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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7140/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 7140/2024; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, in udienza, ex artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
(C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Gragnano (NA) alla via Dante Alighieri 16; appellante
E
in persona del Prefetto Controparte_1 pro tempore (C.F. ), elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso la sede sita in alla Piazza CP_1 della Prefettura n. 2;
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 257/2024 del
Giudice di Pace di Sessa Aurunca.
Non si costituiva la e se ne Controparte_1 dichiarava la contumacia.
All'udienza del 20.03.2025 viene discussa la causa, mediante le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversi a ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va accolto.
Deve constatarsi, infatti, l'invocata violazione di legge per aver, il giudice di prime cure, compensato le spese oltre i casi normativamente previsti.
In proposito, invero, non può non tenersi conto della circostanza che la compensazione si avvenuta per la
“peculiarità del motivo di opposizione” e per “la natura
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della controversia”. Ebbene, non solo null'altro è specificato, ma, a ben vedere, a seguito dell'esame della motivazione della sentenza, non si può condividere quanto statuito. Poiché, in altri termini,
l'accoglimento dell'opposizione si fonda, di fatto, sull'assenza di prove della contestata infrazione
(stante l'omessa produzione della documentazione da parte della ), non si percepiscono quelle CP_1 peculiarità che possono legittimare la compensa zione.
La sentenza, dunque, va parzialmente riformata e la va condannata alle spese del giudizio di CP_1 primo grado, con attribuzione.
Si ritiene, in punto di quantificazione, che non vada liquidata la fase istruttoria-trattazione in quanto non tenutasi, essendosi la causa sviluppata in un'unica udienza (di prima comparizione e discussione) .
In relazione alle altre fasi v anno applicate, infine, le riduzioni ex art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in considerazione del carattere agevole della controversia.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Anche in tal caso, considerato che la causa si è sviluppata in sole due udienze (prima udienza e udienza di discussione) e considerato il carattere agevole della decisione, si ritiene di dover app licare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014.
Tenuto conto, tuttavia, che parte appellante ha
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depositato gli atti con modalità telematiche che hanno reso agevole la consultazione e la fruizione , si ritiene di dover applicare gli aumenti di cui all'art. 4 comma
1-bis D.M. 55/2014.
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, pari a € 43,00 per spese ed € 139,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
• Condanna la al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di appello, pari a €
100,00 per spese ed € 301,60 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione .
S. Maria C.V., 20.03.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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