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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3355/2019 R.G. e promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
attori
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. VIZZARI GAETANO,
contro
( ) Controparte_1 C.F._4
convenuto
con il patrocinio dell'avv. CICCONE GAETANO.
*
pagina 1 di 19 Conclusioni per i ricorrenti – e Parte_1 Parte_2
Parte_3
“In via principale 1) accertare, dichiarare e statuire che gli
attori, nato a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale nata a [...] C.F._1 Parte_2
Calabria l'11/6/1969, codice fiscale e C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, hanno il pieno ed esclusivo diritto di C.F._3
proprietà, in comune ed indiviso fra loro, nei confronti del
convenuto, nato a [...] S.Giovanni (RC) il Controparte_1
13/6/1951, codice fiscale e che non esistono C.F._4
diritti concorrenti o altri diritti reali di esso CP_1
, sui seguenti immobili distinti: dalla particella 1056-
[...]
sub3 (bene non censibile - corte comune ai sub 4 e 5), dalla
particella 1056-sub.4 (abitazione di tipo economico - categoria
A/4, classe 1, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale
mq.120, rendita Euro 207.36, via Enrico Cosenz n°33, p.T) e dalla
particella 1056-sub.5 (locale di deposito - categoria C/2, classe
3, consistenza mq.114, superficie catastale mq.133, rendita Euro
241.39, via Enrico Cosenz n°33, p.T.), frazionamento della
particella 150, del foglio 9 di mappa, Sezione Urbana B, del
Catasto Fabbricati del Comune di Villa S.Giovanni (RC); 2)
conseguentemente, statuito che il predetto convenuto CP_1
pagina 2 di 19 non ha alcun diritto sui cespiti sopra descritti: a) CP_1
condannarlo a rilasciarli immediatamente, liberi e sgombri di
persone e di cose, nella piena disponibilità dei predetti attori,
e b) condannarlo in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore degli attori al risarcimento dei danni, per la illegittima
detenzione, quantificati in € 300.00 mensili dal 1/12/2013 sino
all'effettivo rilascio, ovvero in altra somma che il tribunale
vorrà ritenere più di giustizia, quantificata secondo equità, con
interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità al soddisfo;
c)
condannarlo, ancora, in favore dei ricorrenti, alla rifusione
delle spese e dei compensi del presente giudizio da liquidarsi
secondo i parametri tabellari di legge vigenti all'epoca della
decisione; In via subordinata 1) accertare, dichiarare e statuire
che nessun titolo giuridico efficace legittima la detenzione dei
cespiti sopra descritti (subalterni 3, 4 e 5 della particella
1056 del foglio 9 di mazza, Sezione Urbana B del Catasto
Fabbricati di Villa San Giovanni (RC) da parte del convenuto
2) conseguentemente, statuita la Controparte_1
arbitrarietà della detenzione dei cespiti sopra descritti da
parte del suddetto convenuto: a) condannarlo a rilasciarli
immediatamente, liberi e sgombri di persone e di cose nella piena
disponibilità dei predetti attori, Parte_1 [...]
e b) condannarlo in favore degli attori al Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 19 risarcimento dei danni, per la illegittima detenzione,
quantificati in € 300.00 mensili dal 1/12/2013 sino all'effettivo
rilascio, ovvero in altra somma che il tribunale vorrà ritenere
più di giustizia, quantificata secondo equità, con interessi
legali dalla scadenza di ogni mensilità al soddisfo;
c)
condannarlo in favore dei ricorrenti alla rifusione delle spese e
dei compensi del presente giudizio da liquidarsi secondo i
parametri tabellari di legge vigenti all'epoca della decisione”.
Conclusioni per il resistente - : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e
deduzione, in via preliminare, accertare e dichiarare che la
causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto,
necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione
sommaria a rito ordinario, e per l'effetto fissare ai sensi
dell'art. 702 ter co. 3 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183
dello stesso codice;
- voglia, ancora in via preliminare,
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per
difetto della prova di rituale esperimento della mediazione
obbligatoria; - voglia, nel merito, respingere in ogni sua parte
la domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva e
perché è infondata;
- voglia, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, in via principale, ai sensi e per gli effetti
pagina 4 di 19 dell'art. 1159 bis co. 4 c.c., accertare e riconoscere l'acquisto
per intervenuta usucapione da parte dell'attore riconvenzionale
sig. del terreno, con su esso insistente una Controparte_1
casa e n. 2 magazzini, sito nel Comune di Villa San Giovanni, con
ingresso dal civico n. 33 di via Enrico Cosenz, riportato al
catasto urbano di Villa San Giovanni, sez. B, foglio 9,
particella 1056, sub. 3, 4 e 5; - voglia, sempre in accoglimento
della domanda riconvenzionale, in via subordinata, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1158 c.c., accertare e riconoscere
l'acquisto per intervenuta usucapione da parte dell'attore
riconvenzionale sig. del terreno, con su Controparte_1
esso insistente una casa e n. 2 magazzini, sito nel Comune di
Villa San Giovanni, con ingresso dal civico n. 33 di via Enrico
Cosenz, riportato al catasto urbano di Villa San Giovanni, sez.
B, foglio 9, particella 1056, sub. 3, 4 e 5; - voglia, sempre in
accoglimento della domanda riconvenzionale, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda principale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1150 c.c., accertare le riparazioni,
migliorie ed addizioni operate dall'attore riconvenzionale sig.
sul bene controverso e conseguentemente Controparte_1
condannare i convenuti riconvenzionali sigg. Parte_1
e in solido, al pagamento in favore Parte_2 Parte_3
di esso sig. delle somme relative al maggior Controparte_1
pagina 5 di 19 valore acquisito nei decenni di possesso del sig. CP_1
dall'immobile per via delle dette riparazioni, migliorie
[...]
ed addizioni, nella misura che sarà accertata od in quella
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- voglia, sempre in
accoglimento della domanda riconvenzionale, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda principale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1152 c.c., riconoscere all'attore
riconvenzionale sig. il diritto di ritenere Controparte_1
il bene controverso fino a quando le indennità dovute sopra
richieste non vengano corrisposte;
- voglia condannare gli attori
in via principale e convenuti in via riconvenzionale, sigg.
[...]
, e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese e competenza di lite, oltre rimborso
forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in
favore del costituito procuratore antistatario”.
*
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 14.10.2019
(notificato il 30.10.2019) e Parte_1 Parte_2
premettevano: Parte_3
- di essere proprietari di due unità immobiliari urbane,
con circostante area libera di pertinenza, siti nel
Comune di Villa S. Giovanni in località Commenda (RC),
distinti al Catasto Urbano al foglio 9, Sezione B, part.
pagina 6 di 19 1056 – sub. 3 (corte comune), sub. 4 (abitazione) e sub.
5 (locale di deposito);
- che gli immobili, nella loro originaria consistenza di fondo agricolo di mq. 2779, riportato al Catasto alla
Sezione B, foglio 9, particella 150, pervenivano agli istanti per successione legittima della madre,
[...]
deceduta a Monfalcone (GO) il 28.6.2006, Persona_1
giusta dichiarazione di successione n. 40, volume 278
(doc. 4 – ricorrenti);
- che diveniva proprietaria del Persona_1
suddetto immobile in forza di successione ab intestato
della propria madre, deceduta a Villa Persona_2
S. Giovanni il 21.11.1983, giusta dichiarazione di successione n. 23, volume 512 (doc. 5 – ricorrenti), che a sua volta lo riceveva dal padre, in Controparte_2
virtù di successione ab intestato dichiarata presso l'Ufficio del Registro di Villa S. Giovanni, atto n. 531
del 28.2.1922;
- che l'originaria particella n. 150 del foglio di mappa n.
9, Sezione B, del Catasto Terreni di Villa S. Giovanni,
della superficie di mq. 2770, consisteva in un fondo agricolo ove insistevano due fabbricati rurali;
pagina 7 di 19 - che il fondo veniva detenuto sulla base di un rapporto di colonia parziaria da padre di Persona_3 CP_1
attuale detentore (doc. 6 – Controparte_1
ricorrenti);
- che nell'anno 2007 l'originaria particella n. 150 veniva occupata parzialmente dal Comune di Villa S. Giovanni,
precisamente per una superficie di mq. 1930, formando la nuova particella 1082 (doc. 7 – ricorrenti), mentre la rimanente porzione di fondo, della superficie di mq 840,
rimaneva nella proprietà e nel possesso dei ricorrenti
(doc. 9 – ricorrenti), formando la nuova particella 1056
(doc. 8 – ricorrenti);
- che tale cespite, ove già insistevano due piccoli fabbricati colonici, veniva detenuto senza alcun titolo da nonostante il rapporto colonico Controparte_1
instaurato tra e Persona_2 Parte_4
, padre del resistente (deceduto nel 1977), fosse
[...]
scaduto e non rinnovato;
- che rimaneva nella detenzione degli Controparte_1
immobili senza alcuna autorizzazione e ripristinava ed ampliava i vecchi edifici colonici, occupando lo spazio libero di pertinenza e provvedendo altresì
pagina 8 di 19 all'accatastamento degli immobili nella neo-particella
1056;
- che gli istanti, quali proprietari dei cespiti occupati,
che continuavano a pagare l'acqua potabile intestata alla loro dante causa, (doc. 10 – Persona_1
ricorrenti), nonché le imposte comunali e statali, si accordavano con il per la vendita degli immobili, CP_1
attesa l'espressa volontà dello stesso di acquistarli;
- che una volta redatto l'atto preliminare di vendita, il
, senza fornire alcuna giustificazione, si rifiutava CP_1
di sottoscriverlo (doc. 11 e 12 – ricorrenti);
- che il 21.11.2018 veniva esperito il tentativo di mediazione e, stante la mancata partecipazione del CP_1
veniva redatto verbale negativo (doc. 13 – ricorrenti);
e convenivano in giudizio rivendicando la Controparte_1
proprietà degli immobili in premessa, e chiedendone la condanna all'immediato rilascio oltre al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.2.2020,
si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento del procedimento di mediazione e il difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti. Nel merito eccepiva l'infondatezza pagina 9 di 19 delle domande di rivendicazione e restituzione, chiedendone il rigetto. Avanzava inoltre domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili oggetto di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
27.2.2020, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. del 31.5.2021 il rito sommario di cognizione veniva mutavo in rito ordinario.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata per i motivi che seguono.
*
1. Azione di rivendicazione
Con il presente giudizio i germani hanno rivendicato la Pt_1
proprietà di due unità immobiliari urbane con circostante area libera di pertinenza, siti in località Commenda del Comune di
Villa S. Giovanni (R.C.), e identificati al Catasto urbano del
Comune di Villa S. Giovanni al foglio 9, Sez. B, part. 1056 – sub
3/4/5.
pagina 10 di 19 Trattasi chiaramente di un'azione di rivendica ex art. 948 c.c.,
essendo evidente la natura reale dell'azione proposta, volta alla tutela di un diritto di proprietà.
In via generale l'azione di rivendicazione tende alla riparazione dello ius possidendi mediante la reintegrazione del factum
possessionis, con la conseguenza che il proprietario che vuole rivendicare il bene deve dimostrarne la proprietà.
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, l'azione di rivendica - tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato – sottopone chi la propone all'onere della
“probatio diabolica”, essendo questi tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione ventennale, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” in capo ai vari proprietari succedutisi nel tempo, ai sensi degli artt. 1146
comma 2 e 1158 c.c. (ex multis Cass. 1044/1995; Cass.
11605/1997).
Conseguentemente, il soggetto che agisce ai sensi dell'art. 948
c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà
dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario o derivativo.
pagina 11 di 19 In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve fornire è
la probatio diabolica, ossia la dimostrazione della proprietà del bene rivendicato ricostruendo la catena degli acquisti inter
vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Il rigore probatorio in capo al rivedicante, tuttavia, si attenua
“quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo
d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con
l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore;
in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso
di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la
dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del
rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in
epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver
iniziato a possedere” (Cass. 28865/2021).
La massima trova applicazione alla fattispecie in contesa, atteso che il , in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1
avanzato domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili rivendicati dai ricorrenti, allegandone il possesso animo domini
in capo al padre fin dai primi anni '60 del secolo scorso.
In tali ipotesi, invero, l'onere incombente sugli attori può
ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte dei rivendicanti e dell'appartenenza del pagina 12 di 19 bene ai loro danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
A tal fine è sufficiente che l'attore dimostri che il possesso
“uti dominus” del suo dante causa, eventualmente unito a quello dei precedenti danti causa di costui (art. 1146, co. 2, c.c.),
sia durato per il tempo richiesto dalla legge per l'usucapione.
Orbene, la documentazione depositata dai ricorrenti Pt_1
fornisce piena prova del diritto di proprietà rivendicato, in quanto corroborato dalla dimostrazione di un precedente acquisto a titolo originario (usucapione) del loro dante causa.
La documentazione allegata da parte attrice dimostra che ha acquistato gli immobili oggetto di giudizio Parte_5
per successione legittima di nel 1922 entrandone Controparte_2
contestualmente in possesso (circostanza non oggetto di contestazione).
Sicché, a prescindere dalla validità del titolo di acquisto a titolo derivativo, la ha usucapito gli immobili in R_
contesa, al più tardi, nel corso del 1942, e quindi anteriormente all'epoca di conclusione del contratto di colonia con Parte_4
(9.10.1958).
[...]
Ne consegue che, tenendo conto dell'alleggerimento probatorio derivato dal riconoscimento implicito del diritto da parte convenuta con la domanda riconvenzionale di usucapione, gli pagina 13 di 19 attori hanno provato il loro diritto di proprietà sugli immobili in contestazione in forza di:
- successione legittima n. 531 del 28.2.1922, di CP_2
dichiarata presso l'Ufficio del Registro di
[...]
Villa S. Giovanni;
- usucapione del bene in capo a Parte_5
databile, al più tardi, nel marzo 1942 (acquisto a titolo originario);
- dichiarazione di successione n. 23, volume 278, di deceduta il 21.11.1983, presentata Persona_2
presso l'Ufficio del Registro di Reggio Calabria il
21.5.1984 (doc. 5 – attori);
- dichiarazione di successione n. 40, volume 278, di
[...]
deceduta il 28.6.2006, presentata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Monfalcone (GO) il 25.5.2007
(doc. 4 – attori).
I titoli di acquisto qui elencati documentano la proprietà in capo a e degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobili siti in località Commenda, nel Comune di Villa S.
Giovanni (RC), distinti al Catasto Urbano al foglio 9, Sezione B,
part. 1056 – sub 3 (corte comune), sub 4 (abitazione) e sub 5
(locale di deposito).
*
pagina 14 di 19 2. Domanda riconvenzionale di usucapione
La domanda è infondata.
Il padre del convenuto, si trovava in Persona_3 CP_1
relazione di fatto con i beni immobili oggetto di causa, sulla base di un rapporto di colonia, che dà la stura alla mera detenzione del bene, inefficace a fini di usucapione.
L'assunto trova conferma nella documentazione prodotta dagli attori, in particolare dalla scrittura privata stipulata il
9.10.1958 ove le parti disponevano che “la proprietaria R_
concede in Colonia la predetta proprietà al Sig.
[...] [...]
, che accetta […]” (pag. 3, doc. 6 – attori). Parte_4
A riprova dell'assenza dell'animus possidendi in capo a
[...]
va valorizzata la scrittura sottoscritta dallo Parte_4
stesso nel 18.6.1969, ove dichiarava “di non intendere comprare
la proprietà della sig.ra in sita in Parte_5 Per_1
contrada Commenda, salita Posta, e ricadente sulle particelle 158
e 511 del Catasto Terreni di Villa S. Giovanni, della quale
proprietà io sono colono. La signora proprietaria R_
, pertanto è libera di venderla a chi meglio crede”.
[...]
Va quindi opinato che padre del Persona_3 CP_1
convenuto, non ha mai acquisito il possesso dei terreni in contestazione atteso che il rapporto di fatto esercitato sui pagina 15 di 19 terreni, trovando titolo in un rapporto contrattuale, gli conferiva unicamente la detenzione qualificata (Cass. 2390/1970).
Come già evidenziato nell'ordinanza del 12.4.2023, il convenuto non ha allegato il compimento (da parte del padre ovvero da egli stesso) di specifici atti di interversione del possesso, bensì
unicamente di atti di utilizzo e godimento del bene, oltre al mancato pagamento del canone.
Ebbene siffatte modalità di utilizzo non integrano atti di interversione della detenzione in possesso poiché non si sono tradotte in atti di opposizione puntualmente rivolti contro il proprietario, non rendendo esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intendeva far cessare il godimento
nomine alieno, vantando per sé il diritto esercitato.
Ed invero il mero godimento del bene ovvero l'apporto di migliorie al fondo sono perfettamente compatibili con un rapporto contrattuale/detentivo (che sussisteva) mentre l'omesso pagamento del canone, ove non accompagnato da un atto di opposizione,
configura soltanto un comportamento di inadempienza contrattuale
(Cass. 5466/1986).
Da ultimo va rilevato che gli istituti della successione e dell'accessione nel possesso, disciplinati dall'art. 1146 c.c.,
non sono applicabili alla detenzione (Cass. 1407/1976), nemmeno qualificata (Cass. 6965/2001).
pagina 16 di 19 Va quindi evidenziato come il convenuto, che entrato in esclusivo rapporto di fatto con i beni oggetto di causa nel 1977, alla morte di non ne abbia mai acquistato nemmeno la Parte_4
detenzione.
Conclusivamente la domanda di rivendica avanzata da Parte_1
, e va integralmente accolta.
[...] Parte_2 Parte_3
va conseguentemente condannato a rilasciare Controparte_1
gli immobili in contesa.
*
3. Risarcimento del danno da occupazione sine titulo
Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti, non sussistendo alcuna prova in ordine ad eventuali danni da questi subiti in conseguenza dell'occupazione del bene da parte del convenuto.
Sul punto costituisce arresto giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale quello secondo cui “In caso di occupazione di un
immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario non può
ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre provato, ancorché
attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque
rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere
l'immobile a frutto” (da ultimo Cass. 36251/2021), che nel caso di specie parte ricorrente non ha specificamente provato (ed invero nemmeno allegato.
pagina 17 di 19 *
4. Indennità ex art 1150 c.c.
Va, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 1150 c.c. per le migliorie apportate dal convenuto ai beni di proprietà degli attori,
Sul punto il convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di migliorie, non allegando le modalità di esecuzione ed i rispettivi tempi di realizzazione.
Va incero opinato come il convenuto abbia dedotto la presenza di migliorie prescindendo dalla descrizione dei luoghi prima e dopo gli interventi migliorativi;
dall'indicazione delle lavorazioni eseguite e delle conseguenti migliorie apportate e dall'indicazione dei costi sostenuti, risultando impossibile valutare la portata della domanda proposta, stante l'assenza di qualsiasi prova documentale.
La domanda va quindi rigettata.
*
5. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
pagina 18 di 19
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda, e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda di rivendica proposta da Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
2. accerta la piena ed esclusiva proprietà, in capo a e degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobili siti in località Commenda, nel Comune di Villa
S. Giovanni (RC), distinti al Catasto Urbano al foglio 9,
Sezione B, part. 1056 – sub 3/4/5;
3. per l'effetto condanna all'immediato Controparte_1
rilascio degli immobili di cui al punto n. 2, occupati senza titolo;
4. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da
[...]
; CP_1
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
, e le spese di lite,
[...] Parte_2 Parte_3
liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, come per legge.
Reggio Calabria, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3355/2019 R.G. e promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
attori
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. VIZZARI GAETANO,
contro
( ) Controparte_1 C.F._4
convenuto
con il patrocinio dell'avv. CICCONE GAETANO.
*
pagina 1 di 19 Conclusioni per i ricorrenti – e Parte_1 Parte_2
Parte_3
“In via principale 1) accertare, dichiarare e statuire che gli
attori, nato a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale nata a [...] C.F._1 Parte_2
Calabria l'11/6/1969, codice fiscale e C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...]
, hanno il pieno ed esclusivo diritto di C.F._3
proprietà, in comune ed indiviso fra loro, nei confronti del
convenuto, nato a [...] S.Giovanni (RC) il Controparte_1
13/6/1951, codice fiscale e che non esistono C.F._4
diritti concorrenti o altri diritti reali di esso CP_1
, sui seguenti immobili distinti: dalla particella 1056-
[...]
sub3 (bene non censibile - corte comune ai sub 4 e 5), dalla
particella 1056-sub.4 (abitazione di tipo economico - categoria
A/4, classe 1, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale
mq.120, rendita Euro 207.36, via Enrico Cosenz n°33, p.T) e dalla
particella 1056-sub.5 (locale di deposito - categoria C/2, classe
3, consistenza mq.114, superficie catastale mq.133, rendita Euro
241.39, via Enrico Cosenz n°33, p.T.), frazionamento della
particella 150, del foglio 9 di mappa, Sezione Urbana B, del
Catasto Fabbricati del Comune di Villa S.Giovanni (RC); 2)
conseguentemente, statuito che il predetto convenuto CP_1
pagina 2 di 19 non ha alcun diritto sui cespiti sopra descritti: a) CP_1
condannarlo a rilasciarli immediatamente, liberi e sgombri di
persone e di cose, nella piena disponibilità dei predetti attori,
e b) condannarlo in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore degli attori al risarcimento dei danni, per la illegittima
detenzione, quantificati in € 300.00 mensili dal 1/12/2013 sino
all'effettivo rilascio, ovvero in altra somma che il tribunale
vorrà ritenere più di giustizia, quantificata secondo equità, con
interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità al soddisfo;
c)
condannarlo, ancora, in favore dei ricorrenti, alla rifusione
delle spese e dei compensi del presente giudizio da liquidarsi
secondo i parametri tabellari di legge vigenti all'epoca della
decisione; In via subordinata 1) accertare, dichiarare e statuire
che nessun titolo giuridico efficace legittima la detenzione dei
cespiti sopra descritti (subalterni 3, 4 e 5 della particella
1056 del foglio 9 di mazza, Sezione Urbana B del Catasto
Fabbricati di Villa San Giovanni (RC) da parte del convenuto
2) conseguentemente, statuita la Controparte_1
arbitrarietà della detenzione dei cespiti sopra descritti da
parte del suddetto convenuto: a) condannarlo a rilasciarli
immediatamente, liberi e sgombri di persone e di cose nella piena
disponibilità dei predetti attori, Parte_1 [...]
e b) condannarlo in favore degli attori al Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 19 risarcimento dei danni, per la illegittima detenzione,
quantificati in € 300.00 mensili dal 1/12/2013 sino all'effettivo
rilascio, ovvero in altra somma che il tribunale vorrà ritenere
più di giustizia, quantificata secondo equità, con interessi
legali dalla scadenza di ogni mensilità al soddisfo;
c)
condannarlo in favore dei ricorrenti alla rifusione delle spese e
dei compensi del presente giudizio da liquidarsi secondo i
parametri tabellari di legge vigenti all'epoca della decisione”.
Conclusioni per il resistente - : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e
deduzione, in via preliminare, accertare e dichiarare che la
causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto,
necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione
sommaria a rito ordinario, e per l'effetto fissare ai sensi
dell'art. 702 ter co. 3 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183
dello stesso codice;
- voglia, ancora in via preliminare,
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per
difetto della prova di rituale esperimento della mediazione
obbligatoria; - voglia, nel merito, respingere in ogni sua parte
la domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva e
perché è infondata;
- voglia, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, in via principale, ai sensi e per gli effetti
pagina 4 di 19 dell'art. 1159 bis co. 4 c.c., accertare e riconoscere l'acquisto
per intervenuta usucapione da parte dell'attore riconvenzionale
sig. del terreno, con su esso insistente una Controparte_1
casa e n. 2 magazzini, sito nel Comune di Villa San Giovanni, con
ingresso dal civico n. 33 di via Enrico Cosenz, riportato al
catasto urbano di Villa San Giovanni, sez. B, foglio 9,
particella 1056, sub. 3, 4 e 5; - voglia, sempre in accoglimento
della domanda riconvenzionale, in via subordinata, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1158 c.c., accertare e riconoscere
l'acquisto per intervenuta usucapione da parte dell'attore
riconvenzionale sig. del terreno, con su Controparte_1
esso insistente una casa e n. 2 magazzini, sito nel Comune di
Villa San Giovanni, con ingresso dal civico n. 33 di via Enrico
Cosenz, riportato al catasto urbano di Villa San Giovanni, sez.
B, foglio 9, particella 1056, sub. 3, 4 e 5; - voglia, sempre in
accoglimento della domanda riconvenzionale, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda principale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1150 c.c., accertare le riparazioni,
migliorie ed addizioni operate dall'attore riconvenzionale sig.
sul bene controverso e conseguentemente Controparte_1
condannare i convenuti riconvenzionali sigg. Parte_1
e in solido, al pagamento in favore Parte_2 Parte_3
di esso sig. delle somme relative al maggior Controparte_1
pagina 5 di 19 valore acquisito nei decenni di possesso del sig. CP_1
dall'immobile per via delle dette riparazioni, migliorie
[...]
ed addizioni, nella misura che sarà accertata od in quella
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- voglia, sempre in
accoglimento della domanda riconvenzionale, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda principale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1152 c.c., riconoscere all'attore
riconvenzionale sig. il diritto di ritenere Controparte_1
il bene controverso fino a quando le indennità dovute sopra
richieste non vengano corrisposte;
- voglia condannare gli attori
in via principale e convenuti in via riconvenzionale, sigg.
[...]
, e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese e competenza di lite, oltre rimborso
forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in
favore del costituito procuratore antistatario”.
*
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 14.10.2019
(notificato il 30.10.2019) e Parte_1 Parte_2
premettevano: Parte_3
- di essere proprietari di due unità immobiliari urbane,
con circostante area libera di pertinenza, siti nel
Comune di Villa S. Giovanni in località Commenda (RC),
distinti al Catasto Urbano al foglio 9, Sezione B, part.
pagina 6 di 19 1056 – sub. 3 (corte comune), sub. 4 (abitazione) e sub.
5 (locale di deposito);
- che gli immobili, nella loro originaria consistenza di fondo agricolo di mq. 2779, riportato al Catasto alla
Sezione B, foglio 9, particella 150, pervenivano agli istanti per successione legittima della madre,
[...]
deceduta a Monfalcone (GO) il 28.6.2006, Persona_1
giusta dichiarazione di successione n. 40, volume 278
(doc. 4 – ricorrenti);
- che diveniva proprietaria del Persona_1
suddetto immobile in forza di successione ab intestato
della propria madre, deceduta a Villa Persona_2
S. Giovanni il 21.11.1983, giusta dichiarazione di successione n. 23, volume 512 (doc. 5 – ricorrenti), che a sua volta lo riceveva dal padre, in Controparte_2
virtù di successione ab intestato dichiarata presso l'Ufficio del Registro di Villa S. Giovanni, atto n. 531
del 28.2.1922;
- che l'originaria particella n. 150 del foglio di mappa n.
9, Sezione B, del Catasto Terreni di Villa S. Giovanni,
della superficie di mq. 2770, consisteva in un fondo agricolo ove insistevano due fabbricati rurali;
pagina 7 di 19 - che il fondo veniva detenuto sulla base di un rapporto di colonia parziaria da padre di Persona_3 CP_1
attuale detentore (doc. 6 – Controparte_1
ricorrenti);
- che nell'anno 2007 l'originaria particella n. 150 veniva occupata parzialmente dal Comune di Villa S. Giovanni,
precisamente per una superficie di mq. 1930, formando la nuova particella 1082 (doc. 7 – ricorrenti), mentre la rimanente porzione di fondo, della superficie di mq 840,
rimaneva nella proprietà e nel possesso dei ricorrenti
(doc. 9 – ricorrenti), formando la nuova particella 1056
(doc. 8 – ricorrenti);
- che tale cespite, ove già insistevano due piccoli fabbricati colonici, veniva detenuto senza alcun titolo da nonostante il rapporto colonico Controparte_1
instaurato tra e Persona_2 Parte_4
, padre del resistente (deceduto nel 1977), fosse
[...]
scaduto e non rinnovato;
- che rimaneva nella detenzione degli Controparte_1
immobili senza alcuna autorizzazione e ripristinava ed ampliava i vecchi edifici colonici, occupando lo spazio libero di pertinenza e provvedendo altresì
pagina 8 di 19 all'accatastamento degli immobili nella neo-particella
1056;
- che gli istanti, quali proprietari dei cespiti occupati,
che continuavano a pagare l'acqua potabile intestata alla loro dante causa, (doc. 10 – Persona_1
ricorrenti), nonché le imposte comunali e statali, si accordavano con il per la vendita degli immobili, CP_1
attesa l'espressa volontà dello stesso di acquistarli;
- che una volta redatto l'atto preliminare di vendita, il
, senza fornire alcuna giustificazione, si rifiutava CP_1
di sottoscriverlo (doc. 11 e 12 – ricorrenti);
- che il 21.11.2018 veniva esperito il tentativo di mediazione e, stante la mancata partecipazione del CP_1
veniva redatto verbale negativo (doc. 13 – ricorrenti);
e convenivano in giudizio rivendicando la Controparte_1
proprietà degli immobili in premessa, e chiedendone la condanna all'immediato rilascio oltre al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.2.2020,
si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento del procedimento di mediazione e il difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti. Nel merito eccepiva l'infondatezza pagina 9 di 19 delle domande di rivendicazione e restituzione, chiedendone il rigetto. Avanzava inoltre domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili oggetto di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
27.2.2020, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
Con ordinanza ex art 702-ter c.p.c. del 31.5.2021 il rito sommario di cognizione veniva mutavo in rito ordinario.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata per i motivi che seguono.
*
1. Azione di rivendicazione
Con il presente giudizio i germani hanno rivendicato la Pt_1
proprietà di due unità immobiliari urbane con circostante area libera di pertinenza, siti in località Commenda del Comune di
Villa S. Giovanni (R.C.), e identificati al Catasto urbano del
Comune di Villa S. Giovanni al foglio 9, Sez. B, part. 1056 – sub
3/4/5.
pagina 10 di 19 Trattasi chiaramente di un'azione di rivendica ex art. 948 c.c.,
essendo evidente la natura reale dell'azione proposta, volta alla tutela di un diritto di proprietà.
In via generale l'azione di rivendicazione tende alla riparazione dello ius possidendi mediante la reintegrazione del factum
possessionis, con la conseguenza che il proprietario che vuole rivendicare il bene deve dimostrarne la proprietà.
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, l'azione di rivendica - tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato – sottopone chi la propone all'onere della
“probatio diabolica”, essendo questi tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione ventennale, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” in capo ai vari proprietari succedutisi nel tempo, ai sensi degli artt. 1146
comma 2 e 1158 c.c. (ex multis Cass. 1044/1995; Cass.
11605/1997).
Conseguentemente, il soggetto che agisce ai sensi dell'art. 948
c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà
dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario o derivativo.
pagina 11 di 19 In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve fornire è
la probatio diabolica, ossia la dimostrazione della proprietà del bene rivendicato ricostruendo la catena degli acquisti inter
vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Il rigore probatorio in capo al rivedicante, tuttavia, si attenua
“quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo
d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con
l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore;
in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso
di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la
dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del
rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in
epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver
iniziato a possedere” (Cass. 28865/2021).
La massima trova applicazione alla fattispecie in contesa, atteso che il , in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha CP_1
avanzato domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili rivendicati dai ricorrenti, allegandone il possesso animo domini
in capo al padre fin dai primi anni '60 del secolo scorso.
In tali ipotesi, invero, l'onere incombente sugli attori può
ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte dei rivendicanti e dell'appartenenza del pagina 12 di 19 bene ai loro danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
A tal fine è sufficiente che l'attore dimostri che il possesso
“uti dominus” del suo dante causa, eventualmente unito a quello dei precedenti danti causa di costui (art. 1146, co. 2, c.c.),
sia durato per il tempo richiesto dalla legge per l'usucapione.
Orbene, la documentazione depositata dai ricorrenti Pt_1
fornisce piena prova del diritto di proprietà rivendicato, in quanto corroborato dalla dimostrazione di un precedente acquisto a titolo originario (usucapione) del loro dante causa.
La documentazione allegata da parte attrice dimostra che ha acquistato gli immobili oggetto di giudizio Parte_5
per successione legittima di nel 1922 entrandone Controparte_2
contestualmente in possesso (circostanza non oggetto di contestazione).
Sicché, a prescindere dalla validità del titolo di acquisto a titolo derivativo, la ha usucapito gli immobili in R_
contesa, al più tardi, nel corso del 1942, e quindi anteriormente all'epoca di conclusione del contratto di colonia con Parte_4
(9.10.1958).
[...]
Ne consegue che, tenendo conto dell'alleggerimento probatorio derivato dal riconoscimento implicito del diritto da parte convenuta con la domanda riconvenzionale di usucapione, gli pagina 13 di 19 attori hanno provato il loro diritto di proprietà sugli immobili in contestazione in forza di:
- successione legittima n. 531 del 28.2.1922, di CP_2
dichiarata presso l'Ufficio del Registro di
[...]
Villa S. Giovanni;
- usucapione del bene in capo a Parte_5
databile, al più tardi, nel marzo 1942 (acquisto a titolo originario);
- dichiarazione di successione n. 23, volume 278, di deceduta il 21.11.1983, presentata Persona_2
presso l'Ufficio del Registro di Reggio Calabria il
21.5.1984 (doc. 5 – attori);
- dichiarazione di successione n. 40, volume 278, di
[...]
deceduta il 28.6.2006, presentata presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Monfalcone (GO) il 25.5.2007
(doc. 4 – attori).
I titoli di acquisto qui elencati documentano la proprietà in capo a e degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobili siti in località Commenda, nel Comune di Villa S.
Giovanni (RC), distinti al Catasto Urbano al foglio 9, Sezione B,
part. 1056 – sub 3 (corte comune), sub 4 (abitazione) e sub 5
(locale di deposito).
*
pagina 14 di 19 2. Domanda riconvenzionale di usucapione
La domanda è infondata.
Il padre del convenuto, si trovava in Persona_3 CP_1
relazione di fatto con i beni immobili oggetto di causa, sulla base di un rapporto di colonia, che dà la stura alla mera detenzione del bene, inefficace a fini di usucapione.
L'assunto trova conferma nella documentazione prodotta dagli attori, in particolare dalla scrittura privata stipulata il
9.10.1958 ove le parti disponevano che “la proprietaria R_
concede in Colonia la predetta proprietà al Sig.
[...] [...]
, che accetta […]” (pag. 3, doc. 6 – attori). Parte_4
A riprova dell'assenza dell'animus possidendi in capo a
[...]
va valorizzata la scrittura sottoscritta dallo Parte_4
stesso nel 18.6.1969, ove dichiarava “di non intendere comprare
la proprietà della sig.ra in sita in Parte_5 Per_1
contrada Commenda, salita Posta, e ricadente sulle particelle 158
e 511 del Catasto Terreni di Villa S. Giovanni, della quale
proprietà io sono colono. La signora proprietaria R_
, pertanto è libera di venderla a chi meglio crede”.
[...]
Va quindi opinato che padre del Persona_3 CP_1
convenuto, non ha mai acquisito il possesso dei terreni in contestazione atteso che il rapporto di fatto esercitato sui pagina 15 di 19 terreni, trovando titolo in un rapporto contrattuale, gli conferiva unicamente la detenzione qualificata (Cass. 2390/1970).
Come già evidenziato nell'ordinanza del 12.4.2023, il convenuto non ha allegato il compimento (da parte del padre ovvero da egli stesso) di specifici atti di interversione del possesso, bensì
unicamente di atti di utilizzo e godimento del bene, oltre al mancato pagamento del canone.
Ebbene siffatte modalità di utilizzo non integrano atti di interversione della detenzione in possesso poiché non si sono tradotte in atti di opposizione puntualmente rivolti contro il proprietario, non rendendo esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intendeva far cessare il godimento
nomine alieno, vantando per sé il diritto esercitato.
Ed invero il mero godimento del bene ovvero l'apporto di migliorie al fondo sono perfettamente compatibili con un rapporto contrattuale/detentivo (che sussisteva) mentre l'omesso pagamento del canone, ove non accompagnato da un atto di opposizione,
configura soltanto un comportamento di inadempienza contrattuale
(Cass. 5466/1986).
Da ultimo va rilevato che gli istituti della successione e dell'accessione nel possesso, disciplinati dall'art. 1146 c.c.,
non sono applicabili alla detenzione (Cass. 1407/1976), nemmeno qualificata (Cass. 6965/2001).
pagina 16 di 19 Va quindi evidenziato come il convenuto, che entrato in esclusivo rapporto di fatto con i beni oggetto di causa nel 1977, alla morte di non ne abbia mai acquistato nemmeno la Parte_4
detenzione.
Conclusivamente la domanda di rivendica avanzata da Parte_1
, e va integralmente accolta.
[...] Parte_2 Parte_3
va conseguentemente condannato a rilasciare Controparte_1
gli immobili in contesa.
*
3. Risarcimento del danno da occupazione sine titulo
Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti, non sussistendo alcuna prova in ordine ad eventuali danni da questi subiti in conseguenza dell'occupazione del bene da parte del convenuto.
Sul punto costituisce arresto giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale quello secondo cui “In caso di occupazione di un
immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario non può
ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre provato, ancorché
attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque
rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere
l'immobile a frutto” (da ultimo Cass. 36251/2021), che nel caso di specie parte ricorrente non ha specificamente provato (ed invero nemmeno allegato.
pagina 17 di 19 *
4. Indennità ex art 1150 c.c.
Va, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 1150 c.c. per le migliorie apportate dal convenuto ai beni di proprietà degli attori,
Sul punto il convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine all'esistenza di migliorie, non allegando le modalità di esecuzione ed i rispettivi tempi di realizzazione.
Va incero opinato come il convenuto abbia dedotto la presenza di migliorie prescindendo dalla descrizione dei luoghi prima e dopo gli interventi migliorativi;
dall'indicazione delle lavorazioni eseguite e delle conseguenti migliorie apportate e dall'indicazione dei costi sostenuti, risultando impossibile valutare la portata della domanda proposta, stante l'assenza di qualsiasi prova documentale.
La domanda va quindi rigettata.
*
5. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
pagina 18 di 19
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda, e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda di rivendica proposta da Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
2. accerta la piena ed esclusiva proprietà, in capo a e degli Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobili siti in località Commenda, nel Comune di Villa
S. Giovanni (RC), distinti al Catasto Urbano al foglio 9,
Sezione B, part. 1056 – sub 3/4/5;
3. per l'effetto condanna all'immediato Controparte_1
rilascio degli immobili di cui al punto n. 2, occupati senza titolo;
4. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da
[...]
; CP_1
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
, e le spese di lite,
[...] Parte_2 Parte_3
liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, come per legge.
Reggio Calabria, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 19 di 19