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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Rg.n. 4356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c
nella causa civile iscritta al n. 4356/2024 RG
TRA
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Persona_1
Carmelo Intorre, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Duca
Ferrante della Marra n. 12
RICORRENTE
E
1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_1
Ortiero, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata preso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Dei Mille n. 40
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Silea (TV) alla Via Cendon Controparte_2
n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore Controparte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di intervento Persona_1
volontario dall'avv. Carmelo Intorre, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Napoli
alla Via Duca Ferrante della Marra n. 12
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi e note conclusionali e da verbale d'udienza del 15.7.2025.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.10.2024,
ritualmente notificati il 31.10.2024, , in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
2 Co potestà parentale sul figlio minore , conveniva in giudizio la Persona_1
[...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro Controparte_5
stradale verificatosi in data 29.09.2022, alle ore 18.00 circa, in Castellammare di Stabia alla via C.
Apuzzo, all'altezza del civico 19, in conseguenza del quale subiva lesioni personali il minore
. Persona_1
Più precisamente la ricorrente premetteva che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Piaggio tg. EZ34555, di proprietà della ed assicurato Controparte_2
per la r.c.a. con la si trovava a percorrere la strada in senso vietato e, al Controparte_1
sopraggiungere di veicoli dal senso di marcia regolare, il conducente si spostava a ridosso del fabbricato sito al civico 19, investendo violentemente la bicicletta a bordo di cui si trovava il minore , fermo dinanzi al portone di casa intento a parlare con la madre;
Persona_1
esponeva che, di conseguenza, il minore subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale “C.T.O.” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “frattura
scomposta 1/3 laterale clavicola destra“ con prognosi di gg. 30 e ne veniva disposto il ricovero per intervento chirurgico, a cui seguivano le cure del caso, fino alla guarigione con postumi invalidanti;
precisava di aver richiesto il risarcimento dei danni alla che pur avendo Controparte_1
provveduto agli accertamenti medico-legali in persona del minore, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria.
Ciò posto la ricorrente chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio nella causazione del sinistro, la condanna dei resistenti, in solido tra loro,
al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza delle lesioni subite, quantificati in €
152.924,50 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., che, preliminarmente, chiedeva il Controparte_1
mutamento di rito da sommario ad ordinario, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 281 decies d.lgs. 10.10.2022 n. 149, richiedendo le questioni in esame, di particolare complessità,
una più approfondita istruttoria;
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato in violazione dell'art. 1915 c.c., nonché per avere
3 l'assicurato reso dichiarazioni false e reticenti al momento della stipula del contratto in merito alla provincia di immatricolazione del veicolo;
eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 163, commi 3, 3bis, 4 e 5 c.p.c., e dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per indeterminatezza della domanda e, in particolare, per genericità nella descrizione della dinamica del sinistro;
contestava la legittimazione delle parti in causa e i documenti allegati al fine di provare la proprietà del veicolo investitore, disconoscendo la documentazione allegata in copia semplice;
contestava la fondatezza della domanda, non essendovi prova della responsabilità del conducente del motoveicolo investitore e non potendosi escludere la responsabilità, almeno concorsuale, del minore, nonché il nesso causale tra l'evento dedotto e le lesioni riportate dal minore e la quantificazione dei danni formulata dall'attore. Chiedeva, quindi, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del rito semplificato con conseguente mutamento in rito ordinario, nonché la declaratoria di inoperatività della polizza e di nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata e non provata, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la declaratoria della concorrente responsabilità del minore, con conseguente riduzione dell'importo risarcitorio e con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 17.12.2024 il GI dispone il mutamento del rito in rito ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, venivano escussi i testi indicati dalla ricorrente e veniva espletata la c.t.u. medico-legale in persona del minore danneggiato.
In data 27.06.2025, a seguito del deposito della c.t.u., si costituiva , in proprio Controparte_3
e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore , Persona_1
spiegando intervento volontario e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 04.07.2025 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
03.07.2025, questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note alle parti, l'udienza del 15.7.2025, in cui la causa viene riservata in decisione.
4 Le domande della ricorrente e dell'interventore sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della resistente non Controparte_2
costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza.
Non può essere accolta la richiesta di mutamento di rito da sommario ad ordinario formulata dalla compagnia resistente sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 281 decies d.lgs. 10.10.2022 n. 149.
Si ricorda che, il primo comma della norma individua l'ambito di applicazione del rito sommario mediante riferimento a quelle che sono le caratteristiche della controversia;
ad esso deve farsi ricorso quando i fatti di causa non sono controversi o la domanda è fondata su prova documentale o la domanda è di pronta soluzione e, infine, se la causa richiede un'istruzione non complessa. Le
predette ipotesi devono intendersi come alternative tra loro e la semplicità della causa non può
farsi dipendere da una mera prognosi dell'attore, ma dipende anche dalle difese del convenuto. Al
ricorrere di tali casi, la causa deve essere trattata secondo questo rito, qualunque sia la tipologia e la composizione dell'organo giudicante;
per tale ragione si tratta di rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario, mentre in tutti gli altri casi si pone come concorrente e alternativo.
Ai sensi del secondo comma, la domanda può essere sempre proposta in tali forme nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Nel caso di specie la domanda, proposta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e non richiedente una complessa istruzione, rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 281
decies c.p.c.
Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ritenuto dalla compagnia privo dei requisiti previsti al fine di consentire alla resistente la precisa individuazione della domanda e degli elementi posti dall'istante a fondamento della propria pretesa, nonché la precisa dinamica del sinistro.
5 Invero, la nullità dell'atto introduttivo può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto introduttivo, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, copiosa documentazione a supporto degli stessi.
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità delle domande di risarcimento formulate nei confronti dei resistenti per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo gli istanti prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e ss. D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr. lettera di costituzione in mora inoltrata alla a mezzo Pec dell'11.03.2024; doc. 11). La richiesta di risarcimento inoltrata con Controparte_1
rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata e, in particolare dall'art. 148, comma 2, d.lgs.
n. 209/2005 riguardante i sinistri con lesioni personali, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda, avendo l'istante provveduto ad inoltrare invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l.
10.11.2014 n. 162 alle parti convenute nel presente giudizio a mezzo Pec del 02.07.2024; nulla è stata eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla ritualità dell'invito inoltrato.
In merito alla eccezione di inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1915 c.c. per omessa tempestiva denuncia del sinistro , occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, conforme al tenore letterale dello stesso primo comma dell'art 1915 c.c.,
l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore tempestivo avviso del sinistro,
ai sensi dell'art. 1913 c.c. determina la perdita del diritto alla indennità solo in caso di
6 inadempimento doloso, che deve essere rigorosamente dedotto e dimostrato dallo stesso soggetto eccipiente (C. 1196/1989); all'infuori dell'ipotesi in cui venga dedotto e dimostrato il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato, implicante la perdita del diritto all'indennità, l'inadempimento stesso deve presumersi colposo (in tal senso, Sez. Un. 13 giugno
1980, n. 3749). Ai fini della sussistenza del dolo occorre l'intento fraudolento di recare danno all'assicuratore o comunque la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, non bastando un'omissione non intenzionale dovuta a dimenticanza o negligenza, ed è
onere dell'assicuratore darne dimostrazione (cfr. Cass. civ. n. 19071/2024, n. 32793/2019; n.
24210/2019, n. 13355/2015, n. 5435/2005). Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non solo non ha dedotto né dimostrato il dolo del responsabile civile nell'omessa tempestiva denuncia del sinistro de quo, ma non ha neppure offerto di provare il pregiudizio eventualmente subito per tale inadempimento.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. per aver l'assicurato reso dichiarazioni false o reticenti alla stipula della polizza, rilevando che il motoveicolo oggetto della polizza è in realtà circolante esclusivamente in Campania, mentre la polizza è stata stipulata in Treviso, sede della società mera intestataria del veicolo e zona in cui i premi assicurativi sono notevolmente ridotti rispetto alla . Controparte_6
Invero, dal certificato cronologico allegato si evince che il veicolo è intestato alla
[...]
con sede in Treviso e che il conducente abituale è residente Controparte_2 Controparte_7
a Treviso;
la circostanza che il sinistro si sia verificato in Campania, in assenza di altri elementi probatori idonei a confermare gli assunti della compagnia in merito alla falsità delle dichiarazioni rese, non può da sola indurre ad affermare che il conducente del veicolo sia residente in altra
Regione solo fittiziamente e che il veicolo sia circolante stabilmente in Campania.
Si rammenta, in ogni caso, che le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa derivanti dal contratto di assicurazione per la r.c.a. non sono opponibili dall'assicuratore ai terzi danneggiati,
che si avvalgano nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento dei danni, atteso che la normativa relativa alla r.c.a., stante l'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, sancisce l'autonomia del diritto del terzo danneggiato
7 rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore (cfr. Cass.
civ. sent. n. 18308 del 27.08.2014; Corte di Appello di Catanzaro, sent. 1414/2020; Tribunale di
Napoli Nord, sent. n. 4138/2022).
Con riguardo alla eccezione, proposta dalla compagnia resistente, di carenza di legittimazione attiva e passiva, va osservato quanto segue.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951
del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può
limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa),
oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni).
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'istante e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è
proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
8 Nella specie, la resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che parte istante non aveva fornito alcuna valida prova in proposito (intendendo contestare, in effetti, la titolarità
delle parti).
La legittimazione attiva della resistente , quale genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1
minore , e quella passiva delle resistenti, per quanto prospettato nel ricorso, Persona_1
sussistono, avendo assunto la ricorrente, nella detta qualità, che il minore aveva subito lesioni personali a
Co seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di assicurato per la r.c.a. Controparte_5
con la ed avendo evocato in giudizio i soggetti legittimati secondo l'azione proposta ai Controparte_1
sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005, in quanto tenuti al risarcimento in caso di accoglimento delle domande proposte.
Sussiste, quindi, la legittimazione attiva di , nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
parentale sul figlio minore, danneggiato nel sinistro in oggetto, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , che agisce in proprio, non avendo la stessa allegato di essere Parte_1
titolare del diritto personale al risarcimento di danni nei confronti dei resistenti. Lo stesso può affermarsi riguardo alla legittimazione attiva dell'interventore . Controparte_3
Possono dirsi anche provate la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr. documentazione medica relativa alle lesioni subite dal minore, certificato di stato di famiglia del minore), la titolarità passiva delle parti resistenti (cfr. certificato cronologico del motoveicolo Piaggio tg. EZ34555; informazioni sulla polizza allegate dalla compagnia); la compagnia convenuta, inoltre, non nega la propria titolarità passiva, in quanto non contesta l'esistenza della polizza, ma l'operatività della stessa, tanto da provvedere, nella fase stragiudiziale, alla gestione del sinistro (cfr. comunicazioni relative alla gestione del sinistro allegate dalla compagnia).
Riguardo alle contestazioni sollevate dalla parte convenuta in merito alla documentazione prodotta dal danneggiato, in quanto allegata in copia, si evidenzia che i documenti depositati in copia non sono stati specificatamente contestati;
si ricorda, infatti, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si
9 intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. III,
03.04.2014, n. 7775; Cass. civ., sez. VI, 03.9.2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ. sez. I, 27.02.2017,
n. 4912; Cass. civ., sez. II, 30.12.2009 n. 28096).
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, secondo lo scrivente giudice, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto (dichiarazioni testimoniali, documentazione medica relativa alle lesioni subite dal minore, consulenza medica di parte, c.t.u. medico-legale) consente di ritenere raggiunta la prova del fatto dedotto dalla parte ricorrente a sostegno delle domande proposte.
In particolare, i testi escussi, indicati da parte attrice, , nonna materna del minore, ed IM
, non parente e residente a breve distanza dal luogo del sinistro, escussi rispettivamente Testimone_2
all'udienza del 08.04.2025 ed all'udienza del 15.04.2025, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare,
hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero il giorno
29.09.2022 verso le ore 18.00 in Castellammare di Stabia alla via Carmine Apuzzo, il minore
[...]
si trovava in sella alla bicicletta nei pressi della sua abitazione situata al civico 19, intento a Persona_1
parlare con la madre e con la nonna, quando venne investito da un motoveicolo tipo Piaggio di colore grigio, condotto da un uomo, che percorreva la strada in senso di marcia vietato, il cui conducente, al fine di evitare le auto che provenivano dal regolare senso opposto, si spostò verso destra, così impattando la bicicletta, ancora ferma;
hanno riferito che a seguito dell'urto subito, il minore rovinò al suolo unitamente alla bicicletta sul lato destro e lamentava dolori alla spalla destra, per cui fu soccorso dalla madre e da altri passanti e poi, all'arrivo del padre, fu accompagnato all'ospedale “C.T.O.” di Napoli;
hanno precisato che il conducente del motoveicolo investitore si fermò ed esibì i documenti relativi al veicolo, scusandosi per l'accaduto; hanno riferito che il minore fu ricoverato per circa dieci giorni e che nel successivo periodo di degenza era stato impossibilitato a svolgere qualsiasi attività.
