TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4194/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. RESENTERRA ROBERTA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. RESENTERRA ROBERTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
IV (TV) il 25/05/1972 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 29/07/2006 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di BORSO DEL GRAPPA alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e preciso impegno alla collaborazione nel dialogo educativo nei confronti dei due figli della coppia, uno dei quali ancora minorenne;
2) la casa coniugale sita in Via al Fossa' n. 10 nel Comune Borso Del Grappa (TV), di proprietà di entrambi i coniugi come in premessa specificato, viene assegnata alla moglie, affinché continui a risiedervi assieme ai due figli e ove i medesimi manterranno la Persona_1 Controparte_1
loro residenza formale, al fine di garantire agli stessi un ordinato regime di vita e per preservare per quanto possibile l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale i due figli hanno sempre vissuto fino ad oggi;
il sig. reperirà a breve un altro alloggio, ove si Parte_2
trasferirà a vivere e dove provvederà a spostare la propria residenza;
3) l'affidamento della figlia minore che oggi ha 15 anni, sarà condiviso, ex art. 1 della legge CP_1
n.54 del 2006, con residenza formale presso la madre, ma con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza della figlia presso
2 di sé; nello spirito della novella di riforma degli artt. 337 bis e segg. c.c., i genitori provvederanno a regolare i rapporti tra loro e la figlia minore adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità della stessa, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione, volta alla istruzione, alla educazione e alla serena crescita della medesima;
i genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia;
4) in ordine ai turni di responsabilità genitoriale, i coniugi hanno concordato una gestione della figlia minore in maniera tale che la stessa possa trascorrere i fine settimana alternati con la madre e con il padre, rimanendo a vivere nella casa coniugale durante la settimana;
il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sé per almeno una sera alla settimana, per la cena con possibile successivo pernottamento presso la nuova abitazione del medesimo, ove si trasferirà a vivere;
durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia minore per un pari periodo di tempo, alternando di anno CP_1
in anno il giorno di Natale con il padre e il giorno di capodanno con la madre e l'inverso l'anno successivo;
ugualmente dicasi per le vacanze pasquali e gli altri ponti scolastici, facendo in modo che la figlia ogni anno possa alternare, o possibilmente condividere, le festività più importanti, CP_1
compresi i compleanni, con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, concordando entro il 31 maggio di ogni anno detti periodi di vacanza;
la tempistica sarà adeguata compatibilmente con le esigenze e i bisogni connessi all'età della figlia minore;
gli accordi per le tempistiche di visita tra padre e figlia, data l'autonomia e la capacità di autodeterminazione della stessa, verranno assunti direttamente tra padre e figlia, con successiva comunicazione alla madre da parte di entrambi;
5) il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario dei due figli, non ancora Parte_2
economicamente autosufficienti, collocati presso la casa coniugale ove rimarranno a vivere con la madre, con la somma di euro 225,00 (duecentoventicinque) per ciascuno di essi e così
3 complessivamente euro 450,00 (quattrocentocinquanta) mensili, che verranno versati dal marito entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata sulle coordinate bancarie della sig.ra , somma Parte_1
soggetta a rivalutazione Istat dal mese di luglio del 2026;
6) i coniugi si impegnano in maniera reciproca a suddividere al 50% tra di essi le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli e seguendo le indicazioni contenute nel Per_1 CP_1
Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal Tribunale di Treviso, con rimborso entro fine mese e previa documentazione della spesa sostenuta;
7) i coniugi concordano che l'AUU per i due figli della coppia venga richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra a far data dal mese di luglio del 2025, mentre ciascun genitore porterà in Parte_1
detrazione al 50% le spese detraibili sostenute in favore dei figli dal 2025;
8) tra i coniugi non viene previsto alcun contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) in relazione alla comproprietà della casa coniugale e a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, il sig. si impegna fin dalla Pt_2
sottoscrizione del presente accordo di separazione a cedere alla moglie per il prezzo di euro 73.000,00
(settantatremila) la propria quota di proprietà pari a 21/100 della casa familiare sita in Via al Fossa' n.
10 nel Comune di Borso Del Grappa (TV), identificata catastalmente alla Sezione A foglio 10 mappale n.1677 sub.2 (b.c.n.c.), mappale n.1677 sub.3, mappale n.1677 sub.4, mappale n.1677 sub.25, acquistata con atto di compravendita del 21.7.2005 a rogito del Notaio di Asolo (TV) Persona_2
n.110.152 di rep. e n.29.677 di racc. (doc.14) registrato il 26.7.2005 al n.
3.407 serie 1T (doc.n.15: visura catastale aggiornata), entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa della presente separazione;
i coniugi si impegnano a recarsi presso il Notaio di fiducia dagli stessi prescelto, con costi e oneri a carico delle parti al 50%; trattandosi di disposizioni patrimoniali disposte in accordi di separazione quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti chiedono fin d'ora l'esenzione dall'imposta di bollo, registro e ipotecaria, nonché da ogni altra
4 tassa, così come previsto dagli artt. 5 e 6 L. 898/70 e 19 L. n.74/87, in conformità alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012, cui
è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013 e confermate con circolare n. 2/E del 21.02.2014;
10) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, e si autorizzano reciprocamente il rilascio o il rinnovo del documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore;
Controparte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
5