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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 20.06.2024 al n. 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Acerra alla via Giovanni Paolo II n.107, presso lo studio dell'Avv.
Veronica D'Angelo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 formulava domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con il sig. il 04.10.2007 ad Acerra (NA) dalla cui Controparte_1
unione nasceva il 25.01.2012 a ON (CE). La ricorrente esponeva che il Persona_1 Tribunale di Nola aveva emesso, in data 18.10.2023, la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 2774/2023 e, sulla scorta di tali deduzioni, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del figlio minore e regolamentazione dei Per_1
doveri genitoriali.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 09.04.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sé decorso oltre un anno dal giorno in cui la ricorrente comparve innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stata, altresì, versata la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
2774/2023 emessa dal Tribunale di Nola il 18.10.2023 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne il figlio minore ed, in primo luogo, l'affido dello stesso, l'ottimo Per_1
rapporto di questi con il padre unito alla regolare frequentazione tra i due (così come affermato da parte ricorrente nel ricorso) ed al mancato mutamento delle condizioni rispetto al tempo della separazione, portano a ritenere congrua la conferma di quanto statuito in sede di separazione ovvero l'affido condiviso dello stesso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato come segue: il sig. potrà vedere e tenere con sè il minore un pomeriggio a settimana da CP_1 individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola alle
19:30, fine settimana alternati l'intera giornata del sabato e/o della domenica dalle 10:30 alle 19:30
(una settimana il sabato, l'altra la domenica) e con pernotto presso il padre a settimane alternate;
durante le festività natalizie in modo alternato e ad anni alterni, un anno il 24 dicembre, il 30 dicembre, e il 6 gennaio;
un altro anno il 25 dicembre, il 26 dicembre e il 1° gennaio;
la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis alternati e ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la ricorrente entro il 15 maggio di ogni anno;
la Festa del Papà e compleanno del padre con il padre stesso;
compleanno ed onomastico del figlio con entrambi i genitori oppure, ove non possibile, con ciascun genitore ad anni alterni.
Per quanto concerne poi le questioni economiche e, segnatamente, il mantenimento per il minore, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione non essendo stati, tra l'altro, forniti ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario, ed atteso che dalle risultanze processuali è emerso che la Sig. è in cerca Pt_1
di occupazione ma che, nonostante ciò, grazie ai lavori saltuari svolti ed al puntuale versamento di quanto dovuto dal sig. , ella è in grado di provvedere alle esigenze del figlio (cfr ricorso CP_1 introduttivo) si conferma a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e CP_1 Parte_1 nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 04.10.2007 in Acerra (NA)
(atto n.213 parte II serie A – anno 2007 del Comune di Acerra);
d) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari ad euro 200,00, Parte_1 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per il figlio previamente concordate o, se anticipate, documentate secondo le linee guida protocollo Trib. Nola 20.05.2021;
h) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 20.06.2024 al n. 3297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Acerra alla via Giovanni Paolo II n.107, presso lo studio dell'Avv.
Veronica D'Angelo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 09.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 formulava domanda di cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con il sig. il 04.10.2007 ad Acerra (NA) dalla cui Controparte_1
unione nasceva il 25.01.2012 a ON (CE). La ricorrente esponeva che il Persona_1 Tribunale di Nola aveva emesso, in data 18.10.2023, la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n. 2774/2023 e, sulla scorta di tali deduzioni, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del figlio minore e regolamentazione dei Per_1
doveri genitoriali.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 09.04.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
A questo punto il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sé decorso oltre un anno dal giorno in cui la ricorrente comparve innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stata, altresì, versata la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
2774/2023 emessa dal Tribunale di Nola il 18.10.2023 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne il figlio minore ed, in primo luogo, l'affido dello stesso, l'ottimo Per_1
rapporto di questi con il padre unito alla regolare frequentazione tra i due (così come affermato da parte ricorrente nel ricorso) ed al mancato mutamento delle condizioni rispetto al tempo della separazione, portano a ritenere congrua la conferma di quanto statuito in sede di separazione ovvero l'affido condiviso dello stesso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato come segue: il sig. potrà vedere e tenere con sè il minore un pomeriggio a settimana da CP_1 individuarsi d'accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola alle
19:30, fine settimana alternati l'intera giornata del sabato e/o della domenica dalle 10:30 alle 19:30
(una settimana il sabato, l'altra la domenica) e con pernotto presso il padre a settimane alternate;
durante le festività natalizie in modo alternato e ad anni alterni, un anno il 24 dicembre, il 30 dicembre, e il 6 gennaio;
un altro anno il 25 dicembre, il 26 dicembre e il 1° gennaio;
la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis alternati e ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la ricorrente entro il 15 maggio di ogni anno;
la Festa del Papà e compleanno del padre con il padre stesso;
compleanno ed onomastico del figlio con entrambi i genitori oppure, ove non possibile, con ciascun genitore ad anni alterni.
Per quanto concerne poi le questioni economiche e, segnatamente, il mantenimento per il minore, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione non essendo stati, tra l'altro, forniti ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario, ed atteso che dalle risultanze processuali è emerso che la Sig. è in cerca Pt_1
di occupazione ma che, nonostante ciò, grazie ai lavori saltuari svolti ed al puntuale versamento di quanto dovuto dal sig. , ella è in grado di provvedere alle esigenze del figlio (cfr ricorso CP_1 introduttivo) si conferma a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra e CP_1 Parte_1 nell'interesse del figlio la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 04.10.2007 in Acerra (NA)
(atto n.213 parte II serie A – anno 2007 del Comune di Acerra);
d) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari ad euro 200,00, Parte_1 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie per il figlio previamente concordate o, se anticipate, documentate secondo le linee guida protocollo Trib. Nola 20.05.2021;
h) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)