Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 3/1/2024
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pettoello, Roberto Tosetto e Rossana Bembo per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via dei Montecchi n. 9
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Anita Viviani e Moreno
Zantedeschi per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Sant'Antonio n. 4
OGGETTO: impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 11/12/2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare che l'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente ammontava ad € 1.784,58, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento impugnato con il presente atto. Per l'effetto, in via gradatamente subordinata: ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 23/15 o, subordinatamente, dell'art. 3, comma 2°, annullare il licenziamento e comunque condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente, nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (o a quella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia), ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
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Il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
Con rifusione dei compensi professionali dovuti per il presente procedimento, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario, rifusi per distrazione allo scrivente procuratore, che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via riconvenzionale: accertare i danni provocati dal sig. al materiale aziendale, Parte_1 descritti nei motivi in fatto del presente ricorso ai punti 41 e seguenti;
condannare il ricorrente al pagamento in favore di al Controparte_1 pagamento della somma di Euro 19.613,51 o della diversa somma che risulterà di giustizia. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande svolte in giudizio da parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti l'illegittimità del licenziamento, applicare la tutela minima prevista dalla legge, in considerazione della gravità degli addebiti e del fatto che il ricorrente ha lavorato per la società per poco più di un anno, Controparte_1 precisamente dal 18/01/2022 fino al 03/07/2023; detratto l'aliunde perceptum et percipiendum dal sig. per Parte_1 effetto dello svolgimento di altre attività lavorative o per le misure di sostegno al reddito percepite.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA MEMORIA
DEPOSITATA DEL 15/5/2024:
In via preliminare: dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale e/o della memoria difensiva di parte convenuta.
Nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale, ovvero ridurla nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con rifusione dei compensi professionali dovuti per il presente procedimento, con distrazione in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. formalizzava la Parte_1
conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza, esponendo in fatto che:
-era stato assunto in qualità di operaio addetto alla realizzazione di infissi con contratto a termine poi convertito in contratto a tempo indeterminato e decorrenza dal 18.1.2022;
-con lettera del 10.3.2023, era destinatario della prima contestazione disciplinare con la quale gli si addebitava: “indolenza”, “manomissioni macchine”, nonché l'essersi allontanato dal posto di lavoro alle dieci adducendo dolore all'anca per una caduta, quando invece “..si è recato al pronto soccorso in orario ampiamente successivo a quello del lavoro come riportato da referto del Pronto Soccorso datato 8.3.2023”.
-con successiva lettera del 9.6.2023, parte convenuta contestava: “la produzione del Suo settore è al di sotto del 50% per sua esplicita volontà
e manifesto proposito di cagionare un danno all'azienda”, “l'utilizzo del telefonino per scopi privati, nonostante i continui richiami”,
l'ingiustificatezza dei “.ripetuti allontanamenti dal proprio posto di lavoro per andare in bagno e fumare”;
-con lettera ricevuta in data 3.7.2023, la convenuta comunicava il licenziamento, precisando nel testo della missiva di aver valutato come
“inidonee” le giustificazioni del ricorrente in merito ai fatti contestati e dichiarando apertamente che il contenuto della sua mail (con la quale il ricorrente aveva pesantemente criticato alcuni aspetti della gestione aziendale e che mai era stata fatta oggetto di contestazione disciplinare)
“…fanno venire meno il rapporto fiduciario…”.
Parte ricorrente argomentava il carattere ritorsivo del licenziamento,
argomentando la genericità di buona parte delle contestazioni e
3 l'insussistenza dell'allontanamento dal luogo di lavoro e in via gradata chiedeva la tutela reale attenuata ed indennitaria.
Parte convenuta replicava all'eccezione di genericità delle contestazioni,
asserendo che la puntuale difesa del ricorrente dimostrava esattamente il contrario e rimarcava la gravità dell'allontanamento dal luogo di lavoro alle
10,00, per decisione unilaterale dell'ex dipendente, che giungeva al
Pronto Soccorso alle 18 del medesimo giorno. In via riconvenzionale,
chiedeva il risarcimento del danno pari a € 19.613,51 in conseguenza dei danni per il materiale rovinato e danneggiato.
Acquisito l'interrogatorio libero delle parti, il giudice ammetteva due testimoni per parte, unicamente sui capitoli aventi ad oggetto il tema di prova costituito dall'allontanamento del ricorrente dal posto di lavoro e all'esito si svolgeva la discussione orale della causa.
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Questo giudice ritiene di accogliere l'eccezione di genericità di parte ricorrente con particolare riferimento alle condotte contestate con lettera del 10.3.2023 (con cui si addebitava “indolenza, continue manomissioni, sprechi di materiale, perdite di tempo, reclami”) e a quelle di cui alla lettera del 9.6.2023, a mezzo della quale si rimproverava il ricorrente perché “la produzione del suo settore è al di sotto del 50%”, inoltre per l'utilizzo eccessivo del telefonino e gli allontanamenti ingiustificati per recarsi nei servizi igienici o a fumare.
Si tratta all'evidenza di condotte che non consentono all'incolpato di approntare un'adeguata difesa perché sono espresse in modo valutativo e non circostanziato. L'indolenza è una valutazione che deve essere consequenziale all'addebito di un fatto specifico;
diversamente non è dato al dipendente difendersi e al giudice soppesare le contrapposte ragioni.
4 Anche l'uso “eccessivo” del telefonino è contestazione espressa in modo inadeguato, poiché è un giudizio svincolato da fatti precisi sul quale nessuna difesa può essere espressa. E analogamente è a dirsi per le altre suindicate contestazioni. La censura di genericità si estende anche al calo di produttività, in quanto non è chiaro cosa si intenda per “produzione”, né
a quale parametro si riferisca il 50%, né quale periodo temporale è preso a riferimento. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'addebito disciplinare deve specificare le specifiche circostanze di tempo e di modo tali da consentire all'incolpato un'adeguata e concreta difesa, specificazioni che devono essere tempestive, non essendo consentito di introdurre una più completa ed esauriente la contestazione nel processo (Cass. 19103/2017, secondo cui i requisiti di specificità, immediatezza e immutabilità “sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non
è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali ed essere così esattamente individuabili;
Cass. 29332/2022: “In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione, il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali, per individuare nella materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì
se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato
5 un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”).
L'unico fatto preciso e circostanziato è, quindi, quello capitolato da parte ricorrente nei capitoli 8,9 del ricorso e da parte resistente nei capitoli 19,20 della comparsa. L'unico testimone citato dalle parti (precisamente da parte convenuta) ha dichiarato: “…avevamo rapporti di normale colleganza lavorativa, non so la motivazione vera e propria del licenziamento, ricordo però un infortunio che il sig. disse di aver avuto, io non lo vidi Pt_1
cadere, ricordo soltanto che a metà mattina mi disse che era caduto dalla scala e aveva male all'anca, mi disse che sarebbe andato a fare un controllo sanitario, da metà mattina fino alla fine della giornata lavorativa io non lo vidi più, come per prassi avvisai il sig. al termine della CP_2
giornata lavorativa, è una prassi che seguo ogni qualvolta si assente per qualsiasi ragione un dipendente…”.
Ora, considerato che nessun altro apporto probatorio è stato offerto e che la deposizione è apparsa logica, chiara e non condizionata dall'attuale rapporto di lavoro, questo giudice ritiene assolto l'onere della prova rispetto a tale specifico profilo della contestazione del 10.3.2023, ossia all'allontanamento dal posto di lavoro, al dichiarato scopo di doversi recare al Pronto Soccorso, quando invece l'accesso alla struttura sanitaria avvenne, per stessa ammissione del ricorrente, nel tardo pomeriggio.
