Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 13.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10999/2024 tra rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Martino e Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via Posillipo, 412, giusta procura in atti;
opponente e
, con sede legale in Controparte_1
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Pia Tedeschi ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta procura generale in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso ordinanze ingiunzione nn.
OI-002070542 - n. OI-002392422 irrogate dall' con le quali gli veniva intimato di CP_1 pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983,
n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
In via preliminare eccepiva l'invalidità delle ordinanze-ingiunzione impugnate per mancata notifica degli avvisi presupposti;
eccepiva inoltre la decadenza dell'Ente dal potere di irrogare la sanzione nonché l'omessa motivazione dei provvedimenti con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale:
1) Nel merito, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002070542 e ordinanza- ingiunzione n. OI-002392422 per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
Si costituiva l il quale chiedeva di rigettare nel merito l'opposizione CP_1 siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei suoi confronti con integrale conferma delle ordinanze di ingiunzioni opposte e dei crediti intimati . Il tutto con vittoria di spese. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione è tempestiva essendo stata presentata nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze opposte.
Opportuno premettere che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n.
63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è l'"accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione".
Ciò che invero rileva in questi giudizi è "la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (Cass. n. 63/2000).
Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, che pur resta il "veicolo di accesso" al giudizio, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice" (Cass.
Sez.Un., 28/1/2010, n. 1786; Cass. 16/2/2016, n. 2959; Cass. 21/05/2018, n. 12503;
Cass. 10/10/2018, n. 25124) che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. 10/5/2010, n. 11280; Cass.
16/2/2016, n. 2959).
Da ciò consegue che alla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). Nella fattispecie all' attenzione del giudicante fondata ed assorbente è l'eccezione che concerne la omessa notifica degli atti di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze ingiunzioni e costituenti presupposto indefettibile delle stesse.
Va premesso che l'art. 2, comma 1-bis. Del d.l. n.463 del 1983, conv. in l. n.638 del
1983, prima della modifica di cui al d.l. 48 del 2023, ha previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 14 della l. del 689/1981, di disciplina delle sanzioni amministrative, ha, quindi, previsto che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”
L'obbligazione, si estingue laddove la notificazione non sia avvenuta nel termine prescritto (v. ultimo comma art.14).
L'opponente ha sollevato l'eccezione di omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzioni impugnate e cioè l' accertamento n.
5105.20/12/2019.0416362 del 20.12.2019 e l' accertamento n.
5105.22/06/2022.0348886 del 22/06/22 che, a ben vedere, l' sul quale CP_1 incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver recapitato correttamente a , presso il suo indirizzo di residenza, quale Parte_1 responsabile in solido nella qualità di legale rappresentante della società CROSS
DOCKING S.R.L.
In proposito il Tribunale non ignora l' orientamento della Suprema Corte richiamato dall' ente previdenziale convenuto, secondo cui ,in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111 del 06/06/2012; Cass. n. 15315 del 04/07/2014; Cass. n.
14501 del 15/07/2016; Cass. n. 29642 del 14/11/2019).
In altri termini, la notificazione dell'atto impositivo può essere eseguita anche mediante invio, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 16289 del
31/07/2015; Cass. SS:UU n. 9962 del 27/04/2010).
Orbene, va tuttavia rilevato che nella specie l' non ha curato l' invio delle CP_1 raccomandate contenenti gli atti di accertamento presupposti delle ordinanze ingiunzioni impugnate all' indirizzo di residenza dello né emerge dagli atti Parte_1 che tipo di relazione sussistesse tra le persone che risultano aver firmato per ricevuta l' avviso di ricevimento e l' opponente.
Infatti, a ben vedere, l' accertamento n. 5105.20/12/2019.0416362 del 20.12.2019 venne indirizzato in San Giorgio a Cremano alla Via Giuseppe Mazzini, 44 e reca un avviso di ricevimento dove non è dato decifrare neppure l' esatta data di consegna né il collegamento tra il contribuente e la sigla apposta da chi recepì l' atto. Quanto all' accertamento n. 5105.22/06/2022.0348886 del 22/06/22, il destinatario venne addirittura collocato , non si comprende in base a quali ricerche ovvero informazioni apprese dall' ente impositore, presso tale “Liquori Anna” in Napoli, Piazzetta
Cumana,43, laddove l' atto di ricevimento fu appunto siglato dalla predetta “Liquori”.
( c.f.r. produz. di parte resistente).
La residenza di , emergente dai documenti di causa, è invece pacifico Parte_1 che sia in Napoli, Via Marcello Candia, 34 come si ricava altresì dal certificato di residenza prodotto dall' opponente in allegato alle note di trattazione scritta in atti. L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta poi certamente la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021),
è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Alla luce di queste considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con recente decisione del 1°.
6.2023 n.7451/27 ha accolto il ricorso della contribuente che aveva eccepito l'invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese.
Analizzando la pronuncia da cui si trae il principio suindicato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 (Pres. Travaglino, Rel.
Manzon) il Tribunale osserva che vengono affermati alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti del procedimento di riscossione e di notifiche degli stessi.
In primo luogo La Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente:
«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa»
(v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U.,
5791/2008).
La Corte osserva che è dunque senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale ( discorso trasponibile all' impugnazione dell' intimazione di pagamento o dell' ordinanza ingiunzione) al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente eccepire ulteriori vizi dell'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Non potendosi nella fattispecie di cui è causa, come sopra evidenziato, ritenersi raggiunta la prova della avvenuta notifica al contribuente degli accertamenti posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate, queste ultime vanno annullate in accoglimento del ricorso.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'
CP_1
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni impugnate n.
OI-002070542 e OI-002392483 notificate a Parte_1
condanna l' alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.300,00, CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 13.6.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero