Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12 marzo 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2033/ 2024 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f.: ) con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 P.IVA_1
NI ;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/01/2024 la società ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente N. 62/24 - RG.23881/2023 emesso dal Tribunale del Lavoro di Napoli in data 10 gennaio 2024, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 588,16 a titolo di retribuzione spettante per ore lavorative non corrisposte per gli anni dal 2017 al 2022 oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo oltre spese di lite.
L'opponente deduceva che la propria natura di società in house providing escludeva la possibilità di retribuzioni patrimoniali ed economiche non previste dalla normativa legislativa e contrattuale collettiva applicata, con la conseguenza che la mancata corresponsione, a partire dal gennaio 2016, della cd. Voce “conguaglio ore” costituiva uno dei tanti correttivi radicalmente ed
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che non risultava in alcun modo violato il principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Pertanto la società ha chiesto al Tribunale di Napoli di : “1) accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto avente N. 62/24 - RG.23881/2023 emesso dal Tribunale del Lavoro di Napoli in data 20 dicembre 2023, G.L. Dott. Giuseppe
Gambardella di cui si chiede la revoca, in quanto emesso in assenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e comunque perché la domanda azionata è infondata, per
l'effetto, riconoscendo come non dovuto l'importo ingiunto;
- in via del tutto gradata:
2) Voglia il Tribunale provvedere anche a mente di quanto previsto dall'art.19 del CCNL di settore in combinato con l'art. 36 Cost, fornendo l'interpretazione autentica con ogni conseguente applicazione anche a mente di quanto previsto dall'art. 420 bis c.p.c.;
- in ogni caso condannare il lavoratore al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Si costituiva l'opposto che deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
L'opposizione è infondata e va disattesa .
Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento espresso da questo tribunale in analoga fattispecie ( vedi sentenza Giudice Bonfiglio n. 6698/2024 del 15.10.2024) con decisione le cui argomentazioni sono qui espressamente richiamate anche e ai sensi degli effetti dell'art. 118 disp. att.c.p.c..
E' incontestato che, fino a gennaio 2016, la società opponente ha operato indicando nel cedolini paga alla voce 'conguaglio' l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno e quelle comunque retribuite secondo contratto ( 173 ore mensili). E' del pari pacifico in causa che al rapporto di lavoro venga applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011 e sue ss. mm. e ii, secondo il quale il trattamento retributivo viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione, in applicazione delle disposizioni Par contenute nella contrattazione collettiva applicata ( cfr ricorso in opposizione della ). Ciò posto, quanto alla natura di società in house, le eccezioni formulate dalla spa opponente risultando destituite di fondamento. Le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici
2 economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo
è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del
2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo
Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016,
n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017
n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n.
251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al
Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs.
100/2017). Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile.
Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza
3 riconoscere alcun ruolo ai sindacati. In definitiva deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica e conseguentemente infondate le deduzioni espresse sul punto dalla società opponente. Tanto chiarito, la norma cui fa riferimento il ricorrente è l'art 31 del CCNL che, nel testo ratione temporis vigente, stabilisce: “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. ( cfr art 31 ccnl in atti la sottolineatura è di questo estensore) “ La norma, nella fattispecie in esame, assume specifica rilevanza, dal momento che essa evidenzia come, in base alla volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per la delimitazione del thema decidendum va chiarito che le questioni sottoposte al vaglio giudiziale conseguono dall'esame delle risultanze degli statini paga, sulla scorta dei quali l'opposta ha rivendicato il pagamento delle somme corrispondenti al “conguaglio ore” in attivo al lavoratore, come pacificamente riconosciuto dalla spa datrice di lavoro fino a dicembre 2015.
4 La società di contro, pur confermando di dare applicazione al sistema della Parte_1 retribuzione in base al criterio della 'mensilizzazione' ha eccepito la erroneità del computo operato nel ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi fare distinzione tra ore lavorate ed ore retribuite a vario titolo, ad esempio per permessi, ferie, malattia ecc , pur in assenza di prestazione lavorativa. La prospettazione interpretativa della società, tuttavia, non risulta corretta- pur senza fare direttamente riferimento all'art. 31 sopra riportato - alla luce dei dati riportati nei cedolini paga emessi dalla stessa spa e versati agli atti. Ed infatti ne è riprova la circostanza per cui, nei mesi in cui l'opposta ha fruito di ore di assenza retribuite a vario titolo
(ferie, ex festività, festività infrasettimanali, ROL, permessi) per le quali il lavoratore può assentarsi senza che questo incida sulla sua retribuzione mensile, si dovrebbe riscontrare in busta paga una corrispondente riduzione delle ore effettivamente lavorate, tale che la somma delle ore retribuite e di quelle lavorate sia sempre pari a 173, per effetto della 'mensilizzazione' della retribuzione. Questo meccanismo, che consente quindi di erogare una retribuzione
'mensilizzata', allo stesso tempo non può anche comportare l'azzeramento delle ore eccedenti o difettive, che ogni mese vengono contabilizzate in busta paga rispetto al costante divisore orario
( 173), dal momento che una siffatta asserzione finirebbe con il determinare un oggettivo svantaggio ora per l'una ora per l'altra parte contrattuale. che può essere scongiurato Pt_2 solo da un conguaglio annuale. L'accertamento descritto, effettuato sulle le altre buste paga relative al periodo oggetto del giudizio, ha dato lo stesso risultato , comprovando quindi l'infondatezza della tesi prospettata dalla società Risulta pertanto smentita in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di 'conguaglio ore', dal momento che dalla modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale il lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore). La prova che le ore lavorate non corrispondano a 173 (in più o in meno) e che, ciononostante, la retribuzione mensile non muta si ricava sommando il numero di “ore lavorate” indicato in busta paga e le ore ulteriori che non corrispondo a effettiva prestazione lavorativa resa, ma alla fruizione di istituti ,quali ferie, festività, malattia, assemblea di cui il lavoratore ha diritto per legge o contratto. Queste ore vanno ad aggiungersi alle “ore lavorate” nel mese ed il risultato di tale sommatoria dovrebbe corrispondere al monte ore mensile di 173 ore. Laddove ciò non è successo, sia in difetto che in eccesso, si è verificato, rispettivamente, che il lavoratore ha percepito una retribuzione superiore ovvero inferiore alle ore effettivamente prestate, perché sempre corrispondente alla misura mensilizzata sul parametro di 173: in alcuni casi, quindi, ha lavorato di meno, in altri, ha svolto lavoro eccedente, percependo lo stesso trattamento economico. La compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà, per l'appunto, luogo al cd “conguaglio annuale” che, per l'anno 2015 ( cfr buste paga gennaio 2016 di vari lavoratori - nella prod opposta) risulta essere stato, seppure per poche ore, di segno positivo in favore dei lavoratori e pacificamente erogato ai dipendenti. E',
5 quindi, corretta la ricostruzione per cui, attraverso il meccanismo della paga mensilizzata, la retribuzione viene ad essere calcolata in ragione di una somma fissa e comprende, oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, tutti gli altri istituti a cui non corrisponde una effettiva prestazione quali: ferie, festività, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, festività soppresse. Quindi sebbene non effettivamente lavorate, le ore corrispondenti a tali istituti di legge, vanno a comporre il massimale orario mensile cui è parametrata la retribuzione, per l'appunto mensilizzata. Ne consegue che, per verificare se il lavoratore abbia svolto lavoro eccedente il parametro di 173 ore o di contro abbia lavorato per meno ore rispetto a detto parametro, non è sufficiente guardare al solo dato delle “ore lavorate” di cui in busta paga, ma occorre anche verificare quante siano state le ore per le quali si è astenuto dal lavoro, fermo comunque diritto ad essere retribuito. Così letto il dato “ore lavorate”, dall'esame delle buste paga risulta che, in alcuni casi, nonostante le “ore lavorate” siano state inferiori a 173, sommando queste con le ore corrispondenti alla fruizione di altri istituti, vi è stato un surplus di ore lavorate le quali, quindi, sono state valorizzate nella loro eccedenza rispetto a 173, nella colonna
“competenze” , generando un credito in favore del lavoratore. Viceversa è accaduto che, il risultato della sommatoria sia stato inferiore a 173 e, quindi, il minus è stato ugualmente valorizzato nella colonna “trattenute”, generando, questa volta, un debito a carico del lavoratore.
Mese per mese, lo sbilancio in termini di superamento o meno del tetto mensile non porta ad alcuna reale modifica degli importi corrisposti in busta paga ma serve unicamente alla
“quadratura” della contabilità mensile. E' pur vero, tuttavia, che, invece, alla fine di ciascun anno, lo scollamento tra ore lavorate e monte ore mensile retributivo viene ad essere giustificato e quindi riallineato, per il principio di sinallagmaticità delle prestazioni, attraverso il conguaglio tra le ore lavorate in più e quelle in meno, così come effettuato dalla stessa società nelle buste paga di gennaio 2016 per l'anno 2015 ( cfr docc in atti) .
Risultano inoltre fondate le eccezioni della difesa della lavoratrice sulle poste contabili utilizzate dalla società nel prospetto contenuto nel ricorso in opposizione. Nella totale assenza da parte della difesa della datrice di lavoroe, di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie analiticamente riportate nel corpo del ricorso introduttivo per d.i. (per ogni mese e per entrambi gli anni), la società opponente è tenuta al pagamento dell'importo richiesto in ricorso per d.i., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo . Ciò posto, parte opposta ha allegato alla domanda un puntale conteggio, sviluppato mese per mese sulla base dei cedolini paga disponibili agli atti, emessi dalla società da gennaio 2017 a dicembre 2022 , in cui sono messi a confronto, per ciascun anno e per ciascun mese, le ore di lavoro 'a conguaglio' sia nell'ipotesi in cui queste siano a favore del lavoratore ( contraddistinte dal segno 'meno'), sia in quella in cui vi sia invece un debito orario di quest'ultimo. Dal prospetto emerge un credito 'orario' a favore della ricorrente evincibile pertanto solo all'esito della verifica annuale dell'operazione algebrica descritta.
Conclusivamente, l'esame delle buste paga e del conteggio depositato consente di ritenere dimostrato il diritto del lavoratore al pagamento delle ore di lavoro eccedenti le ordinarie, che
6 risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più ( cfr prospetto analitico depositato ), pari ad un complessivo credito di € 588,16 importo chiesto con ricorso monitorio, considerata l'assenza di contestazione agli importi indicati in detto conteggio a titolo di paga oraria, variata negli anni.
Le spese di questa fase del giudizio (opposizione) seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di questa fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 321,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi .
Così deciso in Napoli, 10/04/2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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