Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 40/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice RA DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30959 del registro di segreteria, proposto da C. A., nato a [...] il Omissis, residente in Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, C.F. Omissis, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv, Isabella Rago (C.F. RGASLL71M46G5351), fax 0523.320836, pec rago.isabella@ordineavvocatipc.it, in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 34, che lo rappresenta e difende congiuntamente con l' Avv. Stabilito Gualtiero Fen•ari del Foro di Verona (Abogado iscritto all'Ilustre Colegio des Abogados de Lorca — Spagna al n. 1140 (C.F. FRRGTR65E28Dl50E) — pec: gualtiero.ferrari@oudineavvocativuec.it), in virtù di delega in calce al ricorso
CONTRO
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del comandante pro tempore, presso il Reparto tecnico Logistico per la Lombardia, in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 5, PEC mi0520000p@pec.gdf.it
FATTO
Il ricorrente, in data 1° ottobre 2025, ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del «diritto al riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'ascrivibilità a categoria tabellare dell'infermità "gastrite cronica HP. negativa con lieve impegno funzionale» ai fini del futuro riconoscimento della pensione di privilegio. Dopo l’esposizione dei fatti di causa, il ricorrente conclude come segue: «riconoscere l'infermità “gastrite cronica H. P. negativa con lieve impegno funzionale” da cui è affetto il ricorrente dipendente da causa di servizio in termini di causa o di concausa valutando l'ascrivibilità nella misura che risulterà al termine dell'istruttoria e ciò al fine del futuro riconoscimento della pensione di privilegio».
La Guardia di Finanza, con memoria depositata il 27 novembre 2025, si è costituta in giudizio avvalendosi della difesa del comandante pro tempore ai sensi dell’art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.. Nel merito chiede il rigetto della domanda evidenziando che il Comitato di Verifica delle cause di servizio ha escluso ogni nesso eziologico tra la malattia accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera e il servizio prestato dal ricorrente. Ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Nell’odierna udienza del 24 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ribadisce la richiesta di disporre accertamenti medico legali volti ad accertare il nesso di causalità tra gli eventi patologici e la causa di servizio.
Il rappresentante dell’Amministrazione convenuta si rimette alla memoria in atti.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
DIRITTO
In via pregiudiziale questo Giudice osserva che, nella fattispecie sussiste la giurisdizione della Corte dei conti alla quale è devoluta «…non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato…» (ex multis: Cass. SS.UU. sent. n. 1306/2017, n. 4245/2014, n. 5467/2009).
Da un punto di vista procedimentale, la domanda proposta dal ricorrente deve essere ricondotta alla disciplina dettata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici”. Detta normativa opera un distinguo tra le competenze relative al procedimento di accertamento clinico della patologia e quelle relative all’accertamento del nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia accertata.
Solo nell’ipotesi di esito positivo di queste due fasi, l’ente previdenziale interviene (o, meglio, nel caso di specie interverrà poiché ad oggi il ricorrente non ha ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico) con decreto di liquidazione concessivo dell’emolumento. Se le lesioni o infermità riconducibili ad una “causa di servizio” sono ascrivibili a una delle categorie della tabella A (di cui al d.P.R. 915/1978 e s.m.i.), il ricorrente ha diritto alla pensione se esse non sono soggette a miglioramento (art. 67 d.p.r. 1092/1973) oppure ad un assegno rinnovabile se le medesime sono soggette a miglioramento (art. 68 d.p.r. 1092/1973). Diversamente, se le infermità o lesioni causate dal servizio sono ascrivibili alla tabella B (di cui al d.P.R. 915/1978 e s.m.i.), il ricorrente ha solo diritto ad un’indennità una tantum.
Dunque, per procedere in concreto alla valutazione della spettanza o meno di un’indennità una tantum o della futura pensione privilegiata, deve essere accertata in concreto la sussistenza di una duplice valutazione di natura tecnico –discrezionale da parte di due distinti organi tecnici: una prima valutazione compiuta da un collegio medico (CMO) e una seconda valutazione compiuta dal comitato di verifica delle cause di servizio (CVCS) sulla sussistenza della c.d. “causa di servizio”.
La prima fase, più nello specifico, attiene all’accertamento della patologia addotta dal ricorrente demandata nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, alle Commissioni mediche ospedaliere, individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente (Decreto del Ministero dell’economia e Finanze del 12 febbraio 2004). Gli accertamenti sanitari oltre ad essere prodromici al successivo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, sono altresì finalizzati a verificare l’ascrivibilità della patologia alla tabella per il riconoscimento, con giudizio ugualmente vincolante per l’Amministrazione.
Il ricorrente, Brigadiere Capo Q.S., espone di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza il …. Omissis… e di essere attualmente in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Omissis.
Con istanza presentata in data …. Omissis…. (protocollo int. n. Omissis del 31 luglio 2012), il medesimo ricorrente ha chiesto di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "gastrite cronica superficiale quiescente", nonché ha richiesto la contestuale corresponsione dell'equo indennizzo.
La Commissione Medica Ospedaliera I A di Milano, con verbale mod. BL/B n. Omissis in data Omissis 2013 (all. 3 della costituzione della GdF) ha ritenuto che la "gastrite cronica H.P negativa con lieve impegno funzionale" sia ascrivibile alla Tabella A, 8 A categoria, ai fini dell'equo indennizzo.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con il parere posizione n. 1710312014 del 14 luglio 2014 (all. 4 della costituzione della GdF), ha valutato l'infermità «gastrite cronica H.P negativa con lieve impegno funzionale» come non dipendente da fatti di servizio, trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica.
La valutazione del Comitato di Verifica per le cause di servizio è stata espressa sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione di appartenenza, escludendo che il servizio prestato dal ricorrente fosse stato caratterizzato da «specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno» che possano essere considerati idonei «ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante» rispetto all’infermità accertata.
In ragione di detta valutazione tecnica, l'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza della Guardia di Finanza territorialmente competente, con nota n. Omissis del 18 marzo 2015 (all. 5 memoria Amministrazione), ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, al ricorrente il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata il 30 luglio 2012, informandolo che aveva la facoltà di «presentare (...) eventuali osservazioni (...) in merito alle motivazioni di diniego formulate dal Comitato di Verifica ed ai presupposti negativi relativi alla concessione dell'equo indennizzo».
L’odierno ricorrente non presentava osservazioni e, conseguentemente, il medesimo Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza ha emesso la determina dirigenziale n. Omissis del 27 maggio 2015 (all. 6 memoria di costituzione), con la quale l'infermità "gastrite cronica H.P. negativa con lieve impegno funzionale" non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha adito questa Corte chiedendo che “venga riconosciuto il proprio diritto al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio” affermando che sia il parere della CMO sia il parere del CVS sono generici e privi di adeguata motivazione.
Il ricorrente, in primo luogo, contesta la valutazione medico-legale laddove valuta l'infermità «gastrite cronica H.P negativa con lieve impegno funzionale» come una patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, adducendo che su detta infermità incidono anche fattori esterni. A sostegno di detta affermazione allega la circolare della Guardia di Finanza nella quale sono indicate tra le ipotetiche cause di “servizio” è indicata la gastrite in assenza di HP positivo.
Questo Giudice osserva che il ricorrente contesta l’accertamento della CMO senza fornire documentazione medica, un parere medico legale e elementi idonei per disattendere le valutazioni compiute dall’organismo medico-ospedaliero. Si limita ad invocare che venga disposta una CTU medico legale che, pacificamente, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma un mezzo di valutazione della prova (tant’è che nel codice di procedura civile la consulenza tecnica di ufficio è inserita tra gli “ausiliari del Giudice” e non tra i mezzi di prova).
Il CTU, quale ausiliare del Giudice, lo assiste nella comprensione di questioni tecniche, scientifiche o contabili, ma non può sostituirsi alle prove che devono essere fornite dalle parti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell’affermare che la CTU può essere disposta quando sono necessarie competenze tecniche per svolgere indagini mediche che non dipendono da mere dichiarazioni delle parti.
Il ricorrente, in secondo luogo, contesta la valutazione compiuta dalla CVCS affermando, sul piano giuridico, che «non è necessario che risulti assolutamente certo il nesso di causalità tra prestazione del servizio ed infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità».
Sul piano fattuale, poi, la medesima difesa aggiunge che non la CVCS non ha tenuto conto che i turni di lavoro svolti dal dipendente fossero gravosi: mansioni di “estrema responsabilità e da elevato contenuto stressogeno”, “turni, settimanalmente predisposti, in modo continuativo senza mai riposare tra un turno di servizio e l’altro”, nonché lo svolgimento di alcuni turni esterni in “zone fredde”. Aggiunge che l’organizzazione dei turni lo costringeva “ad una alimentazione inadeguata e frettolosa a volte saltano il pasto”.
La genericità delle affermazioni della difesa sul servizio prestato (ossia, il generico riferimento ad una attività stressante, ad una turnazione ripartita sulle 24 ore, con servizi sia diurni sia notturni in “zone fredde”) è priva di ogni rilievo da un punto di vista fattuale per consentire una qualsiasi valutazione sulla sussistenza di una “causa di servizio” da un punto di vista giuridico. Il ricorrente produce le buste paga dove risulta che gli veniva corrisposta l’indennità per l’orario notturno espletato, senza argomentare né provare nulla sull’eccezionalità dell’orario relativo ai turni notturni svolti (nelle buste paga si legge che il ricorrente, mediamente, ogni mese svolgeva tra le 20/32 ore notturne). Né deduce nulla sul carattere “stressante” delle mansioni a lui specificatamente assegnate.
Questo Giudice, osserva, inoltre che l’alimentazione “inadeguata e frettolosa” rientra è una valutazione meramente soggettiva dell’interessato e la scelta sulle modalità con le quali alimentarsi durante l’orario di servizio è una scelta rimessa alla sfera di autodeterminazione del dipendente che esula da una qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro.
In conclusione, anche se venisse disposta la CTU e questa fosse favorevole all’istante per l’accertamento della patologia come ascrivibile esclusivamente a fattori esterni, l’elaborato peritale non sarebbe comunque sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso perché il ricorrente non ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda che presuppone, oltre all’accertamento della patologia, anche l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia (allo stato ritenuta dalla Commissione Medica come non classificabile) e l’attività di servizio prestata.
In linea generale, con riferimento a questa seconda fase sull’accertamento della “causa di servizio” si ricorda che essa presupporrebbe il parere del comitato di verifica (CVCS) operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia l’unico organo deputato all’esame della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dall’interessato che in quanto tale si pronuncia in via amministrativa con una valutazione tecnica sul nesso di causalità (c.d. “causa di servizio).
In sintesi, il ricorso deve essere rigettato in primo luogo perché, come già affermato da questa Sezione, «la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio, quindi, anche se l’infermità lamentata è insorta nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 90 del 14 luglio 2020).
In secondo luogo, il ricorso deve essere rigettato perché il ricorrente non solo non ha provato ma nemmeno ha allegato fatti che, qualora il CTU dovesse accertare l’invocata patologia, potrebbero consentire di ascriverla ad una causa di servizio e, quindi, ritenerla idonea all’accertamento del diritto per il futuro riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in suo favore.
In altri termini, il ricorrente, oltre a non aver assolto l’onere della prova che grava sul medesimo, non ha nemmeno fornito una idonea allegazione fattuale apprezzabile ai fini dell’accertamento della patologia, della sua rilevanza ai fini del riconoscimento della sua riconducibilità alla tabella A e ai fini della sussistenza della “causa di servizio” non indicando quali sarebbero i fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso delle infermità invocata in ricorso (ad esempio, quali sarebbero state le specifiche mansioni svolte che gli avrebbero causato la patologia inabilitante e la reale durata di ogni servizio prima che intervenisse il riposo).
Per mero tuziorismo si ricorda che il CTU non può supplire a detta carenza fattuale e probatoria. La Giurisprudenza contabile, in questo senso, ha affermato che in ricorso devono essere indicate «situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche, che possano aver influito — anche solo in forma concausale — sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere, nel tipo di prestazioni di lavoro rese, elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi» (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 154 del 12 febbraio 2020).
Dunque, il ricorso per l’accertamento del diritto ad un futuro riconoscimento della pensione privilegiata deve essere rigettato.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.
Nel caso di specie, l’Amministrazione si è costituita in giudizio in persona del dirigente ai sensi dell’art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., chiedendo la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Ne consegue che la liquidazione delle spese, in applicazione della regola della soccombenza, deve avvenire alla stregua dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, che stabilisce che la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, è disposta in misura pari al compenso spettante agli avvocati, ridotto del venti per cento. Detta norma, tra l’altro, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Ente previdenziale o l’Amministrazione statale si avvalgano della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, «in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti» (Cass., sent. 9 aprile 2019, n. 9878).
Spese liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 480,00 per diritti ed onorari.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico RA De IS
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 24/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente