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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1259/2025 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Elisabetta Brandi
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Viale C.F._2
Cavour n. 50 (PEC: ), con dichiarazione di voler ricevere le Email_1 comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Malin Patrizia Borsetti del Foro di CodiceFiscale_3
Ferrara (C.F.: , P.E.C.: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Ferrara, C.so Porta Reno n. 37, int. 2, con dichiarazione di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: all'udienza in data 25 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di Voler: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Stenovice (Repubblica Ceca) il giorno 15.08.2009, tra i signori e CP_1
pagina 1 di 6 , trascritto nel registro Atti di matrimonio del Comune di Ferrara dell'anno Parte_1
2009, al N. 119, Parte 2, Serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo comune di
Ferrara, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriori annotazioni nei comuni di residenza.
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Copparo (FE), Via Valle n. 9, di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi e i mobili personali, alla signora , che ivi continuerà a vivere Parte_1 unitamente ai figli minorenni.
c) Confermare l'affidamento condiviso dei figli, e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli, ivi compresa la scelta relativa all'acquisto di scooter/motoveicoli, scelta che dovrà essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli.
I figli minori e dimoreranno stabilmente presso il domicilio materno Persona_1 Persona_2
e ivi manterranno la residenza anagrafica. Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli allorquando lo desideri e lo desiderino i figli stessi, previo accordo con il coniuge e compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extra-scolastici di e Per_1
e comunque: un pomeriggio a settimana da concordare tra i genitori tenendo conto della Per_2 volontà dei figli, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, dall'uscita di scuola con pernotto, nonché un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattino. Per le vacanze natalizie, sette giorni alternando, di anno in anno, la prima settimana dalla mattina del 24 dicembre al 31 dicembre con la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze pasquali tre giorni consecutivi alternando, di anno in anno, dal giovedì al sabato e dalla domenica al martedì. Per le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile.
Resta inteso che, nell'interesse dei figli, i genitori potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affido condiviso delineato e che le eventuali giornate perse verranno recuperate, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze dei minori. pagina 2 di 6 d) Disporre che sia posto a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
350,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di euro 700,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% cadauno, secondo la regolamentazione di cui al ricorso introduttivo (A) spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale c) tickets sanitari, apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
d) spese mediche presso strutture private aventi carattere di urgenza;
B) spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e psicologiche presso strutture private, non dettate da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno c) lezioni private e corsi di recupero con un tetto massimo mensile per figlio di euro 100,00 d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) alloggio e spese presso sede universitaria e) testi universitari specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) attività sportive, ludiche e artistiche e relative attrezzature con un tetto massimo di 400,00 euro per ciascun figlio (da intendersi 200,00 euro all'anno per ciascun genitore per ciascun figlio); l'eccedenza, in caso di mancato e motivato accordo sarà a carico del genitore proponente;
c) corso per il conseguimento della patente di guida d) baby sitter per esigenze lavorative non differibili del genitore collocatario (es. malattia dei figli) e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare, non offre tempestive alternative;
F) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) acquisto motoveicolo/autoveicolo, tassa di circolazione e assicurazione RCA. Qualora sia previsto il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa straordinaria dovrà informare per iscritto (mail o whatsapp)
l'altro genitore anche in relazione alla spesa;
salvo casi di urgenza, entro 5 giorni dalla richiesta formale quest'ultimo deve manifestare per iscritto (mail o whatsapp) il proprio consenso o dissenso purché adeguatamente motivato. Il rimborso della quota delle spese anticipate da un genitore dovrà pagina 3 di 6 avvenire, previa esibizione di adeguata documentazione attestante l'esborso, a mezzo bonifico bancario personale di ciascun genitore, in prossimità dell'esborso e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla richiesta di rimborso della spesa. La documentazione fiscale attestante l'esborso dovrà essere intestata ai figli. Le detrazioni fiscali per spese mediche andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50% nella misura della quota fissata dal Tribunale per la ripartizione delle spese straordinarie.
e) Disporre che l'A.U.U. e altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato relativi ai figli andranno a beneficio della sola madre, con diritto della stessa a percepirli in misura del 100%.
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
g) Spese compensate”.
P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile il 15 agosto 2009 a
Stenovice, nella Repubblica Ceca, dando atto che dalla unione coniugale sono nati i figli Persona_1
e entrambi minorenni e che con decreto n. 1543/2022 del 3 marzo 2022 l'adito Persona_2
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate.
Il resistente si è costituito depositando comparsa di costituzione e risposta in data 23 ottobre 2025.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025 il giudice delegato ha tentato la conciliazione e le parti sono pervenute ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte di cui hanno domandato l'accoglimento.
All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito civile il 15 agosto 2009 a Stenovice, nella Repubblica Ceca (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli: il 10 settembre 2010 e Persona_1 Persona_2
l'11 marzo 2016 (cfr. doc. 11).
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 1543/2022 del 3 marzo 2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere quindi pronunziato. pagina 4 di 6 Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta all'udienza figurata in data 1° marzo 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la prole.
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, apparendo conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 15 agosto 2009 a Stenovice, nella
Repubblica Ceca fra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 119 Parte II Serie C
3. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
4. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1259/2025 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Elisabetta Brandi
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Viale C.F._2
Cavour n. 50 (PEC: ), con dichiarazione di voler ricevere le Email_1 comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Malin Patrizia Borsetti del Foro di CodiceFiscale_3
Ferrara (C.F.: , P.E.C.: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Ferrara, C.so Porta Reno n. 37, int. 2, con dichiarazione di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: all'udienza in data 25 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di Voler: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Stenovice (Repubblica Ceca) il giorno 15.08.2009, tra i signori e CP_1
pagina 1 di 6 , trascritto nel registro Atti di matrimonio del Comune di Ferrara dell'anno Parte_1
2009, al N. 119, Parte 2, Serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo comune di
Ferrara, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriori annotazioni nei comuni di residenza.
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Copparo (FE), Via Valle n. 9, di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi e i mobili personali, alla signora , che ivi continuerà a vivere Parte_1 unitamente ai figli minorenni.
c) Confermare l'affidamento condiviso dei figli, e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali dovranno collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli stessi, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli, ivi compresa la scelta relativa all'acquisto di scooter/motoveicoli, scelta che dovrà essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto del preminente interesse dei figli.
I figli minori e dimoreranno stabilmente presso il domicilio materno Persona_1 Persona_2
e ivi manterranno la residenza anagrafica. Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli allorquando lo desideri e lo desiderino i figli stessi, previo accordo con il coniuge e compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extra-scolastici di e Per_1
e comunque: un pomeriggio a settimana da concordare tra i genitori tenendo conto della Per_2 volontà dei figli, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, dall'uscita di scuola con pernotto, nonché un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattino. Per le vacanze natalizie, sette giorni alternando, di anno in anno, la prima settimana dalla mattina del 24 dicembre al 31 dicembre con la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze pasquali tre giorni consecutivi alternando, di anno in anno, dal giovedì al sabato e dalla domenica al martedì. Per le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile.
Resta inteso che, nell'interesse dei figli, i genitori potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affido condiviso delineato e che le eventuali giornate perse verranno recuperate, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze dei minori. pagina 2 di 6 d) Disporre che sia posto a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
350,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di euro 700,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% cadauno, secondo la regolamentazione di cui al ricorso introduttivo (A) spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale c) tickets sanitari, apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
d) spese mediche presso strutture private aventi carattere di urgenza;
B) spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e psicologiche presso strutture private, non dettate da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno c) lezioni private e corsi di recupero con un tetto massimo mensile per figlio di euro 100,00 d) gite scolastiche senza pernottamento e) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) alloggio e spese presso sede universitaria e) testi universitari specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) attività sportive, ludiche e artistiche e relative attrezzature con un tetto massimo di 400,00 euro per ciascun figlio (da intendersi 200,00 euro all'anno per ciascun genitore per ciascun figlio); l'eccedenza, in caso di mancato e motivato accordo sarà a carico del genitore proponente;
c) corso per il conseguimento della patente di guida d) baby sitter per esigenze lavorative non differibili del genitore collocatario (es. malattia dei figli) e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare, non offre tempestive alternative;
F) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) acquisto motoveicolo/autoveicolo, tassa di circolazione e assicurazione RCA. Qualora sia previsto il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa straordinaria dovrà informare per iscritto (mail o whatsapp)
l'altro genitore anche in relazione alla spesa;
salvo casi di urgenza, entro 5 giorni dalla richiesta formale quest'ultimo deve manifestare per iscritto (mail o whatsapp) il proprio consenso o dissenso purché adeguatamente motivato. Il rimborso della quota delle spese anticipate da un genitore dovrà pagina 3 di 6 avvenire, previa esibizione di adeguata documentazione attestante l'esborso, a mezzo bonifico bancario personale di ciascun genitore, in prossimità dell'esborso e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla richiesta di rimborso della spesa. La documentazione fiscale attestante l'esborso dovrà essere intestata ai figli. Le detrazioni fiscali per spese mediche andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50% nella misura della quota fissata dal Tribunale per la ripartizione delle spese straordinarie.
e) Disporre che l'A.U.U. e altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato relativi ai figli andranno a beneficio della sola madre, con diritto della stessa a percepirli in misura del 100%.
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
g) Spese compensate”.
P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2025, ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile il 15 agosto 2009 a
Stenovice, nella Repubblica Ceca, dando atto che dalla unione coniugale sono nati i figli Persona_1
e entrambi minorenni e che con decreto n. 1543/2022 del 3 marzo 2022 l'adito Persona_2
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate.
Il resistente si è costituito depositando comparsa di costituzione e risposta in data 23 ottobre 2025.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 25 novembre 2025 il giudice delegato ha tentato la conciliazione e le parti sono pervenute ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte di cui hanno domandato l'accoglimento.
All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito civile il 15 agosto 2009 a Stenovice, nella Repubblica Ceca (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati due figli: il 10 settembre 2010 e Persona_1 Persona_2
l'11 marzo 2016 (cfr. doc. 11).
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 1543/2022 del 3 marzo 2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere quindi pronunziato. pagina 4 di 6 Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta all'udienza figurata in data 1° marzo 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con la prole.
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, apparendo conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 15 agosto 2009 a Stenovice, nella
Repubblica Ceca fra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 119 Parte II Serie C
3. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
4. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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