Sentenza 19 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2019, n. 51256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51256 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente GiRliru4A) SE- sul ricorso proposto da: TI EO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
TOMASO EPIDENDIO
Il Proc. Gen. chiede che si proceda alla correzione. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, - visti gli atti del procedimento iscritto al n. 29725/2018 R.G. definito con sentenza di questa S.C. n. 37851/2019 del 2/05/2019, dep. il 12/09/2019; - visto il provvedimento del 24 settembre 2019 del Presidente Titolare di questa Quinta Sezione per l'attivazione officiosa della procedura ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. ; - vista la nota del 4 ottobre 2019 a firma del consigliere della Prima Sezione di questa Corte, delegato dal Primo Presidente all'esame preliminare dei ricorsi, di restituzione degli atti a questa Quinta Sezione, tabellarmente competente per la correzione dell'errore materiale, quale rimedio esperibile nel caso di specie;
- vista la nota del 10 ottobre 2019, tramessa dal difensore del ricorrente LI CO per la correzione dell'errore materiale;
rilevato che: - per mero errore di stampa e di assemblaggio, la sentenza di questa Sezione n. 1704/2019 (ricorrente la parte civile LI CO) reca la motivazione di altra sentenza, emessa in pari data da questa stessa Sezione (n. 1715/2019, TÈ RI); - dal ruolo di udienza risulta che il dispositivo della sentenza LI è il seguente: «Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello», in luogo della declaratoria di inammissibilità, che figura, invece, nell'anzidetta sentenza LI;
considerato che:
- occorre, pertanto, emendare l'errore di cui sopra e a ciò si deve far luogo con la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen., trattandosi di mero errore materiale da difettoso assemblaggio della pertinente motivazione al frontespizio;
- devesi sostituire, nella sentenza documento relativa al ricorso promosso da LI CO nel procedimento a carico di LE LE AN, la motivazione relativa al ricorso promosso da TÈ RI con la motivazione corretta relativa al LI;
1 Ì
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. sez. 1704/2019 e n. 37851/2019 di raccolta generale, pronunciata da questa Quinta Sezione Penale all'udienza del 2/05/2019, nel procedimento iscritto al n. 29725/2018 R.G., relativo al ricorso proposto da LI CO nei confronti di LE LE AN, nel senso che la motivazione relativa al ricorso a carico di TÈ RI sia sostituita dalla motivazione che si riferisce a LI CO, parte civile ricorrente nel procedimento a carico di LE LE AN, nei termini che seguono: << RITENUTO IN FATTO, 1. Con la sentenza del 25 gennaio 2018 la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza del 20 dicembre 2012 del Tribunale di Patti, assolvendo LE LE AN dal delitto di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod.pen. con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale, dopo avere dato atto che il Tribunale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 482 e 476 cod.pen., contestato all'imputato, relativo alla contraffazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante la data del 25 settembre 1997, della quale era risultata provata la riconducibilità al LE, aveva riqualificato il fatto nei termini del delitto di cui all'art. 489 cod.pen., avendo l'imputato utilizzato l'atto falso, in data 18 luglio 2007, allegandolo ad un'istanza di revoca di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Patti a seguito di reclamo avverso precedente ordinanza di reintegra nel possesso, dichiarando al contempo la falsità della dichiarazione summenzionata, ha censurato la decisione appellata sul rilievo che il provato concorso del LE nella contraffazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà era tale da escludere, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nell'incipit della disposizione di cui all'art. 489 cod.pen., la sussistenza del fatto di uso dell'atto falso, il riferimento al 'concorso punibile' evocando la distinta ipotesi di contraffazione di un atto avvenuta all'estero, non punibile in difetto di richiesta del Ministero della Giustizia, il cui uso abbia avuto luogo nel territorio dello Stato;
ha, per l'effetto, revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza appellata.
2. Propone ricorso per cassazione la parte civile LI CO, a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 489 cod.pen., avendo errato la Corte territoriale nell'interpretare la clausola di sussidiarietà presente nel primo comma della norma richiamata alla stregua di una clausola di esclusione del concorso tout court nella contraffazione e non, invece, come ritenuto dalla prevalente ermeneusi di dottrina e giurisprudenza, in guisa da sancire la inconfigurabilità del reato di uso di atto falso solo in ipotesi di 'concorso punibile' nella falsificazione dell'atto stesso da parte dell'usuario. Donde, pur dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto di uso di atto falso, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare il merito della regiudicanda agli effetti civili.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 537 cod.proc.pen., sul rilievo che la Corte territoriale, pur assolvendo l'imputato, avrebbe dovuto confermare la declaratoria di falsità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 25 settembre 1997, pronunciata dal Tribunale, essendone stata accertata la contraffazione per mano dell'imputato.
3. Con memoria in data 28 marzo 2019, il difensore della ricorrente parte civile ha segnalato come la tesi dell'esclusione della ravvisabilità del delitto di uso dell'atto falso solo in ipotesi di concorso punibile dell'usuario nella contraffazione dell'atto sia stata sostenuta dalla sentenza Sezione Quinta n. 10336 del 28 gennaio 2019, non massimata.
4. Con memoria in data 16 aprile 2019, il difensore dell'imputato resistente ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che, oggetto materiale della contraffazione ovvero dell'uso dell'atto falso, sarebbe stata una mera copia fotostatica, insuscettibile come tale, giusta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 28 marzo 2019, ric. N. 44296/2017, Marcis, di integrare il delitto di falso materiale, e che la parte civile non ha interesse ad impugnare la statuizione relativa alla declaratoria di falsità di un atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che né nel capo di imputazione, né nelle sentenze di merito, è fatto cenno all'uso da parte dell'imputato - a corredo dell'istanza di revoca dell'ordinanza di conferma di quella di reintegra nel possesso pronunciata nei suoi riguardi - di una mera copia fotostatica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 25 settembre 1997, ritenuta falsa, siccome allegato, ancorché in maniera tutt'altro che precisa, nella memoria difensiva redatta per suo conto. Anzi, dal tenore della sentenza di primo grado - cui è consentito far riferimento ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, allorquando i giudici del gravame concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emergono plurimi elementi atti a comprovare che LE LE AN abbia fatto uso di un documento contraffatto facendolo apparire come un atto originale (cfr. pagg. 8 e 9 sentenza Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello del 20 dicembre 2012). Ad ogni modo, il silenzio serbato dalle pronunce di merito sulla menzionata evenienza avrebbe onerato l'interessato di indicare, con la dovuta specificità, il momento e le modalità processuali in cui la questione della copia fotostatica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in realtà inesistente, utilizzata come tale, è stata sottoposta al giudice e fatta oggetto di discussione tra le parti.
2. Il primo dei motivi di ricorso proposto dalla parte civile LI coglie, invece, nel segno.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie di cui all'art. 489 cod.pen. assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima (Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, non mass.; Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014, Leotta, Rv. 260680; Sez. 5, n. 7493 del 16/04/1982, Spreafico, Rv. 154832). E' stato, infatti, chiarito che la clausola di sussidiarietà, prevista dalla disposizione citata, deve essere interpretata nel senso che la stessa opera solo nel caso di concreta punibilità del concorso dell'utilizzatore nella contraffazione (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv.262113; Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007, P.G. in proc.Wadigasinghage, Rv. 235701; Sez. 5, n. 21651 del 05/04/2004, P.G. in proc. Hideni, Rv. 229196); di modo che va escluso che l'uso dell'atto falso non sia punibile qualora l'agente non sia punibile per la contraffazione per essere tale reato già estinto per prescrizione ovvero perché la falsificazione, commessa all'estero, non sia punibile per il difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod.pen. (Sez. 5, n. 65 del 25/10/2005 - dep. 04/01/2006, P.G. in proc. Huqi, Rv. 232714). Il legislatore, a ben vedere, ha considerato le condotte di falsificazione (contraffazione o alterazione) e di uso dei documenti falsificati come manifestazioni di un'unica progressione criminosa, punibile alla stregua di un unico titolo di reato. Sicché, se è vero che è penalmente irrilevante l'ulteriore sviluppo dell'azione criminosa nel caso di immissione in circolazione del falso da parte dello stesso autore della falsificazione, ciò, tuttavia, si verifica solo allorché la falsificazione sia punibile (Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007, P.G. in proc. Wadigasinghage, Rv. 235701).
2.2. Al lume di tali indicazioni direttive emerge, dunque, l'erroneità dell'interpretazione della norma di cui all'art. 489 cod.pen. offerta dalla Corte territoriale. Ciò comporta che, ravvisati elementi di prova per ritenere che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fosse frutto dell'attività di contraffazione del LE, che ne avesse fatto uso nei modi descritti nel capo d'imputazione, la Corte medesima avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen., dichiarare l'estinzione per prescrizione del delitto di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod.pen., maturata successivamente alla sentenza di primo grado, ed esaminare, tuttavia, il merito della regiudicanda in funzione della delibazione da rendere agli effetti civili.
3. E', di contro, inammissibile per carenza di legittimazione, il motivo di ricorso della parte civile che deduce l'erroneità dell'omessa conferma da parte della Corte di appello della declaratoria di falsità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 25 settembre 1997, pronunciata dal Tribunale. Va, infatti, riaffermato che la dichiarazione di falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod.proc.pen., è statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già una statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod.proc.pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità (Sez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, P.C. in proc. Rovida, Rv. 272859).
4. Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il