Le deposizioni rese dai testi, piuttosto precise e tra loro concordanti, trovano conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti.
E' prodotta in atti la documentazione medica, comprensiva del verbale di pronto soccorso n. 20220032198
del 29.09.2022 e della cartella clinica n. 32198 del P.O. “C.T.O.” di Napoli. Dal verbale di pronto soccorso risulta che veniva trasportato al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, Persona_1
10 alle ore 20.46, e che veniva riferita, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” verificatosi alle ore 18.00, con responsabilità di terzi;
nel diario clinico è riportato “mentre era in bici, caduta causata da un
motorino e incidente stradale, con trauma spalla e clavicola destra”, nell'“anamnesi patologica prossima”
della cartella clinica è riportato “coinvolto in incidente stradale mentre era alla guida di una bicicletta in
Castellammare di Stabia”.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Nel caso di specie è rilevante che la parte danneggiata riferiva nell'immediatezza quale causa delle lesioni riportate l'incidente stradale verificatosi tra la bicicletta ed un motoveicolo, pur non essendo specificate le modalità dell'occorso.
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre dal contenuto delle consulenze mediche sia di parte attrice sia del c.t.u., da cui emerge che il consulente medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pagine 5 e 20: “Il rapporto
causale tra l'incidente della strada e le lesioni de quo è ammissibile per i rituali criteri medico-legali
cronologico -temporale, dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa della forza, del criterio topografico. La
dinamica del sinistro compatibile con le lesioni riscontrate. Nel cadere al suolo il minore ha impattato con la
spalla destra subendo il vettore della forza sulla clavicola ... sussiste il nesso di causalità”.
La dinamica dell'evento risulta, altresì, plausibile anche in considerazione dello stato dei luoghi rappresentato dalle foto in atti (cfr. foto allegate dalla , trattandosi di strada con Controparte_1
carreggiata ristretta, in cui è difficoltoso il contemporaneo passaggio di un motoveicolo e di un autoveicolo.
11 Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate possono, dunque, dirsi anche provati l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio-temporali, la dinamica descritta da parte ricorrente e le conseguenze dannose derivate al minore.
Dunque, ritiene chi scrive che sia stata ampiamente superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c.. Sul punto, peraltro, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, da un lato vale il principio secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (v. Cass. n. 12444/2008); dall'altro, deve invocarsi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (v. Cass. civ. nn. 7532/2012; 29883/2008; Cass. n. 2556/2006).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del motoveicolo Piaggio sono certamente ravvisabili più
infrazioni stradali. In particolare, sono violate le disposizioni dell'art. 140 comma 1, c.d.s., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e dell'art. 141 c.d.s., il quale, al primo comma prevede che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle
persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre nei successivi comma 2 e 3
prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve regolare la
velocità nei tratti di strada ... nei passaggi stretti o ingombrati, ... nei casi di insufficiente visibilità per
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
12 fiancheggiati da edifici”; ancora, l'art. 143 commi 11 e 12, c.d.s., prevede sanzioni per i veicoli che circolano contromano.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del motoveicolo
Piaggio della società resistente, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141 e 143,
sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente. A fronte del comportamento del conducente del veicolo del resistente, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa alcuna violazione da parte del minore dell'art. 182 c.d.s., nè la sussistenza di alcun comportamento colposo dello stesso, che abbia potuto avere incidenza causale nel verificarsi del sinistro, atteso che lo stesso si trovava in sella alla sua bicicletta, fermo dinanzi al portone di casa quando veniva investito;
deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo della società resistente.
Va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate dal minore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro Persona_1
sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del P.O. “C.T.O.” di Napoli e dalle consulenze mediche in atti.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle
13 prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del c.t.u. medico-legale.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di pronto soccorso del P.O. n.
20220032198 del 29.09.2022 e della cartella clinica n. 32198 del P.O. “C.T.O.” di Napoli si evince che, a causa del sinistro, riportò “frattura scomposta 1/3 laterale clavicola destra”, con Persona_1
prognosi di trenta giorni, per cui venne ricoverato presso il reparto di Ortopedia e in data 07.10.2022 venne sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura della clavicola destra, per essere dimesso in data 08.10.2022; seguivano ulteriori visite mediche specialistiche ambulatoriali ospedalieri per la rimozione dei punti di sutura e successivamente per la rimozione del tutore con prescrizione di fisioterapia fino alla guarigione con postumi, certificata in data 12.10.2022.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. , hanno evidenziato che Persona_2
dalle lesioni riportate sono residuati “Esiti gravi di frattura scomposta del terzo distale di clavicola destra in
destrimane trattata chirurgicamente con placca e viti. Permanenza dei mezzi di sintesi, ipovalidità dell'arto
superiore omolaterale”.
Secondo l'ausiliario le lesioni riportate, ormai stabilizzatesi, sono compatibili con il sinistro dedotto dall'attore ed il consulente ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 11 (undici); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di
14 giorni 30 (trenta), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 12% (cfr. c.t.u. pag. 19).
Il consulente ha aggiunto che “il giovane non esercita al momento alcuna attività lavorativa remunerata.
Tenuto conto della menomazione, della possibilità di usufruire di attività di apprendistato, la capacità
lavorativa generica o specifica appare ridotta di almeno un terzo” e che “il livello di sofferenza è stato grave
poiché il minore è stato costretto ad un intervento chirurgico in narcosi, al ricovero ospedaliero, a sostenere
corpi estranei (viti e placca di titanio) all'interno del suo corpo. Non si può escludere che debba esporsi ad
altri interventi specie se le viti o la placca dovesse creare problemi di intolleranze e flogosi, evenienza non
infrequente in organismi in fase di crescita”.
Riguardo alle spese mediche sostenute o prevedibile, ha affermato che “Le spese mediche allegate agli atti
sono congrue. Quelle prevedibili da sostenere possono essere indicate in modo presuntivo intorno ai 3.000
euro (ulteriore riabilitazione, tutori di riposo, visite specialistiche di controllo, ecc.)”.
Il c.t.u. non ha ritenuto condivisibili le osservazioni rese dal consulente medico della compagnia, il quale ha sollevato varie critiche in merito alle valutazioni rese: ha contestato la valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni lamentate, evidenziando l'assenza di ulteriori lesioni tipiche dell'urto diretto al suolo, quali fratture di impatto degli arti inferiori o escoriazioni o ferite lacero-contuse da strisciamento degli arti al suolo (gomito, ginocchia, dorso mani); ha rilevato il mancato intervento del
Servizio Territoriale di 118 nonostante l'entità delle lesioni ed il ricorso ad una struttura ospedaliera più
distante dal luogo del sinistro rispetto ad altri presidi ospedalieri;
ha contestato la valutazione dei postumi invalidanti, ritenuta eccessiva alla luce dei “Valori percentuali delle Linee Guida SIMLA”, valutando il tipo di lesioni nella misura del 4-5%, percentuale maggiorabile fino al 2-3% in ragione dell'esito cicatriziale chirurgico e del modesto deficit funzionale;
ha ritenuto non condivisibile il riconoscimento di spese mediche future, oltre a quelle documentate, per eventuale rimozione dei mezzi sintesi e per ulteriore riabilitazione fisioterapica.
L'ausiliario, nel controdedurre a tali critiche, ha osservato che l'assenza di altre lesioni oltre al danno all'estremo distale laterale della clavicola destra riportato dal minore, è giustificata dall' “impatto indiretto
tale da farlo sbalzare di sella e cadere a suolo, da un a certa altezza avendo la spalla destra come impatto
primario con il suolo ... La scomposizione dei frammenti è una ulteriore prova della intensità della forza
15 violenta”; ha evidenziato che “Il C.T.O. è un ospedale specializzato in Ortopedia e con più reparti,
maggiormente indicato in caso di frattura complessa”; ha rilevato di aver calcolato l'entità dell'invalidità
permanente -ridotta dalla iniziale valutazione del 16% al 12%- tenendo conto delle specificità del caso (età
giovanile dell'infortunato, ripercussione sullo sviluppo psico-fisico, eventualità non remota di sviluppare complicanze per la presenza di mezzi di sintesi metallici, possibilità di uno sviluppo artrosico); ha precisa di aver riconosciuto spese future tenendo conto della “Scheda di dimissioni ospedaliera” che fornisce indicazioni per eventuali controlli e terapie future.
Ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse in via definitiva dal c.t.u. – anche sulla scorta delle deduzioni sollevate dalla Compagnia resistente - sulla stima del danno per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attore.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto che aveva 14 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, la somma di € Persona_1
1.625,00 per inabilità temporanea totale (giorni 11 x € 115,00), la somma di € 2.587,50 per l'inabilità
temporanea parziale al 75% (giorni 30 per € 86,25); la somma di € 1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30 per € 57,50). Il danno biologico permanente nella misura del 12%, inoltre, va liquidato nella misura di € 31.998,00
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
16 Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, dell'intervento chirurgico subito, del lungo iter terapeutico documentato in atti caratterizzato dall'immobilizzazione della spalla per oltre due mesi, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato, di giovane età. Tanto è emerso anche nel corso dell'istruttoria, sia dalle dichiarazioni testimoniali (“Mio TE fu ricoverato per circa dieci giorni e ricordo
che il primo periodo fu duro e non riusciva a fare niente, dovevamo aiutarlo per fare qualsiasi cosa ed era
molto giù di morale perché non poteva condurre una vita normale; “... la madre ... mi informò che era stato
sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla e che era rimasto degente a casa per un periodo
prolungato, non frequentando più la vita quotidiana e la scuola”) sia dalla c.t.u., in cui l'ausiliario ha ritenuto “grave” il livello di sofferenza patito.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, tenuto conto di tutto quanto sopra detto, al fine di dare ristoro anche al danno esistenziale,
consistente nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione del diritto alla salute, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 40% (superiore al valore standard delle
Tabelle di Milano del 28%, che in caso di ulteriore personalizzazione del danno prevedono un limite massimo fino al 47%), pari a € 12.799,19.
Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di €
49.734,50 (€ 5.577,50 per invalidità temporanea, € 31.998,00 per invalidità permanente;
€ 12.799,20 per incremento per personalizzazione).
17 L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'istante e a Parte_1 CP_3
, nella detta qualità, è dunque pari a € 50.374,70 oltre interessi legali codicistici sulla somma
[...]
devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro
(29.09.2022) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad €
58.403,31 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
58.403,31. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è
avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Per quanto riguarda le spese mediche, sia documentate che future prevedibili, questo Giudice, tenuto conto sia della quantificazione del c.t.u. che delle contestazioni della Compagnia, considerato che quelle documentate ammontano a € 38,00, ritiene di poter riconoscere per tale danno il complessivo importo di €
1.200,00.
In mancanza di specifica domanda, alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta.
Le spese di lite tra la ricorrente e , in qualità di genitori esercente la Parte_1 Controparte_3
potestà parentale sul figlio minore , e le parti resistenti seguono la soccombenza, ai Persona_1
sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del
13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e delle questioni trattate, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione di e di ad agire Parte_1 Controparte_3
in proprio;
18 2) Accoglie la domanda spiegata, n. q. di cui in atti, dalla ricorrente e dall'interventore e,
per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento, in favore di e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_3
esercenti la potestà parentale sul figlio minore , dell'importo di Persona_1
€ 58.403,31 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dal minore, nonché al pagamento della somma di € 1.200,00 per spese mediche documentate e future, oltre interessi legali sulle dette somme dalla data odierna sino al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore di e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_3
esercenti la potestà parentale sul figlio minore , delle spese di Persona_1
lite che si liquidano in euro 14.103,00 per competenze ed euro 886,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di c.t.u a carico in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., in solido tra loro.
Torre Annunziata, 21.7.2025
Il Giudice monocratico
Dott. Angelo Scarpati
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c
nella causa civile iscritta al n. 4356/2024 RG
TRA
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Persona_1
Carmelo Intorre, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Duca
Ferrante della Marra n. 12
RICORRENTE
E
1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Controparte_1
Ortiero, giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata preso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Dei Mille n. 40
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Silea (TV) alla Via Cendon Controparte_2
n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore Controparte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di intervento Persona_1
volontario dall'avv. Carmelo Intorre, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Napoli
alla Via Duca Ferrante della Marra n. 12
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi e note conclusionali e da verbale d'udienza del 15.7.2025.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.10.2024,
ritualmente notificati il 31.10.2024, , in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1
2 Co potestà parentale sul figlio minore , conveniva in giudizio la Persona_1
[...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro Controparte_5
stradale verificatosi in data 29.09.2022, alle ore 18.00 circa, in Castellammare di Stabia alla via C.
Apuzzo, all'altezza del civico 19, in conseguenza del quale subiva lesioni personali il minore
. Persona_1
Più precisamente la ricorrente premetteva che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Piaggio tg. EZ34555, di proprietà della ed assicurato Controparte_2
per la r.c.a. con la si trovava a percorrere la strada in senso vietato e, al Controparte_1
sopraggiungere di veicoli dal senso di marcia regolare, il conducente si spostava a ridosso del fabbricato sito al civico 19, investendo violentemente la bicicletta a bordo di cui si trovava il minore , fermo dinanzi al portone di casa intento a parlare con la madre;
Persona_1
esponeva che, di conseguenza, il minore subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale “C.T.O.” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “frattura
scomposta 1/3 laterale clavicola destra“ con prognosi di gg. 30 e ne veniva disposto il ricovero per intervento chirurgico, a cui seguivano le cure del caso, fino alla guarigione con postumi invalidanti;
precisava di aver richiesto il risarcimento dei danni alla che pur avendo Controparte_1
provveduto agli accertamenti medico-legali in persona del minore, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria.
Ciò posto la ricorrente chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Piaggio nella causazione del sinistro, la condanna dei resistenti, in solido tra loro,
al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore in conseguenza delle lesioni subite, quantificati in €
152.924,50 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.12.2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., che, preliminarmente, chiedeva il Controparte_1
mutamento di rito da sommario ad ordinario, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 281 decies d.lgs. 10.10.2022 n. 149, richiedendo le questioni in esame, di particolare complessità,
una più approfondita istruttoria;
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa per mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato in violazione dell'art. 1915 c.c., nonché per avere
3 l'assicurato reso dichiarazioni false e reticenti al momento della stipula del contratto in merito alla provincia di immatricolazione del veicolo;
eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 163, commi 3, 3bis, 4 e 5 c.p.c., e dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per indeterminatezza della domanda e, in particolare, per genericità nella descrizione della dinamica del sinistro;
contestava la legittimazione delle parti in causa e i documenti allegati al fine di provare la proprietà del veicolo investitore, disconoscendo la documentazione allegata in copia semplice;
contestava la fondatezza della domanda, non essendovi prova della responsabilità del conducente del motoveicolo investitore e non potendosi escludere la responsabilità, almeno concorsuale, del minore, nonché il nesso causale tra l'evento dedotto e le lesioni riportate dal minore e la quantificazione dei danni formulata dall'attore. Chiedeva, quindi, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del rito semplificato con conseguente mutamento in rito ordinario, nonché la declaratoria di inoperatività della polizza e di nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata e non provata, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la declaratoria della concorrente responsabilità del minore, con conseguente riduzione dell'importo risarcitorio e con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 17.12.2024 il GI dispone il mutamento del rito in rito ordinario e concedeva i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti, venivano escussi i testi indicati dalla ricorrente e veniva espletata la c.t.u. medico-legale in persona del minore danneggiato.
In data 27.06.2025, a seguito del deposito della c.t.u., si costituiva , in proprio Controparte_3
e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore , Persona_1
spiegando intervento volontario e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 04.07.2025 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
03.07.2025, questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note alle parti, l'udienza del 15.7.2025, in cui la causa viene riservata in decisione.
4 Le domande della ricorrente e dell'interventore sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della resistente non Controparte_2
costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza.
Non può essere accolta la richiesta di mutamento di rito da sommario ad ordinario formulata dalla compagnia resistente sull'assunto dell'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 281 decies d.lgs. 10.10.2022 n. 149.
Si ricorda che, il primo comma della norma individua l'ambito di applicazione del rito sommario mediante riferimento a quelle che sono le caratteristiche della controversia;
ad esso deve farsi ricorso quando i fatti di causa non sono controversi o la domanda è fondata su prova documentale o la domanda è di pronta soluzione e, infine, se la causa richiede un'istruzione non complessa. Le
predette ipotesi devono intendersi come alternative tra loro e la semplicità della causa non può
farsi dipendere da una mera prognosi dell'attore, ma dipende anche dalle difese del convenuto. Al
ricorrere di tali casi, la causa deve essere trattata secondo questo rito, qualunque sia la tipologia e la composizione dell'organo giudicante;
per tale ragione si tratta di rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario, mentre in tutti gli altri casi si pone come concorrente e alternativo.
Ai sensi del secondo comma, la domanda può essere sempre proposta in tali forme nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Nel caso di specie la domanda, proposta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e non richiedente una complessa istruzione, rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 281
decies c.p.c.
Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ritenuto dalla compagnia privo dei requisiti previsti al fine di consentire alla resistente la precisa individuazione della domanda e degli elementi posti dall'istante a fondamento della propria pretesa, nonché la precisa dinamica del sinistro.
5 Invero, la nullità dell'atto introduttivo può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto introduttivo, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, copiosa documentazione a supporto degli stessi.
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità delle domande di risarcimento formulate nei confronti dei resistenti per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo gli istanti prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e ss. D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr. lettera di costituzione in mora inoltrata alla a mezzo Pec dell'11.03.2024; doc. 11). La richiesta di risarcimento inoltrata con Controparte_1
rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata e, in particolare dall'art. 148, comma 2, d.lgs.
n. 209/2005 riguardante i sinistri con lesioni personali, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda, avendo l'istante provveduto ad inoltrare invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l.
10.11.2014 n. 162 alle parti convenute nel presente giudizio a mezzo Pec del 02.07.2024; nulla è stata eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla ritualità dell'invito inoltrato.
In merito alla eccezione di inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1915 c.c. per omessa tempestiva denuncia del sinistro , occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, conforme al tenore letterale dello stesso primo comma dell'art 1915 c.c.,
l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore tempestivo avviso del sinistro,
ai sensi dell'art. 1913 c.c. determina la perdita del diritto alla indennità solo in caso di
6 inadempimento doloso, che deve essere rigorosamente dedotto e dimostrato dallo stesso soggetto eccipiente (C. 1196/1989); all'infuori dell'ipotesi in cui venga dedotto e dimostrato il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato, implicante la perdita del diritto all'indennità, l'inadempimento stesso deve presumersi colposo (in tal senso, Sez. Un. 13 giugno
1980, n. 3749). Ai fini della sussistenza del dolo occorre l'intento fraudolento di recare danno all'assicuratore o comunque la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, non bastando un'omissione non intenzionale dovuta a dimenticanza o negligenza, ed è
onere dell'assicuratore darne dimostrazione (cfr. Cass. civ. n. 19071/2024, n. 32793/2019; n.
24210/2019, n. 13355/2015, n. 5435/2005). Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non solo non ha dedotto né dimostrato il dolo del responsabile civile nell'omessa tempestiva denuncia del sinistro de quo, ma non ha neppure offerto di provare il pregiudizio eventualmente subito per tale inadempimento.
Né può ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. per aver l'assicurato reso dichiarazioni false o reticenti alla stipula della polizza, rilevando che il motoveicolo oggetto della polizza è in realtà circolante esclusivamente in Campania, mentre la polizza è stata stipulata in Treviso, sede della società mera intestataria del veicolo e zona in cui i premi assicurativi sono notevolmente ridotti rispetto alla . Controparte_6
Invero, dal certificato cronologico allegato si evince che il veicolo è intestato alla
[...]
con sede in Treviso e che il conducente abituale è residente Controparte_2 Controparte_7
a Treviso;
la circostanza che il sinistro si sia verificato in Campania, in assenza di altri elementi probatori idonei a confermare gli assunti della compagnia in merito alla falsità delle dichiarazioni rese, non può da sola indurre ad affermare che il conducente del veicolo sia residente in altra
Regione solo fittiziamente e che il veicolo sia circolante stabilmente in Campania.
Si rammenta, in ogni caso, che le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa derivanti dal contratto di assicurazione per la r.c.a. non sono opponibili dall'assicuratore ai terzi danneggiati,
che si avvalgano nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento dei danni, atteso che la normativa relativa alla r.c.a., stante l'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, sancisce l'autonomia del diritto del terzo danneggiato
7 rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore (cfr. Cass.
civ. sent. n. 18308 del 27.08.2014; Corte di Appello di Catanzaro, sent. 1414/2020; Tribunale di
Napoli Nord, sent. n. 4138/2022).
Con riguardo alla eccezione, proposta dalla compagnia resistente, di carenza di legittimazione attiva e passiva, va osservato quanto segue.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951
del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può
limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa),
oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni).
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'istante e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è
proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
8 Nella specie, la resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che parte istante non aveva fornito alcuna valida prova in proposito (intendendo contestare, in effetti, la titolarità
delle parti).
La legittimazione attiva della resistente , quale genitore esercente la potestà sul figlio Parte_1
minore , e quella passiva delle resistenti, per quanto prospettato nel ricorso, Persona_1
sussistono, avendo assunto la ricorrente, nella detta qualità, che il minore aveva subito lesioni personali a
Co seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di assicurato per la r.c.a. Controparte_5
con la ed avendo evocato in giudizio i soggetti legittimati secondo l'azione proposta ai Controparte_1
sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005, in quanto tenuti al risarcimento in caso di accoglimento delle domande proposte.
Sussiste, quindi, la legittimazione attiva di , nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
parentale sul figlio minore, danneggiato nel sinistro in oggetto, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , che agisce in proprio, non avendo la stessa allegato di essere Parte_1
titolare del diritto personale al risarcimento di danni nei confronti dei resistenti. Lo stesso può affermarsi riguardo alla legittimazione attiva dell'interventore . Controparte_3
Possono dirsi anche provate la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr. documentazione medica relativa alle lesioni subite dal minore, certificato di stato di famiglia del minore), la titolarità passiva delle parti resistenti (cfr. certificato cronologico del motoveicolo Piaggio tg. EZ34555; informazioni sulla polizza allegate dalla compagnia); la compagnia convenuta, inoltre, non nega la propria titolarità passiva, in quanto non contesta l'esistenza della polizza, ma l'operatività della stessa, tanto da provvedere, nella fase stragiudiziale, alla gestione del sinistro (cfr. comunicazioni relative alla gestione del sinistro allegate dalla compagnia).
Riguardo alle contestazioni sollevate dalla parte convenuta in merito alla documentazione prodotta dal danneggiato, in quanto allegata in copia, si evidenzia che i documenti depositati in copia non sono stati specificatamente contestati;
si ricorda, infatti, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si
9 intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. III,
03.04.2014, n. 7775; Cass. civ., sez. VI, 03.9.2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ. sez. I, 27.02.2017,
n. 4912; Cass. civ., sez. II, 30.12.2009 n. 28096).
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, secondo lo scrivente giudice, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto (dichiarazioni testimoniali, documentazione medica relativa alle lesioni subite dal minore, consulenza medica di parte, c.t.u. medico-legale) consente di ritenere raggiunta la prova del fatto dedotto dalla parte ricorrente a sostegno delle domande proposte.
In particolare, i testi escussi, indicati da parte attrice, , nonna materna del minore, ed IM
, non parente e residente a breve distanza dal luogo del sinistro, escussi rispettivamente Testimone_2
all'udienza del 08.04.2025 ed all'udienza del 15.04.2025, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare,
hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero il giorno
29.09.2022 verso le ore 18.00 in Castellammare di Stabia alla via Carmine Apuzzo, il minore
[...]
si trovava in sella alla bicicletta nei pressi della sua abitazione situata al civico 19, intento a Persona_1
parlare con la madre e con la nonna, quando venne investito da un motoveicolo tipo Piaggio di colore grigio, condotto da un uomo, che percorreva la strada in senso di marcia vietato, il cui conducente, al fine di evitare le auto che provenivano dal regolare senso opposto, si spostò verso destra, così impattando la bicicletta, ancora ferma;
hanno riferito che a seguito dell'urto subito, il minore rovinò al suolo unitamente alla bicicletta sul lato destro e lamentava dolori alla spalla destra, per cui fu soccorso dalla madre e da altri passanti e poi, all'arrivo del padre, fu accompagnato all'ospedale “C.T.O.” di Napoli;
hanno precisato che il conducente del motoveicolo investitore si fermò ed esibì i documenti relativi al veicolo, scusandosi per l'accaduto; hanno riferito che il minore fu ricoverato per circa dieci giorni e che nel successivo periodo di degenza era stato impossibilitato a svolgere qualsiasi attività.
Le deposizioni rese dai testi, piuttosto precise e tra loro concordanti, trovano conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti.
E' prodotta in atti la documentazione medica, comprensiva del verbale di pronto soccorso n. 20220032198
del 29.09.2022 e della cartella clinica n. 32198 del P.O. “C.T.O.” di Napoli. Dal verbale di pronto soccorso risulta che veniva trasportato al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, Persona_1
10 alle ore 20.46, e che veniva riferita, quale causa dell'evento dannoso, “incidente in strada” verificatosi alle ore 18.00, con responsabilità di terzi;
nel diario clinico è riportato “mentre era in bici, caduta causata da un
motorino e incidente stradale, con trauma spalla e clavicola destra”, nell'“anamnesi patologica prossima”
della cartella clinica è riportato “coinvolto in incidente stradale mentre era alla guida di una bicicletta in
Castellammare di Stabia”.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Nel caso di specie è rilevante che la parte danneggiata riferiva nell'immediatezza quale causa delle lesioni riportate l'incidente stradale verificatosi tra la bicicletta ed un motoveicolo, pur non essendo specificate le modalità dell'occorso.
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre dal contenuto delle consulenze mediche sia di parte attrice sia del c.t.u., da cui emerge che il consulente medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto (cfr. c.t.u. pagine 5 e 20: “Il rapporto
causale tra l'incidente della strada e le lesioni de quo è ammissibile per i rituali criteri medico-legali
cronologico -temporale, dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa della forza, del criterio topografico. La
dinamica del sinistro compatibile con le lesioni riscontrate. Nel cadere al suolo il minore ha impattato con la
spalla destra subendo il vettore della forza sulla clavicola ... sussiste il nesso di causalità”.
La dinamica dell'evento risulta, altresì, plausibile anche in considerazione dello stato dei luoghi rappresentato dalle foto in atti (cfr. foto allegate dalla , trattandosi di strada con Controparte_1
carreggiata ristretta, in cui è difficoltoso il contemporaneo passaggio di un motoveicolo e di un autoveicolo.
11 Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate possono, dunque, dirsi anche provati l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio-temporali, la dinamica descritta da parte ricorrente e le conseguenze dannose derivate al minore.
Dunque, ritiene chi scrive che sia stata ampiamente superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c.. Sul punto, peraltro, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, da un lato vale il principio secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (v. Cass. n. 12444/2008); dall'altro, deve invocarsi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (v. Cass. civ. nn. 7532/2012; 29883/2008; Cass. n. 2556/2006).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del motoveicolo Piaggio sono certamente ravvisabili più
infrazioni stradali. In particolare, sono violate le disposizioni dell'art. 140 comma 1, c.d.s., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e dell'art. 141 c.d.s., il quale, al primo comma prevede che “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle
persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre nei successivi comma 2 e 3
prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... deve regolare la
velocità nei tratti di strada ... nei passaggi stretti o ingombrati, ... nei casi di insufficiente visibilità per
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
12 fiancheggiati da edifici”; ancora, l'art. 143 commi 11 e 12, c.d.s., prevede sanzioni per i veicoli che circolano contromano.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del motoveicolo
Piaggio della società resistente, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141 e 143,
sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente. A fronte del comportamento del conducente del veicolo del resistente, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa alcuna violazione da parte del minore dell'art. 182 c.d.s., nè la sussistenza di alcun comportamento colposo dello stesso, che abbia potuto avere incidenza causale nel verificarsi del sinistro, atteso che lo stesso si trovava in sella alla sua bicicletta, fermo dinanzi al portone di casa quando veniva investito;
deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo della società resistente.
Va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate dal minore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro Persona_1
sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di Pronto Soccorso del P.O. “C.T.O.” di Napoli e dalle consulenze mediche in atti.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle
13 prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del c.t.u. medico-legale.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di pronto soccorso del P.O. n.
20220032198 del 29.09.2022 e della cartella clinica n. 32198 del P.O. “C.T.O.” di Napoli si evince che, a causa del sinistro, riportò “frattura scomposta 1/3 laterale clavicola destra”, con Persona_1
prognosi di trenta giorni, per cui venne ricoverato presso il reparto di Ortopedia e in data 07.10.2022 venne sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura della clavicola destra, per essere dimesso in data 08.10.2022; seguivano ulteriori visite mediche specialistiche ambulatoriali ospedalieri per la rimozione dei punti di sutura e successivamente per la rimozione del tutore con prescrizione di fisioterapia fino alla guarigione con postumi, certificata in data 12.10.2022.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. , hanno evidenziato che Persona_2
dalle lesioni riportate sono residuati “Esiti gravi di frattura scomposta del terzo distale di clavicola destra in
destrimane trattata chirurgicamente con placca e viti. Permanenza dei mezzi di sintesi, ipovalidità dell'arto
superiore omolaterale”.
Secondo l'ausiliario le lesioni riportate, ormai stabilizzatesi, sono compatibili con il sinistro dedotto dall'attore ed il consulente ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 11 (undici); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di
14 giorni 30 (trenta), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 12% (cfr. c.t.u. pag. 19).
Il consulente ha aggiunto che “il giovane non esercita al momento alcuna attività lavorativa remunerata.
Tenuto conto della menomazione, della possibilità di usufruire di attività di apprendistato, la capacità
lavorativa generica o specifica appare ridotta di almeno un terzo” e che “il livello di sofferenza è stato grave
poiché il minore è stato costretto ad un intervento chirurgico in narcosi, al ricovero ospedaliero, a sostenere
corpi estranei (viti e placca di titanio) all'interno del suo corpo. Non si può escludere che debba esporsi ad
altri interventi specie se le viti o la placca dovesse creare problemi di intolleranze e flogosi, evenienza non
infrequente in organismi in fase di crescita”.
