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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215 /2024
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
Il giudice, rilevato che è investito dei controlli preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. valutato che con precedente decreto del 18.11.2024 aveva ordinato la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di: nel termine perentorio di un mese dalla Parte_1
comunicazione del provvedimento;
considerato che
il difensore del rappresenta che non ha provveduto a rinnovare Controparte_1
la notifica della citazione nei confronti della controparte, Sig. , entro il termine Parte_1
perentorio di un mese dalla comunicazione del provvedimento del 16/11/2024 in ragione della transazione raggiunta;
evidenziato che nessuno risulta costituito per (e quindi nel procedimento vi è in Parte_1
sostanza una sola parte) letto l'art. 307 comma 3 c.p.c. (mancata rinnovazione della citazione nel termine perentorio)
P.T.M.
Visti gli artt. 307 e 308 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
Dispone che le spese del processo estinto restino a carico di chi le ha anticipate.
Si comunichi.
Macerata, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
Il giudice, rilevato che è investito dei controlli preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. valutato che con precedente decreto del 18.11.2024 aveva ordinato la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di: nel termine perentorio di un mese dalla Parte_1
comunicazione del provvedimento;
considerato che
il difensore del rappresenta che non ha provveduto a rinnovare Controparte_1
la notifica della citazione nei confronti della controparte, Sig. , entro il termine Parte_1
perentorio di un mese dalla comunicazione del provvedimento del 16/11/2024 in ragione della transazione raggiunta;
evidenziato che nessuno risulta costituito per (e quindi nel procedimento vi è in Parte_1
sostanza una sola parte) letto l'art. 307 comma 3 c.p.c. (mancata rinnovazione della citazione nel termine perentorio)
P.T.M.
Visti gli artt. 307 e 308 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
Dispone che le spese del processo estinto restino a carico di chi le ha anticipate.
Si comunichi.
Macerata, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli