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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3489/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 3489/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del giudice dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: liquidazione compensi professionali di avvocato.
TRA
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo, oltre che dall'avv. Giuseppe Arena, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Benevento, alla via dei Longobardi snc
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato, il ricorrente ha domandato la liquidazione dei compensi a lui spettanti, in relazione all'attività professionale svolta in favore del dinanzi al Tribunale di Benevento, nei procedimenti civili Controparte_1 recanti r.g.a.c. nn. 4637/2015 (opposizione a d.i.) e 1564/2015 (appello avverso sentenza del g.d.p.).
Dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, questa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
- Pagina 2 - Va rammentato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. nn. 28226/2021, 23893/2016). Tuttavia, ove manchi un contratto di patrocinio, la sussistenza della procura alle liti, sebbene non ne comprovi l'esistenza (cfr. Cass. 20865/2019), genera una presunzione circa il fatto che cliente è colui che ha rilasciato la procura (cfr. Cass. nn. 6808/2019, 4959/2012, 24010/2004).
Nel caso che occupa il ricorrente ha fornito ampia prova circa lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in ricorso, producendo, in relazione al procedimento n. 4637/2015
r.g.a.c. (opposizione a d.i.), l'atto di citazione in opposizione con la procura alle liti, il d.i., il verbale di mediazione, le memorie istruttorie, gli scritti conclusionali e la sentenza definitiva e, in relazione al procedimento n. 1564/2015 (appello avverso sentenza del g.d.p.), la comparsa di costituzione con la procura alle liti, i verbali di causa e la sentenza definitiva, laddove il resistente, non costituendosi, non ha provato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, pur essendo suo onere (art. 1218 c.c.).
Passando al quantum, gli importi richiesti in citazione - da liquidare in base al d.m. n.
55/2014, per come aggiornati con d.m. n. 37/2018, essendosi la relativa attività difensiva completata sotto la vigenza del suddetto decreto (S.U. n. 17405/2012, Cass. n. 17577/2018) - sono, tuttavia, incongrui.
In primo luogo, mentre in relazione al procedimento n. 4637/2015 r.g.a.c. può guardarsi al valore corrispondente all'entità della domanda (scaglione € 5.201-€ 26.000, a fronte dell'opposizione ad un d.i. di € 7.000,00, promossa dal conclusasi con CP_1 rideterminazione della debitoria in € 3.000,00), non altrettanto è a dirsi per il procedimento n.
1564/2015 r.g.a.c., nel quale, a fronte di un d.i. di € 3.461,72, ottenuto dal e CP_1 confermato dalla sentenza resa a seguito di opposizione, vi è stata una rideterminazione in appello della debitoria pari ad € 144,05. In tal caso, deve, quindi, guardarsi al valore effettivo della domanda (art. 5, co. 2, d.m. n. 55/2014; Cass. nn. 28885/2023, 688/2024) e, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello fino a € 1.100.
In secondo luogo, tenuto conto della natura dell'attività prestata, delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività svolta (Cass. n. 16748/2023), i compensi vanno liquidati, per entrambi i giudizi, ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria in senso stretto (cfr. Cass. n. 29857/2023 per la liquidazione di tale fase anche in assenza di istruttoria), e per quella decisionale, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
- Pagina 3 - Di conseguenza, mentre il compenso spettante in relazione al procedimento n. 4637/2015
r.g.a.c. sarà pari ad € 3.545,00, oltre accessori, il compenso spettante in relazione al procedimento n. 1564/2015 r.g.a.c. sarà pari ad € 478,00, oltre accessori, per un totale di €
4.023,00.
L'attore ha chiesto, altresì, la corresponsione degli accessori dalla maturazione del compenso al soddisfo.
Orbene, secondo il tradizionale orientamento, in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, al compenso professionale vanno aggiunti gli interessi dalla pronuncia al saldo, atteso che il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi
(Cass. nn. 22678/2014, 11777/2005, 5240/1999, 3995/1998, 13586/1991, 5004/1993);
Tuttavia, tale orientamento è stato recentemente mutato dalla Suprema Corte, la quale, nel ritenere il diritto di credito dell'avvocato non dissimile da quello degli altri creditori, ha ritenuto applicabili gli interessi a decorrere dalla messa in mora o, comunque, dalla domanda e non, invece, dalla liquidazione (cfr. Cass. nn. 8611/2022, 24973/2002, 12905/2025).
Orbene, considerato che nell'atto introduttivo l'attore ha versato i file “consegna sollecito pagamento, consegna pec 25.11.2021, consegna pec 13.6.2021, sollecito pagamento competenze professionali avv. in formato pdf, senza dare alcuna prova della notifica Pt_1 via pec contenente i duplicati della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, gli interessi vanno fatti decorrere al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento in misura ridotta ipotesi di soccombenza reciproca, quindi motivo di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore dell' quale corrispettivo dell'attività Parte_1 professionale oggetto dei procedimenti civili recanti r.g.a.c. nn. 4637/2015 (Tribunale di
- Pagina 4 - Benevento) e 1564/2015 (Tribunale di Benevento), della somma di € 4.023,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo;
2. per l'effetto sub 1), condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € Parte_1
1.702,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al difensore antistatario.
Benevento, 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 3489/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del giudice dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3489 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: liquidazione compensi professionali di avvocato.
TRA
AVV. , c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo, oltre che dall'avv. Giuseppe Arena, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Benevento, alla via dei Longobardi snc
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato, il ricorrente ha domandato la liquidazione dei compensi a lui spettanti, in relazione all'attività professionale svolta in favore del dinanzi al Tribunale di Benevento, nei procedimenti civili Controparte_1 recanti r.g.a.c. nn. 4637/2015 (opposizione a d.i.) e 1564/2015 (appello avverso sentenza del g.d.p.).
Dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, questa veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
- Pagina 2 - Va rammentato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. nn. 28226/2021, 23893/2016). Tuttavia, ove manchi un contratto di patrocinio, la sussistenza della procura alle liti, sebbene non ne comprovi l'esistenza (cfr. Cass. 20865/2019), genera una presunzione circa il fatto che cliente è colui che ha rilasciato la procura (cfr. Cass. nn. 6808/2019, 4959/2012, 24010/2004).
Nel caso che occupa il ricorrente ha fornito ampia prova circa lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in ricorso, producendo, in relazione al procedimento n. 4637/2015
r.g.a.c. (opposizione a d.i.), l'atto di citazione in opposizione con la procura alle liti, il d.i., il verbale di mediazione, le memorie istruttorie, gli scritti conclusionali e la sentenza definitiva e, in relazione al procedimento n. 1564/2015 (appello avverso sentenza del g.d.p.), la comparsa di costituzione con la procura alle liti, i verbali di causa e la sentenza definitiva, laddove il resistente, non costituendosi, non ha provato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, pur essendo suo onere (art. 1218 c.c.).
Passando al quantum, gli importi richiesti in citazione - da liquidare in base al d.m. n.
55/2014, per come aggiornati con d.m. n. 37/2018, essendosi la relativa attività difensiva completata sotto la vigenza del suddetto decreto (S.U. n. 17405/2012, Cass. n. 17577/2018) - sono, tuttavia, incongrui.
In primo luogo, mentre in relazione al procedimento n. 4637/2015 r.g.a.c. può guardarsi al valore corrispondente all'entità della domanda (scaglione € 5.201-€ 26.000, a fronte dell'opposizione ad un d.i. di € 7.000,00, promossa dal conclusasi con CP_1 rideterminazione della debitoria in € 3.000,00), non altrettanto è a dirsi per il procedimento n.
1564/2015 r.g.a.c., nel quale, a fronte di un d.i. di € 3.461,72, ottenuto dal e CP_1 confermato dalla sentenza resa a seguito di opposizione, vi è stata una rideterminazione in appello della debitoria pari ad € 144,05. In tal caso, deve, quindi, guardarsi al valore effettivo della domanda (art. 5, co. 2, d.m. n. 55/2014; Cass. nn. 28885/2023, 688/2024) e, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello fino a € 1.100.
In secondo luogo, tenuto conto della natura dell'attività prestata, delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività svolta (Cass. n. 16748/2023), i compensi vanno liquidati, per entrambi i giudizi, ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria in senso stretto (cfr. Cass. n. 29857/2023 per la liquidazione di tale fase anche in assenza di istruttoria), e per quella decisionale, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
- Pagina 3 - Di conseguenza, mentre il compenso spettante in relazione al procedimento n. 4637/2015
r.g.a.c. sarà pari ad € 3.545,00, oltre accessori, il compenso spettante in relazione al procedimento n. 1564/2015 r.g.a.c. sarà pari ad € 478,00, oltre accessori, per un totale di €
4.023,00.
L'attore ha chiesto, altresì, la corresponsione degli accessori dalla maturazione del compenso al soddisfo.
Orbene, secondo il tradizionale orientamento, in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, al compenso professionale vanno aggiunti gli interessi dalla pronuncia al saldo, atteso che il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi
(Cass. nn. 22678/2014, 11777/2005, 5240/1999, 3995/1998, 13586/1991, 5004/1993);
Tuttavia, tale orientamento è stato recentemente mutato dalla Suprema Corte, la quale, nel ritenere il diritto di credito dell'avvocato non dissimile da quello degli altri creditori, ha ritenuto applicabili gli interessi a decorrere dalla messa in mora o, comunque, dalla domanda e non, invece, dalla liquidazione (cfr. Cass. nn. 8611/2022, 24973/2002, 12905/2025).
Orbene, considerato che nell'atto introduttivo l'attore ha versato i file “consegna sollecito pagamento, consegna pec 25.11.2021, consegna pec 13.6.2021, sollecito pagamento competenze professionali avv. in formato pdf, senza dare alcuna prova della notifica Pt_1 via pec contenente i duplicati della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, gli interessi vanno fatti decorrere al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento in misura ridotta ipotesi di soccombenza reciproca, quindi motivo di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, consistita in una reiterazione degli scritti precedenti.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore dell' quale corrispettivo dell'attività Parte_1 professionale oggetto dei procedimenti civili recanti r.g.a.c. nn. 4637/2015 (Tribunale di
- Pagina 4 - Benevento) e 1564/2015 (Tribunale di Benevento), della somma di € 4.023,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo;
2. per l'effetto sub 1), condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € Parte_1
1.702,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al difensore antistatario.
Benevento, 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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