Decreto cautelare 29 novembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/01/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13062 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. TA NO , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la dichiarazione d’ illegittimità - previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MAECI ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OB IA IO Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio e l’interessato ne ha preso atto.
Considerato che
-pertanto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato – ove versato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LL, Presidente
OB IA IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IA IO | NC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.