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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo
Generale 8697/2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e riservata per la decisione all'udienza del 05/03/2025
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. LIBERTI LUIGI – PARTE RICORRENTE –
e
( ), rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. PANNARALE FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
1.1- La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 09/08/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 02/07/2016, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, AN (l'8.2.2017) e Per_1
(11.7.2018).
Ha dichiarato che le parti risultano già separate in forza di accordo di negoziazione assistita del 25.7.2023 e ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
1.2- Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 19.9.2024 si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.3- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
05/03/2025, il Presidente ha emanato i provvedimenti provvisori ed urgenti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) separazione personale raggiunta a seguito di negoziazione assistita;
b) la prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
5. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8697/2024 introdotto con ricorso del
09/08/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
02/07/2016 tra (BARI (BA), 12/12/1981) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 01/09/1982) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 165, parte I, serie A, anno 2016;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5. DISPONE che la pronuncia sulle spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del
Tribunale in data 18/03/2025.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo
Generale 8697/2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e riservata per la decisione all'udienza del 05/03/2025
TRA
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a da Avv. LIBERTI LUIGI – PARTE RICORRENTE –
e
( ), rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. PANNARALE FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
1.1- La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 09/08/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in data 02/07/2016, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, AN (l'8.2.2017) e Per_1
(11.7.2018).
Ha dichiarato che le parti risultano già separate in forza di accordo di negoziazione assistita del 25.7.2023 e ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
1.2- Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 19.9.2024 si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.3- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
05/03/2025, il Presidente ha emanato i provvedimenti provvisori ed urgenti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) separazione personale raggiunta a seguito di negoziazione assistita;
b) la prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
4.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
5. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8697/2024 introdotto con ricorso del
09/08/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
02/07/2016 tra (BARI (BA), 12/12/1981) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 01/09/1982) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 165, parte I, serie A, anno 2016;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5. DISPONE che la pronuncia sulle spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del
Tribunale in data 18/03/2025.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato