Versione
7 agosto 1929
7 agosto 1929
Art. 21.
La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.
La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/1974, n. 1911Provvedimento: Nella causa di scioglimento di matrimonio contratto, secondo le Disposizioni civili allora vigenti, prima del concordato tra la S Sede e l' Italia, e quando non venga dedotta l'esistenza di un coevo matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, di cui sia stata disposta la trascrizione a norma dell'art 21 della legge 27 maggio 1929 n 847, viene in considerazione l'art 1 della legge n 898 del 1970, concernente scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile e non l'art 2, relativo alla cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso e, pertanto, e irrilevante, ai fini della decisione sulla giurisdizione ogni questione di costituzionalita di detto art 2.*Leggi di più...
- questione di illegittimita costituzionale dell'art 2 della legge n 898 del 1970·
- matrimonio contratto prima del concordato·
- famiglia·
- divorzio·
- irrilevanza·
- norma applicabile·
- matrimonio·
- scioglimento