Art. 9.
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.