TRIB
Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/05/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.3.2024, assunto in decisione in data 13.5.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Lucia Bitetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Tiziano n. 32;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Rosa Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie, Via Alcide De Gasperi n. 23-3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
•Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signor e signora Parte_1 Parte_2
[...]
•Ordinare al Comune di Bisceglie di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
•Le Parti altresì chiedono di omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) il minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori che continueranno ad assumere di Per_1 comune accordo tutte le decisioni relative al futuro del figlio, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, sportive e ricreative, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre con relativa residenza anagrafica Per_1
e domicilio presso la casa familiare sita in Carugate (MI), via Giacomo Matteotti n. 2/C, che viene assegnata alla signora con tutto ciò che l'arreda e correda;
Pt_2
4) salvo migliori accordi, il signor potrà incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: _1
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (ore 19) alla domenica sera dopo cena (ore 21.30);
b) nella settimana con il weekend di spettanza paterna, il lunedì e il martedì andando a prendere il figlio da scuola/sport/altre attività fino al mattino successivo con accompagnamento di a scuola;
Per_1
c) nella settimana con il weekend di spettanza materna, il lunedì e il giovedì andando a prendere il figlio da scuola/sport/altre attività fino al mattino successivo con accompagnamento di a scuola;
Per_1
d) quanto alle vacanze scolastiche: una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno quella tra il 24 e il 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverse intese, in deroga al calendario stabilito che verrà ripreso post festività;
e) le vacanze di Pasqua verranno trascorse da interamente con un genitore ad anni alterni;
Per_1
f) i ponti e le altre festività scolastiche verranno trascorse dal minore con l'uno o l'altro genitore seguendo il corso del calendario ordinario stabilito dai coniugi;
g) durante il periodo estivo, convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in Per_1 periodi che i coniugi individueranno di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno;
nelle settimane in cui il bambino non sarà in vacanza con i genitori si intende valido il diritto di visita stabilito ai punti 4.a), 4.b) e 4.c). In tali circostanze il genitore dovrà, inderogabilmente, fornire all'altro indicazioni e recapiti precisi circa le località di vacanza, consentendo e favorendo comunicazioni telefoniche con il minore;
pagina 2 di 4 h) resta inteso tra le parti, altresì, che, in caso di eventi familiari importanti, il bambino dovrà e potrà parteciparvi a prescindere dal calendario e previa comunicazione, facendo recuperare al genitore il tempo eventualmente sottratto a tal fine;
5) in caso di necessità, ivi compresa l'ipotesi in cui la signora riprendesse a lavorare a tempo Pt_2 pieno, i genitori concordano sin da ora di avvalersi del supporto di una baby-sitter e di suddividere tra loro la relativa spesa nella misura di metà ciascuno;
6) il signor corrisponderà a titolo di contributo ordinario, per il mantenimento del figlio minore _1
, l'importo mensile di Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal mese di Per_1 Org_1 maggio 2025, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora noto alle parti. Le spese straordinarie - così Pt_2 come meglio dettagliate nelle Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.3.2018 (doc. 9) - saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno da intendersi al 50% tra le parti;
7) il signor si impegna a munirsi, se pur in maniera residuale, di tutto l'occorrente al minore _1 allorquando quest'ultimo si trova presso di sé (biancheria ed indumenti di ricambio nonché eventuali farmaci per la cura dello stesso), sì da rendersi completamente autonomo e garantire al figlio il necessario benessere;
8) il signor continuerà inoltre a contribuire al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, _1 nonché del finanziamento incorporato e della polizza casa, versando sul conto corrente cointestato alle parti l'importo mensile di Euro 255,00, calcolato tenendo conto della sua quota di proprietà dell'immobile
(pari al 42%). A tal fine, la signora verserà al signor la sua quota sull'IBAN noto alle Pt_2 _1 parti e, annualmente, alla stessa dovrà essere consegnata l'attestazione relativa agli interessi passivi pagati ai fini della relativa detrazione;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, di aver definitivamente regolato tutte le pendenze ed i pregressi rapporti patrimoniali e/o economici intercorsi in costanza di matrimonio e di non aver quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10) le pattuizioni di cui sopra avranno effetto immediato con la sottoscrizione del presente ricorso;
11) i genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e del figlio minore - documenti questi ultimi che verranno custoditi dal genitore che ne avrà la necessità immediata - e si impegnano a prestarsi alle relative formalità amministrative.
12) spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.8.2016 a Bisceglie.
- Dall'unione è nato (in data 8.10.2017). Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
13.5.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (8.10.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.3.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Bisceglie in data 19.8.2016 (Atto n. 85, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bisceglie), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bisceglie affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.5.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.3.2024, assunto in decisione in data 13.5.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Lucia Bitetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Tiziano n. 32;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Rosa Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie, Via Alcide De Gasperi n. 23-3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
•Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signor e signora Parte_1 Parte_2
[...]
•Ordinare al Comune di Bisceglie di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
•Le Parti altresì chiedono di omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) il minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori che continueranno ad assumere di Per_1 comune accordo tutte le decisioni relative al futuro del figlio, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, sportive e ricreative, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre con relativa residenza anagrafica Per_1
e domicilio presso la casa familiare sita in Carugate (MI), via Giacomo Matteotti n. 2/C, che viene assegnata alla signora con tutto ciò che l'arreda e correda;
Pt_2
4) salvo migliori accordi, il signor potrà incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: _1
a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (ore 19) alla domenica sera dopo cena (ore 21.30);
b) nella settimana con il weekend di spettanza paterna, il lunedì e il martedì andando a prendere il figlio da scuola/sport/altre attività fino al mattino successivo con accompagnamento di a scuola;
Per_1
c) nella settimana con il weekend di spettanza materna, il lunedì e il giovedì andando a prendere il figlio da scuola/sport/altre attività fino al mattino successivo con accompagnamento di a scuola;
Per_1
d) quanto alle vacanze scolastiche: una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno quella tra il 24 e il 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverse intese, in deroga al calendario stabilito che verrà ripreso post festività;
e) le vacanze di Pasqua verranno trascorse da interamente con un genitore ad anni alterni;
Per_1
f) i ponti e le altre festività scolastiche verranno trascorse dal minore con l'uno o l'altro genitore seguendo il corso del calendario ordinario stabilito dai coniugi;
g) durante il periodo estivo, convenzionalmente identificato con quello delle vacanze previste dal calendario scolastico, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in Per_1 periodi che i coniugi individueranno di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno;
nelle settimane in cui il bambino non sarà in vacanza con i genitori si intende valido il diritto di visita stabilito ai punti 4.a), 4.b) e 4.c). In tali circostanze il genitore dovrà, inderogabilmente, fornire all'altro indicazioni e recapiti precisi circa le località di vacanza, consentendo e favorendo comunicazioni telefoniche con il minore;
pagina 2 di 4 h) resta inteso tra le parti, altresì, che, in caso di eventi familiari importanti, il bambino dovrà e potrà parteciparvi a prescindere dal calendario e previa comunicazione, facendo recuperare al genitore il tempo eventualmente sottratto a tal fine;
5) in caso di necessità, ivi compresa l'ipotesi in cui la signora riprendesse a lavorare a tempo Pt_2 pieno, i genitori concordano sin da ora di avvalersi del supporto di una baby-sitter e di suddividere tra loro la relativa spesa nella misura di metà ciascuno;
6) il signor corrisponderà a titolo di contributo ordinario, per il mantenimento del figlio minore _1
, l'importo mensile di Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal mese di Per_1 Org_1 maggio 2025, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora noto alle parti. Le spese straordinarie - così Pt_2 come meglio dettagliate nelle Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.3.2018 (doc. 9) - saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno da intendersi al 50% tra le parti;
7) il signor si impegna a munirsi, se pur in maniera residuale, di tutto l'occorrente al minore _1 allorquando quest'ultimo si trova presso di sé (biancheria ed indumenti di ricambio nonché eventuali farmaci per la cura dello stesso), sì da rendersi completamente autonomo e garantire al figlio il necessario benessere;
8) il signor continuerà inoltre a contribuire al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, _1 nonché del finanziamento incorporato e della polizza casa, versando sul conto corrente cointestato alle parti l'importo mensile di Euro 255,00, calcolato tenendo conto della sua quota di proprietà dell'immobile
(pari al 42%). A tal fine, la signora verserà al signor la sua quota sull'IBAN noto alle Pt_2 _1 parti e, annualmente, alla stessa dovrà essere consegnata l'attestazione relativa agli interessi passivi pagati ai fini della relativa detrazione;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, di aver definitivamente regolato tutte le pendenze ed i pregressi rapporti patrimoniali e/o economici intercorsi in costanza di matrimonio e di non aver quindi null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10) le pattuizioni di cui sopra avranno effetto immediato con la sottoscrizione del presente ricorso;
11) i genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e del figlio minore - documenti questi ultimi che verranno custoditi dal genitore che ne avrà la necessità immediata - e si impegnano a prestarsi alle relative formalità amministrative.
12) spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
19.8.2016 a Bisceglie.
- Dall'unione è nato (in data 8.10.2017). Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
13.5.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (8.10.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 27.3.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Bisceglie in data 19.8.2016 (Atto n. 85, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bisceglie), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bisceglie affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.5.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4