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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5310/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5310/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo, Giovanni Parte_1
ZZ e ER Ria;
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silenzio;
APPELLATA NONCHÈ CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 11.04.2022, Parte_1 aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di la CP_2 [...]
e l per sentire accogliere Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 del 25.02.2022 notificata da Controparte_4
in data 02.03.2022 ovvero, in subordine, sospenderla limitatamente alle somme
[...] indicate nelle cartelle nn: 05920170006558505000, 05920190034682572000 e 05920190034682673000; b) in via principale, accertare e dichiarare come non dovute le somme indicate nelle cartelle sub a) e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 notificata da in data Controparte_4
02.03.2022; c) in ulteriore subordine, applicare le sanzioni al minimo edittale, scomputate di maggiorazioni, interessi e accessori;
d) condannare le parti resistenti alla refusione delle spese, diritti ed onorari tutti della causa, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. L ritualmente costituitasi in giudizio aveva contestato tutto Controparte_4 quanto ex adverso dedotto e concluso instando “affinché l'adito sig. Giudice di Pace … in accoglimento di quanto in premessa argomentato, eccepito e documentato voglia rigettare in toto l'avversa domanda siccome infondata e non provata, in diritto e in fatto, e perché alcuna prescrizione può dirsi compiuta. Vinte le spese di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Parimenti la , costituitasi, aveva instato Controparte_5 per la declaratoria di inammissibilità della spiegata opposizione “perché proposta fuori termine” e, in subordine, per il rigetto dell'opposizione “perché infondata in fatto e in diritto”. Con sentenza n. 835/2023 il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione CP_2 condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 19.01.2023, Parte_1 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente di: “I. accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 835/2023 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa CP_2
NA MA TA, in data 18.01.2023, depositata in Cancelleria in data 19.01.2023 e comunicata alle parti il 25.01.2023, a definizione del procedimento recante RG 4020/2022, accertare e dichiarare come non dovute le somme indicate nelle cartelle nn. 05920170006558505000, 05920190034682572000, 05920190034682673000 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 del 25.02.2022 notificata da in data 02.03.2022; II. accogliere l'appello e, per Controparte_4
l'effetto, in riforma della sentenza n. 835/2023 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa CP_2
NA MA TA, in data 18.01.2023, depositata in Cancelleria in data 19.01.2023 e comunicata alle parti il 25.01.2023, a definizione del procedimento recante RG 4020/2022, applicare le sanzioni al minimo edittale, scomputate di maggiorazioni, interessi, e accessori;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello]. L' , costituitosi nel presente Controparte_2 giudizio di appello, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Adita Giustizia: nel merito rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. L ha concluso “Affinché l'ill.mo Sig. Controparte_4
Giudice adito, quale Giudice dell'Appello, previa acquisizione del fascicolo di ufficio R.G. n. 4020/2022 relativo al giudizio di primo grado, contrariis rejectis e in accoglimento di quanto innanzi eccepito e argomentato, voglia rigettare in toto il gravame così come proposto dal Sig.
siccome infondato non provato in diritto e in fatto, confermando in ogni sua Parte_1 parte la sentenza impugnata. Vinte le spese di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. All'udienza del 19.11.2025, all'esito della concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione. I motivi di appello sono infondati e non posso trovare accoglimento. Par d'uopo preliminarmente rammentare che l'intimazione di pagamento (ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973) è un atto dell'esecuzione forzata che l'agente della riscossione deve notificare prima di procedere al pignoramento. Non introduce una nuova pretesa, ma sollecita l'adempimento del debito già iscritto a ruolo. L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è ammissibile contro l'intimazione di pagamento solo se il contribuente contesta il diritto stesso dell'agente di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio:
- prescrizione del credito dopo la notifica della cartella;
- estinzione del debito per pagamento, sgravio, annullamento, compensazione, ecc.;
- inesistenza o nullità radicale del titolo esecutivo (es. cartella mai notificata). In questi casi l'intimazione rappresenta il primo atto con cui il contribuente ha concreta conoscenza dell'esecuzione imminente e, dunque, può essere impugnata con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario (Giudice di pace o Tribunale). L'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è invece ammissibile se mira a contestare:
- vizi propri della cartella o dell'atto presupposto (avviso di accertamento, verbale di violazione, ecc.);
- la legittimità sostanziale della pretesa tributaria. In definitiva, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è proponibile contro l'intimazione di pagamento solo se si contestano fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti o la mancanza del titolo esecutivo;
non è invece ammessa per contestare la legittimità del credito tributario. Ebbene. nel caso in scrutinio, l'odierno appellante aveva in primo grado eccepito la mancata notifica del verbale di contestazione al C.d.S. e degli atti presupposti nonché la nullità delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 1 comma 153 legge n. 244/2007, per non essere stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo. Le doglianze sono infondate avendo l' documentato l'avvenuta Controparte_6 notifica delle cartelle presupposte e dell'impugnata intimazione di pagamento n. 05920229001657912000, depositando la stampa delle pec di invio e di avvenuta consegna delle rispettive cartelle, nonché copia di queste ultime, e depositando inoltre la pec di invio e di avvenuta consegna dell'impugnata intimazione di pagamento. In sede di appello ha inoltre allegato le relative pec in formato .eml. CP_7
La produzione documentale di in appello è ammissibile perché è giustificata dal fatto che CP_7 il documento serve a dimostrare la conformità di copie già prodotte in primo grado e non si tratta di documenti nuovi su fatti nuovi ma di mera regolarizzazione probatoria. In questo senso, la Suprema Corte ha chiarito che gli originali di documenti già prodotti in copia nel giudizio di primo grado non costituiscono “nuovi mezzi di prova”, ma sono ammissibili in appello come mezzi di prova già esistenti destinati solo a superare il disconoscimento. Si aggiunga che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) c.p.c. giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare aliunde la conformità della copia all'originale, mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ., addì 08 giugno 2018, n. 14950; Cass. Civ., addì 23 maggio 2018, n. 12737; Cass. Civ., addì 11 gennaio 2018, n. 554; conformi, ex multis, Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent. addì 04 marzo 2020; Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent. addì 28 giugno 2019; Cass. Civ., addì 28 febbraio 2017, n. 5077; Cass. Civ., addì 30 giugno 2016, n. 13384; Cass. Civ., addì 13giugno 2014, n. 13425; Cass. Civ., addì 21 novembre 2011, n. 24456; Cass. Civ., addì 21 aprile 2010, n. 9439). Non può ignorarsi infatti che le copie delle pec di notifica recano tutti i codici univoci di riferimento richiesti dalla legge per le notifiche a mezzo pec. Con riferimento alla nullità della notifica a mezzo pec, dai documenti allegati emerge pertanto che il messaggio è stato regolarmente inviato e consegnato alla casella pec del destinatario come attestato dal gestore del servizio. Eventuali irregolarità formali non hanno comunque determinato alcuna lesione del diritto di difesa della parte destinataria. In ragione, quindi, dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, tutte le eccezioni riferite e/o riferibili alle cartelle de quibus, e ai presupposti verbali, sono inammissibili siccome tardivamente proposte. Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981. Ed invero, a maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27, comma 6, è dovuta in caso di ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria una volta che questa è divenuta esigibile (ad esempio, dopo il mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione o, in alcuni casi, del verbale). La giurisprudenza prevalente la qualifica come sanzione aggiuntiva a carattere afflittivo, non come un mero interesse moratorio di natura civile. La sua funzione è quella di incentivare il tempestivo adempimento e di punire l'inadempimento del debitore. La sua misura fissa (il 10% per ogni semestre di ritardo) è stata ritenuta ammissibile proprio in virtù della sua natura sanzionatoria. La Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità di questa maggiorazione, spesso in riferimento alle violazioni del Codice della Strada, ha confermato l'applicabilità della maggiorazione, riconoscendone la natura di sanzione aggiuntiva che decorre dal momento in cui l'obbligazione di pagamento diviene esigibile. Ed invero la Suprema Corte ha chiarito che le maggiorazioni semestrali ex art. 27 l. 689/1981 si applicano anche alle sanzioni del Codice della Strada poiché l'art. 203, comma 3, disciplina la quantificazione iniziale della sanzione divenuta esigibile ma non sostituisce né esclude la maggiorazione per il ritardo nel pagamento. Pertanto, l'orientamento consolidato è nel senso della piena legittimità della maggiorazione del 10% semestrale, la quale consegue automaticamente al ritardo nel pagamento e si somma all'importo della sanzione principale. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5310/2023 R.G., così provvede:
• RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• CONDANNA al pagamento, in favore delle appellate Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_2
, delle spese di lite del presente giudizio quantificate, per ciascuna parte, in €
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge con distrazione in favore dell'avv. Antonio Silenzio;
• dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis del D.P.R. n. 115/2002 condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale;
Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5310/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo, Giovanni Parte_1
ZZ e ER Ria;
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Silenzio;
APPELLATA NONCHÈ CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 11.04.2022, Parte_1 aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di la CP_2 [...]
