).
2.- L'immobile cui fa riferimento la pretesa costituisce l'abitazione (non “di lusso”) “principale” della ricorrente nel quale ha anche la propria residenza (cfr. documentazione in atti).
A mente di quanto disposto dall'art.13 D.L. 201/2011 (vigente ratione temporis) l'IMU non si applica per l' “abitazione principale” e relative pertinenze.
Per lo stesso immobile il Comune di Pachino – così “duplicando” la pretesa - aveva già notificato ad altro soggetto (alla Società_1 s.r.l.) l'avviso di accertamento IMU n.1089014200012217 del 4.12.2020, Prot. n.27101 del 15.12.2020 (cfr. documentazione in atti), richiedendo il pagamento della stessa imposta per lo stesso anno.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese. Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4580/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2425/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014210017727 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento del Comune di Pachino, anno 2016, di euro 1.199,00 per IMU 2016 (provvedimento meglio indicato in atti).
La pretesa di che trattasi faceva riferimento ad un immobile dichiarato “abitazione principale”.
Il primo Giudice - con sentenza n. 2425 del 2023 - ha ritenuto “inammissibile” il ricorso: “ … la Corte rileva, preliminarmente, che dagli atti e documenti di causa non si rileva prova documentale della data di notifica dell'atto impugnato né delle modalità con le quali la stessa notifica è stata effettuata. Osserva, che secondo il proprio consolidato orientamento, la mancata costituzione della parte resistente impone la verifica della tempestività del ricorso ex officio ai sensi dell'art. 21 c. 1 d. lgs. 546/1992), che qui è impossibile.
Invero nessun elemento corrobora la suindicata data marzo 2022…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune di Pachino non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il provvedimento originariamente impugnato riporta il “codice a barre” ed il numero 78531069136-8 della raccomandata, nonchè la data in cui l'atto è stato notificato (cfr. documentazione in atti).
Come può evincersi dalla data annotata sulla copia dell' accertamento versata in atti l'atto impugnato
è stato notificato il 7.4.2022 ed il ricorso è stato proposto in data 19.4.2022: tempestivamente (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti).
2.- L'immobile cui fa riferimento la pretesa costituisce l'abitazione (non “di lusso”) “principale” della ricorrente nel quale ha anche la propria residenza (cfr. documentazione in atti).
A mente di quanto disposto dall'art.13 D.L. 201/2011 (vigente ratione temporis) l'IMU non si applica per l' “abitazione principale” e relative pertinenze.
Per lo stesso immobile il Comune di Pachino – così “duplicando” la pretesa - aveva già notificato ad altro soggetto (alla Società_1 s.r.l.) l'avviso di accertamento IMU n.1089014200012217 del 4.12.2020, Prot. n.27101 del 15.12.2020 (cfr. documentazione in atti), richiedendo il pagamento della stessa imposta per lo stesso anno.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese. Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
P.Q.M.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI RO