Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per notifica parziale e illeggibile

    Il ricorso è stato spedito in segreteria senza essere stato correttamente notificato alla controparte, che ne ha ricevuto solo una copia parziale e illeggibile. La parte ricorrente non ha riscontrato la richiesta di integrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 115
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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