La condotta contestata, benché non grave e certamente inidonea a fondare il licenziamento, non è però risibile, come attesta la sua previsione nell'art. 60 del CCNL applicato al rapporto, che prevede la sanzione dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione per coloro che abbandonino il proprio posto di lavoro senza giustificato
6 motivo, o lo sospendano o ne anticipino la cessazione senza giustificato motivo.
Da ciò consegue la fondatezza della domanda svolta in via subordinata dal ricorrente e l'infondatezza della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, ravvisato nella reazione ad un mail pesantemente offensiva, non essendo tale motivazione l'unica che determinò il datore di lavoro verso l'estremo rimedio espulsivo.
Parte ricorrente sostiene che il tenore della lettera di licenziamento è
rivelatore dell'intento ritorsivo, perché la perdita di fiducia ivi menzionata è
collegata ad una mail indirizzata dal ricorrente alla resistente (non fatta oggetto di contestazione disciplinare). Ma, ad un'indagine complessiva della lettera, condotta al fine di ricostruire la volontà del dichiarante secondo i criteri di cui agli artt. 1362 s. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., si comprende come le ragioni del licenziamento non si esauriscono in una reazione a tale mail, tanto è vero che il datore di lavoro nella missiva dichiara di voler far seguito alle precedenti contestazioni e valuta come inidonee le giustificazioni del lavoratore e dunque si muove nel solco dell'azione disciplinare già
intrapresa.
Passando alla domanda riconvenzionale, si deve condividere integralmente le difese di parte ricorrente sul punto espresse nella nota di replica, sintetizzabile nell'estrema genericità dei fatti allegati a fondamento della domanda di risarcimento. Parte convenuta allega il danneggiamento di pannelli, di ante e di vetri senza precisare quando e come i danneggiamenti (mai contestati prima) sarebbero avvenuti, ancora una volta inibendo al ricorrente un'adeguata ed esaustiva attività difensiva.
7 Quanto alle conseguenze che derivano dall'illegittimità del licenziamento,
chiarito il requisito dimensionale attraverso la visura camerale agli atti, ed accertato l'importo della retribuzione utile ai fini del t.f.r. nella misura di €
1.784,58 (calcolato dal ricorrente sulla base del doc. 13 e non contestato).
va richiamata la sentenza n. 129/2024 ha chiarito la questione della sanzione applicabile al licenziamento intimato a fronte di un illecito che il contratto collettivo o il codice disciplinare contemplino, anche con norma elastica e non espressa, riconducendo ad essa una sanzione conservativa. In sintesi, deve essere riconosciuta la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015, ove il fatto contestato sia in radice inidoneo, per espressa previsione del contratto collettivo, a giustificare il licenziamento, in quanto in virtù del rinvio operato dall'art. 7 St. Lav., alle previsioni degli «accordi e contratti di lavoro», è ingiustificato pure il licenziamento intimato a fronte di una violazione contrattuale per la quale il contratto collettivo applicabile preveda una sanzione conservativa.
Il ricorrente, sentito specificamente ad interrogatorio libero, ha dichiarato di aver svolto per determinati periodi di tempo un'attività retribuita ed ha prodotto la documentazione attestante l'aliunde perceptum, che quindi deve essere detratto dall'importo a lui spettante.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e sono liquidate sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato il 3.7.2023 al sig. ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs 23/2015 e Parte_1
condanna a reintegrare il lavoratore nel posto di Controparte_1
lavoro e a corrispondergli un'indennità commisurata a dodici retribuzioni di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari ciascuna a € 1.784,58) dal giorno del licenziamento, oltre accessori, dedotto quanto il sig. ha Pt_1
percepito per le altre attività lavorative svolte come documentato in atti
(docc. 20, 21 fasc. ric.), ed altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
2. Compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico della suindicata società, liquidandole in € 4.600,00 oltre IVA, CPA, rimb.
sp. forf..
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 11 dicembre 2024
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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