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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 732/2022
RG., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (C.F. ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Parma, via Cerati n. 6/A, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Mattia Malmusi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Piazzale Jacopo Sanvitale n. 11;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_3
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_4
Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981, depositato il giorno 08.10.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_2
75/2022, emessa in data 25.08.2022 e notificata alla società il 9.9.2022 e CP_1
al sig. il 30.9.2022 (doc. 1 e 1bis fasc. parte ricorrente), a mezzo della Parte_1
quale l' aveva loro ingiunto il pagamento di una somma pari a Controparte_2
Euro 5.539,60 a titolo di sanzioni e spese di notifica per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 39, comma 1, 2 e 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/08/2008 n. 133, modificato da ultimo nell'art. 22 comma 5 D.Lgs. n.
14/09/2015 n. 151 - infedeli registrazioni per un periodo superiore a 12 mesi – per non avere registrato correttamente l'orario di lavoro svolto dai lavoratori , Parte_2
, , RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4 Per_5
, per un periodo di paga complessivamente
[...] RSona_6 CP_5
quantificato, superiore a n. 12 mensilità, da marzo 2017 a settembre 2018 e da gennaio
2019 a marzo 2019;
- 2. Art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 181/2000, inserito dall'art. 6, D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, D.L: 112/2008 conv. con modificazioni dall'art. 5, comma 3, lettera a) b) Mancata consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione – per non avere consegnato al lavoratore copia del RSona_5
contratto di lavoro o comunicazione di assunzione, prima dell'avvio dell'attività lavorativa;
- 3. Art. 1 L. 5/01/1953 n.
4 - omessa consegna prospetto paga - ipotesi base – per non aver provveduto alla consegna dei prospetti paga al lavoratore nel RSona_2
periodo da novembre 2018 a marzo 2019; - 4. Art. 4, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D.L. 25/06/2008
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Durata massima dell'orario di lavoro, numero di lavoratori superiore a 10 o periodi maggiori di 4 – essendo stato accertato, per i lavoratori , , Parte_2 RSona_1 RSona_1
, il superamento del 48 ore settimanali, intesi come media nei periodi di RSona_2
riferimento, per complessivi 5 periodi;
- 5. Art. 5, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 superamento limiti di straordinario - ipotesi aggravata - Sanzione determinata in sede di ordinanza-ingiunzione tra l'importo minimo pari ad Euro 154,00 e massimo pari ad Euro 1.032,00, essendo stato accertato che, negli anni 2017 e 2018, i lavoratori , , Parte_2 RSona_1
, hanno svolto lavoro straordinario per un monte ore superiore al limite RSona_2
delle 260 ore annue;
- 6. Art. 5 bis, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - omessa maggiorazione straordinario - ipotesi aggravata - Sanzione determinata in sede di ordinanza- ingiunzione tra l'importo minimo pari ad Euro 154,00 e massimo pari ad Euro
1.032,00, per non avere compensato con le maggiorazioni retributive previste dal
CCNL le ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori , Parte_2 [...]
, , nel periodo da marzo RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4
2017 a marzo 2019;
7. Art. 7, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 come modificato dal D.L. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 - Riposo giornaliero - numero di lavoratori inferiori a 6 o periodi minori di 3.
L'opponente deduceva preliminarmente, in punto di fatto, che il procedimento sanzionatorio traeva origine dalla richiesta d'intervento prot. n. 23707 del 17/07/2018
- PR 2018/0216A, la quale aveva condotto ad operazioni di verifica, iniziate il
14.03.2019 e conclusesi, in data 24.02.2021, con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2021-071-01 nonché del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. PR00000/2021-071-02 (doc.ti 2, 2bis e
2ter fasc. parte ricorrente).
Deduceva, poi, di aver presentato, avverso il predetto accertamento, i propri scritti difensivi in data 11.05.2021, nonché di aver richiesto un'audizione personale con l' , successivamente svoltasi in data 10.11.2021 (doc.ti 3 e 4 fasc. Controparte_2
parte ricorrente).
Evidenziava l'infondatezza degli accertamenti ispettivi, rilevando, in particolare, la difformità tra l'orario di lavoro dichiarato in sede di denuncia e quello effettivamente rilevato dagli ispettori in sede di accertamento e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori , e , i quali Parte_2 RSona_1 RSona_2
avevano tutti interrotto il rapporto di lavoro in modo conflittuale e senza mai avanzare prima di allora alcuna rivendicazione in proposito.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge,
in via principale, accertare e dichiarare le pretese di cui alla ordinanza-ingiunzione
n. 75/2022 erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
in via subordinata, in applicazione dell'art. 11, l. n. 689/1981, ridurre gli importi pretesi dall'ente opposto in misura pari al minimo edittale o ad altra misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella di cui all'ordinanza-ingiunzione;
in ogni caso, con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
24.03.2023, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese, in fase amministrativa, dai lavoratori della società ingiunta.
1.3. Con ordinanza del 16.02.2023 il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'avviso di addebito opposto.
1.4. La causa, dunque, veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.5. All'udienza del giorno 30.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs.
n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 8.10.2022
e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta, nei riguardi della società il 9.9.2022 e del sig. il 30.9.2022, CP_1 Parte_1
come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti (doc. 9 fasc. parte resistente).
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione - che il rapporto sanzionatorio costituisce la materia del contendere in tema di opposizione, con la conseguenza per cui i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente)1 risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali, né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass.
20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786).
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010). Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n. 5277/2007; cfr. anche
Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
2.4. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi sono stati intrapresi a seguito della presentazione, in data 17.07.2018, della richiesta di intervento da parte del lavoratore SA BRAHIM2 ed hanno riguardato la posizione di quest'ultimo, unitamente a quella dei lavoratori , Parte_2 RSona_1
, E i quali hanno reso agli ispettori
[...] RSona_3 RSona_4
sommarie informazioni testimoniali.
Tali accertamenti ispettivi, in particolare, sono iniziati in data 14.03.2019, come risultante dal verbale di primo accesso ispettivo (doc. 2 fasc. parte opposta), con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta in Parma (PR), 2 Il quale, nella predetta sede, ha, così, dichiarato: “Comprendo la lingua italiana e parlo in maniera sufficiente e comprensibile. Ho iniziato a lavorare per la ditta di cui sopra dal .31/03/2017 con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato e full-time con scadenza al 30/09/2017, prorogato al 31/03/2018 e trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01/04/2018 con la qualifica di lavapiatti. Sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro, ho lavorato sempre dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì, che corrisponde alla chiusura settimanale del locale. Inizio a lavorare alle ore 09:00 fino alle ore 15.00/15.30 con una pausa corrispondente al tempo necessario per consumare velocemente un pasto (meno di mezz'ora) e riprendo dalle ore 19:00 alle 24:00. Il mio orario di lavoro fisso è stato sempre questo, ma, nelle giornate di maggior lavoro (di solito venerdì e sabato sera fino alle 01.30 e la domenica a pranzo sino alle 16.30/17.00) ho lavorato anche oltre il suddetto orario, non riesco ad essere più preciso. Non sono abituato ad appuntare per mio conto l'orario di lavoro che svolgo giornalmente. Comunque, ho lavorato sempre tutte le domeniche ed i festivi sin da quando ho iniziato a lavorare. L'anno scorso mi sono assentato per ferie circa 6 giorni nel mese di agosto. Il ristorante resta chiuso per due settimane all'anno, nel periodo di Pasqua e per Natale. Sono stato assunto come lavapiatti, ma nel ristorante mi occupo di tutto, nel senso che taglio le verdure per la preparazione dei piatti e mi occupo del giardino e delle piccole manutenzioni in muratura del ristorante, nonché della sistemazione delle materie prime nel magazzino. Il mio capo è lui lavora nel ristorante come cassiere e cameriere. Fanno Parte_1 sempre il mio stesso orario di lavoro in cucina (che si occupa del buffet e della griglia), Per_6
(aiuto-cuoco), (pizzaiolo) e (un ragazzo che pulisce il pesce e si occupa delle Per_7 Pt_2 Per_8 fritture), tutte queste persone iniziano e finiscono il turno insieme a me. In cucina lavora come cuoco il fratello di , di nome arriva più tardi verso le 10.30/11.00 ed è sempre Pt_1 RSona_9 Pt_1 presente nel ristorante durante l'orario di apertura. Nelle sere di giovedì, venerdì e sabato vengono a lavorare come camerieri dalle 2 alle 4 persone in tutto (una di loro viene in modo fisso e si chiama
, questi ultimi non lavorano durante la settimana, mentre in cucina solo il sabato sera lavora Pt_3 un signore di nome . Per quanto di mia conoscenza questi dipendenti non sono assunti Per_10 regolarmente. Ricevo ogni mese le buste paga e vengo pagato per la somma indicata in busta paga, non ho mai ricevuto compensi in contanti oltre i soldi della busta paga. Ho lavorato sino a sabato scorso, quando ho avuto un litigio con il cuoco, perché per sbaglio ho buttato in pattumiera del pesce. Ieri sono andato dal mio medico per un certificato di malattia, perché mi sento molto stanco, peraltro sono invalido al 75%, per tale invalidità non fruisco di indennità da quando ho iniziato questo lavoro. Sarò in malattia fino ad oggi”. in Via Antonio Meucci, n. 6, presso la sede legale della società opponente - con insegna
“Ristorante-Pizzeria Al Fornello”. Nel corso dell'accesso ispettivo, sono stati identificati ed escussi, quali sommari informatori, i lavoratori CP_6 CP_7 [...]
CP_8 RSona_11 RSona_12 3 Il quale ha, così dichiarato: “Lavoro in questo locale dal 22 febbraio 2016 e sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di aiuto cuoco. Mi occupo di tutte le preparazioni della cucina, dagli antipasti ai primi. Lavoro da lunedì al sabato con un giorno di riposo al mercoledì, non lavoro la domenica. Il mio orario di lavoro è dalle 10:00/10 e 30 alle 14:30/ 15:00 e dalle 19:00 alle 22:30/ 23:00, nel weekend (venerdì e sabato) lavoro sino alle 24. Ricevo ogni mese la busta paga che è di circa euro 1100/ 1200 che mi vengono pagati con bonifico bancario. Conosco RSona_2 perché è un ex collega, ha lavorato in questo locale come lavapiatti sino alla Pasqua del 2018, ma non saprei dire quando ha iniziato a lavorare. Ricordo che faceva il mio stesso orario di lavoro la sera, ma la mattina non era sempre presente in quanto aveva problemi di salute e le volte in cui veniva arrivava verso le 11 ed andava via prima che finisse il servizio in cucina. Quando era assente lo sostituivamo noi addetti alla cucina, alternandoci. Non so indicare quante volte fosse presente al mattino nell'arco della settimana, ricordo appunto che era spesso assente. Non mi risulta che facesse altri lavori nel locale se non svolgere le mansioni di lavapiatti. Quando non si presentava la mattina al lavoro, la sua assenza ci veniva comunicata dal signor che è il titolare, non ricordo che Pt_1 sia stato ripreso verbalmente per le sue assenze in mia presenza. Comprendo e parlo bene la Per_2 lingua italiana, confermo il contenuto della presente dichiarazione che mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta.” 4 Il quale ha, così, dichiarato: “Lavoro in questo ristorante con vari contratti di lavoro che si sono succeduti negli anni da quasi 10 anni in tutto. L'ultimo contratto a tempo determinato e full time l'ho firmato a metà settembre circa dello scorso anno e, se ricordo bene, dovrebbe scadere a settembre 2019. Faccio l'aiuto cuoco ed assisto lo chef del ristorante oggi presente di nome , Controparte_9 detto “Totò”. Lavoro da lunedì alla domenica con un giorno di riposo al mercoledì (che è il giorno di chiusura del locale), il mio orario di lavoro generalmente dalle ore 10:00/10:30 alle ore 14:30 circa e dalle 19:00 alle 22:30, nel weekend il servizio in cucina può capitare che duri qualche ora in più però siamo in tanti (circa sei persone) per cui ci alterniamo e quando lavoro qualche ora in più durante il weekend la recupero nel corso della settimana quando nel locale c'è meno gente. Non mi capita pertanto di fare lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali. Da gennaio 2019 avrò lavorato circa 8/ 9 domeniche in tutto. Ricevo ogni mese la busta paga che ammonta compresi gli assegni familiari ad euro 1300 circa che mi vengono pagati con bonifico bancario. Preciso che lavoro da 10 anni più o meno con i titolari di questo ristorante, che gestiscono un altro ristorante in Lemignano “TIME OUT”, ed ho lavorato in quest'ultimo locale, qui al Fornello lavoro solo da settembre 2018. Nient'altro da aggiungere. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me firmata e ne confermo integralmente il contenuto. Comprendo e parlo bene la lingua italiana”. 5 “Lavoro al ristorante da luglio 2018. Sono stata assunta con contratto a tempo Parte_4 determinato che è già stato prorogato, non ricordo per quando è prevista l'attuale scadenza. Ho ricevuto copia del contratto di lavoro da me è firmato. Lavoro in cucina e svolgo mansioni di lavapiatti. In cucina prendo direttive da che vi lavora come cuoco. I miei giorni fissi Controparte_9 di lavoro sono lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. In questi giorni lavoro sempre per le quattro ore del pranzo, dalle 11,00 alle 15,00 circa. Qualche volta mi capita di lavorare per quattro ore di domenica, ma in tal caso mi assento per recuperare uno dei giorni della settimana successiva. In cucina ci organizziamo tra di noi per coprire le eventuali assenze o i recuperi. Per ora a marzo non ho mai lavorato di domenica, a gennaio 2019 non ricordo se mi sia capitato, comunque, a Febbraio ho lavorato di domenica almeno per due volte, per quattro ore alla volta, in occasione di ricevimenti che ci sono stati nel locale. Ho recuperato le ore nelle giornate successive. Ricevo tutti i mesi la busta paga e con bonifico l'importo netto in essa indicato, di circa 700 €. Non ricevo ulteriori compensi. RS So che la sera lavora come lavapiatti un altro ragazzo, che mi ha detto di chiamarsi Solitamente non capita mai che lavoriamo insieme per il pranzo. In cucina con me per il pranzo lavorano Per_3
e oltre a Io inizio a lavorare alle 11,00, gli altri arrivano Per_4 Per_6 Per_5 Controparte_9 un po' prima, circa mezz'ora per preparare gli ingredienti. Solitamente verso le 15,00 il turno finisce per tutti contemporaneamente. Qualche volta ho sostituito le ore del mattino con il turno della sera dalle 19,00 circa alle 22,00. La presente dichiarazione mi è stata riletta prima della sottoscrizione ne confermo il contenuto - nulla da aggiungere”. 6 Il quale ha, così, dichiarato: “Lavoro in questo ristorante da quasi 5 anni, dapprima con contratto di apprendistato trasformato a tempo indeterminato, poi ricordo quando, ricordo che i tre anni di apprendistato scadevano il 1° ottobre 2017. Lavoro in cucina e mi occupo del buffet e dei secondi, durante l'estate faccio la griglia nella sala esterna all'aperto. Lavoro dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo il mercoledì (chiusura del locale), riposo anche un altro giorno della settimana che può essere lunedì tutta la giornata oppure mezza giornata alla domenica sera, quando non ci sono tante prenotazioni. Il mio orario di lavoro è generalmente dalle 10:30 alle 15:00 e dalle 19 alle 23:30/24:00, anche nel weekend, in quanto in cucina ci gestiamo in base alle esigenze del locale, due di noi si occupano dei primi e gli altri due dei secondi, per cui se manca uno di noi c'è il sostituto, più il lavapiatti di nome che fa gli stessi orari come sopra specificati. Ricevo la busta CP_5 paga ogni mese che è di circa 1.100/1.200, non saprei direi se sono indicate maggiorazioni relative ad ore di straordinario. Vengo pagato tramite bonifico bancario. Da gennaio 2019 ha lavorato tutte le domeniche, di sicuro mezza giornata stando a casa tutta la giornata di lunedì oppure anche in un altro giorno, dipende dai turni. Conosco che era il lavapiatti prima che RSona_2 cominciasse non ricordo esattamente in che periodo abbia iniziato a lavorare ricordo che CP_5 era già qui nel Natale 2017 ed è andato via prima della stagione estiva. Ricordo che lavorava in cucina di sicuro tutte le sere, ma non era sempre presente nel turno di mattina, nell'arco della settimana veniva al turno di mattina 3/4 volte in tutto e quando era presente ricordo che arrivava tardi intorno alle 11 00/11.30 e lavorava fino alle 15:00. Non mi risulta che facesse altri lavoretti oltre quelli in cucina, ricordo che mi aiutava con l'insalata e le verdure per il buffet, oltre a svolgere le sue mansioni di lavapiatti. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e nei confermo integralmente il contenuto”. 7 Il quale ha, così, dichiarato: “Sono pizzaiolo, ho iniziato a lavorare il giorno 5 marzo 2019, era martedì. Non ho ancora firmato il contratto e ne devo ricevere una copia, so che dovrebbe essere a tempo indeterminato. Non so bene lo stipendio, mi ha detto che dovrebbe essere di circa euro 1200/1300. Ho parlato con (ToTò). Lavoro 40 ore alla settimana. Ho lavorato Controparte_9 martedì 8 ore, dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 23:30, mercoledì ho riposato, giovedì e venerdì stesso orario del martedì, anche sabato ho lavorato 8 ore, domenica e lunedì quattro ore lavoro, lavoro solo la sera dalle 18:30 alle 22:30. Lavoro in cucina preparo la pizza dall'impasto al Per_ forno, pizzaiolo completo, a volte mi aiutano. In cucina siamo io, , ed i tre cuochi, CP_5 Per_1 Per_
, , e In sala l lavorano le due e . Nulla da aggiungere” Per_6 Per_7 Pt_5 Successivamente, e, precisamente, in data 10.01.2018, sono stati escussi anche i sig.ri e Controparte_10 RSona_16 [...]
CP_11 8 Il quale ha, così, dichiarato: “Ho lavorato presso il ristorante di cui sopra dal maggio 2017 a giugno 2018 circa, non ad essere più preciso. Ho firmato un contratto a tempo indeterminato e pieno. Facevo il cameriere. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo coincidente con il mercoledì (giorno di chiusura del ristorante). Il mio orario era il seguente: dalle ore 09.30 fino alle 11.30 (con mezz'ora di pausa per consumare il pasto) e dalle 12.00 sino alla chiusura del locale (variabile di giorno in giorno, comunque, almeno sino alle 15.30), alle ore 18.30 mi recavo al ristorante per consumare il pasto e lavoravo dalle 19.00 sino alla chiusura (ossia almeno sino alla mezzanotte durante la settimana, per arrivare sino alle 01.00/01.30 nei weekend dal venerdì alla domenica, in cui c'era afflusso maggiore di clientela). I turni nel locale sono organizzati in questo orario che non subisce variazioni, tali turni venivano osservati da tutti i dipendenti, almeno di quelli alla sala. La cucina ovviamente chiudeva un po' prima, circa mezz'ora sia a pranzo che a cena rispetto agli orari della sala. Io ho sempre lavorato giornalmente sia al turno di mattina che a quello della sera. Per il lavoro svolto, con avevamo pattuito un compenso complessivo mensile fisso Pt_1 di Euro 1.600,00 netti a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente lavorate ogni mese, ricevevo pertanto in contanti la differenza netta rispetto all'importo indicato in busta paga fino a concorrenza di tale importo. Quando ricevevo i soldi in contanti non ho mai firmato alcuna ricevuta. Così è stato per tutto il periodo di occupazione. Per quanto a mia conoscenza, il pagamento di una parte “fuori busta” era una prassi applicata a tutti i dipendenti, ovviamente non sono in grado di quantificare gli importi ricevuti dagli altri. Ho conosciuto il Sig. lì al ristorante, credo che lui fosse RSona_2 arrivato circa 20 giorni prima della mia assunzione, lui faceva il lavapiatti o meglio era questa la sua mansione principale, nel senso che all'occorrenza si improvvisava in alcuni lavoretti che io ho visto svolgere personalmente, ossia piccole riparazioni all'impianto idraulico, lavori di giardinaggio e riverniciatura di un mobile. Nel periodo di occupazione mi sono assentato per ferie una settimana dal 20 al 27 settembre e poi 4 giorni a Pasqua e 4 giorni a Natale, infatti in questi periodi festivi il ristorante chiuso. aceva i miei stessi turni ed i miei stessi orari. Ricordo che sovente capitava Per_2 che litigasse con i colleghi per incomprensioni caratteriali, per cui quando si verificavano questi litigi lui attivava in ritardo, circa verso le 10.30/10.45. Non saprei quantificare le volte in cui si è verificata tale circostanza, ma posso dire che avveniva abbastanza di frequente. Ricordo che abbiamo smesso di lavorare presso il ristorante più o meno nello stesso periodo, lui comunque è andato via dopo di me. Ricevevo regolarmente le buste paga ogni mese ed il relativo pagamento con bonifico bancario. Conosco , che era il pizzaiolo, e che pet quanto a mia conoscenza al momento Tes_1 è rientrato in Puglia. Non conosco, invece, . Ho sempre lavorato di domenica e nei RSona_17 festivi, a parte Natale e Pasqua, con gli orari già indicati. L'unica eccezione è stata il giorno 31 dicembre 2017 in cui ho lavorato ininterrottamente dalle ore 09.30 alle ore 04.00, il giorno 01 gennaio al mattino il ristorante è chiuso ed io ho ripreso a lavorare alle ore 15.30. Anche a Per_2 lavorato in quei giorni con i miei stessi orari, così come già precisato. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto”. 9 Il quale ha, così, dichiarato: “Ho lavorato presso il ristorante di cui sopra dal mese di maggio 2018 (non ricordo esattamente il mio primo giorno di lavoro, pare fosse il 05 maggio) fino a metà ottobre 2018 circa. Ho firmato un contratto di apprendistato della durata di fre anni. Facevo il pizzaiolo. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo coincidente con il mercoledì (giorno di chiusura del ristorante). Il mio orario era il seguente: dalle ore 10.30 fino alle 14.30 e dalle 18.30 sino alla chiusura del locale (che, di solito, avveniva a mezzanotte, a parte nel fine settimana ossia da venerdì a domenica in cui rimanevo fino alle ore 01.00/01.30). Lavoravo da solo come pizzaiolo, non c'era nessuno che mi aiutasse. Non ho seguito corsi di fon-nazione, ricordo che il titolare mi aveva detto che Pt_1 avrei dovuto iniziare dei corsi, ma poi sono andato via. Ho smesso di lavorare perché i turni ed i ritmi di lavoro erano pesanti e sono andato a lavorare all'estero. Al momento lavoro come pizzaiolo in un locale di Parma. Ricevevo in busta paga uno stipendio di Euro 1200,00 al-mese che mi venivano pagati tramite bonifico. Oltre i soldi della busta paga, non ricevevo compensi “fuori busta” in quanto facevo il piazzaiolo da due anni e per il mio stipendio era già sufficiente, considerata la mia Pt_1 poca esperienza. Quando ho iniziato a lavorate al "fornello" ero già in grado di lavorare in autonomia, in quanto avevo già lavorato in precedenza come pizzaiolo per circa un anno e mezzo;
Per_ ricordo che il mio "tutor" era detto , uno dei fratelli di , che faceva il cuoco ed CP_9 Pt_1 ogni tanto quando c'era molto lavoro mi dava una mano con la preparazione delle pizze. Durante il mio periodo di occupazione ho lavorato in cucina insieme a (secondo cuoco), (il cuoco Per_7 Per_6 che si occupava dei secondi e della griglia in particolare) e (brasiliano) che si occupava Per_8 delle fritture. Ho visto consegnare le buste paga dal titolare agli altri colleghi, ma non saprei dire se gli altri ricevevano altri soldi, oltre quelli riportati in busta paga. Conosco , in RSona_18 quanto quando ho iniziato a lavorare lui lavorava già nel ristorante come lavapiatti. quando Per_2 iniziavo il mio turno era già al lavoro, in quanto gli altri colleghi della cucina (compreso appunto anche iniziavano il loro turno un'ora prima, ossia verso le ore 09.00/09.30, solo la domenica Per_2 iniziavano verso le ore 10.30. Quando finivo il mio turno, era ancora al lavoro, in quanto Per_18 lui doveva finire di fare le pulizie, per cui si intratteneva almeno sino ad un'ora dopo la fine del turno degli altri colleghi della cucina;
più o meno finiva il suo turno alla stessa ora dei camerieri. Ricordo che capitava spesso che i colleghi della cucina avessero da ridire sul lavoro di , in quanto lo Per_18 sollecitavano a fare più velocemente perché c'era tanta gente, per cui quando si sentiva sotto pressione litigavano e lui magari nei giorni successivi veniva al lavoro, non era però una sua abitudine, né ricordo che si fosse assentato per lunghi periodi. Capitava spesso che fosse Per_18 Per_ chiamato dal cameriere per aiutarlo in lavori di giardinaggio. Nel periodo in cui ho lavorato non mi sono mai assentato né per ferie, né per malattia, anzi che avevo chiesto una settimana di ferie verso fine settembre, che però mi è stata negata dal titolare perché ero arrivato da poco tempo e gli altri colleghi più anziani di servizio dovevano fare le loro ferie. Preciso che nel in ho lavorato alla pizzeria, ho alloggiato in un appartamento situato al terzo piano del locale, che veniva messo a disposizione del personale, fruivo anche del vitto, non ricordo se l'alloggio ed il vitto fossero previsti Per_ nel mio contratto, in ogni caso erano questi gli accordi intercorsi verbalmente con al momento della mia assunzione. Alla cessazione del mio rapporto di lavoro, ho ricevuto tutte le buste paga con i relativi pagamenti. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto. Confermo di aver capito le domande che l'ispettore ha fatto”. 10 La quale ha, così, dichiarato: “Confermo di aver lavorato per la ditta dal mese di CP_1 febbraio 2017 sino al 30 giugno 2018. Il mio luogo di lavoro era presso la fabbrica alimentare
“PIZZAMI” in via Antonio Cerati ed ero addetta al confezionamento. Ho sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno. A.D.R.: Non ho mai lavorato presso il ristorante “
[...]
” sito in Via Meucci, per cui non sono in grado di riferire notizie in merito al personale Pt_4 ivi occupato. Ricordo che più o meno nel periodo in cui ho lavorato per la ditta, di certo nell'anno 2017, lavorato al ristorante i colleghi ed di cui non ricordo il Pt_6 Pt_7 Pt_8 cognome. Per quanto di mia conoscenza, i colleghi sopra menzionati non lavorano più per la ditta. Non ho rivendicazioni particolari sul mio rapporto di lavoro. Non conosco il lavoratore di nome
(che mi viene nominato dall'ispettore). La presente dichiarazione mi viene riletta Parte_9 prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto. Confermo di aver capito le domande che l'ispettore mi ha fatto”. Gli ispettori, poi, nel corso degli accertamenti, hanno acquisito copiosa documentazione e, in particolare:
- il contratto di lavoro a tempo determinato con relativa proroga e trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
RSona_2
- il contratto di lavoro a tempo determinato con relativa proroga del lavoratore
; RSona_1
- il contratto di apprendistato professionalizzante con allegato PFI sottoscritto con il lavoratore e la dichiarazione relativa al percorso formativo Parte_2
individuale dell'apprendista;
- i contratti di lavoro dei lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo (ossia i sig.ri , , Parte_10 RSona_3 RSona_5 Controparte_5 Per_4
e ;
[...] RSona_6 Parte_11 Parte_12
- la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni per il periodo da gennaio
2019 a marzo 2019 dei lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo;
- il Libro unico del lavoro relativo al periodo da gennaio a marzo 2019 e ai dipendenti
, e RSona_5 RSona_3 RSona_4 RSona_6 Controparte_5
- il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da marzo
2017 a settembre 2018) quanto al lavoratore nonché la RSona_2
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società relativamente alla consegna delle buste paga e al pagamento delle relative retribuzioni al lavoratore
Per_2
- la corrispondenza intercorsa tra studio di consulenza del lavoro e la Provincia di
Parma relativamente all'assunzione di nella quota disabili/invalidi; RSona_2
- il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da giugno
2017 a giugno 2018) quanto al lavoratore;
RSona_1 - il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da maggio
2018 a novembre 2018) quanto al lavoratore . Parte_2
All'esito di tali accertamenti, dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi agli ispettori verbalizzanti nonché dalla documentazione acquisita, è emerso – a detta dell'Amministrazione procedente - che, relativamente ai signori , Parte_2
, , e le ore di RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4
straordinario svolte non sono state retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL di categoria.
È stato accertato, inoltre, che per i lavoratori , Parte_2 RSona_1
e , (per i periodi di paga da marzo 2017 a settembre 2018), RSona_2 RSona_3
nonché per i lavoratori , e RSona_4 RSona_5 RSona_6 CP_5
(per i periodi di paga da gennaio 2019 a marzo 2019) non è stato correttamente registrato sul LUL l'orario di lavoro effettivamente prestato, determinandosi, dunque, infedeli registrazioni sul LUL.
Nello specifico, non sarebbero state registrate sul LUL le ore di lavoro straordinario/domenicale e festivo, svolte in eccedenza rispetto all'orario di lavoro contrattualmente stabilito nelle lettere di assunzione dai lavoratori , RSona_2
e nonché, quanto al periodo intercorrente tra Parte_2 RSona_1
l'1/01/2019 e il 13/03/2019, le ore di straordinario svolte dai lavoratori e RSona_3
e quelle di lavoro domenicale (con la dovuta maggiorazione) svolte dai RSona_4
lavoratori , e RSona_5 RSona_6 CP_5
Sarebbero, altresì, emerse ulteriori violazioni in tema di orario di lavoro limitatamente ai lavoratori , e . RSona_2 Parte_2 RSona_1
In particolare, con riferimento al lavoratore , è stato, anzitutto, accertato RSona_2
che, nel periodo dal novembre 2018 al marzo 2019, non sono stati consegnati i prospetti paga. Si è, poi, accertato, con riguardo al predetto lavoratore, il superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, avendo riguardo alla media nei periodi di riferimento, per complessivi 5 periodi, nonché il superamento, negli anni 2017 e 2018, del limite delle
260 ore annue di lavoro straordinario.
Si è, infine, appurato che, nella giornata del 31.12.2017, il sig. ha RSona_2
lavorato continuativamente oltre il limite giornaliero massimo delle 13 ore di lavoro senza osservare il prescritto riposo di n. 11 ore consecutive.
Relativamente ai sigg. (apprendista pizzaiolo) e Parte_2 RSona_1
(cameriere) si è accertato: - il superamento delle 48 ore settimanali di lavoro,
[...]
avendo riguardo alla media nei periodi di riferimento, per complessivi 5 periodi;
- il superamento del limite delle 260 ore annue di lavoro straordinario negli anni 2017 e
2018 i lavoratori.
Quanto al lavoratore , si è ulteriormente accertato – come appurato con RSona_1
riguardo al sig. - il mancato rispetto del riposo di n. 11 ore consecutive, RSona_2
avendo lo stesso lavorato continuativamente, oltre il limite di 13 ore, nella giornata del
31/12/2017.
Infine, dagli accertamenti l'Amministrazione procedente ha accertato che il datore di lavoro non ha consegnato al lavoratore copia del contratto di lavoro o RSona_5
comunicazione di assunzione, prima dell'avvio all'attività lavorativa.
Riassuntivamente, dunque, le violazioni accertate - salvo quelle relative alla mancata consegna delle buste paga per il sig. e alla mancata consegna della lettera RSona_2
di assunzione per il lavoratore - si riferiscono al superamento dei limiti RSona_5
dell'orario di lavoro, in termini di mancati riposi giornalieri, al superamento del monte ore settimanale e del monte ore di straordinario annuo nonché alla mancata applicazione delle maggiorazioni previste dal CCNL Turismo- Pubblici esercizi.
Dall'esame del libro unico del lavoro, gli ispettori hanno accertato che la datrice di lavoro ha omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro e, altresì, retribuire con la dovuta maggiorazione (maggiorazione prevista sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento con riguardo al lavoro supplementare e straordinario) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria testé specificata e rese in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale.
Di talché, avendo la datrice di lavoro indebitamente sottratto tali somme dalla retribuzione imponibile senza, dunque, assoggettarle alla dovuta contribuzione,
l'Amministrazione procedente ha contestato le violazioni delle quali si è dato conto.
2.5. Tanto premesso in ordine agli esiti degli accertamenti ispettivi, occorre valutare – anche alla luce delle contestazioni attoree - se, alla stregua di tali esiti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta si appalesi fondata.
2.5.1. Prima di procedere alla predetta disamina, occorre premettere, sul piano metodologico, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni –
è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario
(in tal senso Cass. n. 166/2014).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli Ispettori, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese in sede di giudizio, laddove con queste contrastanti. Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010)
Orbene, già muovendo da tale assunto, è possibile confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione n. 75/2022 opposta.
Le contestazioni attoree svolte da parte ricorrente risultano, invero, del tutto destituite di fondamento, ove solo si consideri che, dalla lettura delle dichiarazioni – coerenti e lineari - rese in fase amministrative11, emergono plurimi e convergenti elementi che, valutati congiuntamente, sono suscettibili di confermare le risultanze ispettive.
Anzitutto, quanto all'orario di lavoro accertato, che, secondo la parte opponente, sarebbe eccessivo ed esorbitante rispetto alle reali necessità del ristorante e agli orari di apertura al pubblico dello stesso, occorre evidenziare l'infondatezza della doglianza, essendo del tutto evidente che i dipendenti in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità denunciate – per lo più addetti, quali cuochi, aiuto-cuochi, pizzaioli o grigliatori, alla cucina – iniziassero a lavorare in cucina molto tempo prima dell'apertura al pubblico del locale, come, peraltro, confermato dagli stessi in sede di istruttoria.
In secondo luogo, il rilievo attoreo secondo cui, nel verbale di accertamento, sarebbero state indicate le fasce orarie dei turni giornalieri in modo approssimativo o generico,
(come per esempio dalle 10,00-10,30), è – oltreché infondato in quanto corrispondente alla realtà fattuale (in considerazione del fatto, evidenziato peraltro dalla stessa opponente, che, generalmente, l'attività lavorativa si svolgeva alla luce della variabilità delle prenotazioni e della presenza di maggior o minor clientela - soprattutto nel weekend e nelle giornate festive) – anche inconferente dal momento che, come rilevato dalla stessa Amministrazione procedente, in un'ottica meramente prudenziale, gli organi di vigilanza, nella quantificazione delle ore omesse sul LUL, hanno fatto riferimento all'orario di inizio “più alto” e all'orario di fine servizio “più basso” tra quelli indicati (per esempio, nel caso in cui sia stato indicato “dalle ore 10,30- 11,00 alle 18,00- 18,30” sono state calcolate non 8 ore ma solo 7 ore, tenendo, quindi, conto del range orario dalle 11,00 alle 18,00).
Parimenti inconferente è la circostanza – dedotta dall'opponente anche quale circostanza sulla quale escutere i testi in sede di istruttoria – relativa alla pausa pranzo effettuata dai dipendenti impiegati nel periodo in controversia, dal momento che, come osservato dall'Amministrazione convenuta, gli ispettori procedenti, nella ricostruzione dell'orario di lavoro, hanno tenuto conto anche delle pause pranzo osservate dai lavoratori nell'ambito del turno di lavoro, trattandosi di circostanza riferita, sia dal denunciante, che dai lavoratori sentiti nel corso degli accertamenti.
Con riguardo, infine, alla contestazione relativa ai compensi corrisposti ai lavoratori in contanti e non risultanti dai cedolini paga, occorre evidenziare la scarsa verosimiglianza della tesi attorea (secondo cui questi emolumenti extra sarebbero, in realtà, riconducibili alle mance di consueto offerte dai clienti), dal momento che, da un lato, i lavoratori escussi in fase amministrativa hanno riferito di un accordo verbale intercorso con la datrice di lavoro sulla corresponsione mensile di una retribuzione fissa pari ad euro 1.600, il cui importo veniva raggiunto con la corresponsione di una somma in contanti ulteriore rispetto all'importo netto riportato in busta paga e corrisposto con bonifico, e, dall'altro, risulta altamente improbabile che, trattandosi di liberalità erogate dai clienti ai lavoratori, le mance fossero ogni mese tali da raggiungere l'importo fisso di euro 1.600, concordato quale retribuzione mensile.
2.5.2. Tali conclusioni risultano, altresì, avvalorate dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
A riguardo, occorre evidenziare che i lavoratori escussi nella fase amministrativa e sentiti quali testimoni evocati in giudizio dall'Amministrazione procedente, hanno, tutti, confermato le dichiarazioni precedentemente rilasciate12.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni indicati e citati da parte opponente – ossia dai testimoni e (i quali Testimone_2 RSona_3 Testimone_3
hanno sostanzialmente confermato le circostanze fattuali dedotte in sede di ricorso in opposizione da parte dell'ingiunto) – occorre, anzitutto, evidenziare che trattasi di circostanze per lo più inconferenti rispetto al quadro fattuale posto a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione procedente13.
Inoltre, nel ribadire che le dichiarazioni testimoniali rese dai soggetti indicati dall'opposto sono insuscettibili di smentire il quadro fattuale posto a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione convenuta, preme rilevare che, da un lato, il teste ha dichiarato di nulla sapere in ordine agli orari di lavoro RSona_3
seguiti dai lavoratori , e , lavorando il medesimo, all'epoca Per_2 Pt_2 RSona_1 dei fatti, in un altro locale sempre di proprietà della e, dall'altro, che la CP_1
teste avendo un contratto a chiamata, era solo saltuariamente Testimone_3
presente in servizio presso l'esercizio dell'odierna opponente.
Infine, preme evidenziare come alcuno dei testimoni citati da parte opponente abbia confermato le circostanze dedotte sub capitoli 22 – “Vero che il sig. il Per_2
31.12.2017, ha terminato il suo servizio mattutino verso le ore 15 ed ha ripreso alle
19.30, cessando la sua attività alle ore 3 del mattino?” - e 43 del ricorso – “Vero che il sig. , il 31.12.2017, ha terminato il suo servizio mattutino verso le ore RSona_1
15 ed ha ripreso alle 19.30, cessando la sua attività alle ore 3 del mattino?” – a confutazione, nella prospettazione attorea, del quadro fattuale posto a fondamento della violazione di cui alla lettera 7) dell'ordinanza ingiunzione
Le dichiarazioni dei sig.ri , e confermate in sede Per_2 Per_5 CP_5 Per_4
testimoniale14, hanno, dunque, consentito di provare il maggior numero di ore dagli stessi effettuate e le conseguenti violazioni di legge accertate.
Parimenti, le dichiarazioni rese dai sig.ri e , confermate in sede Per_2 Per_5
testimoniale, hanno consentito di provare la fondatezza delle violazioni relative alla mancata consegna delle buste paga – violazione accertata con riguardo alla posizione di - nonché alla mancata consegna della lettera di assunzione – RSona_2
violazione contestata in relazione al lavoratore . RSona_5
2.5.3. Anche in punto di quantum debeatur, alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione convenuta, ove solo si consideri che la sanzione è stata quantificata conformemente ai parametri normativamente previsti e tenendo conto delle plurime violazioni consumate dalla parte ingiunta.
2.5.4. Pertanto, avendo l' convenuto compiutamente assolto all'onere CP_4
probatorio sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da €
5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.310,40.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 75/2022 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 25.08.2022 e notificata alla società il 9.9.2022 e al sig. il 30.9.2022. CP_1 Parte_1
2) Condanna in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione CP_1 convenuta, spese che si liquidano in euro 4.310,40 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vizi, peraltro, nella fattispecie in controversia, nemmeno prospettati. 11 Ci si riferisce, anzitutto, alle dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori , Parte_2
e avendo, peraltro, cura di precisare che quest'ultimo, RSona_1 RSona_2 escusso anche nel presente giudizio, ha integralmente confermato le predette dichiarazioni. Analoghe considerazioni valgono anche per le dichiarazioni rese dai lavoratori , RSona_3 Per_6
, e che, ad eccezione del primo (al quale non
[...] RSona_5 Controparte_5 RSona_4 è stato richiesto di confermare le dichiarazioni precedentemente rese), hanno, tutti, confermato le predette dichiarazioni anche nel presente giudizio. 12 Ci si riferisce, come precisato, ai lavoratori , RSona_2 RSona_6 RSona_5 [...] e CP_5 RSona_4 13 Ci si riferisce, in particolare, a quanto allegato dall'odierno opponente in ordine: - alle frequenti incomprensioni e litigi intercorsi tra il denunciante e il lavoratore da un lato RSona_2 Pt_2 ed il titolare dall'altro (circostanza, questa, all'evidenza, insuscettibile di smentire il quadro fattuale posto dall'Amministrazione procedente a fondamento dell'ingiunzione, potendo, al più, incidere sull'attendibilità dei predetti soggetti); - agli orari di apertura al pubblico del ristorante e della pizzeria (essendo del tutto evidente che i dipendenti in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità denunciate – per lo più addetti, quali cuochi, aiuto-cuochi, pizzaioli o grigliatori, alla cucina – iniziassero a lavorare in cucina molto tempo prima dell'apertura al pubblico del locale, come, peraltro, confermato dagli stessi in sede di istruttoria - il teste ha, così, precisato: “Quando mi RSona_2 recavo alle 9 del mattino, mi accingevo a lavare e tagliare l'insalata, tagliavo le carote e i pomodori per circa quasi un'ora”. A.D.R:” Quando arrivavo alle 9 il locale era già aperto in quanto al piano di sopra vi era una badante della mamma del . A.D.R:” Mi sono recato in un'altra proprietà Pt_1 del a pulire le foglie”. A.D.R:” Ho l'invalidità al 75% perché diabetico”); - alle asserite Pt_1 assenze ingiustificate del lavoratore ovvero ai ritardi registrati con riguardo al lavoratore Per_2
, dal momento che tali assenze e tali ritardi, nonostante - a detta del titolare - fossero ripetute Pt_2 e frequenti nel tempo, non sono mai state formalizzate e contestate dalla datrice di lavoro ai dipendenti, circostanza, questa, che rende assolutamente inverosimile la tesi patrocinata dall'odierna opponente. 14 Oltreché – per le ragioni testé richiamate - le dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori e . Pt_2 RSona_1
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 732/2022
RG., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (C.F. ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Parma, via Cerati n. 6/A, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Mattia Malmusi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Piazzale Jacopo Sanvitale n. 11;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_3
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_4
Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981, depositato il giorno 08.10.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_2
75/2022, emessa in data 25.08.2022 e notificata alla società il 9.9.2022 e CP_1
al sig. il 30.9.2022 (doc. 1 e 1bis fasc. parte ricorrente), a mezzo della Parte_1
quale l' aveva loro ingiunto il pagamento di una somma pari a Controparte_2
Euro 5.539,60 a titolo di sanzioni e spese di notifica per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 39, comma 1, 2 e 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/08/2008 n. 133, modificato da ultimo nell'art. 22 comma 5 D.Lgs. n.
14/09/2015 n. 151 - infedeli registrazioni per un periodo superiore a 12 mesi – per non avere registrato correttamente l'orario di lavoro svolto dai lavoratori , Parte_2
, , RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4 Per_5
, per un periodo di paga complessivamente
[...] RSona_6 CP_5
quantificato, superiore a n. 12 mensilità, da marzo 2017 a settembre 2018 e da gennaio
2019 a marzo 2019;
- 2. Art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 181/2000, inserito dall'art. 6, D.Lgs. 297/2002, sostituito dall'art. 40, comma 2, D.L: 112/2008 conv. con modificazioni dall'art. 5, comma 3, lettera a) b) Mancata consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione – per non avere consegnato al lavoratore copia del RSona_5
contratto di lavoro o comunicazione di assunzione, prima dell'avvio dell'attività lavorativa;
- 3. Art. 1 L. 5/01/1953 n.
4 - omessa consegna prospetto paga - ipotesi base – per non aver provveduto alla consegna dei prospetti paga al lavoratore nel RSona_2
periodo da novembre 2018 a marzo 2019; - 4. Art. 4, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal D.L. 25/06/2008
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Durata massima dell'orario di lavoro, numero di lavoratori superiore a 10 o periodi maggiori di 4 – essendo stato accertato, per i lavoratori , , Parte_2 RSona_1 RSona_1
, il superamento del 48 ore settimanali, intesi come media nei periodi di RSona_2
riferimento, per complessivi 5 periodi;
- 5. Art. 5, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 superamento limiti di straordinario - ipotesi aggravata - Sanzione determinata in sede di ordinanza-ingiunzione tra l'importo minimo pari ad Euro 154,00 e massimo pari ad Euro 1.032,00, essendo stato accertato che, negli anni 2017 e 2018, i lavoratori , , Parte_2 RSona_1
, hanno svolto lavoro straordinario per un monte ore superiore al limite RSona_2
delle 260 ore annue;
- 6. Art. 5 bis, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - omessa maggiorazione straordinario - ipotesi aggravata - Sanzione determinata in sede di ordinanza- ingiunzione tra l'importo minimo pari ad Euro 154,00 e massimo pari ad Euro
1.032,00, per non avere compensato con le maggiorazioni retributive previste dal
CCNL le ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori , Parte_2 [...]
, , nel periodo da marzo RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4
2017 a marzo 2019;
7. Art. 7, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 come modificato dal D.L. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 - Riposo giornaliero - numero di lavoratori inferiori a 6 o periodi minori di 3.
L'opponente deduceva preliminarmente, in punto di fatto, che il procedimento sanzionatorio traeva origine dalla richiesta d'intervento prot. n. 23707 del 17/07/2018
- PR 2018/0216A, la quale aveva condotto ad operazioni di verifica, iniziate il
14.03.2019 e conclusesi, in data 24.02.2021, con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00000/2021-071-01 nonché del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. PR00000/2021-071-02 (doc.ti 2, 2bis e
2ter fasc. parte ricorrente).
Deduceva, poi, di aver presentato, avverso il predetto accertamento, i propri scritti difensivi in data 11.05.2021, nonché di aver richiesto un'audizione personale con l' , successivamente svoltasi in data 10.11.2021 (doc.ti 3 e 4 fasc. Controparte_2
parte ricorrente).
Evidenziava l'infondatezza degli accertamenti ispettivi, rilevando, in particolare, la difformità tra l'orario di lavoro dichiarato in sede di denuncia e quello effettivamente rilevato dagli ispettori in sede di accertamento e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori , e , i quali Parte_2 RSona_1 RSona_2
avevano tutti interrotto il rapporto di lavoro in modo conflittuale e senza mai avanzare prima di allora alcuna rivendicazione in proposito.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge,
in via principale, accertare e dichiarare le pretese di cui alla ordinanza-ingiunzione
n. 75/2022 erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
in via subordinata, in applicazione dell'art. 11, l. n. 689/1981, ridurre gli importi pretesi dall'ente opposto in misura pari al minimo edittale o ad altra misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella di cui all'ordinanza-ingiunzione;
in ogni caso, con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
24.03.2023, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese, in fase amministrativa, dai lavoratori della società ingiunta.
1.3. Con ordinanza del 16.02.2023 il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'avviso di addebito opposto.
1.4. La causa, dunque, veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.5. All'udienza del giorno 30.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs.
n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 8.10.2022
e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta, nei riguardi della società il 9.9.2022 e del sig. il 30.9.2022, CP_1 Parte_1
come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti (doc. 9 fasc. parte resistente).
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione - che il rapporto sanzionatorio costituisce la materia del contendere in tema di opposizione, con la conseguenza per cui i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente)1 risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali, né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass.
20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786).
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010). Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n. 5277/2007; cfr. anche
Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
2.4. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi sono stati intrapresi a seguito della presentazione, in data 17.07.2018, della richiesta di intervento da parte del lavoratore SA BRAHIM2 ed hanno riguardato la posizione di quest'ultimo, unitamente a quella dei lavoratori , Parte_2 RSona_1
, E i quali hanno reso agli ispettori
[...] RSona_3 RSona_4
sommarie informazioni testimoniali.
Tali accertamenti ispettivi, in particolare, sono iniziati in data 14.03.2019, come risultante dal verbale di primo accesso ispettivo (doc. 2 fasc. parte opposta), con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta in Parma (PR), 2 Il quale, nella predetta sede, ha, così, dichiarato: “Comprendo la lingua italiana e parlo in maniera sufficiente e comprensibile. Ho iniziato a lavorare per la ditta di cui sopra dal .31/03/2017 con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato e full-time con scadenza al 30/09/2017, prorogato al 31/03/2018 e trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01/04/2018 con la qualifica di lavapiatti. Sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro, ho lavorato sempre dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì, che corrisponde alla chiusura settimanale del locale. Inizio a lavorare alle ore 09:00 fino alle ore 15.00/15.30 con una pausa corrispondente al tempo necessario per consumare velocemente un pasto (meno di mezz'ora) e riprendo dalle ore 19:00 alle 24:00. Il mio orario di lavoro fisso è stato sempre questo, ma, nelle giornate di maggior lavoro (di solito venerdì e sabato sera fino alle 01.30 e la domenica a pranzo sino alle 16.30/17.00) ho lavorato anche oltre il suddetto orario, non riesco ad essere più preciso. Non sono abituato ad appuntare per mio conto l'orario di lavoro che svolgo giornalmente. Comunque, ho lavorato sempre tutte le domeniche ed i festivi sin da quando ho iniziato a lavorare. L'anno scorso mi sono assentato per ferie circa 6 giorni nel mese di agosto. Il ristorante resta chiuso per due settimane all'anno, nel periodo di Pasqua e per Natale. Sono stato assunto come lavapiatti, ma nel ristorante mi occupo di tutto, nel senso che taglio le verdure per la preparazione dei piatti e mi occupo del giardino e delle piccole manutenzioni in muratura del ristorante, nonché della sistemazione delle materie prime nel magazzino. Il mio capo è lui lavora nel ristorante come cassiere e cameriere. Fanno Parte_1 sempre il mio stesso orario di lavoro in cucina (che si occupa del buffet e della griglia), Per_6
(aiuto-cuoco), (pizzaiolo) e (un ragazzo che pulisce il pesce e si occupa delle Per_7 Pt_2 Per_8 fritture), tutte queste persone iniziano e finiscono il turno insieme a me. In cucina lavora come cuoco il fratello di , di nome arriva più tardi verso le 10.30/11.00 ed è sempre Pt_1 RSona_9 Pt_1 presente nel ristorante durante l'orario di apertura. Nelle sere di giovedì, venerdì e sabato vengono a lavorare come camerieri dalle 2 alle 4 persone in tutto (una di loro viene in modo fisso e si chiama
, questi ultimi non lavorano durante la settimana, mentre in cucina solo il sabato sera lavora Pt_3 un signore di nome . Per quanto di mia conoscenza questi dipendenti non sono assunti Per_10 regolarmente. Ricevo ogni mese le buste paga e vengo pagato per la somma indicata in busta paga, non ho mai ricevuto compensi in contanti oltre i soldi della busta paga. Ho lavorato sino a sabato scorso, quando ho avuto un litigio con il cuoco, perché per sbaglio ho buttato in pattumiera del pesce. Ieri sono andato dal mio medico per un certificato di malattia, perché mi sento molto stanco, peraltro sono invalido al 75%, per tale invalidità non fruisco di indennità da quando ho iniziato questo lavoro. Sarò in malattia fino ad oggi”. in Via Antonio Meucci, n. 6, presso la sede legale della società opponente - con insegna
“Ristorante-Pizzeria Al Fornello”. Nel corso dell'accesso ispettivo, sono stati identificati ed escussi, quali sommari informatori, i lavoratori CP_6 CP_7 [...]
CP_8 RSona_11 RSona_12 3 Il quale ha, così dichiarato: “Lavoro in questo locale dal 22 febbraio 2016 e sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di aiuto cuoco. Mi occupo di tutte le preparazioni della cucina, dagli antipasti ai primi. Lavoro da lunedì al sabato con un giorno di riposo al mercoledì, non lavoro la domenica. Il mio orario di lavoro è dalle 10:00/10 e 30 alle 14:30/ 15:00 e dalle 19:00 alle 22:30/ 23:00, nel weekend (venerdì e sabato) lavoro sino alle 24. Ricevo ogni mese la busta paga che è di circa euro 1100/ 1200 che mi vengono pagati con bonifico bancario. Conosco RSona_2 perché è un ex collega, ha lavorato in questo locale come lavapiatti sino alla Pasqua del 2018, ma non saprei dire quando ha iniziato a lavorare. Ricordo che faceva il mio stesso orario di lavoro la sera, ma la mattina non era sempre presente in quanto aveva problemi di salute e le volte in cui veniva arrivava verso le 11 ed andava via prima che finisse il servizio in cucina. Quando era assente lo sostituivamo noi addetti alla cucina, alternandoci. Non so indicare quante volte fosse presente al mattino nell'arco della settimana, ricordo appunto che era spesso assente. Non mi risulta che facesse altri lavori nel locale se non svolgere le mansioni di lavapiatti. Quando non si presentava la mattina al lavoro, la sua assenza ci veniva comunicata dal signor che è il titolare, non ricordo che Pt_1 sia stato ripreso verbalmente per le sue assenze in mia presenza. Comprendo e parlo bene la Per_2 lingua italiana, confermo il contenuto della presente dichiarazione che mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta.” 4 Il quale ha, così, dichiarato: “Lavoro in questo ristorante con vari contratti di lavoro che si sono succeduti negli anni da quasi 10 anni in tutto. L'ultimo contratto a tempo determinato e full time l'ho firmato a metà settembre circa dello scorso anno e, se ricordo bene, dovrebbe scadere a settembre 2019. Faccio l'aiuto cuoco ed assisto lo chef del ristorante oggi presente di nome , Controparte_9 detto “Totò”. Lavoro da lunedì alla domenica con un giorno di riposo al mercoledì (che è il giorno di chiusura del locale), il mio orario di lavoro generalmente dalle ore 10:00/10:30 alle ore 14:30 circa e dalle 19:00 alle 22:30, nel weekend il servizio in cucina può capitare che duri qualche ora in più però siamo in tanti (circa sei persone) per cui ci alterniamo e quando lavoro qualche ora in più durante il weekend la recupero nel corso della settimana quando nel locale c'è meno gente. Non mi capita pertanto di fare lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali. Da gennaio 2019 avrò lavorato circa 8/ 9 domeniche in tutto. Ricevo ogni mese la busta paga che ammonta compresi gli assegni familiari ad euro 1300 circa che mi vengono pagati con bonifico bancario. Preciso che lavoro da 10 anni più o meno con i titolari di questo ristorante, che gestiscono un altro ristorante in Lemignano “TIME OUT”, ed ho lavorato in quest'ultimo locale, qui al Fornello lavoro solo da settembre 2018. Nient'altro da aggiungere. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me firmata e ne confermo integralmente il contenuto. Comprendo e parlo bene la lingua italiana”. 5 “Lavoro al ristorante da luglio 2018. Sono stata assunta con contratto a tempo Parte_4 determinato che è già stato prorogato, non ricordo per quando è prevista l'attuale scadenza. Ho ricevuto copia del contratto di lavoro da me è firmato. Lavoro in cucina e svolgo mansioni di lavapiatti. In cucina prendo direttive da che vi lavora come cuoco. I miei giorni fissi Controparte_9 di lavoro sono lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. In questi giorni lavoro sempre per le quattro ore del pranzo, dalle 11,00 alle 15,00 circa. Qualche volta mi capita di lavorare per quattro ore di domenica, ma in tal caso mi assento per recuperare uno dei giorni della settimana successiva. In cucina ci organizziamo tra di noi per coprire le eventuali assenze o i recuperi. Per ora a marzo non ho mai lavorato di domenica, a gennaio 2019 non ricordo se mi sia capitato, comunque, a Febbraio ho lavorato di domenica almeno per due volte, per quattro ore alla volta, in occasione di ricevimenti che ci sono stati nel locale. Ho recuperato le ore nelle giornate successive. Ricevo tutti i mesi la busta paga e con bonifico l'importo netto in essa indicato, di circa 700 €. Non ricevo ulteriori compensi. RS So che la sera lavora come lavapiatti un altro ragazzo, che mi ha detto di chiamarsi Solitamente non capita mai che lavoriamo insieme per il pranzo. In cucina con me per il pranzo lavorano Per_3
e oltre a Io inizio a lavorare alle 11,00, gli altri arrivano Per_4 Per_6 Per_5 Controparte_9 un po' prima, circa mezz'ora per preparare gli ingredienti. Solitamente verso le 15,00 il turno finisce per tutti contemporaneamente. Qualche volta ho sostituito le ore del mattino con il turno della sera dalle 19,00 circa alle 22,00. La presente dichiarazione mi è stata riletta prima della sottoscrizione ne confermo il contenuto - nulla da aggiungere”. 6 Il quale ha, così, dichiarato: “Lavoro in questo ristorante da quasi 5 anni, dapprima con contratto di apprendistato trasformato a tempo indeterminato, poi ricordo quando, ricordo che i tre anni di apprendistato scadevano il 1° ottobre 2017. Lavoro in cucina e mi occupo del buffet e dei secondi, durante l'estate faccio la griglia nella sala esterna all'aperto. Lavoro dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo il mercoledì (chiusura del locale), riposo anche un altro giorno della settimana che può essere lunedì tutta la giornata oppure mezza giornata alla domenica sera, quando non ci sono tante prenotazioni. Il mio orario di lavoro è generalmente dalle 10:30 alle 15:00 e dalle 19 alle 23:30/24:00, anche nel weekend, in quanto in cucina ci gestiamo in base alle esigenze del locale, due di noi si occupano dei primi e gli altri due dei secondi, per cui se manca uno di noi c'è il sostituto, più il lavapiatti di nome che fa gli stessi orari come sopra specificati. Ricevo la busta CP_5 paga ogni mese che è di circa 1.100/1.200, non saprei direi se sono indicate maggiorazioni relative ad ore di straordinario. Vengo pagato tramite bonifico bancario. Da gennaio 2019 ha lavorato tutte le domeniche, di sicuro mezza giornata stando a casa tutta la giornata di lunedì oppure anche in un altro giorno, dipende dai turni. Conosco che era il lavapiatti prima che RSona_2 cominciasse non ricordo esattamente in che periodo abbia iniziato a lavorare ricordo che CP_5 era già qui nel Natale 2017 ed è andato via prima della stagione estiva. Ricordo che lavorava in cucina di sicuro tutte le sere, ma non era sempre presente nel turno di mattina, nell'arco della settimana veniva al turno di mattina 3/4 volte in tutto e quando era presente ricordo che arrivava tardi intorno alle 11 00/11.30 e lavorava fino alle 15:00. Non mi risulta che facesse altri lavoretti oltre quelli in cucina, ricordo che mi aiutava con l'insalata e le verdure per il buffet, oltre a svolgere le sue mansioni di lavapiatti. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e nei confermo integralmente il contenuto”. 7 Il quale ha, così, dichiarato: “Sono pizzaiolo, ho iniziato a lavorare il giorno 5 marzo 2019, era martedì. Non ho ancora firmato il contratto e ne devo ricevere una copia, so che dovrebbe essere a tempo indeterminato. Non so bene lo stipendio, mi ha detto che dovrebbe essere di circa euro 1200/1300. Ho parlato con (ToTò). Lavoro 40 ore alla settimana. Ho lavorato Controparte_9 martedì 8 ore, dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 23:30, mercoledì ho riposato, giovedì e venerdì stesso orario del martedì, anche sabato ho lavorato 8 ore, domenica e lunedì quattro ore lavoro, lavoro solo la sera dalle 18:30 alle 22:30. Lavoro in cucina preparo la pizza dall'impasto al Per_ forno, pizzaiolo completo, a volte mi aiutano. In cucina siamo io, , ed i tre cuochi, CP_5 Per_1 Per_
, , e In sala l lavorano le due e . Nulla da aggiungere” Per_6 Per_7 Pt_5 Successivamente, e, precisamente, in data 10.01.2018, sono stati escussi anche i sig.ri e Controparte_10 RSona_16 [...]
CP_11 8 Il quale ha, così, dichiarato: “Ho lavorato presso il ristorante di cui sopra dal maggio 2017 a giugno 2018 circa, non ad essere più preciso. Ho firmato un contratto a tempo indeterminato e pieno. Facevo il cameriere. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo coincidente con il mercoledì (giorno di chiusura del ristorante). Il mio orario era il seguente: dalle ore 09.30 fino alle 11.30 (con mezz'ora di pausa per consumare il pasto) e dalle 12.00 sino alla chiusura del locale (variabile di giorno in giorno, comunque, almeno sino alle 15.30), alle ore 18.30 mi recavo al ristorante per consumare il pasto e lavoravo dalle 19.00 sino alla chiusura (ossia almeno sino alla mezzanotte durante la settimana, per arrivare sino alle 01.00/01.30 nei weekend dal venerdì alla domenica, in cui c'era afflusso maggiore di clientela). I turni nel locale sono organizzati in questo orario che non subisce variazioni, tali turni venivano osservati da tutti i dipendenti, almeno di quelli alla sala. La cucina ovviamente chiudeva un po' prima, circa mezz'ora sia a pranzo che a cena rispetto agli orari della sala. Io ho sempre lavorato giornalmente sia al turno di mattina che a quello della sera. Per il lavoro svolto, con avevamo pattuito un compenso complessivo mensile fisso Pt_1 di Euro 1.600,00 netti a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente lavorate ogni mese, ricevevo pertanto in contanti la differenza netta rispetto all'importo indicato in busta paga fino a concorrenza di tale importo. Quando ricevevo i soldi in contanti non ho mai firmato alcuna ricevuta. Così è stato per tutto il periodo di occupazione. Per quanto a mia conoscenza, il pagamento di una parte “fuori busta” era una prassi applicata a tutti i dipendenti, ovviamente non sono in grado di quantificare gli importi ricevuti dagli altri. Ho conosciuto il Sig. lì al ristorante, credo che lui fosse RSona_2 arrivato circa 20 giorni prima della mia assunzione, lui faceva il lavapiatti o meglio era questa la sua mansione principale, nel senso che all'occorrenza si improvvisava in alcuni lavoretti che io ho visto svolgere personalmente, ossia piccole riparazioni all'impianto idraulico, lavori di giardinaggio e riverniciatura di un mobile. Nel periodo di occupazione mi sono assentato per ferie una settimana dal 20 al 27 settembre e poi 4 giorni a Pasqua e 4 giorni a Natale, infatti in questi periodi festivi il ristorante chiuso. aceva i miei stessi turni ed i miei stessi orari. Ricordo che sovente capitava Per_2 che litigasse con i colleghi per incomprensioni caratteriali, per cui quando si verificavano questi litigi lui attivava in ritardo, circa verso le 10.30/10.45. Non saprei quantificare le volte in cui si è verificata tale circostanza, ma posso dire che avveniva abbastanza di frequente. Ricordo che abbiamo smesso di lavorare presso il ristorante più o meno nello stesso periodo, lui comunque è andato via dopo di me. Ricevevo regolarmente le buste paga ogni mese ed il relativo pagamento con bonifico bancario. Conosco , che era il pizzaiolo, e che pet quanto a mia conoscenza al momento Tes_1 è rientrato in Puglia. Non conosco, invece, . Ho sempre lavorato di domenica e nei RSona_17 festivi, a parte Natale e Pasqua, con gli orari già indicati. L'unica eccezione è stata il giorno 31 dicembre 2017 in cui ho lavorato ininterrottamente dalle ore 09.30 alle ore 04.00, il giorno 01 gennaio al mattino il ristorante è chiuso ed io ho ripreso a lavorare alle ore 15.30. Anche a Per_2 lavorato in quei giorni con i miei stessi orari, così come già precisato. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto”. 9 Il quale ha, così, dichiarato: “Ho lavorato presso il ristorante di cui sopra dal mese di maggio 2018 (non ricordo esattamente il mio primo giorno di lavoro, pare fosse il 05 maggio) fino a metà ottobre 2018 circa. Ho firmato un contratto di apprendistato della durata di fre anni. Facevo il pizzaiolo. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo coincidente con il mercoledì (giorno di chiusura del ristorante). Il mio orario era il seguente: dalle ore 10.30 fino alle 14.30 e dalle 18.30 sino alla chiusura del locale (che, di solito, avveniva a mezzanotte, a parte nel fine settimana ossia da venerdì a domenica in cui rimanevo fino alle ore 01.00/01.30). Lavoravo da solo come pizzaiolo, non c'era nessuno che mi aiutasse. Non ho seguito corsi di fon-nazione, ricordo che il titolare mi aveva detto che Pt_1 avrei dovuto iniziare dei corsi, ma poi sono andato via. Ho smesso di lavorare perché i turni ed i ritmi di lavoro erano pesanti e sono andato a lavorare all'estero. Al momento lavoro come pizzaiolo in un locale di Parma. Ricevevo in busta paga uno stipendio di Euro 1200,00 al-mese che mi venivano pagati tramite bonifico. Oltre i soldi della busta paga, non ricevevo compensi “fuori busta” in quanto facevo il piazzaiolo da due anni e per il mio stipendio era già sufficiente, considerata la mia Pt_1 poca esperienza. Quando ho iniziato a lavorate al "fornello" ero già in grado di lavorare in autonomia, in quanto avevo già lavorato in precedenza come pizzaiolo per circa un anno e mezzo;
Per_ ricordo che il mio "tutor" era detto , uno dei fratelli di , che faceva il cuoco ed CP_9 Pt_1 ogni tanto quando c'era molto lavoro mi dava una mano con la preparazione delle pizze. Durante il mio periodo di occupazione ho lavorato in cucina insieme a (secondo cuoco), (il cuoco Per_7 Per_6 che si occupava dei secondi e della griglia in particolare) e (brasiliano) che si occupava Per_8 delle fritture. Ho visto consegnare le buste paga dal titolare agli altri colleghi, ma non saprei dire se gli altri ricevevano altri soldi, oltre quelli riportati in busta paga. Conosco , in RSona_18 quanto quando ho iniziato a lavorare lui lavorava già nel ristorante come lavapiatti. quando Per_2 iniziavo il mio turno era già al lavoro, in quanto gli altri colleghi della cucina (compreso appunto anche iniziavano il loro turno un'ora prima, ossia verso le ore 09.00/09.30, solo la domenica Per_2 iniziavano verso le ore 10.30. Quando finivo il mio turno, era ancora al lavoro, in quanto Per_18 lui doveva finire di fare le pulizie, per cui si intratteneva almeno sino ad un'ora dopo la fine del turno degli altri colleghi della cucina;
più o meno finiva il suo turno alla stessa ora dei camerieri. Ricordo che capitava spesso che i colleghi della cucina avessero da ridire sul lavoro di , in quanto lo Per_18 sollecitavano a fare più velocemente perché c'era tanta gente, per cui quando si sentiva sotto pressione litigavano e lui magari nei giorni successivi veniva al lavoro, non era però una sua abitudine, né ricordo che si fosse assentato per lunghi periodi. Capitava spesso che fosse Per_18 Per_ chiamato dal cameriere per aiutarlo in lavori di giardinaggio. Nel periodo in cui ho lavorato non mi sono mai assentato né per ferie, né per malattia, anzi che avevo chiesto una settimana di ferie verso fine settembre, che però mi è stata negata dal titolare perché ero arrivato da poco tempo e gli altri colleghi più anziani di servizio dovevano fare le loro ferie. Preciso che nel in ho lavorato alla pizzeria, ho alloggiato in un appartamento situato al terzo piano del locale, che veniva messo a disposizione del personale, fruivo anche del vitto, non ricordo se l'alloggio ed il vitto fossero previsti Per_ nel mio contratto, in ogni caso erano questi gli accordi intercorsi verbalmente con al momento della mia assunzione. Alla cessazione del mio rapporto di lavoro, ho ricevuto tutte le buste paga con i relativi pagamenti. La presente dichiarazione mi viene riletta prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto. Confermo di aver capito le domande che l'ispettore ha fatto”. 10 La quale ha, così, dichiarato: “Confermo di aver lavorato per la ditta dal mese di CP_1 febbraio 2017 sino al 30 giugno 2018. Il mio luogo di lavoro era presso la fabbrica alimentare
“PIZZAMI” in via Antonio Cerati ed ero addetta al confezionamento. Ho sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno. A.D.R.: Non ho mai lavorato presso il ristorante “
[...]
” sito in Via Meucci, per cui non sono in grado di riferire notizie in merito al personale Pt_4 ivi occupato. Ricordo che più o meno nel periodo in cui ho lavorato per la ditta, di certo nell'anno 2017, lavorato al ristorante i colleghi ed di cui non ricordo il Pt_6 Pt_7 Pt_8 cognome. Per quanto di mia conoscenza, i colleghi sopra menzionati non lavorano più per la ditta. Non ho rivendicazioni particolari sul mio rapporto di lavoro. Non conosco il lavoratore di nome
(che mi viene nominato dall'ispettore). La presente dichiarazione mi viene riletta Parte_9 prima di essere da me sottoscritta e ne confermo integralmente il contenuto. Confermo di aver capito le domande che l'ispettore mi ha fatto”. Gli ispettori, poi, nel corso degli accertamenti, hanno acquisito copiosa documentazione e, in particolare:
- il contratto di lavoro a tempo determinato con relativa proroga e trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
RSona_2
- il contratto di lavoro a tempo determinato con relativa proroga del lavoratore
; RSona_1
- il contratto di apprendistato professionalizzante con allegato PFI sottoscritto con il lavoratore e la dichiarazione relativa al percorso formativo Parte_2
individuale dell'apprendista;
- i contratti di lavoro dei lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo (ossia i sig.ri , , Parte_10 RSona_3 RSona_5 Controparte_5 Per_4
e ;
[...] RSona_6 Parte_11 Parte_12
- la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni per il periodo da gennaio
2019 a marzo 2019 dei lavoratori presenti al momento dell'accesso ispettivo;
- il Libro unico del lavoro relativo al periodo da gennaio a marzo 2019 e ai dipendenti
, e RSona_5 RSona_3 RSona_4 RSona_6 Controparte_5
- il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da marzo
2017 a settembre 2018) quanto al lavoratore nonché la RSona_2
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società relativamente alla consegna delle buste paga e al pagamento delle relative retribuzioni al lavoratore
Per_2
- la corrispondenza intercorsa tra studio di consulenza del lavoro e la Provincia di
Parma relativamente all'assunzione di nella quota disabili/invalidi; RSona_2
- il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da giugno
2017 a giugno 2018) quanto al lavoratore;
RSona_1 - il Libro unico del lavoro relativo all'intero periodo di occupazione (ossia da maggio
2018 a novembre 2018) quanto al lavoratore . Parte_2
All'esito di tali accertamenti, dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi agli ispettori verbalizzanti nonché dalla documentazione acquisita, è emerso – a detta dell'Amministrazione procedente - che, relativamente ai signori , Parte_2
, , e le ore di RSona_1 RSona_2 RSona_3 RSona_4
straordinario svolte non sono state retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL di categoria.
È stato accertato, inoltre, che per i lavoratori , Parte_2 RSona_1
e , (per i periodi di paga da marzo 2017 a settembre 2018), RSona_2 RSona_3
nonché per i lavoratori , e RSona_4 RSona_5 RSona_6 CP_5
(per i periodi di paga da gennaio 2019 a marzo 2019) non è stato correttamente registrato sul LUL l'orario di lavoro effettivamente prestato, determinandosi, dunque, infedeli registrazioni sul LUL.
Nello specifico, non sarebbero state registrate sul LUL le ore di lavoro straordinario/domenicale e festivo, svolte in eccedenza rispetto all'orario di lavoro contrattualmente stabilito nelle lettere di assunzione dai lavoratori , RSona_2
e nonché, quanto al periodo intercorrente tra Parte_2 RSona_1
l'1/01/2019 e il 13/03/2019, le ore di straordinario svolte dai lavoratori e RSona_3
e quelle di lavoro domenicale (con la dovuta maggiorazione) svolte dai RSona_4
lavoratori , e RSona_5 RSona_6 CP_5
Sarebbero, altresì, emerse ulteriori violazioni in tema di orario di lavoro limitatamente ai lavoratori , e . RSona_2 Parte_2 RSona_1
In particolare, con riferimento al lavoratore , è stato, anzitutto, accertato RSona_2
che, nel periodo dal novembre 2018 al marzo 2019, non sono stati consegnati i prospetti paga. Si è, poi, accertato, con riguardo al predetto lavoratore, il superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, avendo riguardo alla media nei periodi di riferimento, per complessivi 5 periodi, nonché il superamento, negli anni 2017 e 2018, del limite delle
260 ore annue di lavoro straordinario.
Si è, infine, appurato che, nella giornata del 31.12.2017, il sig. ha RSona_2
lavorato continuativamente oltre il limite giornaliero massimo delle 13 ore di lavoro senza osservare il prescritto riposo di n. 11 ore consecutive.
Relativamente ai sigg. (apprendista pizzaiolo) e Parte_2 RSona_1
(cameriere) si è accertato: - il superamento delle 48 ore settimanali di lavoro,
[...]
avendo riguardo alla media nei periodi di riferimento, per complessivi 5 periodi;
- il superamento del limite delle 260 ore annue di lavoro straordinario negli anni 2017 e
2018 i lavoratori.
Quanto al lavoratore , si è ulteriormente accertato – come appurato con RSona_1
riguardo al sig. - il mancato rispetto del riposo di n. 11 ore consecutive, RSona_2
avendo lo stesso lavorato continuativamente, oltre il limite di 13 ore, nella giornata del
31/12/2017.
Infine, dagli accertamenti l'Amministrazione procedente ha accertato che il datore di lavoro non ha consegnato al lavoratore copia del contratto di lavoro o RSona_5
comunicazione di assunzione, prima dell'avvio all'attività lavorativa.
Riassuntivamente, dunque, le violazioni accertate - salvo quelle relative alla mancata consegna delle buste paga per il sig. e alla mancata consegna della lettera RSona_2
di assunzione per il lavoratore - si riferiscono al superamento dei limiti RSona_5
dell'orario di lavoro, in termini di mancati riposi giornalieri, al superamento del monte ore settimanale e del monte ore di straordinario annuo nonché alla mancata applicazione delle maggiorazioni previste dal CCNL Turismo- Pubblici esercizi.
Dall'esame del libro unico del lavoro, gli ispettori hanno accertato che la datrice di lavoro ha omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro e, altresì, retribuire con la dovuta maggiorazione (maggiorazione prevista sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento con riguardo al lavoro supplementare e straordinario) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria testé specificata e rese in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale.
Di talché, avendo la datrice di lavoro indebitamente sottratto tali somme dalla retribuzione imponibile senza, dunque, assoggettarle alla dovuta contribuzione,
l'Amministrazione procedente ha contestato le violazioni delle quali si è dato conto.
2.5. Tanto premesso in ordine agli esiti degli accertamenti ispettivi, occorre valutare – anche alla luce delle contestazioni attoree - se, alla stregua di tali esiti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta si appalesi fondata.
2.5.1. Prima di procedere alla predetta disamina, occorre premettere, sul piano metodologico, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni –
è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario
(in tal senso Cass. n. 166/2014).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli Ispettori, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese in sede di giudizio, laddove con queste contrastanti. Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010)
Orbene, già muovendo da tale assunto, è possibile confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione n. 75/2022 opposta.
Le contestazioni attoree svolte da parte ricorrente risultano, invero, del tutto destituite di fondamento, ove solo si consideri che, dalla lettura delle dichiarazioni – coerenti e lineari - rese in fase amministrative11, emergono plurimi e convergenti elementi che, valutati congiuntamente, sono suscettibili di confermare le risultanze ispettive.
Anzitutto, quanto all'orario di lavoro accertato, che, secondo la parte opponente, sarebbe eccessivo ed esorbitante rispetto alle reali necessità del ristorante e agli orari di apertura al pubblico dello stesso, occorre evidenziare l'infondatezza della doglianza, essendo del tutto evidente che i dipendenti in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità denunciate – per lo più addetti, quali cuochi, aiuto-cuochi, pizzaioli o grigliatori, alla cucina – iniziassero a lavorare in cucina molto tempo prima dell'apertura al pubblico del locale, come, peraltro, confermato dagli stessi in sede di istruttoria.
In secondo luogo, il rilievo attoreo secondo cui, nel verbale di accertamento, sarebbero state indicate le fasce orarie dei turni giornalieri in modo approssimativo o generico,
(come per esempio dalle 10,00-10,30), è – oltreché infondato in quanto corrispondente alla realtà fattuale (in considerazione del fatto, evidenziato peraltro dalla stessa opponente, che, generalmente, l'attività lavorativa si svolgeva alla luce della variabilità delle prenotazioni e della presenza di maggior o minor clientela - soprattutto nel weekend e nelle giornate festive) – anche inconferente dal momento che, come rilevato dalla stessa Amministrazione procedente, in un'ottica meramente prudenziale, gli organi di vigilanza, nella quantificazione delle ore omesse sul LUL, hanno fatto riferimento all'orario di inizio “più alto” e all'orario di fine servizio “più basso” tra quelli indicati (per esempio, nel caso in cui sia stato indicato “dalle ore 10,30- 11,00 alle 18,00- 18,30” sono state calcolate non 8 ore ma solo 7 ore, tenendo, quindi, conto del range orario dalle 11,00 alle 18,00).
Parimenti inconferente è la circostanza – dedotta dall'opponente anche quale circostanza sulla quale escutere i testi in sede di istruttoria – relativa alla pausa pranzo effettuata dai dipendenti impiegati nel periodo in controversia, dal momento che, come osservato dall'Amministrazione convenuta, gli ispettori procedenti, nella ricostruzione dell'orario di lavoro, hanno tenuto conto anche delle pause pranzo osservate dai lavoratori nell'ambito del turno di lavoro, trattandosi di circostanza riferita, sia dal denunciante, che dai lavoratori sentiti nel corso degli accertamenti.
Con riguardo, infine, alla contestazione relativa ai compensi corrisposti ai lavoratori in contanti e non risultanti dai cedolini paga, occorre evidenziare la scarsa verosimiglianza della tesi attorea (secondo cui questi emolumenti extra sarebbero, in realtà, riconducibili alle mance di consueto offerte dai clienti), dal momento che, da un lato, i lavoratori escussi in fase amministrativa hanno riferito di un accordo verbale intercorso con la datrice di lavoro sulla corresponsione mensile di una retribuzione fissa pari ad euro 1.600, il cui importo veniva raggiunto con la corresponsione di una somma in contanti ulteriore rispetto all'importo netto riportato in busta paga e corrisposto con bonifico, e, dall'altro, risulta altamente improbabile che, trattandosi di liberalità erogate dai clienti ai lavoratori, le mance fossero ogni mese tali da raggiungere l'importo fisso di euro 1.600, concordato quale retribuzione mensile.
2.5.2. Tali conclusioni risultano, altresì, avvalorate dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
A riguardo, occorre evidenziare che i lavoratori escussi nella fase amministrativa e sentiti quali testimoni evocati in giudizio dall'Amministrazione procedente, hanno, tutti, confermato le dichiarazioni precedentemente rilasciate12.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni indicati e citati da parte opponente – ossia dai testimoni e (i quali Testimone_2 RSona_3 Testimone_3
hanno sostanzialmente confermato le circostanze fattuali dedotte in sede di ricorso in opposizione da parte dell'ingiunto) – occorre, anzitutto, evidenziare che trattasi di circostanze per lo più inconferenti rispetto al quadro fattuale posto a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione procedente13.
Inoltre, nel ribadire che le dichiarazioni testimoniali rese dai soggetti indicati dall'opposto sono insuscettibili di smentire il quadro fattuale posto a fondamento della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione convenuta, preme rilevare che, da un lato, il teste ha dichiarato di nulla sapere in ordine agli orari di lavoro RSona_3
seguiti dai lavoratori , e , lavorando il medesimo, all'epoca Per_2 Pt_2 RSona_1 dei fatti, in un altro locale sempre di proprietà della e, dall'altro, che la CP_1
teste avendo un contratto a chiamata, era solo saltuariamente Testimone_3
presente in servizio presso l'esercizio dell'odierna opponente.
Infine, preme evidenziare come alcuno dei testimoni citati da parte opponente abbia confermato le circostanze dedotte sub capitoli 22 – “Vero che il sig. il Per_2
31.12.2017, ha terminato il suo servizio mattutino verso le ore 15 ed ha ripreso alle
19.30, cessando la sua attività alle ore 3 del mattino?” - e 43 del ricorso – “Vero che il sig. , il 31.12.2017, ha terminato il suo servizio mattutino verso le ore RSona_1
15 ed ha ripreso alle 19.30, cessando la sua attività alle ore 3 del mattino?” – a confutazione, nella prospettazione attorea, del quadro fattuale posto a fondamento della violazione di cui alla lettera 7) dell'ordinanza ingiunzione
Le dichiarazioni dei sig.ri , e confermate in sede Per_2 Per_5 CP_5 Per_4
testimoniale14, hanno, dunque, consentito di provare il maggior numero di ore dagli stessi effettuate e le conseguenti violazioni di legge accertate.
Parimenti, le dichiarazioni rese dai sig.ri e , confermate in sede Per_2 Per_5
testimoniale, hanno consentito di provare la fondatezza delle violazioni relative alla mancata consegna delle buste paga – violazione accertata con riguardo alla posizione di - nonché alla mancata consegna della lettera di assunzione – RSona_2
violazione contestata in relazione al lavoratore . RSona_5
2.5.3. Anche in punto di quantum debeatur, alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione convenuta, ove solo si consideri che la sanzione è stata quantificata conformemente ai parametri normativamente previsti e tenendo conto delle plurime violazioni consumate dalla parte ingiunta.
2.5.4. Pertanto, avendo l' convenuto compiutamente assolto all'onere CP_4
probatorio sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da €
5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.310,40.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 75/2022 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 25.08.2022 e notificata alla società il 9.9.2022 e al sig. il 30.9.2022. CP_1 Parte_1
2) Condanna in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione CP_1 convenuta, spese che si liquidano in euro 4.310,40 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vizi, peraltro, nella fattispecie in controversia, nemmeno prospettati. 11 Ci si riferisce, anzitutto, alle dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori , Parte_2
e avendo, peraltro, cura di precisare che quest'ultimo, RSona_1 RSona_2 escusso anche nel presente giudizio, ha integralmente confermato le predette dichiarazioni. Analoghe considerazioni valgono anche per le dichiarazioni rese dai lavoratori , RSona_3 Per_6
, e che, ad eccezione del primo (al quale non
[...] RSona_5 Controparte_5 RSona_4 è stato richiesto di confermare le dichiarazioni precedentemente rese), hanno, tutti, confermato le predette dichiarazioni anche nel presente giudizio. 12 Ci si riferisce, come precisato, ai lavoratori , RSona_2 RSona_6 RSona_5 [...] e CP_5 RSona_4 13 Ci si riferisce, in particolare, a quanto allegato dall'odierno opponente in ordine: - alle frequenti incomprensioni e litigi intercorsi tra il denunciante e il lavoratore da un lato RSona_2 Pt_2 ed il titolare dall'altro (circostanza, questa, all'evidenza, insuscettibile di smentire il quadro fattuale posto dall'Amministrazione procedente a fondamento dell'ingiunzione, potendo, al più, incidere sull'attendibilità dei predetti soggetti); - agli orari di apertura al pubblico del ristorante e della pizzeria (essendo del tutto evidente che i dipendenti in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità denunciate – per lo più addetti, quali cuochi, aiuto-cuochi, pizzaioli o grigliatori, alla cucina – iniziassero a lavorare in cucina molto tempo prima dell'apertura al pubblico del locale, come, peraltro, confermato dagli stessi in sede di istruttoria - il teste ha, così, precisato: “Quando mi RSona_2 recavo alle 9 del mattino, mi accingevo a lavare e tagliare l'insalata, tagliavo le carote e i pomodori per circa quasi un'ora”. A.D.R:” Quando arrivavo alle 9 il locale era già aperto in quanto al piano di sopra vi era una badante della mamma del . A.D.R:” Mi sono recato in un'altra proprietà Pt_1 del a pulire le foglie”. A.D.R:” Ho l'invalidità al 75% perché diabetico”); - alle asserite Pt_1 assenze ingiustificate del lavoratore ovvero ai ritardi registrati con riguardo al lavoratore Per_2
, dal momento che tali assenze e tali ritardi, nonostante - a detta del titolare - fossero ripetute Pt_2 e frequenti nel tempo, non sono mai state formalizzate e contestate dalla datrice di lavoro ai dipendenti, circostanza, questa, che rende assolutamente inverosimile la tesi patrocinata dall'odierna opponente. 14 Oltreché – per le ragioni testé richiamate - le dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori e . Pt_2 RSona_1