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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36924/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36924/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Bagno a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1992, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Perica, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.07.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cavallaro, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 , premesso che dalla Parte_1
Perso relazione intrapresa con era nata la figlia Controparte_1
(Roma, 26.04.2012), riconosciuta da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale
1 al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso della Perso figlia e le relative modalità di frequentazione con il padre, disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di Euro 500,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, in ragione dell'infondatezza di quanto esposto dalla parte ricorrente, e chiedeva di potere provvedere in via diretta al mantenimento della figlia, da collocare in via alternata presso ciascuno dei genitori.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, pertanto, il Giudice delegato, dato atto della richiesta congiunta, fissava l'udienza del 10.07.25 da tenersi con modalità cartolare.
Le parti chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “- il padre potrà tenere con sé la figlia tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola e sino a dopo cena per riportarla a casa alle ore
21.00 d'inverno (periodo scolastico); - un fine settimana alternato dal venerdì, dal momento dell'uscita da scuola, sino a domenica sera alle ore 20.30; - la minore alternerà una settimana a casa del padre e una a casa della madre dalla data di chiusura della scuola per le festività natalizie ed estive. Inoltre, nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto, comunicandolo tempestivamente per evitare sovrapposizioni, di tenere con sé la minore per 15 giorni (anche non consecutivi) ai fini di eventuali spostamenti per vacanze;
- percezione dell'assegno unico al
100% in favore della Sig.ra senza riceve ulteriori somme mensili dal sig. CP_2 che affronterà, in prima persona, le spese di cui la minore Controparte_1 avrà bisogno - di carattere ordinario - nell'ampio periodo in cui la stessa si troverà allocata presso il padre e/o la famiglia paterna;
- 50% delle spese straordinarie a carico del sig. sulla base di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale CP_1 di Roma;
– autorizzazione di entrambi i genitori alla richiesta e al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio in favore della minore in Persona_2 ogni caso, per poter effettuare viaggi all'estero con la minore, servirà il consenso scritto dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del competente
Giudice”.
2 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento condiviso e collocamento della minore come formulata dalle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
36924/2024: Perso
- dispone in ordine alle condizioni di collocamento della minore affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36924/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Bagno a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1992, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Perica, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.07.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cavallaro, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 , premesso che dalla Parte_1
Perso relazione intrapresa con era nata la figlia Controparte_1
(Roma, 26.04.2012), riconosciuta da entrambi i genitori, adiva l'intestato Tribunale
1 al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso della Perso figlia e le relative modalità di frequentazione con il padre, disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di Euro 500,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, in ragione dell'infondatezza di quanto esposto dalla parte ricorrente, e chiedeva di potere provvedere in via diretta al mantenimento della figlia, da collocare in via alternata presso ciascuno dei genitori.
Nel corso del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, pertanto, il Giudice delegato, dato atto della richiesta congiunta, fissava l'udienza del 10.07.25 da tenersi con modalità cartolare.
Le parti chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “- il padre potrà tenere con sé la figlia tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola e sino a dopo cena per riportarla a casa alle ore
21.00 d'inverno (periodo scolastico); - un fine settimana alternato dal venerdì, dal momento dell'uscita da scuola, sino a domenica sera alle ore 20.30; - la minore alternerà una settimana a casa del padre e una a casa della madre dalla data di chiusura della scuola per le festività natalizie ed estive. Inoltre, nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto, comunicandolo tempestivamente per evitare sovrapposizioni, di tenere con sé la minore per 15 giorni (anche non consecutivi) ai fini di eventuali spostamenti per vacanze;
- percezione dell'assegno unico al
100% in favore della Sig.ra senza riceve ulteriori somme mensili dal sig. CP_2 che affronterà, in prima persona, le spese di cui la minore Controparte_1 avrà bisogno - di carattere ordinario - nell'ampio periodo in cui la stessa si troverà allocata presso il padre e/o la famiglia paterna;
- 50% delle spese straordinarie a carico del sig. sulla base di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale CP_1 di Roma;
– autorizzazione di entrambi i genitori alla richiesta e al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio in favore della minore in Persona_2 ogni caso, per poter effettuare viaggi all'estero con la minore, servirà il consenso scritto dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del competente
Giudice”.
2 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento condiviso e collocamento della minore come formulata dalle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
36924/2024: Perso
- dispone in ordine alle condizioni di collocamento della minore affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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