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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5003 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del liquidatore del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Parte_1
difesa dall'avv. Raffaele Ambrosino, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Saviano, alla via
S. Corsi, 40
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Controparte_1
Caramanno ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via S. Leonardo, 236/A
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, – la società in Parte_1
persona del liquidatore e del legale rappresentante p.t., - ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
1088/2020, reso dal Tribunale di Salerno in data 15.05.20, dott.Corrado D'Ambrosio, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società della Controparte_1 somma di €. 5.886,00, oltre interessi legali e spese della procedura, in virtù della fattura n. 43 del 1° febbraio 2011 emessa a fronte di prestazioni di cui al contratto sottoscritto dalle parti in data
24.07.09.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta e, nel merito, la mancata esecuzione di prestazioni ad opera della in Controparte_1
favore della , nel periodo di cui alla sopra menzionata fattura. Parte_1
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di giudizio.
Con propria comparsa si costituiva la in persona del legale rapp.te p.t. , la quale Controparte_1
concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Con ordinanza del 19.06.23, la causa veniva assegnata a questo giudice che, con provvedimento del
14.02.25, la tratteneva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata.
L'opposta società, ricorrente nel giudizio monitorio a seguito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1088/20, agisce nei confronti della per il mancato pagamento della Parte_1
fattura n. 43/11, emessa in virtù di attività di manutenzione ed assistenza sui programmi UR e
NT (canone di assistenza 2011).
Si rileva agli atti di causa che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti (contratto n.
AM/025/20097MF del 15.06.09), ha ad oggetto i software IL e LA, e prevede la fornitura dei detti sistemi gestionali con la formula del noleggio ed opzione di riscatto della licenza d'uso, in uno al servizio di assistenza e manutenzione.
Preliminarmente è opportuno ricordare la regola basilare dell'onere della prova e cioè che in base all'art. 2697 c.c., l'attore ( opposto nel giudizio di opposizione a d.i.)deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, di contro il convenuto(opponente) è tenuto a dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Inoltre, in base al principio di acquisizione della prova, il giudice è libero di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi prova. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Prima di esaminare la questione nel merito, occorre esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata.
La prescrizione dei crediti è regolata dall'art. 2934 del codice civile, il quale stabilisce proprio che , se il creditore non esercita il proprio diritto entro un certo periodo di tempo, il credito cessa di esistere e il creditore non può fare nulla per recuperarlo.
Oggetto della prescrizione sono i diritti soggettivi sostanziali e non le relative azioni, così che all'istituto in esame deve riconoscersi natura sostanziale e non processuale, con conseguente applicabilità della legge regolatrice del rapporto.
La normativa civile prevede una prescrizione ordinaria generale che è decennale a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non prevede un termine diverso.
Nel caso di specie, visto il contratto stipulato dalle parti, depositato agli atti, si rileva che esse 8parti in causa) hanno convenuto un'assistenza periodica.
Si precisa che l'assistenza nasce dal fatto che si tratta di beni sofisticati, che possono presentare problemi di impiego e necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica. Per tale motivo, viene spesso contemplata in un contratto ad hoc che prevede un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente. Può riguardare la manutenzione (correttiva o migliorativa) dei programmi, l'addestramento all'uso e il loro aggiornamento (c.d. release). Essa viene inquadrata prevalentemente nell'appalto di servizi.
Nel caso di specie, parrebbe essere davanti ad un contratto di servizi a prestazione periodica.
La fattura prodotta agli atti e oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo, fa riferimento ad un canone di assistenza e manutenzione relativo all'anno 2011 - “canone di assistenza e manutenzione
UR e NT anno 2011”- . Tale dizione fa pensare ad un approccio manutentivo basato su interventi a intervallo di tempo preimpostato, cioè a scadenze regolari. Pertanto, l'importo di cui alla fattura in oggetto, riguarda la prestazione dell'anno 2011.
Ciò posto, nel caso di specie, vista la natura della prestazione , frazionata nel tempo, il termine di prescrizione è quello di cinque anni. Per tale motivo risulta prescritto il diritto del credito azionato, poiché la fattura è stata emessa in data 1° febbraio 2011, con termine per pagamento fino al 3 marzo 2011( come previsto da contratto 30 giorni dall'emissione) e quindi la scadenza del termine per il pagamento è al 3 marzo 2016.
In conclusione, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata in via preliminare dall'opponente è assorbente della questione relativa al merito.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va accolta e deve essere disposta la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1088/2020 emesso in data 15.05.20 dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida in complessive €.,2.700,00, di cui €. 150,00 per spese ed €. 2.550,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 9.05.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi