Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semiliberta' sostitutiva non puo' avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita e' quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita e' quella dell'ammenda.
Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato puo' sempre far cessare l'esecuzione della semiliberta' pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata". ------------ AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione". ------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell' art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziche' euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".