Articolo 3 della Legge 2 dicembre 1980, n. 794
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 dicembre 1980
Art. 3.
Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:
l'effettuazione di attivita' addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennita' ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonche' la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;
l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della guardia di finanza, nonche' la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;
l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonche' il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;
l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1980