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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5128 del R.G. dell' anno 2011,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
( c.f. ) titolare della omonima Parte_1 C.F._1
azienda agricola, corrente a Bernalda in Contrada S.NG , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iannucci giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- opponente-
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
, ( p.i. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Guerrasio e dall'avv.
[...] P.IVA_1
Laudato Maria giusta mandato ed elezione di domicilio in atti;
- opposto-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, il sig. titolare Pt_1
dell'omonima azienda agricola, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1106/011 del 4.10.2011 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 38700,95 per forniture effettuate e documentate dalle fatture nr. 2027 del 30.10.2010, nr. 2028 del
30.10.20110, nr. 2252 del 30.11.2010. Dalle somme complessivamente dovute vanno detratti euro 13409,19 e euro 1631,70 così come da fatture di acconto n.1870 del
14.10.2010 e nr. 1871 del 14.10.201 riportate nella fattura nr. 2252 del 30.11.2010 e nella fattura nr.2027 del 30.10.2010. Contestualmente provvedeva a spiegare domanda riconvenzionale con cui chiedeva di accertare la mancata produzione di energia elettrica per un importo pari ad euro 26880,00 oltre iva, nonché la somma di euro 7476,70 per sostituzione delle pompe all'impianto a biomassa, somme di cui chiedeva il pagamento alla controparte. A base della proposta opposizione eccepiva che, la ditta opposta, incaricata per la fornitura del materiale necessario alla realizzazione dell'impianto a biomassa presso l'azienda agricola di proprietà, aveva fornito materiale termoelettrico differente rispetto a quello ordinato e comunque non idoneo alle caratteristiche tecnico-funzionali della centrale da realizzare, con conseguente netta diminuzione dell'energia elettrica prodotta dalle turbine. Chiedeva, quindi, la revoca del monitorio opposto. Vinte le spese di lite. Si costituiva regolarmente parte opposta la quale chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto in uno alla spiegata domanda riconvenzionale con vittoria delle spese del giudizio. La società opposta eccepiva la legittimità delle somme richieste con il monitorio opposto, la perfetta corrispondenza dei materiali richiesti dall'opponente rispetto a quelli consegnati ed infine la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1496 c.c.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con la escussione dei testi ammessi nonché con l'interrogatorio formale come deferito ed ammesso nei confronti dell'opponente. All'esito il Giudicante formulava proposta transattiva ex art. 185 cpc, proposta che sortiva esito negativo per mancata accettazione da parte dell'opponente, quindi, dopo la reiezione della richiesta della CTU, vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza del 9 luglio 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
* Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente occorre precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, sebbene apparentemente invertite conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto, ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n.
4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la in veste di Controparte_1
opposta/attrice sostanziale, è dunque tenuta alla prova dell' an e del quantum del credito vantato.
Ebbene, tale onere probatorio deve ritenersi raggiunto.
Ed invero!
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente lamenta l'errata fornitura da parte dell'opposta di una parte della merce di cui alle fatture nr. 2027 del 30.10.2010, 2028 del
30.10.2010, nr. 2252 del 30.11.2010, in particolare delle elettropompe, in quanto non idonee all'impianto da realizzare, nonché l'erronea determinazione della somma ingiunta.
Su quest'ultimo punto, occorre brevemente osservare che, la somma richiesta, è esattamente documentata, sia nel presente giudizio che nell'opposto monitorio, dalle fatture allegate in cui risultano detratti gli acconti ricevuti, dai relativi documenti di trasporto nonché dall'estratto autentico del libro della società. Va inoltre evidenziato che nessuna contestazione vi è tra le parti circa la sussistenza del rapporto commerciale.
A tal proposito, occorre sottolineare la particolare efficacia probante dei documenti di trasporto, in quanto idonei a certificare la consegna e il ritiro della merce da parte del sig.
e, dunque, la nascita del diritto dell'opposta all'ottenimento del giusto CP_3
corrispettivo per la prestazione eseguita.
Di contro, le contestazioni mosse dall'opponente sulla consegna di merce non conforme all'uso a cui è destinata, l'erroneità delle somme richieste, sono generiche e non suffragate da adeguati elementi istruttori, donde la loro irrilevanza.
