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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6672 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to ARIOTTO Parte_1
ALESSIO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal dott. dal dott. SAPORITO ALVARO e dalla dott. ssa ALFANO Parte_2
CONSIGLIA SERENA
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente del convenuto con mansioni di CP_1 docente di scuola secondaria di 2° grado, in ruolo dal 01.09.2004 e di essere attualmente collocata nello scaglione retributivo 21-27. Eccepiva l'illegittimità della mancata considerazione dell'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio precisando che con il servizio prestato in tale anno avrebbe avuto diritto alla retribuzione superiore a decorrere da gennaio 2024 e non da gennaio 2025.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo riconoscimento giuridico anche dell'anno 2013 ai fini della progressione della carriera, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nello scaglione retributivo
28-34 da gennaio 2024 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad euro 2.465,87
(periodo 1.01.2024- 31.12.2024) oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi altresì il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, al rimborso delle spese e del
[...] CP_2 compenso dovuto al difensore con distrazione”.
Si costituiva il eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione. Contestava poi la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Nelle note di trattazione scritta parte attrice rinunciava alla domanda, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali atteso l'intervento della Corte regolatrice (sentenza n. 13619 del
2025) sulla fattispecie oggetto di causa successivo al deposito del ricorso.
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
Giova preliminarmente rilevare che in via generale la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, stante la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente motivata dal recente intervento della
Corte regolatrice pronunciatosi sulla fattispecie che ci occupa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie la complessità della questione trattata sulla quale solo recentemente è intervenuta la Corte regolatrice.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 16.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Caterina Petrosino