Riguardo alle spese mediche sostenute o prevedibile, ha affermato che “Le spese mediche allegate agli atti
sono congrue. Quelle prevedibili da sostenere possono essere indicate in modo presuntivo intorno ai 3.000
euro (ulteriore riabilitazione, tutori di riposo, visite specialistiche di controllo, ecc.)”.
Il c.t.u. non ha ritenuto condivisibili le osservazioni rese dal consulente medico della compagnia, il quale ha sollevato varie critiche in merito alle valutazioni rese: ha contestato la valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni lamentate, evidenziando l'assenza di ulteriori lesioni tipiche dell'urto diretto al suolo, quali fratture di impatto degli arti inferiori o escoriazioni o ferite lacero-contuse da strisciamento degli arti al suolo (gomito, ginocchia, dorso mani); ha rilevato il mancato intervento del
Servizio Territoriale di 118 nonostante l'entità delle lesioni ed il ricorso ad una struttura ospedaliera più
distante dal luogo del sinistro rispetto ad altri presidi ospedalieri;
ha contestato la valutazione dei postumi invalidanti, ritenuta eccessiva alla luce dei “Valori percentuali delle Linee Guida SIMLA”, valutando il tipo di lesioni nella misura del 4-5%, percentuale maggiorabile fino al 2-3% in ragione dell'esito cicatriziale chirurgico e del modesto deficit funzionale;
ha ritenuto non condivisibile il riconoscimento di spese mediche future, oltre a quelle documentate, per eventuale rimozione dei mezzi sintesi e per ulteriore riabilitazione fisioterapica.
L'ausiliario, nel controdedurre a tali critiche, ha osservato che l'assenza di altre lesioni oltre al danno all'estremo distale laterale della clavicola destra riportato dal minore, è giustificata dall' “impatto indiretto
tale da farlo sbalzare di sella e cadere a suolo, da un a certa altezza avendo la spalla destra come impatto
primario con il suolo ... La scomposizione dei frammenti è una ulteriore prova della intensità della forza
15 violenta”; ha evidenziato che “Il C.T.O. è un ospedale specializzato in Ortopedia e con più reparti,
maggiormente indicato in caso di frattura complessa”; ha rilevato di aver calcolato l'entità dell'invalidità
permanente -ridotta dalla iniziale valutazione del 16% al 12%- tenendo conto delle specificità del caso (età
giovanile dell'infortunato, ripercussione sullo sviluppo psico-fisico, eventualità non remota di sviluppare complicanze per la presenza di mezzi di sintesi metallici, possibilità di uno sviluppo artrosico); ha precisa di aver riconosciuto spese future tenendo conto della “Scheda di dimissioni ospedaliera” che fornisce indicazioni per eventuali controlli e terapie future.
Ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse in via definitiva dal c.t.u. – anche sulla scorta delle deduzioni sollevate dalla Compagnia resistente - sulla stima del danno per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attore.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto che aveva 14 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, la somma di € Persona_1
1.625,00 per inabilità temporanea totale (giorni 11 x € 115,00), la somma di € 2.587,50 per l'inabilità
temporanea parziale al 75% (giorni 30 per € 86,25); la somma di € 1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30 per € 57,50). Il danno biologico permanente nella misura del 12%, inoltre, va liquidato nella misura di € 31.998,00
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
16 Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, dell'intervento chirurgico subito, del lungo iter terapeutico documentato in atti caratterizzato dall'immobilizzazione della spalla per oltre due mesi, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato, di giovane età. Tanto è emerso anche nel corso dell'istruttoria, sia dalle dichiarazioni testimoniali (“Mio TE fu ricoverato per circa dieci giorni e ricordo
che il primo periodo fu duro e non riusciva a fare niente, dovevamo aiutarlo per fare qualsiasi cosa ed era
molto giù di morale perché non poteva condurre una vita normale; “... la madre ... mi informò che era stato
sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla e che era rimasto degente a casa per un periodo
prolungato, non frequentando più la vita quotidiana e la scuola”) sia dalla c.t.u., in cui l'ausiliario ha ritenuto “grave” il livello di sofferenza patito.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, tenuto conto di tutto quanto sopra detto, al fine di dare ristoro anche al danno esistenziale,
consistente nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione del diritto alla salute, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 40% (superiore al valore standard delle
Tabelle di Milano del 28%, che in caso di ulteriore personalizzazione del danno prevedono un limite massimo fino al 47%), pari a € 12.799,19.
Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di €
49.734,50 (€ 5.577,50 per invalidità temporanea, € 31.998,00 per invalidità permanente;
€ 12.799,20 per incremento per personalizzazione).
17 L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'istante e a Parte_1 CP_3
, nella detta qualità, è dunque pari a € 50.374,70 oltre interessi legali codicistici sulla somma
[...]
devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro
(29.09.2022) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad €
58.403,31 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
58.403,31. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è
avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Per quanto riguarda le spese mediche, sia documentate che future prevedibili, questo Giudice, tenuto conto sia della quantificazione del c.t.u. che delle contestazioni della Compagnia, considerato che quelle documentate ammontano a € 38,00, ritiene di poter riconoscere per tale danno il complessivo importo di €
1.200,00.
In mancanza di specifica domanda, alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta.
Le spese di lite tra la ricorrente e , in qualità di genitori esercente la Parte_1 Controparte_3
potestà parentale sul figlio minore , e le parti resistenti seguono la soccombenza, ai Persona_1
sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del
13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e delle questioni trattate, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione di e di ad agire Parte_1 Controparte_3
in proprio;
18 2) Accoglie la domanda spiegata, n. q. di cui in atti, dalla ricorrente e dall'interventore e,
per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento, in favore di e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_3
esercenti la potestà parentale sul figlio minore , dell'importo di Persona_1
€ 58.403,31 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dal minore, nonché al pagamento della somma di € 1.200,00 per spese mediche documentate e future, oltre interessi legali sulle dette somme dalla data odierna sino al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al Controparte_1
pagamento in favore di e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_3
esercenti la potestà parentale sul figlio minore , delle spese di Persona_1
lite che si liquidano in euro 14.103,00 per competenze ed euro 886,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di c.t.u a carico in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., in solido tra loro.
Torre Annunziata, 21.7.2025
Il Giudice monocratico
Dott. Angelo Scarpati
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