TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/11/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 693 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
CAMPOBASSO, presso i cui uffici in domicilia, ope legis, alla via Insorti Parte_1
d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE CP_1 C.F._1
VI GI e dall'Avv. PIETRO GIUSEPPE SCIARRETTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Giappone n. 16, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, avverso il CP_1 verbale di contestazione n. 320082637, elevato in data 17.1.2023 dagli agenti della Legione pagina 1 di 6 Carabinieri Abruzzo e Molise-Stazione di Termoli, per la violazione dell'art. 117, co. 2bis e co.
5 cod. strada, in quanto il in possesso della patente di guida da meno di un anno, CP_1 circolava alla guida di un veicolo di potenza specifica riferita alla tara di 63,244 kw/t e, quindi, superiore al limite stabilito per legge di 55 kw/t. A tanto conseguiva, quindi, la comminazione della sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida con invio alla di CP_2
SS per la sua sospensione.
Il evidenziato che, contestualmente, gli agenti procedevano altresì a perquisizione CP_1
e ispezione personale e veicolare ai sensi dell'art. 103 dpr n. 309/1990, si doleva delle seguenti illegittimità: a) nullità del verbale impugnato per perquisizione del veicolo in assenza di apposito mandato;
b) mancata indicazione nel verbale impugnato della possibilità, per il di farsi CP_1 assistere da un difensore al momento della perquisizione e ispezione veicolare e personale;
c) omessa indicazione nel verbale delle modalità adottate dall'Agente accertatore per la determinazione del valore di potenza specifica posto a fondamento della contestazione.
1.1. Si costituiva la a mezzo di proprio funzionario, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione. Evidenziava infatti – mediante rinvio all'allegato rapporto- che la contestazione sollevata al avveniva il giorno 17.1.2023, alle ore 3,00 circa, durante il CP_1 servizio perlustrativo della zona, a seguito di intimazione di ALT al conducente dell'autovettura
Ford Focus di colore grigio, tg EG903CF; si procedeva, quindi, all'identificazione del conducente e al controllo della documentazione di circolazione. Dall'esibizione della patente di guida risultava che la stessa era stata rilasciata il 16.12.2022 e, quindi, da meno di un anno all'atto dell'accertamento, con le conseguenziali limitazioni previste dall'art. 117, co. 2 bis cod. strada;
procedendo a tale controllo, gli agenti rilevavano che il si era posto alla guida di CP_1 autoveicolo tipo M1, con cilindrata 1560cc. con potenza specifica riportata nella carta di circolazione, superiore a 55 kw/t. Inoltre, considerato che alla vista degli agenti il conducente manifestava un comportamento sospetto, si procedeva alla perquisizione e ispezione personale e veicolare ai sensi dell'art. 103 dpr 309/1990, regolarmente convalidati dal Sostituto
Procuratore in Sede. Pertanto, stante la legittimità dell'operato degli agenti e della valida contestazione della violazione, si chiedeva la conferma del verbale impugnato.
1.2. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 33/2024, pubblicata in data 12.3.2024, accoglieva l'opposizione, ritenendo fondate le doglianze – e assorbite le restanti- relative all'assenza di mandato e all'omissione degli ulteriori adempimenti per procedere alla perquisizione veicolare, con carenza di motivazione, nel verbale, in ordine alle ragioni di particolare necessità e urgenza che avrebbero impedito agli agenti di chiedere preventivamente l'autorizzazione del Giudice. pagina 2 di 6 2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello la , sulla scorta dei seguenti motivi: 1) CP_2 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - vizio di omessa pronuncia;
2) violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 117, comma 2 bis e comma 5, del d.lgs. n.
285/1992. Violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. - pronuncia contra legem;
violazione e/o falsa applicazione e interpretazione de-gli artt. 2697 e
2700 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c. - erronea valutazione delle prove e dei fatti decisivi - scorretto esercizio dei poteri istruttori;
3) violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 103 del d.p.r. n. 309/1990.
2.1. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, stante la CP_1 correttezza della pronuncia di prime cure e reiterando altresì i motivi di contestazione del verbale già formulati in primo grado e rimasti assorbiti.
********
L'appello è fondato.
3. Con i primi due motivi, che per connessione delle questioni sottese possono essere esaminati congiuntamente, la sostiene che il Giudice di Pace di Termoli ha proceduto CP_2 ad annullare il verbale di contestazione n. 320082637 sulla scorta di argomentazioni che attengono ad un provvedimento radicalmente differente e autonomo, ossia il verbale di perquisizione redatto dai Carabinieri del N.O.R., così finendo, da un lato, per pronunciare extra petitum, avendo l'opponente chiesto l'annullamento del solo verbale concernente la contestazione di violazione al codice della strada, e dall'altro, per omettere ogni valutazione sulla sussistenza o meno della violazione, da parte del dell'art. 117, comma 2 bis, del d.lgs. CP_1
n. 285/1992, contestata con il verbale impugnato. Difatti, secondo l'appellante, ribadita l'estraneità, ai fini di causa, delle attività compiute ai sensi dell'art. 103 dpr 309/1990, la contestazione elevata al trasgressore, non esaminata dal primo Giudice, sarebbe del tutto legittima, essendo risultata per tabulas, e cioè sulla scorta del mero esame della patente di guida e della carta di circolazione, la violazione dell'art. 117, co. 2bis cod. strada.
3.1. I motivi sono fondati.
Dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che, nell'ambito del controllo eseguito in data 17.1.2023, gli agenti accertatori procedevano a identificare il conducente dell'autovettura Ford Focus, tg EG903CF, e a controllarne i documenti di guida. Con riguardo a tale attività, si procedeva alla contestazione della violazione di cui all'art. 117, co. 2bis e co. 5 cod. strada. Contestualmente (cfr. orario dei due verbali), gli agenti procedevano anche alla perquisizione ed ispezione, personale e del veicolo, ai sensi dell'art. 103 dpr n. 309/1990, attività pagina 3 di 6 per le quali veniva redatto apposito e separato verbale, con successiva convalida di detta attività da parte del PM in Sede.
3.1.1. Come evidenziato dall'appellante, oggetto dell'opposizione e, conseguentemente, della cognizione del Giudice di Pace, adito ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, è il solo verbale di contestazione n. 320082637 relativo alla violazione di cui all'art. 117, co. 2 bis cod. strada, e non anche quello inerente all'attività svolta per le ragioni e con le finalità (contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti) di cui all'art. 103 dpr 309/1990, peraltro non impugnabile dinanzi al Giudice di pace. D'altronde, le violazioni contestate dall'opponente in primo grado, inerenti alla legittimità delle attività di perquisizione e ispezione, varrebbero ad inficiare, semmai
– ma così neppure è: cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016-, gli esiti strettamente collegati al tipo di attività (prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) a cui il controllo ispettivo era diretto, mentre nessuna attinenza hanno con riguardo alla violazione, di tipo amministrativo, accertata dagli agenti sulla base del mero esame della patente di guida e della carta di circolazione in possesso del conducente, documentazione fornita ex art. 192 cod. strada e svincolata, d'evidenza, dall'attività di perquisizione del veicolo.
Ne consegue allora che, in parte qua, la pronuncia di primo grado deve essere senz'altro riformata.
3.1.2. Venendo allora alla violazione dell'art. 117, commi 2 bis e 5 cod. strada, l'unica doglianza sollevata dall'opponente, riproposta in sede di costituzione in appello, attiene alla mancata indicazione delle modalità adottate dall'Agente accertatore per la determinazione del valore di potenza specifica posto a fondamento della sanzione irrogata.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nel rapporto prodotto dalla in allegato alla comparsa di CP_2 costituzione, gli agenti davano atto che, come da regolamento attuativo della violazione introdotta al co. 2 bis dell'art. 117 cod. strada (art. 117, co. 3 cod. strada), la carta di circolazione riportava esattamente la potenza specifica del veicolo. La , comunque, dava conto CP_2 della formula utilizzata per il suo calcolo, ovvero rapporto potenza/tara, che, nel caso di specie, sarebbe il seguente: 85,00/(1300/1000)=63,244.
In effetti, in base alla Circolare del Ministero Trasporti n. 43/2007, “Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli di categoria M1, N1 e L3 riportante il valore del rapporto tra potenza e tara Ministero dei trasporti - Avviso n. 43/2007 prot.0090675/RU del 3 ottobre
2007”, dal 4 ottobre 2007 la carta di circolazione dei veicoli di Categoria M1, N1 e L3 riporta il pagina 4 di 6 valore del rapporto tra potenza e tara, tenuto conto del rilievo che tale valore assume per il primo anno dal rilascio della patente di guida, secondo il disposto di cui all'art. 117, co. 2bis cod. strada.
Nel caso di specie, premesso che l'opponente non ha contestato quanto riportato dalla
, deve ritenersi che il verbale sia stato debitamente motivato ai fini della comprensione CP_2 della violazione contestata al trasgressore, riportando la data di rilascio della patente di guida
(16.12.2022) e la potenza specifica riferita alla tara di 63,244 kw/t, superiore al limite di 55 kw/t,
“trattandosi di veicolo di CAT. M1”. Non era affatto necessario che venisse riportato il metodo di calcolo adottato per risalire alla potenza specifica con riguardo alla tara, trattandosi di dati ricavabili facilmente dalla stessa carta di circolazione – poiché ivi riportati- e di cui il conducente avrebbe dovuto avvedersi prima di porsi alla guida del veicolo in questione, avendo conseguito la patente da meno di un anno e dovendo essere a conoscenza, per tale ragione, delle limitazioni di legge connesse al proprio stato.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata.
4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il CP_1
Per quanto concerne il primo grado di giudizio, va rilevato che l'amministrazione si è difesa a mezzo di funzionari delegati e che, pertanto, rileva l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato .... non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota....” (cfr. Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007, Cass. n.
2872/2007). Nel caso di specie, non essendo stati dettagliati in apposita nota spese, né altrimenti documentati o quantitativamente individuati i costi sostenuti e le spese vive, nulla è dovuto alla
, ancorché vittoriosa. CP_2
Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1 dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione n.
320082637 del 17.1.2023;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in CP_1 favore di Parte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese di primo grado.
Larino, 9.11.2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 693 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
CAMPOBASSO, presso i cui uffici in domicilia, ope legis, alla via Insorti Parte_1
d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE CP_1 C.F._1
VI GI e dall'Avv. PIETRO GIUSEPPE SCIARRETTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Giappone n. 16, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, avverso il CP_1 verbale di contestazione n. 320082637, elevato in data 17.1.2023 dagli agenti della Legione pagina 1 di 6 Carabinieri Abruzzo e Molise-Stazione di Termoli, per la violazione dell'art. 117, co. 2bis e co.
5 cod. strada, in quanto il in possesso della patente di guida da meno di un anno, CP_1 circolava alla guida di un veicolo di potenza specifica riferita alla tara di 63,244 kw/t e, quindi, superiore al limite stabilito per legge di 55 kw/t. A tanto conseguiva, quindi, la comminazione della sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida con invio alla di CP_2
SS per la sua sospensione.
Il evidenziato che, contestualmente, gli agenti procedevano altresì a perquisizione CP_1
e ispezione personale e veicolare ai sensi dell'art. 103 dpr n. 309/1990, si doleva delle seguenti illegittimità: a) nullità del verbale impugnato per perquisizione del veicolo in assenza di apposito mandato;
b) mancata indicazione nel verbale impugnato della possibilità, per il di farsi CP_1 assistere da un difensore al momento della perquisizione e ispezione veicolare e personale;
c) omessa indicazione nel verbale delle modalità adottate dall'Agente accertatore per la determinazione del valore di potenza specifica posto a fondamento della contestazione.
1.1. Si costituiva la a mezzo di proprio funzionario, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione. Evidenziava infatti – mediante rinvio all'allegato rapporto- che la contestazione sollevata al avveniva il giorno 17.1.2023, alle ore 3,00 circa, durante il CP_1 servizio perlustrativo della zona, a seguito di intimazione di ALT al conducente dell'autovettura
Ford Focus di colore grigio, tg EG903CF; si procedeva, quindi, all'identificazione del conducente e al controllo della documentazione di circolazione. Dall'esibizione della patente di guida risultava che la stessa era stata rilasciata il 16.12.2022 e, quindi, da meno di un anno all'atto dell'accertamento, con le conseguenziali limitazioni previste dall'art. 117, co. 2 bis cod. strada;
procedendo a tale controllo, gli agenti rilevavano che il si era posto alla guida di CP_1 autoveicolo tipo M1, con cilindrata 1560cc. con potenza specifica riportata nella carta di circolazione, superiore a 55 kw/t. Inoltre, considerato che alla vista degli agenti il conducente manifestava un comportamento sospetto, si procedeva alla perquisizione e ispezione personale e veicolare ai sensi dell'art. 103 dpr 309/1990, regolarmente convalidati dal Sostituto
Procuratore in Sede. Pertanto, stante la legittimità dell'operato degli agenti e della valida contestazione della violazione, si chiedeva la conferma del verbale impugnato.
1.2. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 33/2024, pubblicata in data 12.3.2024, accoglieva l'opposizione, ritenendo fondate le doglianze – e assorbite le restanti- relative all'assenza di mandato e all'omissione degli ulteriori adempimenti per procedere alla perquisizione veicolare, con carenza di motivazione, nel verbale, in ordine alle ragioni di particolare necessità e urgenza che avrebbero impedito agli agenti di chiedere preventivamente l'autorizzazione del Giudice. pagina 2 di 6 2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello la , sulla scorta dei seguenti motivi: 1) CP_2 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - vizio di omessa pronuncia;
2) violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 117, comma 2 bis e comma 5, del d.lgs. n.
285/1992. Violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c. - pronuncia contra legem;
violazione e/o falsa applicazione e interpretazione de-gli artt. 2697 e
2700 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c. - erronea valutazione delle prove e dei fatti decisivi - scorretto esercizio dei poteri istruttori;
3) violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 103 del d.p.r. n. 309/1990.
2.1. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, stante la CP_1 correttezza della pronuncia di prime cure e reiterando altresì i motivi di contestazione del verbale già formulati in primo grado e rimasti assorbiti.
********
L'appello è fondato.
3. Con i primi due motivi, che per connessione delle questioni sottese possono essere esaminati congiuntamente, la sostiene che il Giudice di Pace di Termoli ha proceduto CP_2 ad annullare il verbale di contestazione n. 320082637 sulla scorta di argomentazioni che attengono ad un provvedimento radicalmente differente e autonomo, ossia il verbale di perquisizione redatto dai Carabinieri del N.O.R., così finendo, da un lato, per pronunciare extra petitum, avendo l'opponente chiesto l'annullamento del solo verbale concernente la contestazione di violazione al codice della strada, e dall'altro, per omettere ogni valutazione sulla sussistenza o meno della violazione, da parte del dell'art. 117, comma 2 bis, del d.lgs. CP_1
n. 285/1992, contestata con il verbale impugnato. Difatti, secondo l'appellante, ribadita l'estraneità, ai fini di causa, delle attività compiute ai sensi dell'art. 103 dpr 309/1990, la contestazione elevata al trasgressore, non esaminata dal primo Giudice, sarebbe del tutto legittima, essendo risultata per tabulas, e cioè sulla scorta del mero esame della patente di guida e della carta di circolazione, la violazione dell'art. 117, co. 2bis cod. strada.
3.1. I motivi sono fondati.
Dalla documentazione prodotta in primo grado emerge che, nell'ambito del controllo eseguito in data 17.1.2023, gli agenti accertatori procedevano a identificare il conducente dell'autovettura Ford Focus, tg EG903CF, e a controllarne i documenti di guida. Con riguardo a tale attività, si procedeva alla contestazione della violazione di cui all'art. 117, co. 2bis e co. 5 cod. strada. Contestualmente (cfr. orario dei due verbali), gli agenti procedevano anche alla perquisizione ed ispezione, personale e del veicolo, ai sensi dell'art. 103 dpr n. 309/1990, attività pagina 3 di 6 per le quali veniva redatto apposito e separato verbale, con successiva convalida di detta attività da parte del PM in Sede.
3.1.1. Come evidenziato dall'appellante, oggetto dell'opposizione e, conseguentemente, della cognizione del Giudice di Pace, adito ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, è il solo verbale di contestazione n. 320082637 relativo alla violazione di cui all'art. 117, co. 2 bis cod. strada, e non anche quello inerente all'attività svolta per le ragioni e con le finalità (contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti) di cui all'art. 103 dpr 309/1990, peraltro non impugnabile dinanzi al Giudice di pace. D'altronde, le violazioni contestate dall'opponente in primo grado, inerenti alla legittimità delle attività di perquisizione e ispezione, varrebbero ad inficiare, semmai
– ma così neppure è: cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016-, gli esiti strettamente collegati al tipo di attività (prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) a cui il controllo ispettivo era diretto, mentre nessuna attinenza hanno con riguardo alla violazione, di tipo amministrativo, accertata dagli agenti sulla base del mero esame della patente di guida e della carta di circolazione in possesso del conducente, documentazione fornita ex art. 192 cod. strada e svincolata, d'evidenza, dall'attività di perquisizione del veicolo.
Ne consegue allora che, in parte qua, la pronuncia di primo grado deve essere senz'altro riformata.
3.1.2. Venendo allora alla violazione dell'art. 117, commi 2 bis e 5 cod. strada, l'unica doglianza sollevata dall'opponente, riproposta in sede di costituzione in appello, attiene alla mancata indicazione delle modalità adottate dall'Agente accertatore per la determinazione del valore di potenza specifica posto a fondamento della sanzione irrogata.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nel rapporto prodotto dalla in allegato alla comparsa di CP_2 costituzione, gli agenti davano atto che, come da regolamento attuativo della violazione introdotta al co. 2 bis dell'art. 117 cod. strada (art. 117, co. 3 cod. strada), la carta di circolazione riportava esattamente la potenza specifica del veicolo. La , comunque, dava conto CP_2 della formula utilizzata per il suo calcolo, ovvero rapporto potenza/tara, che, nel caso di specie, sarebbe il seguente: 85,00/(1300/1000)=63,244.
In effetti, in base alla Circolare del Ministero Trasporti n. 43/2007, “Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli di categoria M1, N1 e L3 riportante il valore del rapporto tra potenza e tara Ministero dei trasporti - Avviso n. 43/2007 prot.0090675/RU del 3 ottobre
2007”, dal 4 ottobre 2007 la carta di circolazione dei veicoli di Categoria M1, N1 e L3 riporta il pagina 4 di 6 valore del rapporto tra potenza e tara, tenuto conto del rilievo che tale valore assume per il primo anno dal rilascio della patente di guida, secondo il disposto di cui all'art. 117, co. 2bis cod. strada.
Nel caso di specie, premesso che l'opponente non ha contestato quanto riportato dalla
, deve ritenersi che il verbale sia stato debitamente motivato ai fini della comprensione CP_2 della violazione contestata al trasgressore, riportando la data di rilascio della patente di guida
(16.12.2022) e la potenza specifica riferita alla tara di 63,244 kw/t, superiore al limite di 55 kw/t,
“trattandosi di veicolo di CAT. M1”. Non era affatto necessario che venisse riportato il metodo di calcolo adottato per risalire alla potenza specifica con riguardo alla tara, trattandosi di dati ricavabili facilmente dalla stessa carta di circolazione – poiché ivi riportati- e di cui il conducente avrebbe dovuto avvedersi prima di porsi alla guida del veicolo in questione, avendo conseguito la patente da meno di un anno e dovendo essere a conoscenza, per tale ragione, delle limitazioni di legge connesse al proprio stato.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata.
4. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il CP_1
Per quanto concerne il primo grado di giudizio, va rilevato che l'amministrazione si è difesa a mezzo di funzionari delegati e che, pertanto, rileva l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato .... non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota....” (cfr. Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007, Cass. n.
2872/2007). Nel caso di specie, non essendo stati dettagliati in apposita nota spese, né altrimenti documentati o quantitativamente individuati i costi sostenuti e le spese vive, nulla è dovuto alla
, ancorché vittoriosa. CP_2
Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_2 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1 dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione n.
320082637 del 17.1.2023;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in CP_1 favore di Parte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 462,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− nulla per le spese di primo grado.
Larino, 9.11.2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6