Versione
14 agosto 1975
14 agosto 1975
Art. 2.
Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sostituito dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all' articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.
Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.
Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sostituito dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all' articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.
Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.
Commentari • 18
- 1. Avvocato si cancella dalla cassa: no al rimborso di contributi integrativi e maternitàAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 3 febbraio 2019 · 12.240861
[…] Ora, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 319/1975 emerge che, se è possibile esonerare i nuovi iscritti alla cassa per i primi tre anni e chi svolge funzioni istituzionali dalla prova della verifica della continuità, è indubbio che l'attività professionale deve essere svolta legittimamente in virtù dell'iscrizione all'Albo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 184
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2006, n. 14801Provvedimento: […] rilevando che il principio posto dall'art.2 terzo comma della legge n.319/1975 trovava applicazione anche con riferimento alle situazioni precedenti alla entrata in vigore della legge. […] La prima norma citata prevedeva la possibilità, per gli «avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con continuità la professione o il praticantato a norma dell'art.2 della legge 22 luglio 1975 n.319», di chiedere, […] Il giudice di merito ha affermato l'operatività del principio posto dall'art.2 della legge n.319 del 1975, […] è direttamente connesso, attraverso 6 il rinvio all'art.29 della legge n.576/1980 (che fa riferimento all'art.2 della legge n.319/1975), […]Leggi di più...
- valutabilità ai fini pensionistici·
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