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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG AN, Presidente
SCHININA' ELEONORA, LA
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2021 depositato il 10/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 97100 Ragusa RG
contro
Comune di Vittoria - Via San Martino 137 97019 Vittoria RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 106 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Vittoria e depositato in segreteria, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 106/2019 avente ad oggetto TARI anno 2017.
Eccepiva la illegittimità dell'avviso, perché l'immobile sottoposto a tassazione, sprovvisto di utenze e mobilio, non era suscettibile di produrre rifiuti e lo stesso, peraltro, era posto in località priva di punti di raccolta, e chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Vittoria, che rilevava la inammissibilità e improcedibilità del ricorso, notificato alla parte resistente in maniera parziale ed illegibile, essendo state inviate le sole pagine dispari, e, nel merito, rilevava la fondatezza della pretesa.
Rinviata l'udienza del 6/10/2025, all'udienza del g. 1/12/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, giusta l'art. 20 d.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto mediante notifica ai sensi dell'art. 16, c. 2 e 3 d.lgs. citato e lo stesso, a pena di inammissibilità, deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria adita entro il termine di giorni 30.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato spedito in segreteria senza che sia stato, preliminarmente, correttamente notificato alla controparte, che ne ha ricevuto solo copia parziale e illeggibile, sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Comune, peraltro, ha sollecitato la parte ricorrente all'integrazione del ricorso con lettera raccomandata dalla stessa ricevuta e rimasta, per quanto in atti, priva di riscontro.
Ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ragusa, 1/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UG AN, Presidente
SCHININA' ELEONORA, LA
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2021 depositato il 10/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 97100 Ragusa RG
contro
Comune di Vittoria - Via San Martino 137 97019 Vittoria RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 106 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Vittoria e depositato in segreteria, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 106/2019 avente ad oggetto TARI anno 2017.
Eccepiva la illegittimità dell'avviso, perché l'immobile sottoposto a tassazione, sprovvisto di utenze e mobilio, non era suscettibile di produrre rifiuti e lo stesso, peraltro, era posto in località priva di punti di raccolta, e chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Vittoria, che rilevava la inammissibilità e improcedibilità del ricorso, notificato alla parte resistente in maniera parziale ed illegibile, essendo state inviate le sole pagine dispari, e, nel merito, rilevava la fondatezza della pretesa.
Rinviata l'udienza del 6/10/2025, all'udienza del g. 1/12/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, giusta l'art. 20 d.lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto mediante notifica ai sensi dell'art. 16, c. 2 e 3 d.lgs. citato e lo stesso, a pena di inammissibilità, deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria adita entro il termine di giorni 30.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato spedito in segreteria senza che sia stato, preliminarmente, correttamente notificato alla controparte, che ne ha ricevuto solo copia parziale e illeggibile, sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Comune, peraltro, ha sollecitato la parte ricorrente all'integrazione del ricorso con lettera raccomandata dalla stessa ricevuta e rimasta, per quanto in atti, priva di riscontro.
Ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ragusa, 1/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente