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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA .... ………….Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI..…………………..…….Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO… ….….. ……..…….…….Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3030/2021 rgac
Vertente tra n. Massa di Somma 10.12.1989 rapp.tata e difesa da avv. Parte_1 [...]
……………………………………………………….ricorrente Pt_1
E
n. Napoli 24.11.1987 ……………...resistente contumace CP_1
Nonché
PM IN SEDE……………………………..INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 parte ricorrente concludeva come da ricorso
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 10.5.2021 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Pollena Trocchia in data CP_1
9.4.20111 dalla cui unione nascevano i figli n. 19.7.2011 e n. Persona_1 Per_2 19.2.2013 assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali e soprattutto del fatto che il resistente era solito denigrarla ed umiliarla , con reiterate condotte vessatorie esercitando sulla stessa violenze fisiche , anche perché spesso in stato alterato per uso di sostanze stupefacenti
Chiedeva che venissero adottati i provvedimenti di rito e specificamente: declaratoria di separazione con addebito al marito, determinazione contributo al mantenimento della prole nella misura di euro 800,00, regime di affido esclusivo della prole alla madre
All'udienza presidenziale del 15.3.2022 compariva solo la ricorrente che ribadiva le proprie richieste . Emessa l'ordinanza ex art. 708 cpc il Presidente rimetteva le parti innanzi al GI.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio per la pronuncia di stato che veniva statuita con sentenza n. 238//2022
La causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio
Esaurita la fase istruttoria sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale decideva in camera di consiglio
Quanto alla domanda di addebito svolta da parte ricorrente il Tribunale ritiene che è fondata e va accolta.
In linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione delle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito, stando sia alle deduzioni svolte nell'atto introduttivo che nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc , il comportamento del resistente aggressivo ,violento, disamorato , dedito a sostanze stupefacenti
Le risultanze in atti comprovano il verificarsi di reiterati episodi di grave violenza subita da parte del marito , così come precisamente delineato dalle deposizioni dei testi escussi , che riferivano di esiti di violenza fisica ( volto tumefatto) subita dalla da parte dell' contegno violento che il resistente ha avuto anche nei Pt_1 CP_1
confronti di propri prossimi congiunti tanto da essere condannato per il reato ex art. 628 cp giusta sentenza del 3.7.2013 . Le deposizioni rese dai germani della ricorrente sono attendibili in quanto circostanziate , precise , non contraddittorie tra loro , frutto di una esperienza diretta e continua .
Dagli esiti probatori emerge dunque che il comportamento del resistente si sostanzia nella lesione del dovere di rispetto della integrità, della dignità ed equilibrio psichico del coniuge .
Tali comportamenti sono da imputare sicuramente a completa responsabilità del resistente , avendo lo stesso avuto atteggiamenti consapevoli e costanti, incidenti come tali sul completo disfacimento del rapporto coniugale , non giustificati da alcuna situazione ragionevole.
Infatti anche le incompatibilità caratteriali tra i coniugi che possono portare a far degenerare l'equilibrio del menage, non giustificano tuttavia il venir meno da parte del resistente del fondamentale obbligo di accudimento affettivo , di rispetto e collaborazione materiale .
Il resistente dalle emergenze in atti appare poco incline alla consapevolezza del ruolo maritale , che implica coerenza e solidarietà nell'indirizzo della vita familiare e dedizione nella cura materiale ed affettiva del partner
L'atteggiamento del resistente con le evidenziate connotazioni lesive della dignità e del rispetto del coniuge , giustifica , in quanto tale, la richiesta di addebito
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie , in primo luogo in ragione delle evidenziate risultanze va disposto l'affido super – esclusivo/ rafforzato alla ricorrente con diritto di visita paterno sospeso .
Sul punto si osserva che nell'ottica del superiore interesse del minore che deve essere inquadrato l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, che la giurisprudenza ha estrapolato dall'art. 337-quater cod. civ, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013
Invero dalla lettura della norma in esame emerge l'inciso che ha aperto uno spiraglio alla creazione giurisprudenziale della figura del c.d. “affidamento esclusivo rafforzato”
, ovvero l'inciso è quel “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, di cui all'art. 337 quater cod. civ., che afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente.
Il regime esclusivo, infatti, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva testè citata, invece, permette al genitore
“affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore.
Nell'applicazione dell'art. 337 quater cod. civ. va segnalata la decisione del Tribunale di Milano ord. 20.4.2014 a cui di seguito è succeduta altra giurisprudenza di merito
(Ivrea, Torino, Palermo). Il Tribunale di Milano, con la citata ordinanza emessa ex art. 708 cod. proc. civ., ha disposto che al genitore affidatario competessero in esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio minore, tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Le ipotesi alle quali l'istituto è stato applicato sono residuali e marginali.
Dalla lettura dell'ordinanza in esame è possibile rintracciare i presupposti fattuali che ha richiesto la giurisprudenza per l'emanazione di un provvedimento di affidamento super esclusivo.
Nel caso di specie, il padre del minore, risultato totalmente inidoneo a rivestire la figura genitoriale risulta essere disinteressato sia del figlio che delle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto .
Inoltre, lo stesso si è reso responsabile di diversi episodi di violenza nei confronti della madre del minore e aveva lasciato in capo alla stessa ogni incombenza economica inerente il mantenimento del figlio da sempre . Valutati tali elementi, nel caso in esame è stato ritenuto preminente l'interesse dei minoriad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante-, piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l'altro, del totale disinteresse del padre agli affari inerenti il figlio.
Per il caso che ci occupa quindi sono pienamente ravvisabili i presupposti per l'affido super esclusivo
Il diritto di visita paterno già sospeso con l'ordinanza presidenziale del 15.3.2022 deve rimanere sospeso tenuto conto della grave condizione personale del resistente che lo rende assolutamente inaffidabile anche perché non risulta emergere dalle risultanze in atti che il resistente si sia impegnato in un percorso di recupero e rinsaldamento delle proprie competenze genitoriali
Quanto alla richiesta svolta dalla ricorrente di determinazione di contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente, il Tribunale prende atto che dalle risultanze istruttorie emerge che la ricorrente svolge occasionale attività di collaboratrice domestica , è aiutata dalla propria famiglia di origine, ha percepito reddito di cittadinanza;
il resistente ha svolto e verosimilmente svolge lavori occasionali , è stato in comunità per percorso di recupero da uso di sostanze stupefacenti .
Alla luce di tali risultanze va determinato un contributo per il mantenimento del figlio a carico del resistente nella misura di euro 320,00 , confermando in effetti la misura aggiornata della fase presidenziale
Le spese di lite sono a carico del resistente in ragione del riconosciuto addebito e delle complessive risultanze in atti .
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 CP_1
provvede:
vista la sentenza n. 2387/2022 che ha pronunziato la separazione dei coniugi, 1) determina in euro 320,00 il contributo per il mantenimento dei due minori ed a carico del resistente da versare entro Persona_1 Per_2 CP_1
il giorno 5 di ogni mese in contanti o vaglia postale o bonifico bancario , con indicizzazione annuale ISTAT e partecipazione nella misura del 50% per ciascun genitore alle spese straordinarie per la prole secondo linee guida del protocollo
Trib.Nola/COA 20.5.2021;
3) Dispone affido esclusivo rafforzato dei minori ed alla madre Persona_1 Per_2
che quindi potrà adottare da sola tutte le decisioni di ordinaria e Parte_1
straordinaria amministrazione relative ai figli;
sospende il diritto di visita paterno;
4) Dispone che il resistente svolga percorso di sostegno alla genitorialità
5) assegna la casa familiare alla ricorrente affidataria dei minori;
6) condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessive euro 1.500 ex dm n. 55 del 2014 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola addì 14.2.2025
Il Presidente est
Dott. Vincenza Barbalucca