L'opponente, infatti, ha contestato la fornitura di pompe sottodimensionate per l'impianto da realizzare senza provare di aver effettuato un ordine per pompe dimensionate all'impianto stesso o comunque di aver richiesto determinati requisiti tecnici.
Ossia, non si contesta un vizio della cosa fornita, ossia una mancata consegna, bensì una sua non rispondenza all'uso richiesto, senza fornire però una adeguata prova in merito.
RB , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale , per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale ) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr ex plurimis Cass. Civ. n.9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. N. 13533 del 30.10.2001). Avuto riguardo alla fattispecie in esame, la società opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale tra le parti e di aver adempiuto allo stesso, circostanza tra l'altro non contestato da parte opponente, mentre l'opponente non ha fornito la prova di aver ricevuto una parte della merce di una qualità diversa rispetto a quella ordinata.
Oltre alla prova data dalla documentazione esibita, infatti, anche le risultanze istruttorie hanno confermato tale circostanza in quanto, il teste di parte opposta ha riferito: “ …. non so se le pompe successivamente sono state sostituite in quanto noi abbiamo provveduto alla forniture del materiale così come richiesto” …” preciso che quando sono risalito all'ordine dopo la loro contestazione, la fornitura inviata risultava identica a quella ordinata” (teste ), mentre il Testimone_1
teste di parte opponente ha così risposto : ” Nulla so circa l'ordine effettuato dal sig. alla Pt_1
” (teste . CP_1 Testimone_2
Va osservato, infine, che la contestazione sollevata con la proposta opposizione è relativa ad una parte della fornitura effettuata ossia alla fornitura delle elettropompe. Infatti, come confermato dall'interrogatorio formale deferito all'opponente: “preciso che ad essere contestato era il solo sottodimensionamento delle elettropompe e non anche il resto dei materiali che sono stati invece regolarmente utilizzati”.
Essendo la contestazione, quindi, relativa ad una parte della fornitura ed esattamente ad un importo pari ad euro 16.248,00 più iva (come risulta dalle fatture in atti), non è giustificale il mancato pagamento dell'intero corrispettivo dovuto per tutta la merce regolarmente consegnata, il cui uso non risulta contestato.
Infatti, ad abundantiam, pur volendo – e non è questo il caso – ritenere provata il vizio della merce consegnata per non essere la stessa adatta all'impianto da realizzare, lo stesso non sarebbe comunque idoneo a paralizzare l'azione proposta dal creditore opposto.
Non va infatti obliterato che ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 1460 c.c., ove siano dedotti reciproci inadempimenti (come nel caso che qui occupa) il Giudice è chiamato a porre in essere una valutazione in termini di “gravità” degli inadempimenti, la quale è tipica del giudizio di merito e dunque insindacabile in sede di legittimità, salvo ovviamente congrua motivazione.
Ora, nel caso di specie è incontestato che le fatture di cui al monitorio opposto hanno ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce necessaria per l'impianto di biomassa da realizzare presso l'azienda agricola di proprietà dell'opponente. Altrettanto incontestato è che gli asseriti vizi contestati riguarderebbero solo parte della merce, ossia le elettropompe.
Tali essendo i fatti, è agevole ritenere che nel richiamato giudizio di gravità, la posizione fatta valere dall'opponente non sarebbe comunque tale da prevalere sul diritto del creditore (e dunque sullo speculare inadempimento al pagamento del corrispettivo), posto che l'inadempimento a questi addebitato è comunque limitato ad una mera percentuale della merce consegnata .
Tale considerazione rende senz'altro più grave l'inadempimento del sig. rispetto Pt_1
a quello – astrattamente dedotto – della Controparte_1
Le argomentazioni che diffusamente precedono consentono dunque di concludere per il rigetto dell'opposizione in uno con la spiegata domanda riconvenzionale la quale è direttamente collegata alla ipotesi, non accolta, di fornitura di materiale diverso rispetto a quello ordinato, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1106/011 ed assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dall'opponente.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza anche in considerazione del comportamento processuale tenuto da parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1106/011, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale;
3) condanna parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che liquida in euro 3809,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 04.03.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare