Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 845/2021
VERBALE D'UDIENZA del 30/05/2025
nella causa promossa da
Parte 1
Contro
ON_1
All'udienza del 30/05/2025, alle ore 9.43, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Fabrizio
Naro in sostituzione degli avv. ti Anna Papa e Francesco Lo Faso, per Credit Agricole l'avv.
Floriana Tempra in sostituzione dell'avv. Massimo Tagliareni;
i procuratori chiedono di trattare la causa fissata per le ore 10.15, per impegni professionali.
E altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona 1
L'avv. Naro insiste nelle domande proposte, si riporta all'atto introduttivo, alle memorie ex art. 183, co. 6, cpc e alle note conclusive da ultimo depositate, chiede dunque l'accoglimento delle domande con distrazione delle spese.
L'avv. Tempra si riporta alla comparsa di costituzione nonché alle note conclusive da ultimo depositate;
chiede dunque il rigetto delle domande avversarie.
I procuratori delle parti chiedono, dunque, che sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.30, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 30.5.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies срс, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845/2021 RG degli affari civili,
TRA cf: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro Parte 1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Papa e Francesco Lo Faso, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio a Caccamo in c.da Chiacchiaro, snc, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(cf: P.IVA_2 ), che ha incorporato per fusione ON_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Tagliareni, in forza di procura allegata alla ON 1 comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio a Palermo in via Giosuè Carducci
n. 2
CONVENUTA
avente ad oggetto: accertamento negativo del credito derivante da contratto bancario;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande proposte nell'atto introduttivo:
accerta che il saldo relativo al rapporto di conto corrente ordinario n. 000001001154 (già n.
1001154) intestato all'attrice, alla data del 31.12.2020, è pari ad € 26.829,82; in persona del legale rappresentante pro tempore, a condanna ON_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la corrispondere a Parte 1 somma di € 26.829,82, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite e le liquida in € 3.808,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone a carico di in persona del legale rappresentante pro ON 2 tempore, le spese per l'occorsa ctu;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pt 1 e Parte_1 in persona del legale Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio in persona del ON_1 legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente versate in relazione al conto corrente ordinario n. 000001001154
(all'origine n. 1001154) "già aperto l'01.01.2004", pari ad € 36.836,46.
Deduceva, nello specifico, che il predetto rapporto, già in essere dal dicembre 1989 - provvisto di una linea di credito in conto corrente per facoltà di scoperto per L. 100.000.000 con validità fino a revoca, aumentata successivamente fino ad un massimo di € 200.000,00
-non fosse stato, fino al 20.4.2004, regolato da pattuizioni scritte, domandando dunque per tale periodo l'applicazione del tasso di interesse legale - in luogo di quello ultra-legale applicato senza alcuna valida previsione e variato in aderenza agli usi piazza, con comunicazioni successive nonché l'espunzione delle somme versate per effetto di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali a titolo di cms, valute fittizie, oneri non dovuti e capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori.
Quanto alle condizioni stabilite in seguito, con le pattuizioni del 20.4.2004, 6.5.2004, 19.2.2007 e le modifiche delle condizioni del 26.3.2009, del 30.5.2013 e del 27.1.2015, lamentava l'indeterminatezza del tasso di interesse ancorato all'euribor, profilo che determinava, secondo la prospettazione attorea altresì la violazione della normativa anticoncorrenziale in materia di intese nonché della cms di cui non erano indicati i
-
criteri di calcolo, essendo in ogni caso nulla per mancanza di causa, rappresentando di fatto una duplicazione degli interessi applicati sulle somme utilizzate -, della commissione sull'affidamento e di quella di istruttoria veloce, la non debenza delle somme versate per effetto di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali, nonché di spese, oneri e commissioni non contrattualmente previste e delle cd valute fittizie, oltre che della capitalizzazione illegittima degli interessi passivi (fino al 20.4.2004 e a partire dall'1.1.2014).
Domandava, in caso di estinzione del rapporto in corso di causa, la condanna della controparte agli interessi legali dalla data della costituzione in mora sino al soddisfo nonché la rivalutazione monetaria come per legge, nonché degli interessi legali. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.9.2021 ON 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie affermando la legittimità delle condizioni contrattuali stabilite nel contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti il 20.4.2004, sia in relazione ai tassi di interesse che alla cms ed alle altre clausole negoziali, negando altresì la validità della clausola anatocistica osservante il criterio di reciprocità, trattandosi di rapporto successivo alla delibera Cicr del 9.2.2000.
Eccepiva, d'altra parte, la prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie effettuate dalla società attrice, domandando in ogni caso il rigetto delle domande.
Nella comparsa di intervento depositata in data 14.11.2022 inON_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dava conto dell'intervenuta fusione per incorporazione della banca convenuta nell'istituto di credito interveniente, facendo proprie le difese, eccezioni e domande dalla stessa svolte. Con ordinanza del 23.11.2022 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto in contestazione e all'udienza odierna la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, è opportuno innanzitutto dare conto della procedibilità della domanda essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale in atti).
Ciò chiarito, deve osservarsi che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del saldo relativo al rapporto intrattenuto dalla società attrice con ON_3 , poi poi a sua volta incorporata inON_1divenuto Controparte_2
Si tratta, nello specifico, del c/c di corrispondenza n. 000001001154 (all'origine n. 1001154) del 20.4.2004, intrattenuto presso ON 1 (all'origine ON 3 ), poi oggetto di successive pattuizioni del 6.5.2004 e del 19.2.2007, nonché delle modifiche del 26.3.2009, 30.5.2012 e 27.1.2015 (cfr. all. nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 all'atto di citazione).
Orbene, "nelle controversie tra CP_4 e correntista, introdotte sul ricorso del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della CP_4 al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione, così come questa Corte ha già affermato in diverse pronunce. Si è infatti stabilito (Sez. 6 1, Ordinanza n. 24948 del 2017) che il correntista, il quale "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute."
Tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (cfr. Cass. n. 311787/2018; da ultimo, Cass. 15033/2022).
Dunque, secondo le regole generali sull'onere della prova, in caso di azione di accertamento negativo (e ripetizione di indebito) grava sull'attore la dimostrazione non soltanto dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del suo successivo venir meno (cfr., ex multis, Cass., n. 7501/2012: "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").
Tale regola - suscettibile in determinate ipotesi di subire un temperamento in forza del principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. n. 15033/2022 sopra cit.) – non cede il passo ad un differente onere probatorio nell'ipotesi di fatti negativi, insuscettibili di incidere sulla regola generale di cui all'art. 2697 cc, gravando il relativo onere in ogni caso sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Nel caso di specie, Parte 1 ha prodotto tutti i documenti contrattuali che hanno regolato i rapporti con la CP_4 nel corso degli anni, corredati dagli estratti conto integrali dall'1.1.2004 al 31.12.2020; ha, dunque, soddisfatto l'onere della prova sulla medesima gravante.
Prima di soffermarsi sui rapporti oggetto di disamina va, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, richiamato l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, che la definisce come la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (cfr. Cass., n.
870/2006). Nella maggior parte dei casi essa, tuttavia, veniva di fatto applicata sulla punta di massima scopertura effettiva registrata nel periodo di riferimento, così tradendo ancor più chiaramente la sua natura di corrispettivo per l'erogazione del credito. La clausola dunque non può ritenersi nulla per difetto di causa, salvo verificarne la determinatezza, e dunque la validità, alla luce degli artt. 1418 e 1346 c.c..
Il legislatore ha disciplinato la cms per la prima volta nel 2009 (art. 2 bis 1. n. 2/2009 di conversione del d.l. n.185/2008), delineando la struttura e i requisiti di validità della clausola che la prevede e così sancendone la natura di corrispettivo per l'erogazione del credito, dunque in ultima istanza di componente del TAEG (co. 2). Ha stabilito infatti che la cms deve, a pena di nullità della clausola che la contiene, essere connessa all'utilizzo effettivo delle somme, in presenza di fido e di scopertura continuativa non inferiore a trenta giorni;
è stata altresì comminata la nullità delle “clausole, comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente, in ogni momento" (co. 1).
Il legislatore ha, infine, fissato il termine entro il quale gli istituti di credito avrebbero dovuto adeguare alle nuove previsioni le clausole contenute nei contratti in corso, ossia
150 giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 29.1.2009).
Va, poi, richiamato l'art. 117 bis, d.lgs. 395/1993, introdotto dall'art. 6 bis d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni in l. n. 214/2011) ai sensi del quale "I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". È opportuno, d'altra parte, precisare che privo di fondamento è il rilievo svolto dalla società attrice in ordine alla nullità della clausola negoziale contenuta nelle modifiche contrattuali del 26.3.2009, del 30.5.2012 e del 27.1.2015, che fa riferimento al tasso euribor, in quanto contenuta in un cd contratto "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza, ex artt. 2 e 7 1. n. 287/1990.
Si tratta, invero, di conclusione non aderente ad un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro "alterato" da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti.
Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto.
In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria "applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021).
Non può, peraltro, trascurarsi che, anche se le parti del singolo contratto non siano consapevoli delle intese o pratiche illecite di terzi volte ad alterare il parametro esterno costituito dall'Euribor, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore "falsato", il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti.
Potrebbe allora ritenersi che ciò determini comunque, in qualche modo, una oggettiva applicazione degli effetti dell'illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della libera concorrenza nell'ambito di quel singolo contratto, in danno di uno dei contraenti, in contrasto con le norme dirette a vietare siffatte intese o pratiche.
[…] nelle ipotesi in esame, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, as-sume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'og-getto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto.
Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto.
In definitiva, la corretta impostazione da adottare per risolvere le questioni legate alla stipulazione di clausole contrattuali contenenti riferimenti all'Euribor, in applicazione dei principi sull'esistenza, la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto, implica che la cd. "clausola Euribor" - anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente "applicazione" di un'intesa
-
illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula).
Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello
"genuino" e non quello "alterato") e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile.
Sulla base delle premesse fin qui esposte, deve, in particolare, concludersi che, affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti.
Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica ed in quali termini con previsioni minimali di legge (Cass., n.
- -
12007/2024).
Ebbene, parte attrice non ha fornito alcun elemento che possa determinare l'esito positivo dell'accertamento suggerito dal la Corte di Cassazione.
Al fine di accertare la fondatezza delle ulteriori censure contenute nell'atto introduttivo è
necessario richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici oltrePersona 2 che sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
L'ausiliario, dopo una compiuta analisi della documentazione contrattuale e degli e.c. ha provveduto alla ricostruzione dell'evoluzione del rapporto con tutti gli addebiti trimestrali operati dall'istituto di credito, confermando l'assenza di qualsivoglia pattuizione dall'1.1.2004 al 20.4.2004; ha dunque proceduto, in aderenza al quesito giudiziale, ad eliminare tutte le voci di costo, calcolando solo l'interesse legale rispetto a tale periodo
(pag. 6 e 7).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, correttamente il ctu ha dato conto della previsione della pari capitalizzazione a partire dal documento contrattuale del 20.4.2004, mantenendola fino all'entrate in vigore dell'art. 1, comma 629, 1. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha novellato l'art. 120 tub (Cass. n. 17634/2021).
L'ausiliario ha, poi, accertato l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, di cui la relativa clausola non offre alcuna definizione, "restando in tal modo la sua applicazione nell'esclusivo arbitrio dell'istituto di credito. E' evidente come tale clausola sia stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti" (pag. 6).
Ha, dunque, espunto dal conteggio gli importi addebitati a tale titolo nonché le spese non pattuite (pag. 7).
Pertanto, alla luce del ricalcolo effettuato dall'ausiliario, il saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti è pari ad € 48.503,85 (pag. 7).
Tale importo, d'altra parte, non tiene conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in forza della quale non sono ripetibili i versamenti (solutori) effettuati dal correntista fino al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, pari a complessivi
€ 21.556,56, pervenendo ad un saldo positivo di € 26.829,82.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono pienamente condivisibili, anche in punto di risposte fornite alle osservazioni delle parti.
Ad avviso di chi giudica, invero, sebbene dalle risultanze della centrale rischi offerte dall'attrice emerge l'esistenza di un fido - del quale, secondo il quesito di cui all'ordinanza del 23.11.2022, si sarebbe dovuto tenere conto –, non può affermarsi “con certezza” che si tratti del "fido concesso al correntista" che, come confermato dall'ausiliario, non trova riscontro negli estratti conto, dai quali “non si evince con certezza un limite di fido superiore a quello pattuito" (così a pag. 2 della risposta alle osservazioni), senza considerare la non chiara né univoca riferibilità della richiesta di fido del 28.12.1989 al contratto di conto corrente oggetto di causa (all. n. 3 all'atto di citazione).
Sul punto, è opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poichè questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione. Difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto "passivo", e non "scoperto". Il contratto di apertura di credito si mostra pertanto idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: e in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto. Il principio per cui, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata, è stato del resto già affermato da questa Corte (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n.
27704).
Non è del resto corretto ritenere che i versamenti eseguiti sul conto corrente abbiano normalmente funzione ripristinatoria della provvista: all'opposto, se il conto non è collegato a un'apertura di credito (che, si è visto, compete al correntista provare), le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi a un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie. Sulle modalità con cui formulare l'eccezione di prescrizione soccorre, poi, la recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez.
U. 13 giugno 2019, n. 15895)".
Il Giudice di legittimità ha dunque ribadito che "la detta prescrizione decorre, per le rimesse solutorie, dal momento in cui è attuato il pagamento (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418;
Cass. 26 settembre 2019, n. 24051). D'altro canto, non è nemmeno corretto l'assunto secondo cui il disposto dell'art. 1194 c.c., non sarebbe mai operante all'interno del rapporto di conto corrente: infatti, il criterio posto da tale norma trova sicura applicazione se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, ovvero su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941): e la doglianza riguarda proprio le rimesse solutorie (quindi versamenti rientranti nelle due ipotesi indicate)" [così Cass. n.
9140/2020; vedi, di recente, Cass. n. 9806/2023].
Per il resto, può farsi rinvio alle risposte fornite dal ctu alle osservazioni di parte, da intendersi qui richiamate, atteso che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass. nn. 8355/2007 e
12080/2000).
In forza delle argomentazioni svolte, la domanda proposta da Pt 1 e Parte 1 è fondata nei limiti delineati, dovendosi condannare la banca convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € € 26.829,82, oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al soddisfo, non essendo a tal fine ostativa la circostanza che il rapporto sia ancora in essere (Cass., n. 4214/2024) e non configurandosi i presupposti per liquidare il
-come quella sub pregiudizio da svalutazione monetaria che, nelle obbligazioni di valuta iudice - richiede la prova del maggior danno (Cass., n. 16565/2018; Cass. n. 5743/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, non venendo in rilievo la mancata accettazione dell'attrice alla proposta conciliativa formulata dal ctu, fondata sulla non condivisibile - esistenza di un fido di fatto e dunque non ingiustificata ex art. 91 cpc. Del pari a carico della convenuta vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
Termini Imerese, 30 maggio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.