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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 897/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maiorana e Parte_1
laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono
(Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Loredana Bongiovanni ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Praga n. 29 presso la sede del
[...]
. Controparte_3
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserito nelle graduatorie
1 prevista istituita ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 5 del 2014-Contingente 101, lamentava l'errata ed illegittima formazione della Graduatoria Unica Distrettuale ad
Esaurimento (151 gg) ex Lege regionale n. 16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7, del 22.02.2022, approvata con decreto dell
[...]
n. 324/2022 del 24.02.2022, nella Controparte_2
parte in cui gli riconosceva solo 17 anni di anzianità di servizio, anziché 18, corrispondenti agli anni di lavoro effettivamente prestati, non riconoscendogli l'anzianità di servizio per il servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Sottolineava, in particolare, di aver chiesto, con esito negativo, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, svolto dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre 1987, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale con maggiore punteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la parte ricorrente, signor ha diritto all'attribuzione del punteggio in Pt_1
graduatoria unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della
Legge Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – ritenere e dichiarare che
l' resistente ha violato le predette norme, non attribuendo al signor il CP_4 Pt_1
giusto punteggio nella graduatoria unica distrettuale, non tenendo conto, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, dell'anno in cui il ricorrente ha prestato il servizio di leva obbligatorio e ciò in violazione all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del
1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto al signor e, conseguentemente, condannare l'Ente resistente Pt_1
a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio del signor anche l'anno in cui la parte ricorrente ha prestato il servizio di leva Pt_1
obbligatorio e pertanto condannare l'Ente resistente ad attribuire al signor il Pt_1
punteggio di 18 in luogo degli attuali 17; – Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente
2 ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria in esecuzione del diritto della parte ricorrente a far valere il periodo prestato quale servizio di leva militare obbligatoria come servizio di lavoro effettivamente prestato, ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività forestale ed alle dipendenze della Regione Sicilia, ai sensi della Legge Regionale nr. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
– Con vittoria di spese e compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
L si Controparte_2
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione “settore pubblico” utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
Non può non evidenziarsi, in proposito, che i forestali sono pur sempre dipendenti di una pubblica amministrazione, sebbene con rapporto di lavoro di natura privatistica, a tempo determinato, e con un peculiare regime di reclutamento (cfr. il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. N. 107.2007.11 che definisce gli operai forestali a T.D. quali "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni").
Occorre evidenziare, in aggiunta, che l'art. 52 Cost., secondo comma, dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
3 La Suprema Corte, con la sentenza della Cassazione Civile n. 5854 del 08/03/2017 la quale, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, ha affermato: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“… a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico…” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass.
1° settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa”.
Ne consegue che il lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dalle buste paga in atti, relative alle mensilità di settembre e ottobre 1986 (cfr. alleg.5), il ha prestato servizio Pt_1
militare successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro con
4 l'Amministrazione resistente, e precisamente dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre 1987
(cfr. alleg.
4- foglio di congedo), sicché la domanda deve trovare accoglimento.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che a venga Parte_1
riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre
1987), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 897/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maiorana e Parte_1
laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono
(Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Loredana Bongiovanni ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Praga n. 29 presso la sede del
[...]
. Controparte_3
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserito nelle graduatorie
1 prevista istituita ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 5 del 2014-Contingente 101, lamentava l'errata ed illegittima formazione della Graduatoria Unica Distrettuale ad
Esaurimento (151 gg) ex Lege regionale n. 16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7, del 22.02.2022, approvata con decreto dell
[...]
n. 324/2022 del 24.02.2022, nella Controparte_2
parte in cui gli riconosceva solo 17 anni di anzianità di servizio, anziché 18, corrispondenti agli anni di lavoro effettivamente prestati, non riconoscendogli l'anzianità di servizio per il servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Sottolineava, in particolare, di aver chiesto, con esito negativo, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, svolto dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre 1987, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale con maggiore punteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la parte ricorrente, signor ha diritto all'attribuzione del punteggio in Pt_1
graduatoria unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della
Legge Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – ritenere e dichiarare che
l' resistente ha violato le predette norme, non attribuendo al signor il CP_4 Pt_1
giusto punteggio nella graduatoria unica distrettuale, non tenendo conto, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, dell'anno in cui il ricorrente ha prestato il servizio di leva obbligatorio e ciò in violazione all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del
1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto al signor e, conseguentemente, condannare l'Ente resistente Pt_1
a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio del signor anche l'anno in cui la parte ricorrente ha prestato il servizio di leva Pt_1
obbligatorio e pertanto condannare l'Ente resistente ad attribuire al signor il Pt_1
punteggio di 18 in luogo degli attuali 17; – Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente
2 ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria in esecuzione del diritto della parte ricorrente a far valere il periodo prestato quale servizio di leva militare obbligatoria come servizio di lavoro effettivamente prestato, ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività forestale ed alle dipendenze della Regione Sicilia, ai sensi della Legge Regionale nr. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
– Con vittoria di spese e compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
L si Controparte_2
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione “settore pubblico” utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
Non può non evidenziarsi, in proposito, che i forestali sono pur sempre dipendenti di una pubblica amministrazione, sebbene con rapporto di lavoro di natura privatistica, a tempo determinato, e con un peculiare regime di reclutamento (cfr. il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. N. 107.2007.11 che definisce gli operai forestali a T.D. quali "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni").
Occorre evidenziare, in aggiunta, che l'art. 52 Cost., secondo comma, dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
3 La Suprema Corte, con la sentenza della Cassazione Civile n. 5854 del 08/03/2017 la quale, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, ha affermato: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“… a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico…” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass.
1° settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa”.
Ne consegue che il lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto emerge dalle buste paga in atti, relative alle mensilità di settembre e ottobre 1986 (cfr. alleg.5), il ha prestato servizio Pt_1
militare successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro con
4 l'Amministrazione resistente, e precisamente dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre 1987
(cfr. alleg.
4- foglio di congedo), sicché la domanda deve trovare accoglimento.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che a venga Parte_1
riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 25 ottobre 1986 al 24 ottobre
1987), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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