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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 71/2025 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ferraro, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cremaschi, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si dirà nel § 4 – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. l'istituto di credito ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società Parte_2 di pagare l'importo di € 3.000.000,00 oltre interessi, pari al debito maturato Parte_3 in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con la stipula in data 22 gennaio 2010 dei mutui nn. 5186 e 5187.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La società ha proposto Parte_3
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024 e notificato dalla banca ricorrente in data 19 novembre 2024.
2.1. In data 8 gennaio 2025 parte opponente ha iscritto il presente giudizio di opposizione depositando il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
In via preliminare, parte opponente ha chiesto di riunire il presente giudizio alla causa
R.G.7390/2024, pendente davanti a questo stesso Tribunale, in quanto procedimenti entrambi relativi alla stessa causa;
sempre in via preliminare ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153, II comma c.p.c. con riguardo al termine per il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, deducendo a supporto il tempestivo deposito nella causa n. 7390/2024 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2888/2024.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la Parte_2
che in via principale pregiudiziale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione
[...] per tardività della stessa ai sensi dell'art. 641 c.p.c., nonché di condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Inammissibilità dell'opposizione. L'opposizione formulata dalla società Parte_3
è tardiva e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4.1. Come correttamente eccepito da parte opposta, il giudizio di opposizione deve essere proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, decorrente dal perfezionarsi della notifica del decreto ingiuntivo alla parte ingiunta.
Tale termine, ex artt. 641, 645, 647 e 650 c.p.c., è da qualificarsi quale perentorio.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato il 19 novembre 2024; da tanto consegue che il termine entro il quale la società avrebbe dovuto introdurre l'opposizione, Parte_3
mediante tempestivo esercizio della editio actionis, è spirato il 29 dicembre 2024 (domenica), prorogato di diritto al 30 gennaio 2024.
La società ha depositato il ricorso l'8 gennaio 2025. Parte_3
L'opponente ha dunque introdotto tardivamente, oltre i termini perentori previsti dalla legge, il giudizio di opposizione.
4.2. Parte opponente, in ragione dell'introduzione tardiva dell'opposizione (circostanza, questa, riconosciuta dunque dalla stessa società , ha chiesto di essere rimessa in termini e ha Parte_3 fondato tale istanza deducendo di aver tempestivamente depositato, il 23 dicembre 2024, l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2888/2024.
L'istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'art. 650 c.p.c. prevede che l'intimato (la società nella presente vicenda processuale) Parte_3
può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Parte opponente non ha fornito la prova richiesta dal disposto dell'art. 650 c.p.c., come ha fornito la prova richiesta dall'art. 153, II comma c.p.c., pertanto l'istanza è infondata e deve essere rigettata.
4.3. Quanto rilevato nel § che precede è ampiamente sufficiente per fondare la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e il conseguente rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio con la causa R.G. 7390/2024 pendente davanti al Tribunale di Bergamo, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione;
ogni ulteriore disquisizione in ordine alla questione della tardiva introduzione risulterebbe infatti puramente superflua.
5. Responsabilità aggravata di parte opponente. La condotta processuale della società Parte_3
merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti. Esercitare il diritto di difesa adendo le vie giudiziarie comporta l'onere di condurre seriamente, in modo dialettico, il corso del processo, in ciò ravvisandosi il proprium del processo stesso. Parte opponente ha introdotto il presente giudizio di opposizione violando tale onere: pur essendo pienamente consapevole di introdurre un giudizio di opposizione tardiva, la società ha Parte_3
chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., senza spendere fosse anche un solo argomento a supporto della sussistenza dei requisiti posti dall'art. 650 c.p.c. o di quelli posti dall'art. 153, II comma c.p.c. Il presente giudizio è stato dunque inaugurato con una condotta talmente negligente da poter essere qualificata quale abusiva.
Per illuminare ulteriormente il contegno processuale temerario di parte opponente, vale osservare che
Parte
– come osservato da parte opposta – la società non ha notificato a l'atto di citazione Parte_3
introduttivo della causa R.G. 7390/2024 (pur essa in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo Parte opposto col presente giudizio). A fronte di tale eccezione di , formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data 21 marzo 2025, la società opponente, nel corso della prima udienza (celebrata il 2 aprile 2025), non ha formulato contro eccezioni né ha Parte fornito la prova dell'avvenuta notifica a dell'atto di citazione introduttivo della causa cui la società ha chiesto di riunire il presente giudizio. Parte_3
In sintesi, la società ha introdotto davanti a questo Tribunale un giudizio di opposizione Parte_3
tardiva senza nulla dedurre in ordine alle circostanze contemplate dall'art. 650, I comma c.p.c. e ha chiesto di riunire tale giudizio ad altra causa nell'ambito della quale la stessa società non Parte_3
ha esercitato la vocatio in ius.
In ragione della gravità della condotta processuale di parte opponente, questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari all'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.1. Ai sensi dell'art. 96, ultimo comma (introdotto dal D.lgs n. 149/2022) parte opponente deve essere condannata a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 2.500,00.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Nel presente processo il fatto oggettivo della soccombenza è determinato da ragioni di ordine processuale sicché deve ritenersi che la parte soccombente è parte opponente che ha incardinato il giudizio adottando una procedura non conforme a diritto che ha impedito al processo di addivenire ad una pronuncia sul merito.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (pari a €
3.000.000,00), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 19.693,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024.
4. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_3
società che liquida in € 19.693,00 per Controparte_1 Parte_4
compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna la società a pagare in favore della società Parte_3 [...]
l'importo di € 19.693,00, oltre interessi legali ex art. Parte_5
1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Condanna la società a pagare in favore della cassa delle ammende Parte_3
l'importo di € 2.500,00.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 71/2025 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ferraro, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cremaschi, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si dirà nel § 4 – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
1. Procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. l'istituto di credito ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società Parte_2 di pagare l'importo di € 3.000.000,00 oltre interessi, pari al debito maturato Parte_3 in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con la stipula in data 22 gennaio 2010 dei mutui nn. 5186 e 5187.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La società ha proposto Parte_3
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024 e notificato dalla banca ricorrente in data 19 novembre 2024.
2.1. In data 8 gennaio 2025 parte opponente ha iscritto il presente giudizio di opposizione depositando il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
In via preliminare, parte opponente ha chiesto di riunire il presente giudizio alla causa
R.G.7390/2024, pendente davanti a questo stesso Tribunale, in quanto procedimenti entrambi relativi alla stessa causa;
sempre in via preliminare ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153, II comma c.p.c. con riguardo al termine per il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, deducendo a supporto il tempestivo deposito nella causa n. 7390/2024 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2888/2024.
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la Parte_2
che in via principale pregiudiziale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione
[...] per tardività della stessa ai sensi dell'art. 641 c.p.c., nonché di condannare la società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Inammissibilità dell'opposizione. L'opposizione formulata dalla società Parte_3
è tardiva e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
4.1. Come correttamente eccepito da parte opposta, il giudizio di opposizione deve essere proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, decorrente dal perfezionarsi della notifica del decreto ingiuntivo alla parte ingiunta.
Tale termine, ex artt. 641, 645, 647 e 650 c.p.c., è da qualificarsi quale perentorio.
E' pacifico che il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato il 19 novembre 2024; da tanto consegue che il termine entro il quale la società avrebbe dovuto introdurre l'opposizione, Parte_3
mediante tempestivo esercizio della editio actionis, è spirato il 29 dicembre 2024 (domenica), prorogato di diritto al 30 gennaio 2024.
La società ha depositato il ricorso l'8 gennaio 2025. Parte_3
L'opponente ha dunque introdotto tardivamente, oltre i termini perentori previsti dalla legge, il giudizio di opposizione.
4.2. Parte opponente, in ragione dell'introduzione tardiva dell'opposizione (circostanza, questa, riconosciuta dunque dalla stessa società , ha chiesto di essere rimessa in termini e ha Parte_3 fondato tale istanza deducendo di aver tempestivamente depositato, il 23 dicembre 2024, l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2888/2024.
L'istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.
L'art. 650 c.p.c. prevede che l'intimato (la società nella presente vicenda processuale) Parte_3
può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Parte opponente non ha fornito la prova richiesta dal disposto dell'art. 650 c.p.c., come ha fornito la prova richiesta dall'art. 153, II comma c.p.c., pertanto l'istanza è infondata e deve essere rigettata.
4.3. Quanto rilevato nel § che precede è ampiamente sufficiente per fondare la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e il conseguente rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio con la causa R.G. 7390/2024 pendente davanti al Tribunale di Bergamo, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione;
ogni ulteriore disquisizione in ordine alla questione della tardiva introduzione risulterebbe infatti puramente superflua.
5. Responsabilità aggravata di parte opponente. La condotta processuale della società Parte_3
merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti. Esercitare il diritto di difesa adendo le vie giudiziarie comporta l'onere di condurre seriamente, in modo dialettico, il corso del processo, in ciò ravvisandosi il proprium del processo stesso. Parte opponente ha introdotto il presente giudizio di opposizione violando tale onere: pur essendo pienamente consapevole di introdurre un giudizio di opposizione tardiva, la società ha Parte_3
chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., senza spendere fosse anche un solo argomento a supporto della sussistenza dei requisiti posti dall'art. 650 c.p.c. o di quelli posti dall'art. 153, II comma c.p.c. Il presente giudizio è stato dunque inaugurato con una condotta talmente negligente da poter essere qualificata quale abusiva.
Per illuminare ulteriormente il contegno processuale temerario di parte opponente, vale osservare che
Parte
– come osservato da parte opposta – la società non ha notificato a l'atto di citazione Parte_3
introduttivo della causa R.G. 7390/2024 (pur essa in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo Parte opposto col presente giudizio). A fronte di tale eccezione di , formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data 21 marzo 2025, la società opponente, nel corso della prima udienza (celebrata il 2 aprile 2025), non ha formulato contro eccezioni né ha Parte fornito la prova dell'avvenuta notifica a dell'atto di citazione introduttivo della causa cui la società ha chiesto di riunire il presente giudizio. Parte_3
In sintesi, la società ha introdotto davanti a questo Tribunale un giudizio di opposizione Parte_3
tardiva senza nulla dedurre in ordine alle circostanze contemplate dall'art. 650, I comma c.p.c. e ha chiesto di riunire tale giudizio ad altra causa nell'ambito della quale la stessa società non Parte_3
ha esercitato la vocatio in ius.
In ragione della gravità della condotta processuale di parte opponente, questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari all'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.1. Ai sensi dell'art. 96, ultimo comma (introdotto dal D.lgs n. 149/2022) parte opponente deve essere condannata a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 2.500,00.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Nel presente processo il fatto oggettivo della soccombenza è determinato da ragioni di ordine processuale sicché deve ritenersi che la parte soccombente è parte opponente che ha incardinato il giudizio adottando una procedura non conforme a diritto che ha impedito al processo di addivenire ad una pronuncia sul merito.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (pari a €
3.000.000,00), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 19.693,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2888/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12 novembre 2024.
4. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_3
società che liquida in € 19.693,00 per Controparte_1 Parte_4
compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Condanna la società a pagare in favore della società Parte_3 [...]
l'importo di € 19.693,00, oltre interessi legali ex art. Parte_5
1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Condanna la società a pagare in favore della cassa delle ammende Parte_3
l'importo di € 2.500,00.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo