Articolo 48 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 47Articolo 49
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29 gennaio 1929
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10 aprile 1969
Art. 48.

L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del "terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di finanza"".
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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