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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
Fascicolo n. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 2.10.2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento iscritto al 367/2024 R.G.L. vertente
TRA
avv. LUIGI (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo;
Pt_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SABATINI FRANCESCO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza del
2.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 28/02/2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, l'Avv. SPINA LUIGI proponeva formale opposizione avverso la cartella esattoriale n.
083 2024 00075336 61 000 a lui notificata dall' in data Controparte_2 6/02/2024 con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.764,04
a titolo di contribuzione minima ed integrativa, contributo di maternità, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018.
Eccepiva, preliminarmente, parte opponente l'intervenuta prescrizione del credito con riguardo alle sanzioni e agli interessi in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale mentre con riguardo al credito per contributi ne contestava la legittimità avendo sempre pagato quanto dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018 per un totale complessivamente pari ad € 8.800.
Rappresentava, inoltre, parte opponente la non chiarezza dei criteri di determinazione del quantum debeatur e la non debenza di interessi e sanzioni relativamente all'IVA avendo egli optato per il regime forfettario.
Si costituiva la la quale contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa. Rappresentava la difesa della che alcuna contestazione era stata CP_1 dall'opponente mossa all'entità del credito vantato il quale, pertanto, doveva ritenersi certo nel suo ammontare. Sottolineava, inoltre, la non attinenza al caso di specie dell'eccezione di prescrizione relativa a sanzioni ed interessi prescrivendosi anch'essi nel termine ordinario decennale in quanto accessori del credito;
parimenti, deduceva la infondatezza delle altre questioni sollevate.
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' la quale Controparte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva concernendo le contestazioni mosse dall'Avv. il merito della pretesa contributiva azionata e, dunque, fatti antecedenti la Pt_1 formazione del ruolo dei quali l'esattore non poteva essere chiamato a rispondere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra tutte le parti e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo, la causa – in quanto di natura documentale e vertente su mere questioni di diritto - veniva decisa all'udienza del 2/10/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
equivalendo la sua vocatio in ius ad una mera litis denuntiatio ogniqualvolta, come
[...]
nel caso che occupa, le doglianze concernono il merito della pretesa contributiva azionata in relazione alla quale unico legittimato passivo è il titolare sostanziale del credito (ovvero, nella specie, la ). La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, infatti, definitivamente sancito CP_1 che “quando l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui )” (cfr. Cass. N. 7514/2022). Ciò CP_3 comporta che in caso di rigetto dell'opposizione non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza ex art. 91 c.p.c. del debitore non avendo egli formulato alcuna specifica contestazione all'operato dell'ente della riscossione.
L'Agente della riscossione, infatti, è soggetto legittimato passivo soltanto ove vengano fatti valere vizi propri della cartella o del suo procedimento notificatorio.
Sempre, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
A tal riguardo, infatti, si rileva che l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci CP_1
anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la summenzionata legge n. CP_1
335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella CP_1
sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n.
576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. CP_1
3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011; Trib. Catania, n. 4694/2015 e n.
2372/2013; da ultimo, Corte d'Appello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017 e Corte d'Appello di
Milano, n. 1132/2018).
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, CP_1
come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Sempre in punto di prescrizione va, inoltre, osservato, che il regime prescrizionale opera diversamente a seconda che il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione o abbia, invece, inviato una dichiarazione contenente dati non veritieri. Come chiarito dal Supremo
Consesso con recente pronuncia "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della Controparte_1
prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n. 6259 del 2011)"; la stessa Corte ha, altresì, aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere" (vedi Cass. N. 35873/2021).
In applicazione di tali consolidati principi è, pertanto, chiaro che alcuna prescrizione risulta essere nel caso de quo maturata in relazione non soltanto ai contributi bensì anche agli interessi e alle sanzioni concernenti l'anno di imposta 2016 essendo i redditi ad esso relativi stati comunicati dallo in data 27/09/2017 ed avendo, in ogni caso, la interrotto il Pt_1 CP_1
decorso di qualsivoglia termine prescrizionale in virtù della missiva inviata allo stesso avvocato in data 1.01.2022 e da quegli regolarmente riscontrata.
Per quanto concerne il merito della pretesa azionata, lo si è limitato ad affermare la Pt_1
illegittimità della pretesa dalla Cassa azionata avendo, a suo dire, egli già versato per gli anni
2016, 2017 e 2018 tutto quanto dovuto a titolo di contribuzione minima, integrativa e contributo di maternità.
L'ente previdenziale dal canto suo non nega l'avvenuto versamento degli importi indicati dall'odierno opponente (pari ad € 8.800) ma sottolinea che, a seguito di verifiche e controlli, sono emerse delle incongruenze ed è stato, quindi, rilevato un non integrale versamento del quantum dovuto a titolo di contribuzione unitamente al ritardo nel pagamento di parte degli importi dovuti. ha contestato l'opponente circa i criteri di determinazione del maggior CP_4 credito contributivo rivendicato dalla né tantomeno ha fornito prova alcuna dell'avvenuto CP_1 pagamento delle somme oggetto di iscrizione a ruolo nell'anno 2023 e rivendicate con la cartella esattoriale in questa sede impugnata. Parimenti, nulla ha osservato lo circa i ritardi nei Pt_1 versamenti dei contributi pure contestatigli dall'ente previdenziale. Anzi, nella nota del 9.02.2022 redatta dall'avvocato in risposta alla richiesta di pagamento inoltrata dalla in CP_1 data 1.02.2022, lo contestava in modo del tutto generico la pretesa dell'ente dichiarando Pt_1
che avrebbe provveduto al pagamento della minor somma da lui ritenuta dovuta.
Come è noto, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 22, comma 1 l'iscrizione alla è CP_1
obbligatoria, per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità - secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati (a seguito della modifica apportata al comma 2, del precitato art. 22 dalla L. n. 141 del 1992, art. 11, comma 1), da determinare tenendo presente l'entità e comunque il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento
(L. 22 luglio 1975, n.319, art. 2).
Anche la legge 247/2012 prevede all'art. 21, comma 8, che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ” e al comma Controparte_1 successivo che “La , con proprio regolamento, Controparte_1
determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”. Il comma 10 prevede testualmente “Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
L'obbligo di iscrizione alla sussiste anche per coloro che sono iscritti ad altre gestioni CP_1
previdenziali in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'esercizio della professione forense (Cass. 2485 del 1990: “In tema di
Assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'iscrizione, a titolo pieno, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza, disposta dall'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 e dei criteri fissati, in applicazione di tale norma, dalla delibera del comitato dei delegati della cassa predetta, è obbligatoria - senza che per ciò il citato art. 22 sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 cost. (sentenze Corte costituzionale nn. 132 e 133 del 1984) - anche per i professionisti che, come i docenti universitari a tempo definito, siano contemporaneamente iscritti ad altra
Assicurazione in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'Esercizio della professione forense, attesa l'inesistenza di un divieto di pluralità di tutele previdenziali in relazione a diverse attività lavorative e non essendo desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie”; conforme Cass.
5660 del 1993).
È, pertanto, chiaro che l'iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'obbligo di iscrizione alla con conseguente obbligo di versare i relativi contributi. Tali contributi si CP_1
suddividono in contributi minimi obbligatori, contributo di maternità e contributi integrativi che prescindono dal reddito e contributi in autoliquidazione che vengono calcolati in misura percentuale su quella parte di reddito eccedente il limite di reddito predeterminato sul quale vengono calcolati i contributi dovuti in misura fissa. L'obbligo di versamento, inoltre, contributivo concerne tutti gli avvocati indipendentemente dal regime fiscale adottato (dunque anche per coloro che si trovano in esenzione IVA).
Ritiene il Tribunale che la genericità delle contestazioni sollevate dallo alla pretesa Pt_1 contributiva in oggetto e la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento degli importi di cui in cartella non possa che comportare il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna di NA IG alla loro rifusione in favore della , mentre nei rapporti tra l'opponente e Controparte_1
l' non potendo, come visto, ravvisarsi una vera e propria soccombenza del Controparte_2
primo nei confronti della seconda, si reputa equo procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 367/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
rigetta l'opposizione;
compensa le spese di lite tra parte opponente e l' ; Controparte_2
condanna l'Avv. NA IG alla rifusione in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida in € Controparte_1
1.500 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2/10/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 2.10.2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento iscritto al 367/2024 R.G.L. vertente
TRA
avv. LUIGI (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo;
Pt_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SABATINI FRANCESCO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza del
2.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 28/02/2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, l'Avv. SPINA LUIGI proponeva formale opposizione avverso la cartella esattoriale n.
083 2024 00075336 61 000 a lui notificata dall' in data Controparte_2 6/02/2024 con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.764,04
a titolo di contribuzione minima ed integrativa, contributo di maternità, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018.
Eccepiva, preliminarmente, parte opponente l'intervenuta prescrizione del credito con riguardo alle sanzioni e agli interessi in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale mentre con riguardo al credito per contributi ne contestava la legittimità avendo sempre pagato quanto dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018 per un totale complessivamente pari ad € 8.800.
Rappresentava, inoltre, parte opponente la non chiarezza dei criteri di determinazione del quantum debeatur e la non debenza di interessi e sanzioni relativamente all'IVA avendo egli optato per il regime forfettario.
Si costituiva la la quale contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa. Rappresentava la difesa della che alcuna contestazione era stata CP_1 dall'opponente mossa all'entità del credito vantato il quale, pertanto, doveva ritenersi certo nel suo ammontare. Sottolineava, inoltre, la non attinenza al caso di specie dell'eccezione di prescrizione relativa a sanzioni ed interessi prescrivendosi anch'essi nel termine ordinario decennale in quanto accessori del credito;
parimenti, deduceva la infondatezza delle altre questioni sollevate.
Si costituiva, altresì, con rituale memoria difensiva l' la quale Controparte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva concernendo le contestazioni mosse dall'Avv. il merito della pretesa contributiva azionata e, dunque, fatti antecedenti la Pt_1 formazione del ruolo dei quali l'esattore non poteva essere chiamato a rispondere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra tutte le parti e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo, la causa – in quanto di natura documentale e vertente su mere questioni di diritto - veniva decisa all'udienza del 2/10/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
equivalendo la sua vocatio in ius ad una mera litis denuntiatio ogniqualvolta, come
[...]
nel caso che occupa, le doglianze concernono il merito della pretesa contributiva azionata in relazione alla quale unico legittimato passivo è il titolare sostanziale del credito (ovvero, nella specie, la ). La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, infatti, definitivamente sancito CP_1 che “quando l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, vi è difetto di legittimazione passiva del concessionario (qui )” (cfr. Cass. N. 7514/2022). Ciò CP_3 comporta che in caso di rigetto dell'opposizione non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza ex art. 91 c.p.c. del debitore non avendo egli formulato alcuna specifica contestazione all'operato dell'ente della riscossione.
L'Agente della riscossione, infatti, è soggetto legittimato passivo soltanto ove vengano fatti valere vizi propri della cartella o del suo procedimento notificatorio.
Sempre, in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
A tal riguardo, infatti, si rileva che l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci CP_1
anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la summenzionata legge n. CP_1
335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella CP_1
sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n.
576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. CP_1
3586/2012, n. 4107/2012, n. 3830/2012 e n. 6259/2011; Trib. Catania, n. 4694/2015 e n.
2372/2013; da ultimo, Corte d'Appello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017 e Corte d'Appello di
Milano, n. 1132/2018).
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, CP_1
come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Sempre in punto di prescrizione va, inoltre, osservato, che il regime prescrizionale opera diversamente a seconda che il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione o abbia, invece, inviato una dichiarazione contenente dati non veritieri. Come chiarito dal Supremo
Consesso con recente pronuncia "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della Controparte_1
prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n. 6259 del 2011)"; la stessa Corte ha, altresì, aggiunto che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere" (vedi Cass. N. 35873/2021).
In applicazione di tali consolidati principi è, pertanto, chiaro che alcuna prescrizione risulta essere nel caso de quo maturata in relazione non soltanto ai contributi bensì anche agli interessi e alle sanzioni concernenti l'anno di imposta 2016 essendo i redditi ad esso relativi stati comunicati dallo in data 27/09/2017 ed avendo, in ogni caso, la interrotto il Pt_1 CP_1
decorso di qualsivoglia termine prescrizionale in virtù della missiva inviata allo stesso avvocato in data 1.01.2022 e da quegli regolarmente riscontrata.
Per quanto concerne il merito della pretesa azionata, lo si è limitato ad affermare la Pt_1
illegittimità della pretesa dalla Cassa azionata avendo, a suo dire, egli già versato per gli anni
2016, 2017 e 2018 tutto quanto dovuto a titolo di contribuzione minima, integrativa e contributo di maternità.
