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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 809/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. N. PILUSO;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. S. MATTEI e R. SILVESTRI;
Resistente
OGGETTO: Responsabilità solidale del committente ex art. 29
D.Lgs. 276/2003 e ex art. 1676 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.2.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
esponendo: di essere stata assunta in data 16.3.2015
[...] dalla Tech & Com sarl come operatore di back office e con inquadramento di 3° livello del CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a Rende;
di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da CP_1
; che a far data da giugno 2023 la datrice di lavoro
[...] non aveva corrisposto la retribuzione mensile restando inadempiente sino al novembre 2023 allorquando la società inviava PEC di risoluzione del rapporto di lavoro;
che dai cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro risultava un credito complessivo, a titolo di retribuzioni, TFR ed indennità di mancato preavviso pari ad € 15.335,68; che il datore di lavoro non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tutto ciò premesso, invocando la responsabilità solidale della committente ex art. 29 D. Lgs. n. Controparte_1
276/2003 per il pagamento delle retribuzioni da giugno a novembre 2023, del TFR e dell'indennità di mancato preavviso concludeva chiedendo “accerti e dichiari che la prestazione lavorativa della ricorrente si è svolta senza soluzione di continuità dal 16.03.2015 al 04.11.2023 con la qualifica di
Impiegata e mansioni di Operatore di Back Office, con inquadramento al 3° livello di cui al CCNL Telecomunicazioni, esclusivamente in esecuzione dell'appalto Controparte_1 sul sito di Rende;
- accerti e dichiari che , Controparte_1 in p.l.r.p.t., è responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs.
276/2003 o, in subordine, ex art. 1676 cc, per i crediti da lavoro maturati dalla ricorrente in esecuzione del predetto
Cont appalto e tutt'oggi impagati, per come accertati dall' di
Cosenza con le due diffide in atti;
- per l'effetto, condanni
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 15.335,68 (ovvero di quell'altra diversa somma meglio vista) per retribuzioni scadute ed impagate da giugno 2023 in poi, indennità per mancato preavviso e TFR oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendo in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore di quella del
Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, avanti il quale le parti dovranno essere rimesse per la proposizione nell'ambito della par condicio creditorum di tutte le domande di pagamento inerenti le competenze retributive e di TFR riferibili al periodo fino al 17.7.2015, e nel merito, rigettare le domande formulate contro l' Controparte_1 perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata tramite deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data
18.4.2025 e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, rilevarsi che è documentata l'assunzione di parte ricorrente da parte della Tech % Com sarl con il dedotto inquadramento, qualifica e mansioni nonché la sussistenza del contratto di appalto tra la Need s.r.l. ed Controparte_1 così come la cessione del contratto di lavoro ex art. 2122
c.c. alla Tech & Com s.a.r.l. in seguito ad affitto di ramo di azienda.
Parte ricorrente – lamentando il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi dovuti a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023, TFR
e indennità di mancato preavviso - agisce in questa sede invocando la responsabilità solidale della convenuta, nella qualità di committente, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 che, com'è noto, dispone che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Costituendosi in giudizio ha, in via Controparte_1 preliminare, eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice fallimentare del Tribunale di
Velletri deducendo, in particolare, che “[…] Risulta […] che
l'allora Need S.r.l. sia stata dapprima trasformata nella
“ ” e che, da ultimo, con sentenza Controparte_3
n. 4/2023 del Tribunale di Velletri ne sia stato dichiarato il fallimento […]. Ciò determina la vis attractiva da parte del Tribunale Fallimentare di Velletri delle pretese economiche azionate nel presente giudizio nei confronti dell' avendo ad oggetto mere domande di Controparte_1 pagamento e condanna che devono invece convergere nella par condicio creditorum. Si chiede pertanto che il Tribunale voglia preliminarmente dichiarare la propria incompetenza funzionale. Ciò quanto meno per la domanda di pagamento del
TFR, riguardante anche il periodo per il quale il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la Need S.r.l., ovvero per tutto il periodo fino al 15.7.2015 […]” (così a pag. 3 della memoria).
L'eccezione deve essere respinta rilevandosi, in proposito, che parte ricorrente reclama il mancato pagamento di emolumenti dovuti dalla Tech & Com s.a.r.l. relativi all'anno
2023 sicché alcuna incidenza spiega nel presente giudizio l'intervenuto fallimento riguardante diverso soggetto giuridico, ossia la rispetto Controparte_3 alla quale la parte non ha proposto alcuna domanda.
Ciò detto, premesso che parte ricorrente ha dedotto di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da , nella medesima sede di Rende, Controparte_1 la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo che
“[…] sarà suo onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' […]” (così a pag. 3 CP_1 della memoria).
Sul punto ritiene il giudice che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro: 1) nella circostanza che ella operava sul gestionale operativo di essendole CP_1 stato l'identificativo (ID) 2) nella Email_1 missiva del 19.10.2023 (all.doc. 14 fasc. ricorrente) di
[...] indirizzata al sindacato SLC CGIL, nonché a CP_1
Tech & Com s.a.r.l., nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da CP_1
[...]
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n.
276/2003 in relazione a quanto reclamato a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso, “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”), “Irpef a credito”,
ESON IVS 3%, e, conseguentemente, sostiene la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n. 26678/2018) quello secondo cui “[…] in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n.
10354/2016) […]”.
Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicché quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Per ciò che riguarda il “trattamento integrativo” di cui al
D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) nonché gli importi indicati in busta paga con la causale “ESON. IVS 3%” e
“l'irpef a credito” si osserva come gli stessi - pur risultando inseriti tra le voci “competenze” - non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dal trattamento in parola. Detti trattamenti non sono, per vero, oggetto di pretesa della odierna domanda giudiziale posto che con essa la parte ricorrente ha richiesto il pagamento della somma risultante dalla sommatoria degli importi totali lordi indicati nelle buste paga.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo questa natura retributiva come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
28164/2024) e spettando detta indennità alla parte ricorrente in ragione delle dimissioni per giusta causa rese a seguito del mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023, così come è operante in relazione ai c.d. ROL ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore.
Peraltro, in ordine all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, la Suprema Corte precisa come “[…] Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez.
Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.
28/3/2011 n.7033) […]”.
È certamente, poi, operante la citata responsabilità solidale in relazione a quanto reclamato a titolo di TFR. Rispetto a detto emolumento la convenuta ha dedotto che “[…] la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'intero T.F.R. maturato sin dall'inizio del rapporto di lavoro con la allora
Need S.r.l. avvenuto in data 13.3.2015. Senonché l'obbligo del committente ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003 può essere dichiarato solo entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, ma l'appalto intercorso con la Need
S.r.l. è cessato il 30.10.2020, quindi da un tempo ben superiore ai due anni […]. Pertanto, in ogni caso la committente non potrebbe essere condannata a CP_1 corrispondere all'istante tutte le quote di maturate Pt_2 durante il periodo di lavoro dal 16.3.2015 al 30.10.2020 nell'ambito di un appalto che è pacificamente cessato da oltre
2 anni […]” (così alla pag. 7 della memoria); ha altresì dedotto che “[…] l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti – sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d.lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all'INPS
o presso Fondi diversi […]” (cfr. pag. 4 della memoria).
Sennonché, premesso che per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 4360/2023) “[…] il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120
c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in seguito ad essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero
l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo […]”, si osserva che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è cessato con il recesso del datore di lavoro in data 23.12.2023 e che l'emolumento reclamato (nell'importo maturato) è indicato nella busta paga rilasciata dal datore di lavoro.
Compete dunque alla parte ricorrente il TFR maturato per come quantificato nella busta paga prodotta.
Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di ferie, trattandosi di emolumento non spettante poiché, come detto, non avente natura retributiva.
Consegue da ciò che, operata la decurtazione degli importi relativi al titolo adesso indicato, l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta è pari ad € 14.227,88
(€ 15.232,83 - € 1.004,95) oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di pare ricorrente, per i titoli in narrativa, dell'importo di € 14.227,88 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 22/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino