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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
dott. Vincenzo Cantelli Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore ed est.
nel procedimento n. 329-1/2024 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
Parte_1
promosso dalla debitrice con l'assistenza dell'avv Maurizio Scarpa,
OCC dott. Edoardo Franco
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
1 premesso che con ricorso depositato in data 21/11/2024 Parte_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
considerato che il giudice delegato, letto il ricorso e la relazione particolareggiata, chiedeva chiarimenti ed integrazione che venivano forniti dalla ricorrente e dall'OCC nel termine assegnato;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza della ricorrente;
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI
che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione
2 dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore,
con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II,
CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI).
Documentazione che appare correttamente allegata;
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento e ha rilasciato positiva attestazione ex art 268 comma
3 terzo periodo CCI;
considerato che lo stato di indebitamento è confermato confrontando l'esposizione debitoria complessiva riportata in ricorso e nella relazione
(euro 245.000 circa) con il patrimonio della ricorrente (sostanzialmente costituito solo dal reddito da lavoro part-time e il compenso di amministratore della ABC CASE SRL);
considerato che, dato il tenore del ricorso e le deduzioni in ordine alle voci attive e passive ivi indicate, si rende necessario effettuare talune
3 precisazioni, di cui il liquidatore dovrà tenere conto una volta aperta la liquidazione;
considerato, sotto il profilo della formazione dello stato passivo, che non potrà qualificarsi come prededucibile il credito del procuratore della sovraindebitata, per l'attività svolta in vista del deposito del ricorso. Ritiene
il Collegio che l'art 6 CCI, come modificato dal c.d. secondo correttivo, non legittimi la richiesta in tal senso svolta dal debitore, non rientrando il credito del difensore tra “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di
liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda
di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per
la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali
richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello
strumento” (art 6 comma 1 lettera d), trattandosi di credito sorto prima della procedura di liquidazione controllata e al di fuori di uno “strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza” categoria dalla quale, a mente dell'art. 2 comma 1 lettera m bis) CCI, sono testualmente escluse le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata;
ritenuto che, con riferimento alla massa attiva, la stessa sarà determinata,
oltre che dalla quota di reddito da lavoro che verrà appresa alla procedura secondo quanto infra verrà precisato, dalle somme presenti nel conto corrente intestato alla ricorrente, dalle somme percepite a titolo di compenso per l'incarico di amministratore di società, oltre ad eventuali elementi attivi presenti o futuri, compreso il mobilio e/o i beni mobili registrati in titolarità della sovraindebitata, dovendosi peraltro verificare da parte del liquidatore, in sede di predisposizione del programma di liquidazione, l'esistenza dei presupposti per l'eventuale abbandono di taluni
4 beni laddove la loro cessione, dato il limitato valore del cespite o altre circostanza di fatto (la ricorrente riferisce che l'autovettura a lei intestata è
stata rubata), non sia di concreto interesse per i creditori;
ritenuto di doversi determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268
comma 4 lettera b CCI, la quota di stipendio della ricorrente non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento della debitrice e della sua famiglia;
considerato, sotto questo profilo, che la ricorrente riferisce e l'OCC
conferma che il nucleo familiare è costituito dalla stessa e dal compagno sig. in immobile di proprietà del compagno;
Pt_2
considerate inoltre le spese per il mantenimento del nucleo familiare indicate, il reddito di ciascun componente del nucleo familiare e le precisazioni rese con le note e la relazione integrativa, può quantificarsi in euro 750 la quota mensile di reddito della ricorrente da destinarsi alle esigenze di mantenimento, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione della ricorrente e del nucleo familiare. Il restante reddito da lavoro nonché il compenso da amministratore dovranno essere riversati nella procedura;
ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura;
considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
5 considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività
liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);
considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento
della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di
chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così
lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può
essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che
6 non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività
liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può
che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
7 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(CF: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PD) via Lovati n. 1/A;
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
3) nomina liquidatore il dott. Edoardo Franco (C.F. ) C.F._2
con studio in San Giorgio delle Pertiche (PD) Via Pugnalin n. 2;
4) ordina alla ricorrente il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della sino alla concorrenza dell'importo Pt_1
di euro 750 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili della ricorrente (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
8 - notifichi la presente sentenza alla ricorrente ai sensi dell'art. 270, comma
IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273
CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025)
depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del
9 conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice,
dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Paola Rossi dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
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