e l per sentire accogliere Controparte_3 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 del 25.02.2022 notificata da Controparte_4
in data 02.03.2022 ovvero, in subordine, sospenderla limitatamente alle somme
[...] indicate nelle cartelle nn: 05920170006558505000, 05920190034682572000 e 05920190034682673000; b) in via principale, accertare e dichiarare come non dovute le somme indicate nelle cartelle sub a) e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 notificata da in data Controparte_4
02.03.2022; c) in ulteriore subordine, applicare le sanzioni al minimo edittale, scomputate di maggiorazioni, interessi e accessori;
d) condannare le parti resistenti alla refusione delle spese, diritti ed onorari tutti della causa, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. L ritualmente costituitasi in giudizio aveva contestato tutto Controparte_4 quanto ex adverso dedotto e concluso instando “affinché l'adito sig. Giudice di Pace … in accoglimento di quanto in premessa argomentato, eccepito e documentato voglia rigettare in toto l'avversa domanda siccome infondata e non provata, in diritto e in fatto, e perché alcuna prescrizione può dirsi compiuta. Vinte le spese di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Parimenti la , costituitasi, aveva instato Controparte_5 per la declaratoria di inammissibilità della spiegata opposizione “perché proposta fuori termine” e, in subordine, per il rigetto dell'opposizione “perché infondata in fatto e in diritto”. Con sentenza n. 835/2023 il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione CP_2 condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 19.01.2023, Parte_1 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente di: “I. accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 835/2023 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa CP_2
NA MA TA, in data 18.01.2023, depositata in Cancelleria in data 19.01.2023 e comunicata alle parti il 25.01.2023, a definizione del procedimento recante RG 4020/2022, accertare e dichiarare come non dovute le somme indicate nelle cartelle nn. 05920170006558505000, 05920190034682572000, 05920190034682673000 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90016579 12/000 del 25.02.2022 notificata da in data 02.03.2022; II. accogliere l'appello e, per Controparte_4
l'effetto, in riforma della sentenza n. 835/2023 emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa CP_2
NA MA TA, in data 18.01.2023, depositata in Cancelleria in data 19.01.2023 e comunicata alle parti il 25.01.2023, a definizione del procedimento recante RG 4020/2022, applicare le sanzioni al minimo edittale, scomputate di maggiorazioni, interessi, e accessori;
III. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello]. L' , costituitosi nel presente Controparte_2 giudizio di appello, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Adita Giustizia: nel merito rigettare la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso, in ipotesi di fondamento delle avverse doglianze relative alle modalità di esazione, lasciare indenne l'Amministrazione da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. L ha concluso “Affinché l'ill.mo Sig. Controparte_4
Giudice adito, quale Giudice dell'Appello, previa acquisizione del fascicolo di ufficio R.G. n. 4020/2022 relativo al giudizio di primo grado, contrariis rejectis e in accoglimento di quanto innanzi eccepito e argomentato, voglia rigettare in toto il gravame così come proposto dal Sig.
siccome infondato non provato in diritto e in fatto, confermando in ogni sua Parte_1 parte la sentenza impugnata. Vinte le spese di lite, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. All'udienza del 19.11.2025, all'esito della concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione. I motivi di appello sono infondati e non posso trovare accoglimento. Par d'uopo preliminarmente rammentare che l'intimazione di pagamento (ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973) è un atto dell'esecuzione forzata che l'agente della riscossione deve notificare prima di procedere al pignoramento. Non introduce una nuova pretesa, ma sollecita l'adempimento del debito già iscritto a ruolo. L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è ammissibile contro l'intimazione di pagamento solo se il contribuente contesta il diritto stesso dell'agente di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio:
- prescrizione del credito dopo la notifica della cartella;
- estinzione del debito per pagamento, sgravio, annullamento, compensazione, ecc.;
- inesistenza o nullità radicale del titolo esecutivo (es. cartella mai notificata). In questi casi l'intimazione rappresenta il primo atto con cui il contribuente ha concreta conoscenza dell'esecuzione imminente e, dunque, può essere impugnata con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario (Giudice di pace o Tribunale). L'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è invece ammissibile se mira a contestare:
- vizi propri della cartella o dell'atto presupposto (avviso di accertamento, verbale di violazione, ecc.);
- la legittimità sostanziale della pretesa tributaria. In definitiva, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è proponibile contro l'intimazione di pagamento solo se si contestano fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti o la mancanza del titolo esecutivo;
non è invece ammessa per contestare la legittimità del credito tributario. Ebbene. nel caso in scrutinio, l'odierno appellante aveva in primo grado eccepito la mancata notifica del verbale di contestazione al C.d.S. e degli atti presupposti nonché la nullità delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 1 comma 153 legge n. 244/2007, per non essere stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo. Le doglianze sono infondate avendo l' documentato l'avvenuta Controparte_6 notifica delle cartelle presupposte e dell'impugnata intimazione di pagamento n. 05920229001657912000, depositando la stampa delle pec di invio e di avvenuta consegna delle rispettive cartelle, nonché copia di queste ultime, e depositando inoltre la pec di invio e di avvenuta consegna dell'impugnata intimazione di pagamento. In sede di appello ha inoltre allegato le relative pec in formato .eml. CP_7
La produzione documentale di in appello è ammissibile perché è giustificata dal fatto che CP_7 il documento serve a dimostrare la conformità di copie già prodotte in primo grado e non si tratta di documenti nuovi su fatti nuovi ma di mera regolarizzazione probatoria. In questo senso, la Suprema Corte ha chiarito che gli originali di documenti già prodotti in copia nel giudizio di primo grado non costituiscono “nuovi mezzi di prova”, ma sono ammissibili in appello come mezzi di prova già esistenti destinati solo a superare il disconoscimento. Si aggiunga che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) c.p.c. giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare aliunde la conformità della copia all'originale, mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ., addì 08 giugno 2018, n. 14950; Cass. Civ., addì 23 maggio 2018, n. 12737; Cass. Civ., addì 11 gennaio 2018, n. 554; conformi, ex multis, Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent. addì 04 marzo 2020; Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent. addì 28 giugno 2019; Cass. Civ., addì 28 febbraio 2017, n. 5077; Cass. Civ., addì 30 giugno 2016, n. 13384; Cass. Civ., addì 13giugno 2014, n. 13425; Cass. Civ., addì 21 novembre 2011, n. 24456; Cass. Civ., addì 21 aprile 2010, n. 9439). Non può ignorarsi infatti che le copie delle pec di notifica recano tutti i codici univoci di riferimento richiesti dalla legge per le notifiche a mezzo pec. Con riferimento alla nullità della notifica a mezzo pec, dai documenti allegati emerge pertanto che il messaggio è stato regolarmente inviato e consegnato alla casella pec del destinatario come attestato dal gestore del servizio. Eventuali irregolarità formali non hanno comunque determinato alcuna lesione del diritto di difesa della parte destinataria. In ragione, quindi, dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, tutte le eccezioni riferite e/o riferibili alle cartelle de quibus, e ai presupposti verbali, sono inammissibili siccome tardivamente proposte. Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981. Ed invero, a maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27, comma 6, è dovuta in caso di ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria una volta che questa è divenuta esigibile (ad esempio, dopo il mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione o, in alcuni casi, del verbale). La giurisprudenza prevalente la qualifica come sanzione aggiuntiva a carattere afflittivo, non come un mero interesse moratorio di natura civile. La sua funzione è quella di incentivare il tempestivo adempimento e di punire l'inadempimento del debitore. La sua misura fissa (il 10% per ogni semestre di ritardo) è stata ritenuta ammissibile proprio in virtù della sua natura sanzionatoria. La Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità di questa maggiorazione, spesso in riferimento alle violazioni del Codice della Strada, ha confermato l'applicabilità della maggiorazione, riconoscendone la natura di sanzione aggiuntiva che decorre dal momento in cui l'obbligazione di pagamento diviene esigibile. Ed invero la Suprema Corte ha chiarito che le maggiorazioni semestrali ex art. 27 l. 689/1981 si applicano anche alle sanzioni del Codice della Strada poiché l'art. 203, comma 3, disciplina la quantificazione iniziale della sanzione divenuta esigibile ma non sostituisce né esclude la maggiorazione per il ritardo nel pagamento. Pertanto, l'orientamento consolidato è nel senso della piena legittimità della maggiorazione del 10% semestrale, la quale consegue automaticamente al ritardo nel pagamento e si somma all'importo della sanzione principale. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5310/2023 R.G., così provvede:
• RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• CONDANNA al pagamento, in favore delle appellate Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_2
, delle spese di lite del presente giudizio quantificate, per ciascuna parte, in €
[...]
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge con distrazione in favore dell'avv. Antonio Silenzio;
• dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis del D.P.R. n. 115/2002 condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale;
Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)