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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 830/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 830 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Simone Filonzi e dall'Avv.
Michele Casali attore in riassunzione contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Di Rocco
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: Riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, V sezione penale, n. 30725/2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per l'appellante: “Parte appellante si riporta integralmente al proprio atto introduttivo ed a tutti gli atti e documenti depositati, insistendo nelle proprie conclusioni, il tutto con vittoria di tutte le spese. Si contestano in ogni caso
l'avversa comparsa di costituzione e risposta ed i nuovi documenti ex adverso prodotti e si richiede il rigetto della richiesta di chiamata in causa di terzi ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta”. Quindi, richiamando le conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, l'appellante chiede: “[…] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: - accertare e dichiarare la legittimazione di a costituirsi Parte_1 parte civile nel procedimento penale innanzi al Tribunale penale di Ancona ed innanzi alla Corte di Appello di Ancona – sezione penale - n. 1176/2015 RGNR e
2527/2019 RG App., … e, per l'effetto, condannare il sig. al CP_1 risarcimento di tutti danni subiti da e dunque: danno Parte_1 emergente diretto in re ipsa all'immagine e all'onorabilità del Sig.
[...] causato dall'intervenuta sentenza di fallimento da quantificarsi nella Parte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
danno indiretto da lucro cessante dovuto al venir meno degli emolumenti che la società fallita versava al Sig. pari a € 42.000,00, ovvero quelli ritenuti equi e di Parte_1 giustizia, oltre a interessi legali, confermando le sentenze di primo e secondo grado agli effetti civili;
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.”
Per l'appellato: “[…] in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc poiché manca l'esatto avvertimento previsto dal n.7 dell'art.163 cpc in quanto nell'atto di citazione è indicato “con invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata o di quella fissata
a norma dell'art.168 bis cpc” in via preliminare accertare l'invalidità della riassunzione azionata da parte avversa poiché non è stata notificata al CP_2 personalmente e di conseguenza il termine di riassunzione è oramai decaduto e perento ex art. 392 cpc;
in via preliminare dichiarare la prescrizione di Contr qualsivoglia diritto avanzato da parte attrice nei confronti del sig. poiché la data della prima ed unica lettera di messa in mora risale al 20.12.2007 (doc.1 –
pagina 2 di 12 lett AR del 20.12.2007) e la costituzione quale parte civile nel processo penale, dichiarata poi invalida dalla Corte di Cassazione, risale al 19.05.2016 (doc.2 – vd pag. 3 sentenza n.1612/2018 Tribunale di Ancona); in denegata ipotesi, chiede che venga autorizzato a chiamare in causa quali terzi il Dr. c.f. Persona_1 quale liquidatore della WPS srl in liquidazione in seguito CodiceFiscale_3 fallita;
la sig.ra c.f. quale dipendente della Testimone_1 CodiceFiscale_4
ed amministratrice di fatto della medesima;
nel merito Controparte_3 respingere tutte le richieste avanzate da parte avversa;
in via riconvenzionale accertare la responsabilità del e/o dei terzi chiamati della Parte_1 causazione dello stato di insolvenza ed illiquidità della e Controparte_3 del fallimento di questa, e condannare i medesimi anche in solido al pagamento del risarcimento danni che sarà determinato in corso di causa e/o che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di tutte le spese legali sia del presente giudizio ed altresì del giudizio che si è svolto innanzi alla Corte di Cassazione penale V sezione concluso con sentenza n.30725/2023.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 30725/2023 la Corte di Cassazione ha annullato, ai soli effetti civili, la sentenza n. 1448/2021 della Corte di Appello di Ancona, sezione penale, con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.
In particolare, pronunciando sui ricorsi proposti, separatamente, dai procuratori di – imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione – la CP_1
Suprema Corte, respinti i ricorsi agli effetti penali, ha accolto un unico motivo - basato sulla violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 2, L.fall. e 74
c.p.p. - con riferimento alla costituzione di quale parte civile Parte_1 nel procedimento penale a carico di , non avendo i giudici di merito CP_1
“spiegato il motivo per il quale, nonostante la costituzione della curatela, non sia stata esclusa la costituzione di parte civile del né quale fosse il danno Parte_1
pagina 3 di 12 ulteriore e diverso da quello accertato per la curatela, patito dal dal Parte_1 fatto-reato”.
II) ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. deducendo la Parte_1 legittimazione a costituirsi parte civile in considerazione del danno emergente in re ipsa causato alla sua immagine ed alla sua onorabilità dall'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e del danno da lucro cessante dovuto al venir meno degli emolumenti dovuti dalla società fallita, indicati in complessivi €.
42.000,00; il tutto oltre interessi, spese e competenze di lite.
III) Si è costituito il quale, dopo aver sollevato alcune eccezioni CP_1 preliminari, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare terzi in causa e l'accertamento della responsabilità del e/o dei terzi chiamati nella causazione dello stato Parte_1 di insolvenza ed illiquidità della società e del fallimento CP_3 Controparte_3 della stessa;
ha inoltre domandato la loro condanna al risarcimento del danno e, nel merito, il rigetto delle richieste della controparte, con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
17.07.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) ha riassunto il giudizio evidenziando la sussistenza dei Parte_1 presupposti per la costituzione di parte civile - in qualità di socio e co- amministratore della società dichiarata fallita - in presenza della attività distrattiva, accertata in sede penale, posta in essere dal convenuto in riassunzione.
Ha osservato a tale riguardo che, nonostante la curatela si sia costituita, egli ha subito un grave danno patrimoniale consistente, in particolare:
“a) nel fatto che il non è stato pagato per le prestazioni svolte in Parte_1 qualità di tecnico per la società fallita”, con riguardo ai progetti destinati alla
COES, ai quali aveva collaborato;
pagina 4 di 12 b) nel fatto che egli “a causa del fallimento della si è visto CP_3 improvvisamente venire meno la sua retribuzione per i lavori tecnici-progettuali che svolgeva per questa, venendo meno il rapporto di lavoro con la società”;
c) nel “danno in re ipsa all'immagine ed alla onorabilità per l'intervenuta sentenza di fallimento che, concretamente, ha reso impossibile al Parte_1 qualsiasi accesso al finanziamento bancario in quanto segnalato al Crif”. Contro L'attore in riassunzione ha inoltre osservato che la società era per il e per la sua famiglia l'unica fonte di reddito e che, quindi, il fallimento Parte_1 ha comportato una grave crisi economica familiare.
Pertanto, oltre al danno derivante direttamente dal fallimento e dal reato di bancarotta fraudolenta, che può ritenersi eventualmente “coincidente” con quello della curatela, i Giudici di merito avrebbero correttamente tenuto in considerazione, nell'ammettere la costituzione di parte civile, anche il danno patrimoniale da mancato guadagno futuro dello stesso che ha perso il suo lavoro a causa della condotta distrattiva dell'imputato, dalla quale è derivato il fallimento della società.
Il ritenendo di essere portatore di un interesse autonomo e diverso Parte_1 da quello della curatela, ha quindi insistito nella richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 42.000,00 per mancate retribuzioni oltre al danno in re ipsa da determinarsi in via equitativa.
2.) Si è costituito eccependo: CP_1
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in assenza dell'esatto avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. poiché nella citazione è indicato l'”invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata o di quella fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c.” invece di quello (“l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166…”) che avrebbe dovuto essere correttamente indicato, trattandosi di procedimento instaurato in data 12.10.2023 e, pertanto, soggetto alla normativa così come modificata a seguito della riforma c.d. Cartabia;
pagina 5 di 12 - l'invalidità della riassunzione - in quanto notificata non alla parte personalmente, ma ai difensori che la assistevano nel procedimento penale, i quali non potevano ritenersi suoi procuratori nel presente giudizio civile - e la conseguente decadenza dal termine ex art. 392 c.p.c.;
- la prescrizione del diritto avanzato dal (quinquennale, trattandosi di Parte_1 diritto di natura extracontrattuale) atteso che la data della prima ed unica messa in mora risale al 20.12.2007 mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è del 19.05.2016; l'invalida costituzione non sarebbe, secondo la prospettazione dell'appellato in riassunzione, idonea e sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione che era già scaduto il 20.12.2012.
Il convenuto in riassunzione ha, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Dr. , liquidatore della WPS srl, e la signora Persona_1
dipendente della WPS srl e amministratrice di fatto della Testimone_1 medesima che, con le loro condotte, unitamente al sarebbero Parte_1 responsabili della causazione del fallimento della società e di ogni danno: il primo perché, nonostante l'esistenza di poste attive e crediti, non si sarebbe attivato per il recupero, limitandosi ad eseguire le direttive del Saltarelli, socio al 50% insieme a ed avrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto per lo CP_1 sdoganamento degli stampi e lavori svolti dalla (sentito a Controparte_4
s.i.t. il 21.05.2009 dalla Guardia di Finanza avrebbe egli stesso dichiarato: “ADR
Contro
La società è principalmente fallita per via della mancata consegna degli Contro stampi, che avrebbe permesso alla di ottenere la liquidità necessaria, in via transattiva, al pagamento dei fornitori”); la perché avrebbe prelevato Tes_1 somme dalle casse sociali previa compilazione degli assegni in bianco sottoscritti da . CP_1
In via riconvenzionale ha quindi chiesto l'accertamento della CP_1 responsabilità del e/o dei terzi chiamati nella causazione dello stato di Parte_1 insolvenza e di illiquidità della liquidazione e del suo fallimento con CP_3 condanna degli stessi, anche in solido, al pagamento del risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.
pagina 6 di 12 Il medesimo convenuto in riassunzione ha, infine, contestato la domanda avversaria evidenziando anche che, con la sentenza n. 30725/2023, la Suprema
Corte ha precisato che il non aveva la qualifica per costituirsi parte civile Parte_1 alla luce di quanto disposto dall'art. 240, comma 2, L.fall. e rilevando che il medesimo non aveva dimostrato, in sede penale, quale fosse il danno dallo stesso patito.
3.) Le eccezioni sollevate in via preliminare dal convenuto, relative alla invalidità della riassunzione, asseritamente ricollegabile alla non corretta notifica dell'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. e all'errata individuazione del termine indicato per la costituzione in giudizio, non sono fondate.
3.a) Invero, sotto il primo profilo, va richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte in base al quale "la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art.
291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante
l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392 c.p.c., comma 2" (tra le altre, Cass. civ. n. 605/2022).
Nel caso di specie, l'atto di riassunzione risulta essere stato effettivamente notificato mediante PEC in data 12.10.2023 ai difensori – nominati per il procedimento penale - di e non a quest'ultimo personalmente. CP_1
Tuttavia, in applicazione del principio sopra citato, l'eccepita nullità deve ritenersi sanata in seguito alla costituzione in giudizio di mediante uno CP_1
pagina 7 di 12 dei difensori che ha ricevuto la notifica di cui si è detto, al quale il convenuto ha rilasciato la procura alle liti per il presente giudizio di riassunzione CP_1
(v. comparsa di costituzione depositata il 26.12.2023, per l'udienza del
16.2.2024, e procura del 14.12.2023, allegata sub lett. A)
Ciò considerato e rilevato che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto argomentazioni difensive, in rito e nel merito, l'eccezione relativa alla invalidità della riassunzione e alla conseguente decadenza dal termine per proporla, va rigettata.
3.b) Quanto al vizio di nullità della vocatio in ius, ricollegabile all'inesatto avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., va sottolineato, da un lato,
l'inapplicabilità di tale disposizione al procedimento d'appello (tra le altre, Cass. civ. n. 341/2016) e, dall'altro, l'effetto comunque sanante conseguente alla costituzione del convenuto in riassunzione, avendo in tal modo l'atto di citazione in riassunzione raggiunto il suo scopo, in base all'art. 156 ultimo comma c.p.c.
In ogni caso va anche rilevato che, nel caso di specie, trattandosi di giudizio di rinvio, si osservano ex art. 394 c.p.c. le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte di Cassazione ha rinviato la causa: occorre pertanto avere riguardo al rito di appello che, in base all'art. 342, comma 1,
c.p.c., prevede ancora oggi che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163” (secondo cui, dopo l'entrata in vigore del D.lgs.
149/2022, la citazione deve contenere, insieme all'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.
166”); tale disposizione va tuttavia letta alla luce di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo 342 c.p.c. secondo cui “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.
Pertanto, se (come è pacifico) il termine a comparire è di novanta giorni, sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa invitare l'appellato a costituirsi nel pagina 8 di 12 termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando così al medesimo solo venti giorni per articolare la sua difesa.
Inoltre va osservato che ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c. “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma”.
Alla luce di tale disposizione non sarebbe giustificato porre a carico dell'appellato l'onere di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, potendo poi il medesimo proporre appello incidentale (mediante il deposito della comparsa di costituzione) fino a venti giorni prima della udienza.
Ne discende dunque che, nel giudizio di appello, anche in seguito alla riforma richiamata dal convenuto in riassunzione, l'appellato debba essere invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, così come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Tale conclusione, del resto, trova conferma nelle disposizioni recentemente introdotte dal D.L.vo n. 164 del 31.10.2024 (c.d. correttivo) in base alle quali le parti, diverse dall'appellante, “si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis…” (v. art. 347 I comma c.p.c. come sostituito dall'art. 3 comma 4 lett.d) del d.lgs. cit.).
L'eccezione relativa alla nullità della citazione va, pertanto, rigettata.
4.) Prima di esaminare il merito della controversia, va rilevato che, in questa sede di rinvio, non sono ammissibili la istanza di chiamata in causa e la domanda riconvenzionale avanzate dal convenuto in riassunzione, in considerazione dei limiti posti alla cognizione del giudice della riassunzione.
Invero nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della decisione della Suprema Corte che ha accolto esclusivamente il motivo concernente la pagina 9 di 12 costituzione della parte civile, , cassando sul punto la sentenza Parte_1 impugnata, l'oggetto della decisione deve essere limitato a tale aspetto e non può essere esteso anche ai diversi profili trattati dal convenuto – diretti ad evidenziare profili di responsabilità a carico di e/o dei terzi Parte_1 chiamati in ordine allo stato insolvenza della ed al Controparte_3 conseguente fallimento di quest'ultima, e ad ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno - perché destinati ad ampliare l'oggetto del contendere, così come delineato con la sentenza di rinvio.
5) Passando al merito della causa, va osservato che – con il ricorso in riassunzione – il ritiene che sussista la propria legittimazione a Parte_1 costituirsi parte civile nel processo penale che ha riguardato il socio e coamministratore poiché egli ha subito, a seguito della condotta CP_1 penalmente rilevante di quest'ultimo e del conseguente fallimento della
[...]
, una serie di danni di carattere personale, ulteriori rispetto a quelli Controparte_3 fatti valere, dalla curatela fallimentare (costituita parte civile) individuati, come si
è detto in precedenza, in primo luogo, nel mancato pagamento delle somme al medesimo dovute per le prestazioni svolte, in qualità di tecnico, nell'interesse della società poi dichiarata fallita e nella grave crisi economica che ha coinvolto il medesimo ed il suo nucleo familiare in seguito al venir meno del rapporto di lavoro, e, in secondo luogo, nel danno alla immagine ed alla onorabilità per l'intervenuta sentenza di fallimento che, concretamente, ha reso impossibile al qualsiasi accesso al finanziamento bancario per la segnalazione al Crif. Parte_1
5.a) Quanto ai primi, va osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché tanto l'art. 2395 c.c. (in materia di s.p.a.) quanto l'art. 2476, comma 7, c.c. (in materia di s.r.l.) esigono che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato
'direttamente' dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. civile, Sez. 1, 28/04/2021 n. 11223).
pagina 10 di 12 Il danno dedotto dal rappresenta, in base alla prospettazione del Parte_1 medesimo, un pregiudizio indiretto conseguente alla crisi della società che non è stata in grado di far fronte al pagamento di quanto dovuto a titolo di emolumenti per l'attività svolta a favore della società stessa e in base al rapporto di lavoro intercorso tra il e la società poi fallita: si tratta pertanto di un Parte_1 inadempimento di quest'ultima (eventualmente da accertare e far valere in sede fallimentare) che, di per sé, non è sufficiente per poter configurare la responsabilità dell'amministratore ex art. 2935 c.c., atteso che la lesione dei diritti patrimoniali, così come dedotta, non è ascrivibile direttamente ad una condotta dell'amministratore, ma è una mera conseguenza, indiretta, dell'intervenuto fallimento.
5.b) Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al pregiudizio all'immagine e alla onorabilità asseritamente patito, trattandosi, anche in tale caso, di un danno riflesso ricollegabile al fallimento della società.
In ogni caso va anche rilevato che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza" derivante da un reato, “non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice …. sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé…” (Cass. civ. n. 4005/2020).
In base a tali principi (dettati in materia di diffamazione a mezzo stampa, ma applicabili alla fattispecie in esame per la loro portata generale) si ritiene che nella fattispecie in esame non sia configurabile il pregiudizio dedotto in considerazione del fatto che il non ha allegato né provato tale voce di Parte_1 danno, essendosi limitato ad evidenziare, genericamente, l'impossibilità di accedere a non meglio specificati finanziamenti, in quanto soggetto segnalato al
Crif a seguito del fallimento.
5.c) Per le considerazioni svolte, non è configurabile – in capo a
[...]
– un danno personale e diretto conseguente alla condotta illecita posta Parte_1
pagina 11 di 12 in essere da , accertata in sede penale, né, in ogni caso, il danno CP_1 all'immagine, non sufficientemente allegato e non dimostrato: ne consegue che va esclusa la costituzione del quale parte civile nel procedimento penale Parte_1
a carico dell'odierno convenuto in riassunzione a fronte dell'avvenuta costituzione della Curatela, cui spetta il compito di porre in essere le attività dirette a soddisfare le ragioni creditorie e, dunque, anche ed eventualmente le pretese economiche del le domande articolate dall'attore in riassunzione vanno Parte_1 quindi respinte.
6.) Tale conclusione assorbe l'esame della questione concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita dal convenuto in riassunzione . CP_1
7.) L'esito complessivo del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del procedimento innanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio, disposto dalla
Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 30725/2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge le domande proposte da
nei confronti di;
Parte_1 CP_1 dichiara compensate tra le parti le spese di lite del procedimento innanzi alla
Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Ancona in data 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 830 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Simone Filonzi e dall'Avv.
Michele Casali attore in riassunzione contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Maria Di Rocco
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: Riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, V sezione penale, n. 30725/2023
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per l'appellante: “Parte appellante si riporta integralmente al proprio atto introduttivo ed a tutti gli atti e documenti depositati, insistendo nelle proprie conclusioni, il tutto con vittoria di tutte le spese. Si contestano in ogni caso
l'avversa comparsa di costituzione e risposta ed i nuovi documenti ex adverso prodotti e si richiede il rigetto della richiesta di chiamata in causa di terzi ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta”. Quindi, richiamando le conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, l'appellante chiede: “[…] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: - accertare e dichiarare la legittimazione di a costituirsi Parte_1 parte civile nel procedimento penale innanzi al Tribunale penale di Ancona ed innanzi alla Corte di Appello di Ancona – sezione penale - n. 1176/2015 RGNR e
2527/2019 RG App., … e, per l'effetto, condannare il sig. al CP_1 risarcimento di tutti danni subiti da e dunque: danno Parte_1 emergente diretto in re ipsa all'immagine e all'onorabilità del Sig.
[...] causato dall'intervenuta sentenza di fallimento da quantificarsi nella Parte_1 somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
danno indiretto da lucro cessante dovuto al venir meno degli emolumenti che la società fallita versava al Sig. pari a € 42.000,00, ovvero quelli ritenuti equi e di Parte_1 giustizia, oltre a interessi legali, confermando le sentenze di primo e secondo grado agli effetti civili;
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.”
Per l'appellato: “[…] in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc poiché manca l'esatto avvertimento previsto dal n.7 dell'art.163 cpc in quanto nell'atto di citazione è indicato “con invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata o di quella fissata
a norma dell'art.168 bis cpc” in via preliminare accertare l'invalidità della riassunzione azionata da parte avversa poiché non è stata notificata al CP_2 personalmente e di conseguenza il termine di riassunzione è oramai decaduto e perento ex art. 392 cpc;
in via preliminare dichiarare la prescrizione di Contr qualsivoglia diritto avanzato da parte attrice nei confronti del sig. poiché la data della prima ed unica lettera di messa in mora risale al 20.12.2007 (doc.1 –
pagina 2 di 12 lett AR del 20.12.2007) e la costituzione quale parte civile nel processo penale, dichiarata poi invalida dalla Corte di Cassazione, risale al 19.05.2016 (doc.2 – vd pag. 3 sentenza n.1612/2018 Tribunale di Ancona); in denegata ipotesi, chiede che venga autorizzato a chiamare in causa quali terzi il Dr. c.f. Persona_1 quale liquidatore della WPS srl in liquidazione in seguito CodiceFiscale_3 fallita;
la sig.ra c.f. quale dipendente della Testimone_1 CodiceFiscale_4
ed amministratrice di fatto della medesima;
nel merito Controparte_3 respingere tutte le richieste avanzate da parte avversa;
in via riconvenzionale accertare la responsabilità del e/o dei terzi chiamati della Parte_1 causazione dello stato di insolvenza ed illiquidità della e Controparte_3 del fallimento di questa, e condannare i medesimi anche in solido al pagamento del risarcimento danni che sarà determinato in corso di causa e/o che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di tutte le spese legali sia del presente giudizio ed altresì del giudizio che si è svolto innanzi alla Corte di Cassazione penale V sezione concluso con sentenza n.30725/2023.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 30725/2023 la Corte di Cassazione ha annullato, ai soli effetti civili, la sentenza n. 1448/2021 della Corte di Appello di Ancona, sezione penale, con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.
In particolare, pronunciando sui ricorsi proposti, separatamente, dai procuratori di – imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione – la CP_1
Suprema Corte, respinti i ricorsi agli effetti penali, ha accolto un unico motivo - basato sulla violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 2, L.fall. e 74
c.p.p. - con riferimento alla costituzione di quale parte civile Parte_1 nel procedimento penale a carico di , non avendo i giudici di merito CP_1
“spiegato il motivo per il quale, nonostante la costituzione della curatela, non sia stata esclusa la costituzione di parte civile del né quale fosse il danno Parte_1
pagina 3 di 12 ulteriore e diverso da quello accertato per la curatela, patito dal dal Parte_1 fatto-reato”.
II) ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. deducendo la Parte_1 legittimazione a costituirsi parte civile in considerazione del danno emergente in re ipsa causato alla sua immagine ed alla sua onorabilità dall'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e del danno da lucro cessante dovuto al venir meno degli emolumenti dovuti dalla società fallita, indicati in complessivi €.
42.000,00; il tutto oltre interessi, spese e competenze di lite.
III) Si è costituito il quale, dopo aver sollevato alcune eccezioni CP_1 preliminari, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare terzi in causa e l'accertamento della responsabilità del e/o dei terzi chiamati nella causazione dello stato Parte_1 di insolvenza ed illiquidità della società e del fallimento CP_3 Controparte_3 della stessa;
ha inoltre domandato la loro condanna al risarcimento del danno e, nel merito, il rigetto delle richieste della controparte, con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
17.07.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) ha riassunto il giudizio evidenziando la sussistenza dei Parte_1 presupposti per la costituzione di parte civile - in qualità di socio e co- amministratore della società dichiarata fallita - in presenza della attività distrattiva, accertata in sede penale, posta in essere dal convenuto in riassunzione.
Ha osservato a tale riguardo che, nonostante la curatela si sia costituita, egli ha subito un grave danno patrimoniale consistente, in particolare:
“a) nel fatto che il non è stato pagato per le prestazioni svolte in Parte_1 qualità di tecnico per la società fallita”, con riguardo ai progetti destinati alla
COES, ai quali aveva collaborato;
pagina 4 di 12 b) nel fatto che egli “a causa del fallimento della si è visto CP_3 improvvisamente venire meno la sua retribuzione per i lavori tecnici-progettuali che svolgeva per questa, venendo meno il rapporto di lavoro con la società”;
c) nel “danno in re ipsa all'immagine ed alla onorabilità per l'intervenuta sentenza di fallimento che, concretamente, ha reso impossibile al Parte_1 qualsiasi accesso al finanziamento bancario in quanto segnalato al Crif”. Contro L'attore in riassunzione ha inoltre osservato che la società era per il e per la sua famiglia l'unica fonte di reddito e che, quindi, il fallimento Parte_1 ha comportato una grave crisi economica familiare.
Pertanto, oltre al danno derivante direttamente dal fallimento e dal reato di bancarotta fraudolenta, che può ritenersi eventualmente “coincidente” con quello della curatela, i Giudici di merito avrebbero correttamente tenuto in considerazione, nell'ammettere la costituzione di parte civile, anche il danno patrimoniale da mancato guadagno futuro dello stesso che ha perso il suo lavoro a causa della condotta distrattiva dell'imputato, dalla quale è derivato il fallimento della società.
Il ritenendo di essere portatore di un interesse autonomo e diverso Parte_1 da quello della curatela, ha quindi insistito nella richiesta di risarcimento del danno quantificato in € 42.000,00 per mancate retribuzioni oltre al danno in re ipsa da determinarsi in via equitativa.
2.) Si è costituito eccependo: CP_1
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in assenza dell'esatto avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. poiché nella citazione è indicato l'”invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata o di quella fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c.” invece di quello (“l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166…”) che avrebbe dovuto essere correttamente indicato, trattandosi di procedimento instaurato in data 12.10.2023 e, pertanto, soggetto alla normativa così come modificata a seguito della riforma c.d. Cartabia;
pagina 5 di 12 - l'invalidità della riassunzione - in quanto notificata non alla parte personalmente, ma ai difensori che la assistevano nel procedimento penale, i quali non potevano ritenersi suoi procuratori nel presente giudizio civile - e la conseguente decadenza dal termine ex art. 392 c.p.c.;
- la prescrizione del diritto avanzato dal (quinquennale, trattandosi di Parte_1 diritto di natura extracontrattuale) atteso che la data della prima ed unica messa in mora risale al 20.12.2007 mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è del 19.05.2016; l'invalida costituzione non sarebbe, secondo la prospettazione dell'appellato in riassunzione, idonea e sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione che era già scaduto il 20.12.2012.
Il convenuto in riassunzione ha, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Dr. , liquidatore della WPS srl, e la signora Persona_1
dipendente della WPS srl e amministratrice di fatto della Testimone_1 medesima che, con le loro condotte, unitamente al sarebbero Parte_1 responsabili della causazione del fallimento della società e di ogni danno: il primo perché, nonostante l'esistenza di poste attive e crediti, non si sarebbe attivato per il recupero, limitandosi ad eseguire le direttive del Saltarelli, socio al 50% insieme a ed avrebbe omesso il pagamento di quanto dovuto per lo CP_1 sdoganamento degli stampi e lavori svolti dalla (sentito a Controparte_4
s.i.t. il 21.05.2009 dalla Guardia di Finanza avrebbe egli stesso dichiarato: “ADR
Contro
La società è principalmente fallita per via della mancata consegna degli Contro stampi, che avrebbe permesso alla di ottenere la liquidità necessaria, in via transattiva, al pagamento dei fornitori”); la perché avrebbe prelevato Tes_1 somme dalle casse sociali previa compilazione degli assegni in bianco sottoscritti da . CP_1
In via riconvenzionale ha quindi chiesto l'accertamento della CP_1 responsabilità del e/o dei terzi chiamati nella causazione dello stato di Parte_1 insolvenza e di illiquidità della liquidazione e del suo fallimento con CP_3 condanna degli stessi, anche in solido, al pagamento del risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.
pagina 6 di 12 Il medesimo convenuto in riassunzione ha, infine, contestato la domanda avversaria evidenziando anche che, con la sentenza n. 30725/2023, la Suprema
Corte ha precisato che il non aveva la qualifica per costituirsi parte civile Parte_1 alla luce di quanto disposto dall'art. 240, comma 2, L.fall. e rilevando che il medesimo non aveva dimostrato, in sede penale, quale fosse il danno dallo stesso patito.
3.) Le eccezioni sollevate in via preliminare dal convenuto, relative alla invalidità della riassunzione, asseritamente ricollegabile alla non corretta notifica dell'atto di citazione ex art. 392 c.p.c. e all'errata individuazione del termine indicato per la costituzione in giudizio, non sono fondate.
3.a) Invero, sotto il primo profilo, va richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte in base al quale "la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art.
291 c.p.c., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante
l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392 c.p.c., comma 2" (tra le altre, Cass. civ. n. 605/2022).
Nel caso di specie, l'atto di riassunzione risulta essere stato effettivamente notificato mediante PEC in data 12.10.2023 ai difensori – nominati per il procedimento penale - di e non a quest'ultimo personalmente. CP_1
Tuttavia, in applicazione del principio sopra citato, l'eccepita nullità deve ritenersi sanata in seguito alla costituzione in giudizio di mediante uno CP_1
pagina 7 di 12 dei difensori che ha ricevuto la notifica di cui si è detto, al quale il convenuto ha rilasciato la procura alle liti per il presente giudizio di riassunzione CP_1
(v. comparsa di costituzione depositata il 26.12.2023, per l'udienza del
16.2.2024, e procura del 14.12.2023, allegata sub lett. A)
Ciò considerato e rilevato che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha svolto argomentazioni difensive, in rito e nel merito, l'eccezione relativa alla invalidità della riassunzione e alla conseguente decadenza dal termine per proporla, va rigettata.
3.b) Quanto al vizio di nullità della vocatio in ius, ricollegabile all'inesatto avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., va sottolineato, da un lato,
l'inapplicabilità di tale disposizione al procedimento d'appello (tra le altre, Cass. civ. n. 341/2016) e, dall'altro, l'effetto comunque sanante conseguente alla costituzione del convenuto in riassunzione, avendo in tal modo l'atto di citazione in riassunzione raggiunto il suo scopo, in base all'art. 156 ultimo comma c.p.c.
In ogni caso va anche rilevato che, nel caso di specie, trattandosi di giudizio di rinvio, si osservano ex art. 394 c.p.c. le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte di Cassazione ha rinviato la causa: occorre pertanto avere riguardo al rito di appello che, in base all'art. 342, comma 1,
c.p.c., prevede ancora oggi che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163” (secondo cui, dopo l'entrata in vigore del D.lgs.
149/2022, la citazione deve contenere, insieme all'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.
166”); tale disposizione va tuttavia letta alla luce di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo 342 c.p.c. secondo cui “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.
Pertanto, se (come è pacifico) il termine a comparire è di novanta giorni, sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa invitare l'appellato a costituirsi nel pagina 8 di 12 termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando così al medesimo solo venti giorni per articolare la sua difesa.
Inoltre va osservato che ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c. “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'art. 349 bis, secondo comma”.
Alla luce di tale disposizione non sarebbe giustificato porre a carico dell'appellato l'onere di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, potendo poi il medesimo proporre appello incidentale (mediante il deposito della comparsa di costituzione) fino a venti giorni prima della udienza.
Ne discende dunque che, nel giudizio di appello, anche in seguito alla riforma richiamata dal convenuto in riassunzione, l'appellato debba essere invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza, così come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Tale conclusione, del resto, trova conferma nelle disposizioni recentemente introdotte dal D.L.vo n. 164 del 31.10.2024 (c.d. correttivo) in base alle quali le parti, diverse dall'appellante, “si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis…” (v. art. 347 I comma c.p.c. come sostituito dall'art. 3 comma 4 lett.d) del d.lgs. cit.).
L'eccezione relativa alla nullità della citazione va, pertanto, rigettata.
4.) Prima di esaminare il merito della controversia, va rilevato che, in questa sede di rinvio, non sono ammissibili la istanza di chiamata in causa e la domanda riconvenzionale avanzate dal convenuto in riassunzione, in considerazione dei limiti posti alla cognizione del giudice della riassunzione.
Invero nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della decisione della Suprema Corte che ha accolto esclusivamente il motivo concernente la pagina 9 di 12 costituzione della parte civile, , cassando sul punto la sentenza Parte_1 impugnata, l'oggetto della decisione deve essere limitato a tale aspetto e non può essere esteso anche ai diversi profili trattati dal convenuto – diretti ad evidenziare profili di responsabilità a carico di e/o dei terzi Parte_1 chiamati in ordine allo stato insolvenza della ed al Controparte_3 conseguente fallimento di quest'ultima, e ad ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno - perché destinati ad ampliare l'oggetto del contendere, così come delineato con la sentenza di rinvio.
5) Passando al merito della causa, va osservato che – con il ricorso in riassunzione – il ritiene che sussista la propria legittimazione a Parte_1 costituirsi parte civile nel processo penale che ha riguardato il socio e coamministratore poiché egli ha subito, a seguito della condotta CP_1 penalmente rilevante di quest'ultimo e del conseguente fallimento della
[...]
, una serie di danni di carattere personale, ulteriori rispetto a quelli Controparte_3 fatti valere, dalla curatela fallimentare (costituita parte civile) individuati, come si
è detto in precedenza, in primo luogo, nel mancato pagamento delle somme al medesimo dovute per le prestazioni svolte, in qualità di tecnico, nell'interesse della società poi dichiarata fallita e nella grave crisi economica che ha coinvolto il medesimo ed il suo nucleo familiare in seguito al venir meno del rapporto di lavoro, e, in secondo luogo, nel danno alla immagine ed alla onorabilità per l'intervenuta sentenza di fallimento che, concretamente, ha reso impossibile al qualsiasi accesso al finanziamento bancario per la segnalazione al Crif. Parte_1
5.a) Quanto ai primi, va osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché tanto l'art. 2395 c.c. (in materia di s.p.a.) quanto l'art. 2476, comma 7, c.c. (in materia di s.r.l.) esigono che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato
'direttamente' dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. civile, Sez. 1, 28/04/2021 n. 11223).
pagina 10 di 12 Il danno dedotto dal rappresenta, in base alla prospettazione del Parte_1 medesimo, un pregiudizio indiretto conseguente alla crisi della società che non è stata in grado di far fronte al pagamento di quanto dovuto a titolo di emolumenti per l'attività svolta a favore della società stessa e in base al rapporto di lavoro intercorso tra il e la società poi fallita: si tratta pertanto di un Parte_1 inadempimento di quest'ultima (eventualmente da accertare e far valere in sede fallimentare) che, di per sé, non è sufficiente per poter configurare la responsabilità dell'amministratore ex art. 2935 c.c., atteso che la lesione dei diritti patrimoniali, così come dedotta, non è ascrivibile direttamente ad una condotta dell'amministratore, ma è una mera conseguenza, indiretta, dell'intervenuto fallimento.
5.b) Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al pregiudizio all'immagine e alla onorabilità asseritamente patito, trattandosi, anche in tale caso, di un danno riflesso ricollegabile al fallimento della società.
In ogni caso va anche rilevato che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza" derivante da un reato, “non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice …. sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé…” (Cass. civ. n. 4005/2020).
In base a tali principi (dettati in materia di diffamazione a mezzo stampa, ma applicabili alla fattispecie in esame per la loro portata generale) si ritiene che nella fattispecie in esame non sia configurabile il pregiudizio dedotto in considerazione del fatto che il non ha allegato né provato tale voce di Parte_1 danno, essendosi limitato ad evidenziare, genericamente, l'impossibilità di accedere a non meglio specificati finanziamenti, in quanto soggetto segnalato al
Crif a seguito del fallimento.
5.c) Per le considerazioni svolte, non è configurabile – in capo a
[...]
– un danno personale e diretto conseguente alla condotta illecita posta Parte_1
pagina 11 di 12 in essere da , accertata in sede penale, né, in ogni caso, il danno CP_1 all'immagine, non sufficientemente allegato e non dimostrato: ne consegue che va esclusa la costituzione del quale parte civile nel procedimento penale Parte_1
a carico dell'odierno convenuto in riassunzione a fronte dell'avvenuta costituzione della Curatela, cui spetta il compito di porre in essere le attività dirette a soddisfare le ragioni creditorie e, dunque, anche ed eventualmente le pretese economiche del le domande articolate dall'attore in riassunzione vanno Parte_1 quindi respinte.
6.) Tale conclusione assorbe l'esame della questione concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita dal convenuto in riassunzione . CP_1
7.) L'esito complessivo del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del procedimento innanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio, disposto dalla
Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 30725/2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respinge le domande proposte da
nei confronti di;
Parte_1 CP_1 dichiara compensate tra le parti le spese di lite del procedimento innanzi alla
Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Ancona in data 11 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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