Versione
7 agosto 1929
7 agosto 1929
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Versione
11 febbraio 1982
11 febbraio 1982
Art. 17. null ita' del matrimonio, o il provvedimento, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. ((5)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale [...] dell' art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] , nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell' art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. ((5)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale [...] dell' art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...] , nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell' art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".
Commentari • 14
- 1. ASGIhttps://www.asgi.it/ · 2.7669296
[…]
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Giurisprudenza • 198
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2022, n. 23Provvedimento: […] Con riguardo alle sentenze dichiarative della nullità del matrimonio concordatario pronunciate dai Tribunali ecclesiastici il luogo della loro attuazione si identifica con il Comune presso cui fu trascritto l'atto di matrimonio (e presso cui deve essere trascritta la sentenza di delibazione ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847), […] Ne consegue che la competenza per territorio della Corte d'Appello a pronunciare sulla domanda di delibazione di sentenze di tal genere si determina con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847: cfr. […]Leggi di più...
- art. 67 legge 218/1995·
- Corte d'Appello di Ancona·
- competenza territoriale·
- nullità matrimonio concordatario·
- delibazione sentenza ecclesiastica·
- art. 17 legge 847/1929·
- riconoscimento sentenza straniera·
- trascrizione atto di matrimonio