L'ente previdenziale dal canto suo non nega l'avvenuto versamento degli importi indicati dall'odierno opponente (pari ad € 8.800) ma sottolinea che, a seguito di verifiche e controlli, sono emerse delle incongruenze ed è stato, quindi, rilevato un non integrale versamento del quantum dovuto a titolo di contribuzione unitamente al ritardo nel pagamento di parte degli importi dovuti. ha contestato l'opponente circa i criteri di determinazione del maggior CP_4 credito contributivo rivendicato dalla né tantomeno ha fornito prova alcuna dell'avvenuto CP_1 pagamento delle somme oggetto di iscrizione a ruolo nell'anno 2023 e rivendicate con la cartella esattoriale in questa sede impugnata. Parimenti, nulla ha osservato lo circa i ritardi nei Pt_1 versamenti dei contributi pure contestatigli dall'ente previdenziale. Anzi, nella nota del 9.02.2022 redatta dall'avvocato in risposta alla richiesta di pagamento inoltrata dalla in CP_1 data 1.02.2022, lo contestava in modo del tutto generico la pretesa dell'ente dichiarando Pt_1
che avrebbe provveduto al pagamento della minor somma da lui ritenuta dovuta.
Come è noto, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 22, comma 1 l'iscrizione alla è CP_1
obbligatoria, per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità - secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati (a seguito della modifica apportata al comma 2, del precitato art. 22 dalla L. n. 141 del 1992, art. 11, comma 1), da determinare tenendo presente l'entità e comunque il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento
(L. 22 luglio 1975, n.319, art. 2).
Anche la legge 247/2012 prevede all'art. 21, comma 8, che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ” e al comma Controparte_1 successivo che “La , con proprio regolamento, Controparte_1
determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”. Il comma 10 prevede testualmente “Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
L'obbligo di iscrizione alla sussiste anche per coloro che sono iscritti ad altre gestioni CP_1
previdenziali in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'esercizio della professione forense (Cass. 2485 del 1990: “In tema di
Assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'iscrizione, a titolo pieno, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza, disposta dall'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 per tutti gli avvocati e procuratori che esercitino la professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 e dei criteri fissati, in applicazione di tale norma, dalla delibera del comitato dei delegati della cassa predetta, è obbligatoria - senza che per ciò il citato art. 22 sia sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 cost. (sentenze Corte costituzionale nn. 132 e 133 del 1984) - anche per i professionisti che, come i docenti universitari a tempo definito, siano contemporaneamente iscritti ad altra
Assicurazione in quanto parti di un rapporto di pubblico impiego avente ad oggetto la prestazione di un'attività diversa dall'Esercizio della professione forense, attesa l'inesistenza di un divieto di pluralità di tutele previdenziali in relazione a diverse attività lavorative e non essendo desumibile dalle norme degli ordinamenti previdenziali di particolari categorie”; conforme Cass.
5660 del 1993).
È, pertanto, chiaro che l'iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'obbligo di iscrizione alla con conseguente obbligo di versare i relativi contributi. Tali contributi si CP_1
suddividono in contributi minimi obbligatori, contributo di maternità e contributi integrativi che prescindono dal reddito e contributi in autoliquidazione che vengono calcolati in misura percentuale su quella parte di reddito eccedente il limite di reddito predeterminato sul quale vengono calcolati i contributi dovuti in misura fissa. L'obbligo di versamento, inoltre, contributivo concerne tutti gli avvocati indipendentemente dal regime fiscale adottato (dunque anche per coloro che si trovano in esenzione IVA).
Ritiene il Tribunale che la genericità delle contestazioni sollevate dallo alla pretesa Pt_1 contributiva in oggetto e la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento degli importi di cui in cartella non possa che comportare il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna di NA IG alla loro rifusione in favore della , mentre nei rapporti tra l'opponente e Controparte_1
l' non potendo, come visto, ravvisarsi una vera e propria soccombenza del Controparte_2
primo nei confronti della seconda, si reputa equo procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 367/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
rigetta l'opposizione;
compensa le spese di lite tra parte opponente e l' ; Controparte_2
condanna l'Avv. NA IG alla rifusione in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida in € Controparte_1
1.500 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2/10/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista