TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 306/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Montecorvino Ro n. 57/P, presso lo studio dell'avv. Martino D'Onofrio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., ri ati dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Campagna (SA) in data 23 settembre 2019 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 198/2025 pubblicata in data 13.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. Alla udienza del giorno 11 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 198/2025 pubblicata in data 13.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio dichiarando di non avere reciproche pretese economiche o personali per come indicato nel ricorso congiunto che si intende integralmente richiamato e che il Tribunale ritiene equo e conforme al diritto. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 settembre 2019 nel Comune di Campagna (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
13.10.1997, C.F.: , nato ad [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
26.01.1992, C.F.: , istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di C 9, Atto n.13, Parte I), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 306/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Montecorvino Ro n. 57/P, presso lo studio dell'avv. Martino D'Onofrio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., ri ati dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Campagna (SA) in data 23 settembre 2019 e che dalla loro unione non erano nati figli. Con sentenza n. 198/2025 pubblicata in data 13.03.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. Alla udienza del giorno 11 novembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 198/2025 pubblicata in data 13.03.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio dichiarando di non avere reciproche pretese economiche o personali per come indicato nel ricorso congiunto che si intende integralmente richiamato e che il Tribunale ritiene equo e conforme al diritto. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 settembre 2019 nel Comune di Campagna (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
13.10.1997, C.F.: , nato ad [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
26.01.1992, C.F.: , istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di C 9, Atto n.13, Parte I), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi