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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1432/2022 RG promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aosta, Via Parte_1 C.F._1
Festaz 29, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Sciulli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P.IVA: ), con sede in Aosta – Frazione Controparte_1 P.IVA_1
Signayes – Ossan n.124/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore e amministratore unico elettivamente domiciliata in Aosta, Via Gramsci 2, presso lo studio dell'avv. Valeria CP_2
Casali che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del primo grado R.G. 1097/2019
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data
26/07/2022
-Pagamento corrispettivo contratto di appalto -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectiis così giudicare in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) Dichiarare inammissibile e Rigettare la domanda avversaria relativa al pagamento dell'IVA sulla somma capitale liquidata, pari ad € 6.761,00 in quanto tardivamente formulata ed assolvere l'appellante limitatamente al pagamento della somma di € 6.761,00.
1a) In subordine rispetto alla domanda 1): Rigettare la domanda avversaria relativa al pagamento dell'IVA nella misura del 20% dichiarando che debba essere applicata l'IVA agevolata nella misura del 10% ed assolvere l'appellante limitatamente al pagamento dell'IVA al 20% riducendola al 10%.
2) Dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata dalla convenuta in appello unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado ed in specie della fattura del CTP Dott. , Persona_1 espungere il documento dalle produzioni dell'appellata, assolvere l'appellante dalla domanda avversaria avente ad oggetto la rifusione, tra i costi di causa, delle spese di CTP non essendo provato il relativo esborso.
3) Assolvere l'appellante dalla domanda avversaria avente ad oggetto la rifusione dell'IVA sulle spese di
CTU e di CTP, in quanto non rimborsabile essendo la relativa spesa per l'appellata detraibile fiscalmente ex lege e ridurre in modo corrispondente l'importo della condanna.
4) Compensare le spese di giudizio di primo grado nella misura del 50%, o in quella ritenuta di giustizia considerando la condotta processuale dell'attore che non ha scorporato acconti ricevuti per 15.000,00
o comunque la soccombenza parziale vista la sensibile riduzione della pretesa, riducendo l'importo dei compensi liquidati prendendo in considerazione per la loro quantificazione lo scaglione del dm
55/2014 ricompreso nella somma di € 25.000,00.
5) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1
Suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di la somma di Parte_1
euro 1.551,00 o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.
6) Rigettare ogni avversaria domanda proposta in appello siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese del giudizio di appello.
IN Via istruttoria ed in riforma dell'ordinanza 09.03.2021 e della sentenza nella parte in cui l'ha confermata ammettere la prova per interrogatorio e per testi sul Capitolo di prova 3) Vero che la ditta
abbandonava a fine estate 2009 il cantiere del sig. senza Controparte_1 Parte_1
posare la listellatura 4x5; la lamiera e lasciando inoltre il cantiere pieno di masserizie? (Testi: Geom.
pagina 2 di 11 c/o Aosta, residente in [...], residente in [...], Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
residente in [...])”. Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via principale, nel merito: respingere l'appello avverso la sentenza n.24/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Aosta – Sezione civile – Giudice Dott. P. De Paola proposto dal signor Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
Condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per abuso del diritto di impugnazione ai soli fini dilatori.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Aosta in data 01/10/2019 e preceduto da invito alla negoziazione assistita, la chiedeva la Controparte_1
corresponsione di quanto ancora asseritamente dovuto in suo favore dal convenuto , Parte_1
in adempimento del contratto di fornitura e posa in opera di materiale per la copertura di un edificio in ristrutturazione, stipulato in data 15.04.2009.
In particolare, la società ricorrente deduceva che l'importo dei lavori eseguiti era pari ad euro
59.695,50; che il convenuto, previo pagamento di due acconti dell'importo di euro 5.000,00 cadauno, aveva rifiutato di corrispondere il saldo, adducendo contestazioni sui lavori, che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte; che in data 15.4.2011 la società aveva notificato al convenuto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo al n. 554/2011 presso il
Tribunale di Aosta;
che, nell'ambito di detto procedimento, il c.t.u. aveva accertato in euro 33.805,00
l'importo dovuto alla tenuto conto del valore delle opere eseguite e Controparte_1
considerati anche i vizi accertati;
che tale importo era quello oggetto della domanda formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, deduceva la mancata ultimazione dei lavori, nonché una serie di vizi ed errori nell'esecuzione delle opere, al tempo prontamente contestati alla società attrice e confermati in sede di ATP, evidenziando come, a seguito di tali contestazioni, l'appaltatrice avesse abbandonato per protesta il cantiere, lasciando lo stesso in condizioni di indecenza. Parte_1 lamentava infine che la società non avesse decurtato dall'importo richiesto, Controparte_1
già ridotto di circa la metà dal c.t.u. nominato nel corso dell'ATP, tutti gli acconti versati, ammontanti alla complessiva somma di € 24.000,00, corrisposta mediante la consegna di due assegni per €
pagina 3 di 11 10.000,00 e di contanti per € 14.000,00, come risultante dalla prodotta ricevuta di pagamento di cui al documento 10. Il convenuto chiedeva pertanto che, previo accertamento della responsabilità della per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di copertura Controparte_1
dell'immobile, la società appaltatrice fosse condannata, in via riconvenzionale, al pagamento della somma necessaria all'eliminazione di vizi, da determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno derivante sia dalla mancata ultimazione delle opere, compresa la pulizia del cantiere e l'asporto delle masserizie, sia dai difetti dell'opera di copertura dell'immobile, nella misura risultante a seguito dell'istruttoria o determinata dal giudice in via equitativa.
Disposto il mutamento del rito, in considerazione dell'esigenza di un'istruzione non sommaria, con ordinanza istruttoria del 09.03.21, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP, rigettava le richieste di prova orale, nonché l'istanza di CTU del convenuto, mentre ammetteva CTU grafologica sul doc. 10, depositato in originale da parte convenuta, a seguito dell'istanza del convenuto di verificazione ex art. 216 c.p.c., allo scopo di accertare la genuinità della scrittura privata prodotta dal committente e, in particolare, del numero “1”, posto davanti al numero “4”, a comporre la cifra
“14.000,00”.
Espletata la CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice modificava la propria domanda, riducendo l'importo richiesto ad € 25.566,00 (ossia 33.805,00 + iva 20%, detratti acconti per euro 10.000,00 + 1.000,00 + 4.000,00), oltre interessi legali e moratori.
Quindi con sentenza pronunciata in data 26.07.2022 il Tribunale di Aosta condannava il convenuto,
, al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 CP_1 Controparte_1
25.566,00, oltre interessi legali;
rigettava la domanda riconvenzionale e poneva a carico di Pt_1
le spese di c.t.u. e la rifusione a parte attrice delle spese di lite e di c.t.p.
[...]
Avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 12.10.2022, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 11.11.2022, al fine di ottenerne la parziale riforma, sulla base di svariati motivi d'impugnazione.
La si è costituita in giudizio, premettendo che, a seguito della sentenza di Controparte_1
primo grado, erano intercorse trattative tra le parti, in virtù delle quali era stata notificata la dichiarazione di rettifica dell'importo del precetto;
che, nonostante ciò, , dopo avere Parte_1
dismesso il mandato conferito al precedente difensore, aveva notificato il presente appello.
Parte appellata chiedeva quindi il rigetto del gravame, in quanto infondato e mosso da intenti meramente dilatori.
pagina 4 di 11 All'udienza del 13/03/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha ritenuto sufficientemente esaustive e persuasive le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel corso dell'ATP, svolto ante causam, ritenendo pertanto che l'effettivo valore delle opere realizzate, al netto dei costi per l'eliminazione dei vizi, dovesse essere quantificato in €
33.850,00.
All'effettivo valore delle opere realizzate, il c.t.u. aveva sottratto gli acconti già corrisposti dal convenuto, che aveva determinato in euro 10.000,00, risultando in questo modo il debito residuo del committente pari a euro 23.805,00.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU per verificare la genuinità della dichiarazione, prodotta come doc.10, da parte del convenuto, attestante il versamento dell'importo di € 14.000,00, e, all'esito di quella, risultava che il numero “1”, apposto davanti al numero “4” era stato aggiunto con un mezzo di scrittura diverso da quello con cui erano state vergate le altre parti del documento, così da far risultare l'importo di € “14.000,00”, anziché quello di € “4.000,00”, e con lo stesso mezzo di scrittura era stato altresì inserito in lettere l'importo “quattordicimila”. La correzione e l'aggiunta sono state ritenute riconducibili alla mano del convenuto.
Gli acconti effettivamente versati dal convenuto ammontavano pertanto a € 15.000,00, di cui €
5.000,00 a mezzo assegno, € 4.000,00 in contanti, come indicato nella dichiarazione prodotta come doc. 10 dal convenuto, al netto delle aggiunte e correzioni apportate per far risultare il versamento di un importo maggiore, altri € 1.000,00, in contanti, oltre ad ulteriori € 5.000,00, come riconosciuto in corso di giudizio dalla sicché il Tribunale ha pronunciato condanna per l'importo Controparte_1
di euro 25.566,00, oltre interessi legali, così composto:
- euro 33.805,00 a titolo di somma dovuta per le opere realizzate (tenuto conto dei vizi contestati) oltre ad IVA al 20% (euro 6.761,00), per un totale di euro 40.566,00;
- da cui detrarre 15.000,00 euro già corrisposti dal convenuto;
per un totale di euro 25.566,00, oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
In applicazione del generale principio della soccombenza il convenuto è stato infine condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, ivi comprese quelle di CTP, oltre al pagamento delle spese di CTU.
I motivi d'impugnazione
pagina 5 di 11 Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione possono essere unitariamente trattati, atteso che entrambi hanno ad oggetto censure rivolte alla medesima statuizione della sentenza, nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma di € 25.566,00, importo questo che risulta Parte_1
essere, sulla base del conteggio dettagliato nella sentenza, e sopra riportato, comprensivo dell'IVA, calcolata al 20%.
Sostiene parte appellante, con il primo motivo d'impugnazione, che il primo Giudice avrebbe pronunciato in violazione del disposto dell'art. 189 c.p.c., atteso che solo con la nota di precisazione delle conclusioni la avrebbe chiesto il pagamento dell'IVA, che dunque Controparte_3
rappresenterebbe una domanda nuova, proposta oltre il limite delle preclusioni processualmente fissate.
Con il secondo motivo di censura, in via di subordine, rileva l'appellante come sia errata l'applicazione dell'aliquota del 20%, dovendo al più trovare applicazione l'aliquota agevolata del 10%, rientrando i lavori tra quelli previsti dall'art. 7, lett. b, della L. 488/1999.
Parte appellata contesta entrambe le doglianze, sostenendo che: l'IVA è dovuta per legge, che la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 33.805,00, “o di quel minor o maggiore importo” fosse indicativo della richiesta di pagamento dell'IVA, che dunque era stata introdotta sin dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; che la L. 488/1999, richiamata da parte appellante, trova applicazione solo in casi specifici e a fronte di documentazione, che nel caso di specie non emerge essere mai stata prodotta, tra cui la DIA.
Entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti non tengono delle risultanze documentali di causa.
Anzitutto va osservato come l'IVA rappresenti un accessorio di legge ed esso, salvo che il contraente sostenga – cosa che non è nel caso di specie – che il corrispettivo pattuito sia già comprensivo dell'IVA, è sempre dovuto per tutte quelle operazioni, che la legge assoggetta a tale imposta, senza che sia quindi necessaria una specifica domanda da proporre in giudizio, entro il termine previsto per al modifica o precisazione delle domande.
Nel caso di specie il contratto prodotto in giudizio (v. doc. 1 , “Proposta di Controparte_1 fornitura”, sottoscritto da entrambe le parti, indica inequivocabilmente come i corrispettivi al mq. fossero pattuiti “+iva”.
Per quanto riguarda l'aliquota da applicare, è la stessa ad avere indicato Controparte_1
nella sua fattura n. 1 del 31/08/2009 (v. doc. 2 quale fosse l'aliquota IVA Controparte_1
delle opere oggetto di causa, e cioè il 10% per la fornitura e posa in opera del materiale di copertura dell'edificio e il 20% per le lavorazioni accessorie relative al trasporto e smaltimento del materiale di risulta
Siccome il credito di cui si controverte nel presente giudizio afferisce alle opere di realizzazione della pagina 6 di 11 copertura dell'edificio l'aliquota IVA da applicare è quindi – secondo quanto indicato dallo stesso appaltatore delle opere - quella 10%, sicché deve essere parzialmente riformata la sentenza nella parte in cui ha quantificato in € 6.761,00 l'IVA, sull'importo capitale di € 33.805,00, anziché nella minor misura di € 3.380,50, pari al 10%.
Pertanto, la somma dovuta da ammonta a € 33.805,00, oltre a € 3.380,50, a titolo di Parte_1
IVA, e così complessivi € 37.185,50, per cui, detratti gli acconti versati, pari a € 15.000,00, residua a suo debito l'importo di € 22.185,50.
Entro tali limiti deve quindi trovare accoglimento il secondo motivo d'impugnazione e su tale importo ridotto sono dovuti gli interessi come determinati dalla sentenza di primo grado, che sul punto non ha formato oggetto d'impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui Parte_1
l'ha condannato a rimborsare le spese del c.t.p. della controparte, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere respinta per difetto prova, poiché il documento attestante la spesa è stato depositato solo con la comparsa conclusionale e, benché la giurisprudenza della Suprema Corte affermi che le spese sostenute per il c.t.p. non sono soggette a preclusioni istruttorie, il documento non avrebbe potuto essere allegato ad uno scritto conclusionale.
Il motivo è infondato.
Pacifico ed incontestato il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa incaricato, la Suprema Corte ha più volte affermato che tali spese vanno comprese fra le spese processuali e le forme per attivare la ripetizione “sono quelle della nota spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (v.
Cass. SS.UU. 10/07/2017 n. 16990; in senso conforme Cass. 15/10/2024 n. 26729).
Ne consegue che i due documenti, comprovanti il pagamento delle spettanze al c.t.p., dott. PE
, da parte dell'odierna appellata, legittimamente sono stati depositati unitamente al deposito della
[...]
comparsa conclusionale.
Quindi, con il quarto motivo di gravame, sempre con riferimento alla rifusione delle spese di c.t.p. lamenta di essere stato condannato anche alla rifusione dell'IVA, benché la parte Parte_1
vittoriosa, la sia soggetto passivo IVA, che quindi potrebbe detrarre quel Controparte_1
costo, portandolo in compensazione con l'IVA che essa è tenuta a versare all'erario.
Nell'ambito del medesimo motivo, analoga censura riguarda i compensi del CTU, che sono stati posti in via definitiva a carico di e che il medesimo dovrebbe rimborsare alla controparte, Parte_1
essendo quelle spese state anticipate dalla in corso di giudizio, secondo Controparte_1
quanto documentato dalle fatture emesse, in acconto e a saldo, dalla c.t.u., dott.ssa . Persona_3
pagina 7 di 11 Orbene, per quanto riguarda gli importi versati al proprio c.t.p., per la difesa tecnica da questi svolta in giudizio, deve essere richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta non incide sulla condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A., in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, ovvero "se dovuta". (v. Cass. 07/02/2006 n. 2529; in senso conforme Cass. n. 1406/2007; Cass. 19/02/2014 n. 3968; Cass. 05/11/2020 n. 24634).
Tale questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007 della Suprema Corte, rilevando come l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore, tra le quali deve essere compresa l'IVA che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore, o come nel caso di specie all'esperto, cui è stata affidata la difesa tecnica, spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'IVA, nella loro doverosità (per legge).
I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo. Ha ancora precisato la Corte di Cassazione come: “Per evitare che la parte vittoriosa - se ha portato in detrazione l'I.V.A. (versata in via di rivalsa al difensore) - si arricchisca indebitamente ricevendone il pari importo a titolo di spese, il soccombente potrà pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l'IVA versata in via di rivalsa non è stata portata in detrazione e, nel caso lo sia stata, rifiutare il versamento del pari importo. Come affermato da questa Corte, ciò potrà avvenire solo in sede di esecuzione (Cass. 8686/91; Cass.2387/98); dieci anni più tardi questa Corte (Cass, 23 febbraio 2017, n. 4674, citata) ha ribadito tali principi, precisando che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta….non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale pagina 8 di 11 prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").” (v. Cass. 05/11/2020 n. 24634).
Dunque la doglianza concernente la condanna alla rifusione di spese di c.t.p., comprensive anche dell'IVA, deve essere respinta.
Per quanto concerne le spese liquidate in favore della c.t.u., dott. , il motivo risulta Persona_3
parimenti infondato per due diverse e concorrenti ragioni: in primo luogo, la sentenza non ha pronunciato una condanna al rimborso di quelle spese a carico di e in favore della Parte_1
essendosi ritualmente limitata a statuire a carico di chi dovessero gravare. Controparte_1
in via definitiva, quelle spese, già liquidate in corso di giudizio, e quindi senza pronunciare alcunché in ordine a rimborsi, nei rapporti interni tra le parti;
in secondo luogo, per quanto è dato evincere dalla due fatture emesse dalla c.t.u., questa non ha applicato l'IVA sui compensi, indicando la prestazione come rientrante nel regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, L. 190/2014, sicché l'appellante svolge delle argomentazioni prive di riscontro fattuale, e cioè di essere tenuto a pagare/rimborsare l'IVA sui compensi liquidati in favore della c.t.u.
Con il sesto motivo di censura, che deve essere esaminato prioritariamente rispetto al quinto, che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio di primo, parte appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie (e cioè il capo di prova per testi articolato al n. 3), diretto a provare il danno relativo alle spese sostenute dal committente per la pulizia del cantiere abbandonato dalla
[...]
“in totale indecenza” (v. pag. 17 atto d'appello). Controparte_1
Denuncia l'appellante la contraddittorietà della motivazione seguita dal Tribunale, poiché, dopo avere respinto con l'ordinanza in data 09/03/2021 le istanze di prova orale, sull'assunto che si trattasse di fatti pacifici o che comunque l'espletamento delle prove risultasse ultroneo, alla luce delle complessive risultanze già in atti – ordinanza questa espressamente confermata in sentenza – ha respinto la domanda di risarcimento di quei danni (costi per la pulizia del cantiere), in quanto non sarebbe stato provato che
“la causa dell'asserita sporcizia sia addebitabile alla società attrice” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Il motivo deve essere respinto, anche se sulla base di diversa motivazione.
Il capo di prova, che dovrebbe dimostrare i fatti dedotti da a fondamento della sua Parte_1
richiesta di risarcimento/rimborso dei costi sostenuti per la pulizia del cantiere, che sarebbero documentati dalla fattura prodotta come doc. 5, è rappresentato dal capo 3, di cui viene chiesta l'ammissione nel presente giudizio, che è così articolato: “Vero che la ditta Controparte_1
abbandonava a fine estate 2009 il cantiere del sig. senza posare la listellatura 4x5; Parte_1
la lamiera e lasciando inoltre il cantiere pieno di masserizie”.
La prima parte del capo è irrilevante, limitandosi a contestualizzare temporalmente il periodo in cui l'impresa appaltatrice avrebbe a abbandonato il cantiere per i contrasti insorti tra le parti, circostanza pagina 9 di 11 questa incontroversa;
mentre la seconda parte del capo risulta essere del tutto generica, in quanto non descrive in alcun modo - al di là del termine improprio utilizzato (“masserizie”), riferibile, nel suo significato etimologico, alle suppellettili o all'arredamento di una casa d'abitazione – quali materiali, di risulta, o meno, ovvero attrezzi sarebbero stati abbandonati in cantiere, così da rendere necessario l'intervento da parte di una ditta terza per asportarli e conferirli in discarica. Anche perché, visto il richiamo alla fattura della ditta OB AT del 23/10/2009, dovrebbe essere possibile un riscontro tra quanto abbandonato in cantiere, e riferibile alla e quanto descritto nella Controparte_1
fattura, considerato altresì che in cantiere non ha operato la sola ma anche Controparte_1
altre ditte appaltatrici.
Riscontro che, nella genericità del capo di prova articolato, non risulta invece possibile.
Il motivo di censura deve quindi essere respinto.
Infine, con il quinto motivo di censura, il cui esame è stato posposto, lamenta di Parte_1
essere stato condannato a rifondere integralmente le spese del giudizio di primo grado, senza che sia stata considerata la riduzione operata del quantum richiesto dalla , che avrebbe Controparte_1
giustificato una compensazione delle spese di lite.
L'accoglimento del secondo motivo d'impugnazione impone, in ogni caso, ex art. 336 c.p.c., una rinnovata valutazione delle spese del doppio grado di giudizio, rendendo così assorbito il motivo d'appello, le cui argomentazioni potranno essere tenute tuttavia in considerazione nel regolare le spese.
Orbene, premesso che l'accoglimento di una domanda per un importo inferiore a quello richiesto non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 32061/2022, deve ritenersi che la soccombenza di , sia pure a seguito della (modesta) riduzione Parte_1
dell'importo oggetto di condanna, derivante dalla presente pronuncia d'appello, sia assolutamente prevalente e non vi sia motivo per procedere ad una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite.
Al riguardo occorre rilevare anzitutto che la riduzione del corrispettivo della Controparte_1
in considerazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti, risultati a seguito
[...]
dell'ATP, fosse già stata recepita dall'odierna società appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che infatti prendeva a suo fondamento proprio le risultanze dell'ATP, mentre la discrepanza più rilevante dipendeva dal diverso importo, che le parti imputavano ad acconti, questione rispetto alla quale non solo è risultato soccombente, ma è altresì emersa l'alterazione Parte_1
ad opera sua della quietanza da lui prodotta, parimenti è rimasto integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale proposta.
Le spese del giudizio
pagina 10 di 11 Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, deve quindi essere condannato a Parte_1
rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che, per quanto riguarda il primo grado, vengono mantenute ferme nella liquidazione già operata;
mentre, per quanto riguarda il presente grado, vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al disputatum, e quindi da € 5.201,00 a € 26.000,00, e facendo applicazione dei valori medi dei compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00) e introduttiva (€ 991,00) e di quelli minimi per la fase decisionale (€ 956,00), vista l'assenza di novità delle difese svolte rispetto a quelle già contenute negli introduttivi, e così in complessivi € 3.081,00, oltre rimborso spese ed accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
247/2022 emessa dal Tribunale di Aosta in data 26/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, riduce a € 22.185,50 la somma che è tenuto a pagare alla confermando nel resto Parte_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del giudizio di primo Parte_1 Controparte_1
grado. come già liquidate in € 2.417,50, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e € 5.080,29 per esborsi, nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano in € 3.081,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1432/2022 RG promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aosta, Via Parte_1 C.F._1
Festaz 29, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Sciulli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P.IVA: ), con sede in Aosta – Frazione Controparte_1 P.IVA_1
Signayes – Ossan n.124/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore e amministratore unico elettivamente domiciliata in Aosta, Via Gramsci 2, presso lo studio dell'avv. Valeria CP_2
Casali che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del primo grado R.G. 1097/2019
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 247/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data
26/07/2022
-Pagamento corrispettivo contratto di appalto -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectiis così giudicare in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) Dichiarare inammissibile e Rigettare la domanda avversaria relativa al pagamento dell'IVA sulla somma capitale liquidata, pari ad € 6.761,00 in quanto tardivamente formulata ed assolvere l'appellante limitatamente al pagamento della somma di € 6.761,00.
1a) In subordine rispetto alla domanda 1): Rigettare la domanda avversaria relativa al pagamento dell'IVA nella misura del 20% dichiarando che debba essere applicata l'IVA agevolata nella misura del 10% ed assolvere l'appellante limitatamente al pagamento dell'IVA al 20% riducendola al 10%.
2) Dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata dalla convenuta in appello unitamente alla comparsa conclusionale di primo grado ed in specie della fattura del CTP Dott. , Persona_1 espungere il documento dalle produzioni dell'appellata, assolvere l'appellante dalla domanda avversaria avente ad oggetto la rifusione, tra i costi di causa, delle spese di CTP non essendo provato il relativo esborso.
3) Assolvere l'appellante dalla domanda avversaria avente ad oggetto la rifusione dell'IVA sulle spese di
CTU e di CTP, in quanto non rimborsabile essendo la relativa spesa per l'appellata detraibile fiscalmente ex lege e ridurre in modo corrispondente l'importo della condanna.
4) Compensare le spese di giudizio di primo grado nella misura del 50%, o in quella ritenuta di giustizia considerando la condotta processuale dell'attore che non ha scorporato acconti ricevuti per 15.000,00
o comunque la soccombenza parziale vista la sensibile riduzione della pretesa, riducendo l'importo dei compensi liquidati prendendo in considerazione per la loro quantificazione lo scaglione del dm
55/2014 ricompreso nella somma di € 25.000,00.
5) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1
Suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di la somma di Parte_1
euro 1.551,00 o quella diversa accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.
6) Rigettare ogni avversaria domanda proposta in appello siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese del giudizio di appello.
IN Via istruttoria ed in riforma dell'ordinanza 09.03.2021 e della sentenza nella parte in cui l'ha confermata ammettere la prova per interrogatorio e per testi sul Capitolo di prova 3) Vero che la ditta
abbandonava a fine estate 2009 il cantiere del sig. senza Controparte_1 Parte_1
posare la listellatura 4x5; la lamiera e lasciando inoltre il cantiere pieno di masserizie? (Testi: Geom.
pagina 2 di 11 c/o Aosta, residente in [...], residente in [...], Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
residente in [...])”. Testimone_3
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via principale, nel merito: respingere l'appello avverso la sentenza n.24/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Aosta – Sezione civile – Giudice Dott. P. De Paola proposto dal signor Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
Condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per abuso del diritto di impugnazione ai soli fini dilatori.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Aosta in data 01/10/2019 e preceduto da invito alla negoziazione assistita, la chiedeva la Controparte_1
corresponsione di quanto ancora asseritamente dovuto in suo favore dal convenuto , Parte_1
in adempimento del contratto di fornitura e posa in opera di materiale per la copertura di un edificio in ristrutturazione, stipulato in data 15.04.2009.
In particolare, la società ricorrente deduceva che l'importo dei lavori eseguiti era pari ad euro
59.695,50; che il convenuto, previo pagamento di due acconti dell'importo di euro 5.000,00 cadauno, aveva rifiutato di corrispondere il saldo, adducendo contestazioni sui lavori, che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte; che in data 15.4.2011 la società aveva notificato al convenuto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., iscritto a ruolo al n. 554/2011 presso il
Tribunale di Aosta;
che, nell'ambito di detto procedimento, il c.t.u. aveva accertato in euro 33.805,00
l'importo dovuto alla tenuto conto del valore delle opere eseguite e Controparte_1
considerati anche i vizi accertati;
che tale importo era quello oggetto della domanda formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, deduceva la mancata ultimazione dei lavori, nonché una serie di vizi ed errori nell'esecuzione delle opere, al tempo prontamente contestati alla società attrice e confermati in sede di ATP, evidenziando come, a seguito di tali contestazioni, l'appaltatrice avesse abbandonato per protesta il cantiere, lasciando lo stesso in condizioni di indecenza. Parte_1 lamentava infine che la società non avesse decurtato dall'importo richiesto, Controparte_1
già ridotto di circa la metà dal c.t.u. nominato nel corso dell'ATP, tutti gli acconti versati, ammontanti alla complessiva somma di € 24.000,00, corrisposta mediante la consegna di due assegni per €
pagina 3 di 11 10.000,00 e di contanti per € 14.000,00, come risultante dalla prodotta ricevuta di pagamento di cui al documento 10. Il convenuto chiedeva pertanto che, previo accertamento della responsabilità della per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di copertura Controparte_1
dell'immobile, la società appaltatrice fosse condannata, in via riconvenzionale, al pagamento della somma necessaria all'eliminazione di vizi, da determinarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno derivante sia dalla mancata ultimazione delle opere, compresa la pulizia del cantiere e l'asporto delle masserizie, sia dai difetti dell'opera di copertura dell'immobile, nella misura risultante a seguito dell'istruttoria o determinata dal giudice in via equitativa.
Disposto il mutamento del rito, in considerazione dell'esigenza di un'istruzione non sommaria, con ordinanza istruttoria del 09.03.21, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'ATP, rigettava le richieste di prova orale, nonché l'istanza di CTU del convenuto, mentre ammetteva CTU grafologica sul doc. 10, depositato in originale da parte convenuta, a seguito dell'istanza del convenuto di verificazione ex art. 216 c.p.c., allo scopo di accertare la genuinità della scrittura privata prodotta dal committente e, in particolare, del numero “1”, posto davanti al numero “4”, a comporre la cifra
“14.000,00”.
Espletata la CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice modificava la propria domanda, riducendo l'importo richiesto ad € 25.566,00 (ossia 33.805,00 + iva 20%, detratti acconti per euro 10.000,00 + 1.000,00 + 4.000,00), oltre interessi legali e moratori.
Quindi con sentenza pronunciata in data 26.07.2022 il Tribunale di Aosta condannava il convenuto,
, al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 CP_1 Controparte_1
25.566,00, oltre interessi legali;
rigettava la domanda riconvenzionale e poneva a carico di Pt_1
le spese di c.t.u. e la rifusione a parte attrice delle spese di lite e di c.t.p.
[...]
Avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 12.10.2022, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 11.11.2022, al fine di ottenerne la parziale riforma, sulla base di svariati motivi d'impugnazione.
La si è costituita in giudizio, premettendo che, a seguito della sentenza di Controparte_1
primo grado, erano intercorse trattative tra le parti, in virtù delle quali era stata notificata la dichiarazione di rettifica dell'importo del precetto;
che, nonostante ciò, , dopo avere Parte_1
dismesso il mandato conferito al precedente difensore, aveva notificato il presente appello.
Parte appellata chiedeva quindi il rigetto del gravame, in quanto infondato e mosso da intenti meramente dilatori.
pagina 4 di 11 All'udienza del 13/03/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha ritenuto sufficientemente esaustive e persuasive le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel corso dell'ATP, svolto ante causam, ritenendo pertanto che l'effettivo valore delle opere realizzate, al netto dei costi per l'eliminazione dei vizi, dovesse essere quantificato in €
33.850,00.
All'effettivo valore delle opere realizzate, il c.t.u. aveva sottratto gli acconti già corrisposti dal convenuto, che aveva determinato in euro 10.000,00, risultando in questo modo il debito residuo del committente pari a euro 23.805,00.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU per verificare la genuinità della dichiarazione, prodotta come doc.10, da parte del convenuto, attestante il versamento dell'importo di € 14.000,00, e, all'esito di quella, risultava che il numero “1”, apposto davanti al numero “4” era stato aggiunto con un mezzo di scrittura diverso da quello con cui erano state vergate le altre parti del documento, così da far risultare l'importo di € “14.000,00”, anziché quello di € “4.000,00”, e con lo stesso mezzo di scrittura era stato altresì inserito in lettere l'importo “quattordicimila”. La correzione e l'aggiunta sono state ritenute riconducibili alla mano del convenuto.
Gli acconti effettivamente versati dal convenuto ammontavano pertanto a € 15.000,00, di cui €
5.000,00 a mezzo assegno, € 4.000,00 in contanti, come indicato nella dichiarazione prodotta come doc. 10 dal convenuto, al netto delle aggiunte e correzioni apportate per far risultare il versamento di un importo maggiore, altri € 1.000,00, in contanti, oltre ad ulteriori € 5.000,00, come riconosciuto in corso di giudizio dalla sicché il Tribunale ha pronunciato condanna per l'importo Controparte_1
di euro 25.566,00, oltre interessi legali, così composto:
- euro 33.805,00 a titolo di somma dovuta per le opere realizzate (tenuto conto dei vizi contestati) oltre ad IVA al 20% (euro 6.761,00), per un totale di euro 40.566,00;
- da cui detrarre 15.000,00 euro già corrisposti dal convenuto;
per un totale di euro 25.566,00, oltre interessi legali dal dì della domanda all'effettivo soddisfo.
In applicazione del generale principio della soccombenza il convenuto è stato infine condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, ivi comprese quelle di CTP, oltre al pagamento delle spese di CTU.
I motivi d'impugnazione
pagina 5 di 11 Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione possono essere unitariamente trattati, atteso che entrambi hanno ad oggetto censure rivolte alla medesima statuizione della sentenza, nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma di € 25.566,00, importo questo che risulta Parte_1
essere, sulla base del conteggio dettagliato nella sentenza, e sopra riportato, comprensivo dell'IVA, calcolata al 20%.
Sostiene parte appellante, con il primo motivo d'impugnazione, che il primo Giudice avrebbe pronunciato in violazione del disposto dell'art. 189 c.p.c., atteso che solo con la nota di precisazione delle conclusioni la avrebbe chiesto il pagamento dell'IVA, che dunque Controparte_3
rappresenterebbe una domanda nuova, proposta oltre il limite delle preclusioni processualmente fissate.
Con il secondo motivo di censura, in via di subordine, rileva l'appellante come sia errata l'applicazione dell'aliquota del 20%, dovendo al più trovare applicazione l'aliquota agevolata del 10%, rientrando i lavori tra quelli previsti dall'art. 7, lett. b, della L. 488/1999.
Parte appellata contesta entrambe le doglianze, sostenendo che: l'IVA è dovuta per legge, che la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 33.805,00, “o di quel minor o maggiore importo” fosse indicativo della richiesta di pagamento dell'IVA, che dunque era stata introdotta sin dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; che la L. 488/1999, richiamata da parte appellante, trova applicazione solo in casi specifici e a fronte di documentazione, che nel caso di specie non emerge essere mai stata prodotta, tra cui la DIA.
Entrambe le ricostruzioni offerte dalle parti non tengono delle risultanze documentali di causa.
Anzitutto va osservato come l'IVA rappresenti un accessorio di legge ed esso, salvo che il contraente sostenga – cosa che non è nel caso di specie – che il corrispettivo pattuito sia già comprensivo dell'IVA, è sempre dovuto per tutte quelle operazioni, che la legge assoggetta a tale imposta, senza che sia quindi necessaria una specifica domanda da proporre in giudizio, entro il termine previsto per al modifica o precisazione delle domande.
Nel caso di specie il contratto prodotto in giudizio (v. doc. 1 , “Proposta di Controparte_1 fornitura”, sottoscritto da entrambe le parti, indica inequivocabilmente come i corrispettivi al mq. fossero pattuiti “+iva”.
Per quanto riguarda l'aliquota da applicare, è la stessa ad avere indicato Controparte_1
nella sua fattura n. 1 del 31/08/2009 (v. doc. 2 quale fosse l'aliquota IVA Controparte_1
delle opere oggetto di causa, e cioè il 10% per la fornitura e posa in opera del materiale di copertura dell'edificio e il 20% per le lavorazioni accessorie relative al trasporto e smaltimento del materiale di risulta
Siccome il credito di cui si controverte nel presente giudizio afferisce alle opere di realizzazione della pagina 6 di 11 copertura dell'edificio l'aliquota IVA da applicare è quindi – secondo quanto indicato dallo stesso appaltatore delle opere - quella 10%, sicché deve essere parzialmente riformata la sentenza nella parte in cui ha quantificato in € 6.761,00 l'IVA, sull'importo capitale di € 33.805,00, anziché nella minor misura di € 3.380,50, pari al 10%.
Pertanto, la somma dovuta da ammonta a € 33.805,00, oltre a € 3.380,50, a titolo di Parte_1
IVA, e così complessivi € 37.185,50, per cui, detratti gli acconti versati, pari a € 15.000,00, residua a suo debito l'importo di € 22.185,50.
Entro tali limiti deve quindi trovare accoglimento il secondo motivo d'impugnazione e su tale importo ridotto sono dovuti gli interessi come determinati dalla sentenza di primo grado, che sul punto non ha formato oggetto d'impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui Parte_1
l'ha condannato a rimborsare le spese del c.t.p. della controparte, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere respinta per difetto prova, poiché il documento attestante la spesa è stato depositato solo con la comparsa conclusionale e, benché la giurisprudenza della Suprema Corte affermi che le spese sostenute per il c.t.p. non sono soggette a preclusioni istruttorie, il documento non avrebbe potuto essere allegato ad uno scritto conclusionale.
Il motivo è infondato.
Pacifico ed incontestato il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa incaricato, la Suprema Corte ha più volte affermato che tali spese vanno comprese fra le spese processuali e le forme per attivare la ripetizione “sono quelle della nota spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (v.
Cass. SS.UU. 10/07/2017 n. 16990; in senso conforme Cass. 15/10/2024 n. 26729).
Ne consegue che i due documenti, comprovanti il pagamento delle spettanze al c.t.p., dott. PE
, da parte dell'odierna appellata, legittimamente sono stati depositati unitamente al deposito della
[...]
comparsa conclusionale.
Quindi, con il quarto motivo di gravame, sempre con riferimento alla rifusione delle spese di c.t.p. lamenta di essere stato condannato anche alla rifusione dell'IVA, benché la parte Parte_1
vittoriosa, la sia soggetto passivo IVA, che quindi potrebbe detrarre quel Controparte_1
costo, portandolo in compensazione con l'IVA che essa è tenuta a versare all'erario.
Nell'ambito del medesimo motivo, analoga censura riguarda i compensi del CTU, che sono stati posti in via definitiva a carico di e che il medesimo dovrebbe rimborsare alla controparte, Parte_1
essendo quelle spese state anticipate dalla in corso di giudizio, secondo Controparte_1
quanto documentato dalle fatture emesse, in acconto e a saldo, dalla c.t.u., dott.ssa . Persona_3
pagina 7 di 11 Orbene, per quanto riguarda gli importi versati al proprio c.t.p., per la difesa tecnica da questi svolta in giudizio, deve essere richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta non incide sulla condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A., in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, ovvero "se dovuta". (v. Cass. 07/02/2006 n. 2529; in senso conforme Cass. n. 1406/2007; Cass. 19/02/2014 n. 3968; Cass. 05/11/2020 n. 24634).
Tale questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007 della Suprema Corte, rilevando come l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore, tra le quali deve essere compresa l'IVA che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore, o come nel caso di specie all'esperto, cui è stata affidata la difesa tecnica, spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'IVA, nella loro doverosità (per legge).
I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo. Ha ancora precisato la Corte di Cassazione come: “Per evitare che la parte vittoriosa - se ha portato in detrazione l'I.V.A. (versata in via di rivalsa al difensore) - si arricchisca indebitamente ricevendone il pari importo a titolo di spese, il soccombente potrà pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l'IVA versata in via di rivalsa non è stata portata in detrazione e, nel caso lo sia stata, rifiutare il versamento del pari importo. Come affermato da questa Corte, ciò potrà avvenire solo in sede di esecuzione (Cass. 8686/91; Cass.2387/98); dieci anni più tardi questa Corte (Cass, 23 febbraio 2017, n. 4674, citata) ha ribadito tali principi, precisando che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta….non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale pagina 8 di 11 prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").” (v. Cass. 05/11/2020 n. 24634).
Dunque la doglianza concernente la condanna alla rifusione di spese di c.t.p., comprensive anche dell'IVA, deve essere respinta.
Per quanto concerne le spese liquidate in favore della c.t.u., dott. , il motivo risulta Persona_3
parimenti infondato per due diverse e concorrenti ragioni: in primo luogo, la sentenza non ha pronunciato una condanna al rimborso di quelle spese a carico di e in favore della Parte_1
essendosi ritualmente limitata a statuire a carico di chi dovessero gravare. Controparte_1
in via definitiva, quelle spese, già liquidate in corso di giudizio, e quindi senza pronunciare alcunché in ordine a rimborsi, nei rapporti interni tra le parti;
in secondo luogo, per quanto è dato evincere dalla due fatture emesse dalla c.t.u., questa non ha applicato l'IVA sui compensi, indicando la prestazione come rientrante nel regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, L. 190/2014, sicché l'appellante svolge delle argomentazioni prive di riscontro fattuale, e cioè di essere tenuto a pagare/rimborsare l'IVA sui compensi liquidati in favore della c.t.u.
Con il sesto motivo di censura, che deve essere esaminato prioritariamente rispetto al quinto, che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio di primo, parte appellante si duole del rigetto delle istanze istruttorie (e cioè il capo di prova per testi articolato al n. 3), diretto a provare il danno relativo alle spese sostenute dal committente per la pulizia del cantiere abbandonato dalla
[...]
“in totale indecenza” (v. pag. 17 atto d'appello). Controparte_1
Denuncia l'appellante la contraddittorietà della motivazione seguita dal Tribunale, poiché, dopo avere respinto con l'ordinanza in data 09/03/2021 le istanze di prova orale, sull'assunto che si trattasse di fatti pacifici o che comunque l'espletamento delle prove risultasse ultroneo, alla luce delle complessive risultanze già in atti – ordinanza questa espressamente confermata in sentenza – ha respinto la domanda di risarcimento di quei danni (costi per la pulizia del cantiere), in quanto non sarebbe stato provato che
“la causa dell'asserita sporcizia sia addebitabile alla società attrice” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Il motivo deve essere respinto, anche se sulla base di diversa motivazione.
Il capo di prova, che dovrebbe dimostrare i fatti dedotti da a fondamento della sua Parte_1
richiesta di risarcimento/rimborso dei costi sostenuti per la pulizia del cantiere, che sarebbero documentati dalla fattura prodotta come doc. 5, è rappresentato dal capo 3, di cui viene chiesta l'ammissione nel presente giudizio, che è così articolato: “Vero che la ditta Controparte_1
abbandonava a fine estate 2009 il cantiere del sig. senza posare la listellatura 4x5; Parte_1
la lamiera e lasciando inoltre il cantiere pieno di masserizie”.
La prima parte del capo è irrilevante, limitandosi a contestualizzare temporalmente il periodo in cui l'impresa appaltatrice avrebbe a abbandonato il cantiere per i contrasti insorti tra le parti, circostanza pagina 9 di 11 questa incontroversa;
mentre la seconda parte del capo risulta essere del tutto generica, in quanto non descrive in alcun modo - al di là del termine improprio utilizzato (“masserizie”), riferibile, nel suo significato etimologico, alle suppellettili o all'arredamento di una casa d'abitazione – quali materiali, di risulta, o meno, ovvero attrezzi sarebbero stati abbandonati in cantiere, così da rendere necessario l'intervento da parte di una ditta terza per asportarli e conferirli in discarica. Anche perché, visto il richiamo alla fattura della ditta OB AT del 23/10/2009, dovrebbe essere possibile un riscontro tra quanto abbandonato in cantiere, e riferibile alla e quanto descritto nella Controparte_1
fattura, considerato altresì che in cantiere non ha operato la sola ma anche Controparte_1
altre ditte appaltatrici.
Riscontro che, nella genericità del capo di prova articolato, non risulta invece possibile.
Il motivo di censura deve quindi essere respinto.
Infine, con il quinto motivo di censura, il cui esame è stato posposto, lamenta di Parte_1
essere stato condannato a rifondere integralmente le spese del giudizio di primo grado, senza che sia stata considerata la riduzione operata del quantum richiesto dalla , che avrebbe Controparte_1
giustificato una compensazione delle spese di lite.
L'accoglimento del secondo motivo d'impugnazione impone, in ogni caso, ex art. 336 c.p.c., una rinnovata valutazione delle spese del doppio grado di giudizio, rendendo così assorbito il motivo d'appello, le cui argomentazioni potranno essere tenute tuttavia in considerazione nel regolare le spese.
Orbene, premesso che l'accoglimento di una domanda per un importo inferiore a quello richiesto non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 32061/2022, deve ritenersi che la soccombenza di , sia pure a seguito della (modesta) riduzione Parte_1
dell'importo oggetto di condanna, derivante dalla presente pronuncia d'appello, sia assolutamente prevalente e non vi sia motivo per procedere ad una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite.
Al riguardo occorre rilevare anzitutto che la riduzione del corrispettivo della Controparte_1
in considerazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti, risultati a seguito
[...]
dell'ATP, fosse già stata recepita dall'odierna società appellata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che infatti prendeva a suo fondamento proprio le risultanze dell'ATP, mentre la discrepanza più rilevante dipendeva dal diverso importo, che le parti imputavano ad acconti, questione rispetto alla quale non solo è risultato soccombente, ma è altresì emersa l'alterazione Parte_1
ad opera sua della quietanza da lui prodotta, parimenti è rimasto integralmente soccombente sulla domanda riconvenzionale proposta.
Le spese del giudizio
pagina 10 di 11 Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, deve quindi essere condannato a Parte_1
rifondere alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che, per quanto riguarda il primo grado, vengono mantenute ferme nella liquidazione già operata;
mentre, per quanto riguarda il presente grado, vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al disputatum, e quindi da € 5.201,00 a € 26.000,00, e facendo applicazione dei valori medi dei compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00) e introduttiva (€ 991,00) e di quelli minimi per la fase decisionale (€ 956,00), vista l'assenza di novità delle difese svolte rispetto a quelle già contenute negli introduttivi, e così in complessivi € 3.081,00, oltre rimborso spese ed accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
247/2022 emessa dal Tribunale di Aosta in data 26/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, riduce a € 22.185,50 la somma che è tenuto a pagare alla confermando nel resto Parte_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del giudizio di primo Parte_1 Controparte_1
grado. come già liquidate in € 2.417,50, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e € 5.080,29 per esborsi, nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano in € 3.081,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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