Articolo 21 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 20Articolo 22
Versione
7 agosto 1929
Art. 21.

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
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