Articolo 9 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 agosto 1929
Art. 9.

L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente