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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023,
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Di Cunzolo e Paola Putignano, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9191 /2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
03.01.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del
[...]
lavoro, contrariis reiectis a) in via principale: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in
narrativa, l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0022378 del 09.05.2019 nonché del provvedimento prot.
n. 0031599 del 26.08.2020; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente della revisione per aggravamento
della menomazione complessiva dell'integrità fisica con assegnazione alla II categoria di cui alla Tabella A,
ovvero alla categoria ritenuta corrispondente all'aggravamento risultante all'esito dell'espletanda
istruttoria; - per l'effetto, condannare l'amministrazione a liquidazione dell'ulteriore somma a titolo di equo
indennizzo per un ammontare di € 25.267,45, ovvero della maggiore o minor somma liquidata all'esito
dell'espletanda istruttoria;
b) in subordine: - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0022378 del 09.05.2019 nonché del provvedimento prot. n. 0031599
del 26.08.2020, condannare l'Amministrazione resistente a sottoporre il Dott. ai prescritti Pt_1
accertamenti sanitari presso la Competente Commissione Medica di verifica, ai sensi del DPR n. 461/2001 ai
fini della revisione per aggravamento della menomazione complessiva dell'integrità fisica e conseguente
liquidazione dell'equo indennizzo corrispondente alla categoria tabellare cui verrà ascritta” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo che a) l'istanza di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale era stato concesso l'equo indennizzo era soggetta ad un doppio termine decadenziale dovendo essere formulata, per una sola volta, non solo entro sei mesi dalla conoscenza dell'aggravamento medesimo ma anche non oltre cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento per causa di servizio della patologia che si assume aggravata;
b) nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risultava che il ricorrente, pur avendo tempestivamente presentato la domanda di aggravamento entro i sei mesi dal momento in cui lo stesso si era palesato, aveva già richiesto, con la domanda del 26 febbraio 2002, rispettando il termine di cinque anni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del 27 settembre 1999 ex art. 14 comma 4 del D.P.R.
n.461 /2001, l'aggravamento della patologia “bronchite cronica”, motivo per cui non poteva richiedere, per una seconda volta, l'aggravamento (o ulteriore/nuovo aggravamento) della medesima patologia ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. n.461/2001.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per a) omessa pronuncia, violazione di legge e travisamento dei fatti;
b) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado.
All'udienza del 11/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 18/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 18 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023,
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Di Cunzolo e Paola Putignano, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9191 /2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
03.01.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del
[...]
lavoro, contrariis reiectis a) in via principale: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in
narrativa, l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0022378 del 09.05.2019 nonché del provvedimento prot.
n. 0031599 del 26.08.2020; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente della revisione per aggravamento
della menomazione complessiva dell'integrità fisica con assegnazione alla II categoria di cui alla Tabella A,
ovvero alla categoria ritenuta corrispondente all'aggravamento risultante all'esito dell'espletanda
istruttoria; - per l'effetto, condannare l'amministrazione a liquidazione dell'ulteriore somma a titolo di equo
indennizzo per un ammontare di € 25.267,45, ovvero della maggiore o minor somma liquidata all'esito
dell'espletanda istruttoria;
b) in subordine: - accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0022378 del 09.05.2019 nonché del provvedimento prot. n. 0031599
del 26.08.2020, condannare l'Amministrazione resistente a sottoporre il Dott. ai prescritti Pt_1
accertamenti sanitari presso la Competente Commissione Medica di verifica, ai sensi del DPR n. 461/2001 ai
fini della revisione per aggravamento della menomazione complessiva dell'integrità fisica e conseguente
liquidazione dell'equo indennizzo corrispondente alla categoria tabellare cui verrà ascritta” con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo che a) l'istanza di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale era stato concesso l'equo indennizzo era soggetta ad un doppio termine decadenziale dovendo essere formulata, per una sola volta, non solo entro sei mesi dalla conoscenza dell'aggravamento medesimo ma anche non oltre cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento per causa di servizio della patologia che si assume aggravata;
b) nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risultava che il ricorrente, pur avendo tempestivamente presentato la domanda di aggravamento entro i sei mesi dal momento in cui lo stesso si era palesato, aveva già richiesto, con la domanda del 26 febbraio 2002, rispettando il termine di cinque anni dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del 27 settembre 1999 ex art. 14 comma 4 del D.P.R.
n.461 /2001, l'aggravamento della patologia “bronchite cronica”, motivo per cui non poteva richiedere, per una seconda volta, l'aggravamento (o ulteriore/nuovo aggravamento) della medesima patologia ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. n.461/2001.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per a) omessa pronuncia, violazione di legge e travisamento dei fatti;
b) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado.
All'udienza del 11/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 18/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 11/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 18 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.