Articolo 22 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 21Articolo 23
Versione
7 agosto 1929
Art. 22. null ita' del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalita' di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullita' fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile .

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalita' di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente