Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 luglio 1929 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 luglio 1929 |
Commentari • 32
- 1. Si alla trascrizione del matrimonio dei Testimoni di GeovaGiuseppe Di Micco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'oggetto della pronuncia della presente ordinanza della Cassazione (6511/2020), depositata il 9 marzo scorso, concerne il ricorso di due coniugi che celebrarono il loro matrimonio nel 1980 in Sicilia secondo il rito dei Testimoni di Geova. Sia il Tribunale che la Corte di Appello competente di Messina hanno rigettato la dichiarazione di efficacia civile del loro matrimonio in quanto, all'epoca della celebrazione, la confessione religiosa dei Testimoni di Geova era priva di intesa con lo Stato italiano, per cui il matrimonio non avrebbe potuto produrre effetti civili. I coniugi hanno ricorso, allora, alla Suprema Corte lamentando l'errata applicazione della legge sui culti ammessi …
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Giurisprudenza • 129
- 1. Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/06/2025, n. 398Provvedimento: N. R.G. 1718/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Claudio Cozzella, Presidente; Dott. Ugo Iannini, Giudice; Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1718/2024, avente ad oggetto: “RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, promosso da: Parte_1 , nato a [...] il [...] ( C.F._1 ), residente in [...], Via Villachiara nr. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Angotta (C.F.: C.F._2 ), elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- annotazione sentenza stato civile·
- cessazione effetti civili matrimonio·
- scioglimento del matrimonio·
- riqualificazione domanda·
- comunione morale e materiale·
- separazione consensuale·
- separazione giudiziale·
- art. 3 L. 898/1970·
- compensazione spese di lite·
- conversione procedimento consensuale
Versioni del testo
- Art. 1.
Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero.
- Art. 2.
Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.
Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.
Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.
- Art. 3.
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.
Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.